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Ordinanza 20 marzo 2025
Ordinanza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, ordinanza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI Composta da Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunciato il seguente DECRETO Nella causa iscritta al n. 43/2025 VG promossa da (CF domiciliato elettivamente Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. FIORE ANTONIO che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti RECLAMANTE CONTRO
(CF ) domiciliata elettivamente Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. OGGIANO NICOLA ANDREA che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RECLAMATA E P.G. SEDE INTERVENUTO
ha proposto reclamo ex art. 473 bis.24 cpc avverso l'ordinanza Parte_1 emessa dal Tribunale di Sassari in data 28.1.2025, censurandola nella parte in cui poneva a suo carico un contributo al mantenimento della minore figlia di euro 400,00 mensili e riconosceva in favore della madre, Per_1 CP_1
, l'intero assegno unico universale.
[...]
si è costituita resistendo all'opposto reclamo di cui ha chiesto il Controparte_1 rigetto perché infondato. È intervenuta la Procura Generale. La corte si è riservata la decisione. Il reclamo è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati. Preliminarmente, è opportuno evidenziare che il presente procedimento attiene al reclamo proposto avverso i provvedimenti “temporanei e urgenti” assunti dal giudice ex art. 473 bis.22 cpc, ritenuti “opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli”, “sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni”. Conseguentemente, i provvedimenti adottabili dalla Corte in sede di reclamo ex art. 473 bis.24 cpc non possono, pertanto, che partecipare della medesima natura, urgente e provvisoria, di quello impugnato, tanto che, secondo la norma citata, “eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito” e la corte può assumere sommarie informazioni, solo “ove indispensabili ai fini della decisione”. Dalla sommarietà del giudizio su cui si fondano i provvedimenti temporanei ed urgenti e dalla natura intrinsecamente provvisoria del provvedimento, consegue che la corte d'appello non può che valutare i provvedimenti reclamati nel contesto di questa provvisorietà e solo relativamente a vizi risultanti esclusivamente dalle emergenze già evidenziatesi ovvero a palesi errori in fatto o in diritto, non risultando, inoltre, compatibile il procedimento interinale de quo con lo svolgimento di attività istruttoria richiedente un impegno processuale destinato a prolungare i tempi della sua definizione, posto che, in tale caso, vi sarebbero due organi giurisdizionali investiti delle medesime questioni. La fattispecie in esame va, quindi, valutata alla luce di tali principi di diritto.
Con ricorso in data 24.7.2024, conveniva in giudizio Controparte_1 Pt_1
domandando la separazione giudiziale, ed allegando che:
[...]
- le parti avevano contratto matrimonio il 7.9.2008 e dal matrimonio era nata il [...]; Per_1
- avevano eletto domicilio coniugale in un immobile di proprietà dello zio della in Sorso, condotto in comodato d'uso; CP_1
- la era insegnante di sostegno ed il impiegato presso la CP_1 Pt_1 petrolchimica;
- venuta meno la comunione spirituale, il a giugno aveva lasciato Pt_1
l'abitazione coniugale;
- la sempre a giugno 2024, aveva scoperto che il marito a sua CP_1 insaputa aveva sottoscritto digitalmente dei prestiti per oltre 70.000,00 con Findomestic anche per la moglie quale garante, e che erano a lei intestate tre SIM di cui nulla sapeva. La domandava, quindi, tra l'altro, oltre alla separazione, un contributo al CP_1 mantenimento della figlia di euro 450,00 mensili. Si costituiva il negando di avere contratto prestiti e/o garanzie Pt_1 all'insaputa della la quale ne era a conoscenza ed erano stati accesi per consentire di mantenere un certo tenore di vita preteso dalla Il CP_1 Pt_1 ciononostante, offriva di versare euro 300,00 mensili per il mantenimento della minore. Il tribunale, in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473bis 22 cpc disponeva che “il sig. versi un mantenimento di €. 400,00 da versare Pt_1 entro il 5 di ogni mese, oltre all'assegno sociale integrale di €. 200,00 circa e al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del CNF”, sul presupposto che il “afferma di percepire €. 1.800,00 netti oltre a una decurtazione di Pt_1 ulteriori €. 1.500,00 per finanziamenti sostenuti) e documentazione relativa all'importo dell'assegno unico (che affermano essere di circa €. 200,00)”, senza alcuna ulteriore argomentazione e motivazione. Orbene, tenuto conto dell'entità della retribuzione del - circa euro Pt_1
1.800,00 netti mensili, pesantemente gravata da diver ziarie accese durante il rapporto matrimoniale, come peraltro riconosciuto anche nel provvedimento reclamato – e considerata altresì la pressochè pari capacità reddituale della insegnante, allo stato e salva ogni più approfondita CP_1 valutazione nel giudizio di merito, appare maggiormente aderente alle prospettazioni delle parti la previsione di un contributo al mantenimento della minore figlia nei limiti della somma di euro 300,00 mensili, ferma l'ulteriore statuizione sulle spese straordinarie. Inoltre, quanto all'assegno unico universale - impropriamente denominato nel provvedimento reclamato “assegno sociale integrale” - questa Corte si è già espressa nel senso che, in difetto di particolari motivi che possano giustificare il riconoscimento integrale dell'assegno universale in favore del genitore collocatario ma affidatario in via congiunta (ad esempio persistente inadempimento del genitore non collocatario, particolari situazioni di indigenza…), tale emolumento spetta ad entrambi i genitori in parti uguali, in considerazione della funzione di tale assegno, il quale, ai sensi dell'art. 2 del d.l.vo n. 230/21, “… spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5”, i quali, per quanto qui rileva, stabiliscono che “L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario” (in conformità a quanto previsto nella legge delega n. 46/21 all'art. 1 lett. f: “Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, e' ripartito in pari misura tra i genitori”). La regola generale è, pertanto, quella di riconoscere l'assegno ad entrambi i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli, salva l'ipotesi di richiesta di erogazione ad uno dei due o di affidamento esclusivo. Nel caso di specie, trattandosi di una ipotesi di affidamento condiviso – seppur nel provvedimento non vi sia una statuizione espressa sul punto ma venga solo regolamentato il diritto di visita del padre e posto a suo carico un contributo al mantenimento della minore - l'assegno va, pertanto, erogato ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le spese in considerazione della natura della causa e degli interessi del minore vanno interamente compensate tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE Visto l'art. 473 bis.24 cpc: in accoglimento del reclamo proposto da avverso l'ordinanza Parte_1 emessa dal giudice del Tribunale di Sassari in data 28.1.2025, che conferma per il resto, dispone che il versi un contributo per il mantenimento della Pt_1 minore figlia di euro 300,00 mensili e riconosce l'assegno unico universale in favore di ciascuna parte al 50%. Spese compensate Sassari il 19/3/2025
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
(CF ) domiciliata elettivamente Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. OGGIANO NICOLA ANDREA che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RECLAMATA E P.G. SEDE INTERVENUTO
ha proposto reclamo ex art. 473 bis.24 cpc avverso l'ordinanza Parte_1 emessa dal Tribunale di Sassari in data 28.1.2025, censurandola nella parte in cui poneva a suo carico un contributo al mantenimento della minore figlia di euro 400,00 mensili e riconosceva in favore della madre, Per_1 CP_1
, l'intero assegno unico universale.
[...]
si è costituita resistendo all'opposto reclamo di cui ha chiesto il Controparte_1 rigetto perché infondato. È intervenuta la Procura Generale. La corte si è riservata la decisione. Il reclamo è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati. Preliminarmente, è opportuno evidenziare che il presente procedimento attiene al reclamo proposto avverso i provvedimenti “temporanei e urgenti” assunti dal giudice ex art. 473 bis.22 cpc, ritenuti “opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli”, “sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni”. Conseguentemente, i provvedimenti adottabili dalla Corte in sede di reclamo ex art. 473 bis.24 cpc non possono, pertanto, che partecipare della medesima natura, urgente e provvisoria, di quello impugnato, tanto che, secondo la norma citata, “eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito” e la corte può assumere sommarie informazioni, solo “ove indispensabili ai fini della decisione”. Dalla sommarietà del giudizio su cui si fondano i provvedimenti temporanei ed urgenti e dalla natura intrinsecamente provvisoria del provvedimento, consegue che la corte d'appello non può che valutare i provvedimenti reclamati nel contesto di questa provvisorietà e solo relativamente a vizi risultanti esclusivamente dalle emergenze già evidenziatesi ovvero a palesi errori in fatto o in diritto, non risultando, inoltre, compatibile il procedimento interinale de quo con lo svolgimento di attività istruttoria richiedente un impegno processuale destinato a prolungare i tempi della sua definizione, posto che, in tale caso, vi sarebbero due organi giurisdizionali investiti delle medesime questioni. La fattispecie in esame va, quindi, valutata alla luce di tali principi di diritto.
Con ricorso in data 24.7.2024, conveniva in giudizio Controparte_1 Pt_1
domandando la separazione giudiziale, ed allegando che:
[...]
- le parti avevano contratto matrimonio il 7.9.2008 e dal matrimonio era nata il [...]; Per_1
- avevano eletto domicilio coniugale in un immobile di proprietà dello zio della in Sorso, condotto in comodato d'uso; CP_1
- la era insegnante di sostegno ed il impiegato presso la CP_1 Pt_1 petrolchimica;
- venuta meno la comunione spirituale, il a giugno aveva lasciato Pt_1
l'abitazione coniugale;
- la sempre a giugno 2024, aveva scoperto che il marito a sua CP_1 insaputa aveva sottoscritto digitalmente dei prestiti per oltre 70.000,00 con Findomestic anche per la moglie quale garante, e che erano a lei intestate tre SIM di cui nulla sapeva. La domandava, quindi, tra l'altro, oltre alla separazione, un contributo al CP_1 mantenimento della figlia di euro 450,00 mensili. Si costituiva il negando di avere contratto prestiti e/o garanzie Pt_1 all'insaputa della la quale ne era a conoscenza ed erano stati accesi per consentire di mantenere un certo tenore di vita preteso dalla Il CP_1 Pt_1 ciononostante, offriva di versare euro 300,00 mensili per il mantenimento della minore. Il tribunale, in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473bis 22 cpc disponeva che “il sig. versi un mantenimento di €. 400,00 da versare Pt_1 entro il 5 di ogni mese, oltre all'assegno sociale integrale di €. 200,00 circa e al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del CNF”, sul presupposto che il “afferma di percepire €. 1.800,00 netti oltre a una decurtazione di Pt_1 ulteriori €. 1.500,00 per finanziamenti sostenuti) e documentazione relativa all'importo dell'assegno unico (che affermano essere di circa €. 200,00)”, senza alcuna ulteriore argomentazione e motivazione. Orbene, tenuto conto dell'entità della retribuzione del - circa euro Pt_1
1.800,00 netti mensili, pesantemente gravata da diver ziarie accese durante il rapporto matrimoniale, come peraltro riconosciuto anche nel provvedimento reclamato – e considerata altresì la pressochè pari capacità reddituale della insegnante, allo stato e salva ogni più approfondita CP_1 valutazione nel giudizio di merito, appare maggiormente aderente alle prospettazioni delle parti la previsione di un contributo al mantenimento della minore figlia nei limiti della somma di euro 300,00 mensili, ferma l'ulteriore statuizione sulle spese straordinarie. Inoltre, quanto all'assegno unico universale - impropriamente denominato nel provvedimento reclamato “assegno sociale integrale” - questa Corte si è già espressa nel senso che, in difetto di particolari motivi che possano giustificare il riconoscimento integrale dell'assegno universale in favore del genitore collocatario ma affidatario in via congiunta (ad esempio persistente inadempimento del genitore non collocatario, particolari situazioni di indigenza…), tale emolumento spetta ad entrambi i genitori in parti uguali, in considerazione della funzione di tale assegno, il quale, ai sensi dell'art. 2 del d.l.vo n. 230/21, “… spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5”, i quali, per quanto qui rileva, stabiliscono che “L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario” (in conformità a quanto previsto nella legge delega n. 46/21 all'art. 1 lett. f: “Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, e' ripartito in pari misura tra i genitori”). La regola generale è, pertanto, quella di riconoscere l'assegno ad entrambi i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli, salva l'ipotesi di richiesta di erogazione ad uno dei due o di affidamento esclusivo. Nel caso di specie, trattandosi di una ipotesi di affidamento condiviso – seppur nel provvedimento non vi sia una statuizione espressa sul punto ma venga solo regolamentato il diritto di visita del padre e posto a suo carico un contributo al mantenimento della minore - l'assegno va, pertanto, erogato ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le spese in considerazione della natura della causa e degli interessi del minore vanno interamente compensate tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE Visto l'art. 473 bis.24 cpc: in accoglimento del reclamo proposto da avverso l'ordinanza Parte_1 emessa dal giudice del Tribunale di Sassari in data 28.1.2025, che conferma per il resto, dispone che il versi un contributo per il mantenimento della Pt_1 minore figlia di euro 300,00 mensili e riconosce l'assegno unico universale in favore di ciascuna parte al 50%. Spese compensate Sassari il 19/3/2025
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni