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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/11/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 2750/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
4.11.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 20.11.2024 da e da Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. DELLA VALLE ALESSANDRO, tendente ad
[...] ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto in Caserta (CE) in data 19.04.2000; rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (l'1.07.2000) e (il 24.03.2002); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 5.02.2021; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
− dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra il sig. Pt_3
[...
[...] e la sig.ra , ordinando all'Ufficiale dello stato civile del
[...] Parte_2
Comune di Caserta (CE), a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda Sentenza sui pubblici registri anagrafici;
− disporre che la sig.ra continui a vivere nella casa coniugale sita in Parte_2
Caserta (CE), alla via C. Santagata n. 41;
− disporre che il padre, IG. artigiano, corrisponda a titolo di Parte_1 mantenimento ai figli ed alla IG.ra , la somma complessiva mensile di Parte_2
€ 500,00 (cinquecento/00), di cui € 400,00 per entrambi i figli, i quali ad oggi non hanno ancora intrapreso un percorso lavorativo ed € 100,00 per il mantenimento della sig.ra
, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere Parte_2 dall'effettività della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
− disporre che le spese mediche, universitarie, sportive e le spese straordinarie saranno sostenute interamente dal sig. Parte_1 rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Caserta (CE) il 19.04.2000 da Pt_1
, nato a [...] il [...], e da , nata a [...]
[...] Parte_2
(CE) il 10.12.1972, alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA (CE)di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.8, parte I, serie, anno
2000);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 04.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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