Articolo 4 della Legge 16 maggio 1961, n. 435
Articolo 3Articolo 5
Versione
4 giugno 1961
Art. 4.
Il comune di Roma, in conformita' alla deliberazione n. 796 adottata in data 3 luglio 1958 dal Consiglio comunale, assumera' alle proprie dipendenze tutto il personale in servizio presso il Comitato autonomo, che risulta essere nel numero complessivo di 79 unita'.
Il Comune stesso e' autorizzato ad inquadrare detto personale, in un ruolo speciale transitorio, secondo il grado e l'anzianita' di servizio di ciascun dipendente, estendendo al medesimo lo stato giuridico ed economico in vigore per il personale di ruolo appartenente alle corrispondenti categorie dei dipendenti comunali.
Entrata in vigore il 4 giugno 1961