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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 2522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2522 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. 2683/2025
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 2683/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 13.06.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13 GIUGNO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2683/2025 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, nella qualità di erede di , nata a [...] l'[...] ed C.F._1 Persona_1 ivi deceduta il 21.08.2021, elettivamente domiciliato in Catania, via Conte Ruggero, 9, presso lo studio dell'avvocato Massimo Gozzo, che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONTRO , (CF: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria
Rosaria Battiato in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliato in Piazza della
Repubblica, 26, 95125 Catania presso l'Avvocatura dell' CP_1
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.03.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, nella qualità di erede di proponeva opposizione avverso la comunicazione, notificatagli con Persona_1 racc.ta e a r. n. 66494492851-2 il 29.02.2024 con cui l' – sede di Catania- richiedeva la CP_1 restituzione della somma di € 4.206,96 indebitamente corrisposta per il periodo “dal
01.01.2008 al 31.07.2010 sulla pensione della sig.ra cat. AS N. Persona_1 P.IVA_2 eliminata per decesso della titolare;
Precisava di avere presentato ricorso amministrativo CP_ all' l' 1.08.2024 e, contestando i presupposti giuridico-normativi della richiesta di restituzione, rilevava, in ogni caso, l'intervenuta decadenza del preteso diritto alla restituzione oltre che l'intervenuta prescrizione della medesima pretesa;
precisava, ancora, che l' CP_1 resistente, con nota del 17.09.2024, comunicava di avere respinto il succitato ricorso amministrativo con delibera dell'11.09.2024, asserendo -tra l'altro- che “l'indebito è stato regolarmente notificato entro i termini prescrizionali che sono stati annualmente interrotti dall'invio dei bollettini MAV (v. allegati)” ma che in realtà, alcun documento è stato allegato CP_ dall' alla suddetta nota del 17.09.2024, e che, prima della comunicazione del 29.02.2024, alcun indebito è stato mai contestato alla signora e (poi) all'odierno ricorrente Persona_1 nella sua qualità di erede. Aggiungeva, altresì, di avere richiesto espressamente all'Istituto, con PEC inviate dal proprio procuratore costituito, rispettivamente il 03.01.2025 ed il
28.01.2025, copia di dette comunicazioni contenenti i presunti bollettini MAV, senza tuttavia ottenere alcun riscontro. Richiamando l'art.52, comma 2, della Legge n.88/1989, eccepiva, CP_ quindi, che la pretesa restitutoria dell' non ha alcun fondamento in quanto le somme indicate nell'impugnato provvedimento sono state erogate in più a seguito di “errore” CP_ imputabile all' non dipeso da dolo della pensionata. Richiamando, altresì, l'art.13 della
Legge n.412/1991, eccepiva la decadenza dal diritto di chiedere la restituzione delle somme asseritamente pagate in più da parte dell' resistente;
Eccepiva, altresì, la prescrizione e CP_1
l'illegittimità della superiore richiesta di pagamento. Formulava, infine, sospensione in via CP_ cautelare, dell'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo dell' Concludeva chiedendo: Disporre, in via cautelare, inaudita altera parte, l'immediata CP_ sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento oggetto della presente impugnativa;
In via principale, accertare e dichiarare con qualunque statuizione la nullità e/o CP_ l'inefficacia e/o l'illegittimità, anche nel quantum debeatur, della nota dell' del
29.02.2024 con la quale il medesimo Istituto ha comunicato al ricorrente di aver corrisposto la somma di € 4.206,96 in più sulla pensione cat. AS N.04026638 di cui era titolare la sig.ra e con la quale, in conseguenza, ha chiesto l'immediata restituzione di tale Persona_1 somma;
Per l'effetto, accertare e dichiarare che il ricorrente nulla deve a tal titolo all' CP_1 resistente;
In via subordinata, accertare l'illegittimità della pretesa contenuta nella impugnata nota del 29.02.2024 per intervenuta decadenza del relativo diritto ed, in via ulteriormente subordinata, per l'intervenuta prescrizione del diritto medesimo. CP_ Condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto difensore.
CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: accertati l'ammissibilità del ricorso e la propria competenza in funzione di Giudice del lavoro, rigettare la domanda avanzata dal ricorrente, perché infondata in fatto ed in diritto dichiarando dovuti all' le somme di cui all'indebito oggetto del giudizio con conseguente condanna di CP_1 controparte al pagamento. Spese vinte
Rigettata l'istanza cautelare formulata dal ricorrente e fissata l'udienza, con successivo provvedimento del 28/5/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 13 giugno
2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 13.06.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
In via preliminare deve escludersi che l' resistente sia incorso nella eccepita decadenza. CP_1
Sì come ribadito da conforme giurisprudenza di merito “la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della L. n. 412 del 1991 … …
… , con conseguente operatività, in caso di modifiche reddituali conoscibili dall' , del CP_1 relativo rigoroso doppio termine decadenziale annuale ex comma 2 dell'art. 13, non è in realtà applicabile alla fattispecie in esame.
Tali disposizioni, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass civ. sez. lav.
Sent del 2/12/2019 n. 31373), sono, infatti, volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica avendo le disposizioni sull'indebito carattere eccezionale, non suscettibili d'interpretazione estesa a qualunque prestazione previdenziale o assistenziale indebita. Vertendosi nel caso di specie, pacificamente, in materia d'indebito assistenziale, della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13 (che si riferisce all'indebito previdenziale) non può, dunque, farsi applicazione.
La Corte di Cassazione, dirimendo i contrasti giurisprudenziali sorti in seno alla giurisprudenza di merito, si è espressamente pronunziata (cfr. Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 30/06/2020, n. 13223; vedi anche Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del 28/07/2020, n. 16088; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del
20/05/2021, n. 13915) sottolineando come, proprio in materia d'indebito relativo a ratei di assegno sociale, trattandosi di beneficio assistenziale, «non si applichi la disciplina della L. n.
412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale».”
Passando quindi al merito della controversia che ci occupa, l' afferma che l'indebito CP_1 originario deriva da provvedimento di ricostituzione del 26/05/2010 che, per effetto dell'acquisizione dei redditi comunicati dalla stessa mediante Modello Unico trasmesso in data 24/09/2009, ha dato luogo alla revoca della maggiorazione sociale erogata sulla pensione
AS n.04026638, a partire da 01/2008. Precisa l' che la dante causa, nell'anno 2008 ha CP_1 percepito assegno di mantenimento da parte del coniuge per un importo pari ad €. 5.600,00, come da dichiarazione reddituale allegata e che l'indebito è stato ritualmente notificato alla de cuius in data 20/08/2010. Ha precisato, altresì, che successivamente, l'ufficio ha attivato un piano di recupero dell'indebito mediante rateizzazione in n.60 rate mensili, notificando, annualmente, alla de cuius i bollettini MAV precompilati, con l'indicazione dell'importo da versare. Precisa, ancora, che l'ultimo bollettino è stato notificato alla dante causa in data
04/10/2018 e che risultano pagati n. 3 bollettini MAV dell'importo di €. 73,81 contabilizzati rispettivamente in data 03/03/2014; 18/03/2015; 23/04/2015.
Occorre, dunque, dare conto della documentazione in atti.
L' costituendosi ha prodotto CP_1 - Modello Unico 2008, periodo d'imposta 2007 di Persona_1
- Modello Unico 2009, periodo d'Imposta 2008 di , Persona_1
- Comunicazione di Riliquidazione Assegno n.04026638 Cat. AS, decorrenza 1 giugno
2006 del 26 maggio 2010 e relativa notifica ricevuta personalmente dalla ricorrente il
20/08/2010 con racc. ta e a.r n. 60831570427-8
- Nota del 9 gennaio 2014 con cui l'Ente comunicava alla ricorrente, con racc.ta e a.r.
61278491169-0 notificata personalmente alla stessa il 7/02/2014, di avere accettato la propria richiesta di rateizzazione con allegati bollettini MAV
- Nota del 5 gennaio 2015 con cui l'Ente inviava alla ricorrente, con racc.ta e a.r.
61422430559-8 notificata personalmente alla stessa il 20/01/2015. gli ulteriori bollettini
MAV per la restante parte della rateizzazione concordata
- Nota del 4 gennaio 2016 con cui l'Ente inviava alla ricorrente, con racc.ta e a .r.
63014495490-3 notificata personalmente alla stessa il 21/01/2016 gli ulteriori bollettini
MAV per la restante parte della rateizzazione concordata
- Nota del 3 gennaio 2017 con cui l'Ente inviava alla ricorrente, con racc.ta e a .r.
63024460809-6 notificata personalmente alla stessa il 21/01/2017 gli ulteriori bollettini
MAV per la restante parte della rateizzazione concordata
- Nota del 3 settembre 2018 con cui l'Ente inviava alla ricorrente, con racc.ta e a.r.
68952883988-6 notificata personalmente alla stessa il 4/10/2018 gli ulteriori bollettini
MAV per la restante parte della rateizzazione concordata
Ciò rilevato, è' opportuno premettere che, pur essendo corretta l'argomentazione dell' , CP_1 che in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina dell'art. 13 l. 412/1991 riguardante l'indebito previdenziale, non può ritenersi operante nel settore il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . Vanno CP_1 bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). (Cfr. Cass. Ordinanza 30 giugno 2020, n. 13223)
In termini generali, la Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008; v. pure n.
11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed
è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando – ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000 – che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito
è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile (Cfr. Corte Cost. Ord. n.
264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti –della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, la Corte di cassazione ha affermato che “ l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigente assistenziali o, infine, di dolo comprovato“.(Cass. Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che ''l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito“.
Altra ipotesi verificabile è che la prestazione può essere liquidata in modo corretto, nel corso della sua vita possono intervenire norme o fatti incidenti sul diritto o la misura, che devono dar luogo ad una tempestiva riforma del provvedimento (ricostituzione).
In tali casi la recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte deve essere determinata secondo i seguenti criteri: a) gli indebiti erogati in conseguenza di una mancata o errata valutazione di fatti sopravvenuti al provvedimento di prima liquidazione o di riliquidazione, diversi dalle situazioni reddituali, e conosciuti dall' sono suscettibili di sanatoria. b) qualora i fatti sopravvenuti, diversi dalle situazioni reddituali, debbano essere dichiarati dall'interessato
(e non siano già a conoscenza dell' ) le somme indebitamente erogate fino alla data di CP_1 comunicazione da parte dell'interessato devono essere recuperate.
In armonia con i principi di diritto sopra richiamati, alla luce dei superiori riscontri documentali, deve affermarsi la ripetibilità delle somme erogate al ricorrente atteso che il dedotto superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge per beneficiare dell'assegno sociale è stato tempestivamente accertato dall'Istituto il quale, come documentato, ha notificato alla de cuius dell'odierno ricorrente l'esito della verifica annuale sulla sua situazione reddituale, incidente sulla misura della prestazione assistenziale, nel termine previsto dall'art. l'art. 13, comma 2°, Legge 30 dicembre 1991, n. 412. Di più, nel caso che ci occupa l' ha puntualmente documentato le ripetute richieste annuali formulate alla de CP_1 cuius dell'odierno ricorrente, di talchè nessuna buona fede o prescrizione può riconoscersi alla quale dante causa dell'odierno ricorrente, al fine di escluderne la invocata Persona_1 irripetibilità.
Le spese tenuto conto della complessità della materia vengono compensate interamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2683/2025 R.G. così statuisce:
Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma dell'indebito impugnato
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 13 GIUGNO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 2683/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 13.06.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13 GIUGNO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2683/2025 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, nella qualità di erede di , nata a [...] l'[...] ed C.F._1 Persona_1 ivi deceduta il 21.08.2021, elettivamente domiciliato in Catania, via Conte Ruggero, 9, presso lo studio dell'avvocato Massimo Gozzo, che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONTRO , (CF: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria
Rosaria Battiato in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliato in Piazza della
Repubblica, 26, 95125 Catania presso l'Avvocatura dell' CP_1
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.03.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, nella qualità di erede di proponeva opposizione avverso la comunicazione, notificatagli con Persona_1 racc.ta e a r. n. 66494492851-2 il 29.02.2024 con cui l' – sede di Catania- richiedeva la CP_1 restituzione della somma di € 4.206,96 indebitamente corrisposta per il periodo “dal
01.01.2008 al 31.07.2010 sulla pensione della sig.ra cat. AS N. Persona_1 P.IVA_2 eliminata per decesso della titolare;
Precisava di avere presentato ricorso amministrativo CP_ all' l' 1.08.2024 e, contestando i presupposti giuridico-normativi della richiesta di restituzione, rilevava, in ogni caso, l'intervenuta decadenza del preteso diritto alla restituzione oltre che l'intervenuta prescrizione della medesima pretesa;
precisava, ancora, che l' CP_1 resistente, con nota del 17.09.2024, comunicava di avere respinto il succitato ricorso amministrativo con delibera dell'11.09.2024, asserendo -tra l'altro- che “l'indebito è stato regolarmente notificato entro i termini prescrizionali che sono stati annualmente interrotti dall'invio dei bollettini MAV (v. allegati)” ma che in realtà, alcun documento è stato allegato CP_ dall' alla suddetta nota del 17.09.2024, e che, prima della comunicazione del 29.02.2024, alcun indebito è stato mai contestato alla signora e (poi) all'odierno ricorrente Persona_1 nella sua qualità di erede. Aggiungeva, altresì, di avere richiesto espressamente all'Istituto, con PEC inviate dal proprio procuratore costituito, rispettivamente il 03.01.2025 ed il
28.01.2025, copia di dette comunicazioni contenenti i presunti bollettini MAV, senza tuttavia ottenere alcun riscontro. Richiamando l'art.52, comma 2, della Legge n.88/1989, eccepiva, CP_ quindi, che la pretesa restitutoria dell' non ha alcun fondamento in quanto le somme indicate nell'impugnato provvedimento sono state erogate in più a seguito di “errore” CP_ imputabile all' non dipeso da dolo della pensionata. Richiamando, altresì, l'art.13 della
Legge n.412/1991, eccepiva la decadenza dal diritto di chiedere la restituzione delle somme asseritamente pagate in più da parte dell' resistente;
Eccepiva, altresì, la prescrizione e CP_1
l'illegittimità della superiore richiesta di pagamento. Formulava, infine, sospensione in via CP_ cautelare, dell'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo dell' Concludeva chiedendo: Disporre, in via cautelare, inaudita altera parte, l'immediata CP_ sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento oggetto della presente impugnativa;
In via principale, accertare e dichiarare con qualunque statuizione la nullità e/o CP_ l'inefficacia e/o l'illegittimità, anche nel quantum debeatur, della nota dell' del
29.02.2024 con la quale il medesimo Istituto ha comunicato al ricorrente di aver corrisposto la somma di € 4.206,96 in più sulla pensione cat. AS N.04026638 di cui era titolare la sig.ra e con la quale, in conseguenza, ha chiesto l'immediata restituzione di tale Persona_1 somma;
Per l'effetto, accertare e dichiarare che il ricorrente nulla deve a tal titolo all' CP_1 resistente;
In via subordinata, accertare l'illegittimità della pretesa contenuta nella impugnata nota del 29.02.2024 per intervenuta decadenza del relativo diritto ed, in via ulteriormente subordinata, per l'intervenuta prescrizione del diritto medesimo. CP_ Condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto difensore.
CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: accertati l'ammissibilità del ricorso e la propria competenza in funzione di Giudice del lavoro, rigettare la domanda avanzata dal ricorrente, perché infondata in fatto ed in diritto dichiarando dovuti all' le somme di cui all'indebito oggetto del giudizio con conseguente condanna di CP_1 controparte al pagamento. Spese vinte
Rigettata l'istanza cautelare formulata dal ricorrente e fissata l'udienza, con successivo provvedimento del 28/5/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 13 giugno
2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 13.06.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
In via preliminare deve escludersi che l' resistente sia incorso nella eccepita decadenza. CP_1
Sì come ribadito da conforme giurisprudenza di merito “la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della L. n. 412 del 1991 … …
… , con conseguente operatività, in caso di modifiche reddituali conoscibili dall' , del CP_1 relativo rigoroso doppio termine decadenziale annuale ex comma 2 dell'art. 13, non è in realtà applicabile alla fattispecie in esame.
Tali disposizioni, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass civ. sez. lav.
Sent del 2/12/2019 n. 31373), sono, infatti, volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica avendo le disposizioni sull'indebito carattere eccezionale, non suscettibili d'interpretazione estesa a qualunque prestazione previdenziale o assistenziale indebita. Vertendosi nel caso di specie, pacificamente, in materia d'indebito assistenziale, della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13 (che si riferisce all'indebito previdenziale) non può, dunque, farsi applicazione.
La Corte di Cassazione, dirimendo i contrasti giurisprudenziali sorti in seno alla giurisprudenza di merito, si è espressamente pronunziata (cfr. Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 30/06/2020, n. 13223; vedi anche Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del 28/07/2020, n. 16088; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del
20/05/2021, n. 13915) sottolineando come, proprio in materia d'indebito relativo a ratei di assegno sociale, trattandosi di beneficio assistenziale, «non si applichi la disciplina della L. n.
412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale».”
Passando quindi al merito della controversia che ci occupa, l' afferma che l'indebito CP_1 originario deriva da provvedimento di ricostituzione del 26/05/2010 che, per effetto dell'acquisizione dei redditi comunicati dalla stessa mediante Modello Unico trasmesso in data 24/09/2009, ha dato luogo alla revoca della maggiorazione sociale erogata sulla pensione
AS n.04026638, a partire da 01/2008. Precisa l' che la dante causa, nell'anno 2008 ha CP_1 percepito assegno di mantenimento da parte del coniuge per un importo pari ad €. 5.600,00, come da dichiarazione reddituale allegata e che l'indebito è stato ritualmente notificato alla de cuius in data 20/08/2010. Ha precisato, altresì, che successivamente, l'ufficio ha attivato un piano di recupero dell'indebito mediante rateizzazione in n.60 rate mensili, notificando, annualmente, alla de cuius i bollettini MAV precompilati, con l'indicazione dell'importo da versare. Precisa, ancora, che l'ultimo bollettino è stato notificato alla dante causa in data
04/10/2018 e che risultano pagati n. 3 bollettini MAV dell'importo di €. 73,81 contabilizzati rispettivamente in data 03/03/2014; 18/03/2015; 23/04/2015.
Occorre, dunque, dare conto della documentazione in atti.
L' costituendosi ha prodotto CP_1 - Modello Unico 2008, periodo d'imposta 2007 di Persona_1
- Modello Unico 2009, periodo d'Imposta 2008 di , Persona_1
- Comunicazione di Riliquidazione Assegno n.04026638 Cat. AS, decorrenza 1 giugno
2006 del 26 maggio 2010 e relativa notifica ricevuta personalmente dalla ricorrente il
20/08/2010 con racc. ta e a.r n. 60831570427-8
- Nota del 9 gennaio 2014 con cui l'Ente comunicava alla ricorrente, con racc.ta e a.r.
61278491169-0 notificata personalmente alla stessa il 7/02/2014, di avere accettato la propria richiesta di rateizzazione con allegati bollettini MAV
- Nota del 5 gennaio 2015 con cui l'Ente inviava alla ricorrente, con racc.ta e a.r.
61422430559-8 notificata personalmente alla stessa il 20/01/2015. gli ulteriori bollettini
MAV per la restante parte della rateizzazione concordata
- Nota del 4 gennaio 2016 con cui l'Ente inviava alla ricorrente, con racc.ta e a .r.
63014495490-3 notificata personalmente alla stessa il 21/01/2016 gli ulteriori bollettini
MAV per la restante parte della rateizzazione concordata
- Nota del 3 gennaio 2017 con cui l'Ente inviava alla ricorrente, con racc.ta e a .r.
63024460809-6 notificata personalmente alla stessa il 21/01/2017 gli ulteriori bollettini
MAV per la restante parte della rateizzazione concordata
- Nota del 3 settembre 2018 con cui l'Ente inviava alla ricorrente, con racc.ta e a.r.
68952883988-6 notificata personalmente alla stessa il 4/10/2018 gli ulteriori bollettini
MAV per la restante parte della rateizzazione concordata
Ciò rilevato, è' opportuno premettere che, pur essendo corretta l'argomentazione dell' , CP_1 che in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina dell'art. 13 l. 412/1991 riguardante l'indebito previdenziale, non può ritenersi operante nel settore il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . Vanno CP_1 bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). (Cfr. Cass. Ordinanza 30 giugno 2020, n. 13223)
In termini generali, la Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008; v. pure n.
11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed
è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando – ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000 – che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito
è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile (Cfr. Corte Cost. Ord. n.
264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti –della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, la Corte di cassazione ha affermato che “ l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigente assistenziali o, infine, di dolo comprovato“.(Cass. Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che ''l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito“.
Altra ipotesi verificabile è che la prestazione può essere liquidata in modo corretto, nel corso della sua vita possono intervenire norme o fatti incidenti sul diritto o la misura, che devono dar luogo ad una tempestiva riforma del provvedimento (ricostituzione).
In tali casi la recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte deve essere determinata secondo i seguenti criteri: a) gli indebiti erogati in conseguenza di una mancata o errata valutazione di fatti sopravvenuti al provvedimento di prima liquidazione o di riliquidazione, diversi dalle situazioni reddituali, e conosciuti dall' sono suscettibili di sanatoria. b) qualora i fatti sopravvenuti, diversi dalle situazioni reddituali, debbano essere dichiarati dall'interessato
(e non siano già a conoscenza dell' ) le somme indebitamente erogate fino alla data di CP_1 comunicazione da parte dell'interessato devono essere recuperate.
In armonia con i principi di diritto sopra richiamati, alla luce dei superiori riscontri documentali, deve affermarsi la ripetibilità delle somme erogate al ricorrente atteso che il dedotto superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge per beneficiare dell'assegno sociale è stato tempestivamente accertato dall'Istituto il quale, come documentato, ha notificato alla de cuius dell'odierno ricorrente l'esito della verifica annuale sulla sua situazione reddituale, incidente sulla misura della prestazione assistenziale, nel termine previsto dall'art. l'art. 13, comma 2°, Legge 30 dicembre 1991, n. 412. Di più, nel caso che ci occupa l' ha puntualmente documentato le ripetute richieste annuali formulate alla de CP_1 cuius dell'odierno ricorrente, di talchè nessuna buona fede o prescrizione può riconoscersi alla quale dante causa dell'odierno ricorrente, al fine di escluderne la invocata Persona_1 irripetibilità.
Le spese tenuto conto della complessità della materia vengono compensate interamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2683/2025 R.G. così statuisce:
Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma dell'indebito impugnato
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 13 GIUGNO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011