Corte Cost., sentenza 01/12/2025, n. 177
CCOST
Sentenza 1 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile

    La Corte ha ritenuto che la disposizione regionale abbia una ratio organizzativa in funzione della tutela della salute, volta ad assicurare l'assistenza primaria ai cittadini residenti in zone disagiate e sprovviste del medico di medicina generale. Si tratta di un rimedio organizzativo straordinario finalizzato a garantire la completa copertura delle cure primarie, rientrando nella responsabilità organizzativa dell'ente territoriale. La Corte ha ribadito che le regioni non possono essere precluse dall'adozione di misure organizzative straordinarie volte a dare una pronta risposta alle criticità nella fruizione dei livelli essenziali di assistenza primaria, anche se tali misure hanno effetti secondari o riflessi sul convenzionamento.

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Massime1

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett.l), Cost. e 3, 4 e 5 dello statuto spec. Sardegna, dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2025 che, nel modificare l’art. 1 della legge reg. Sardegna n. 5 del 2023 – ai sensi del quale i medici di medicina generale in quiescenza possono aderire ai progetti di assistenza primaria e continuità assistenziale attivati dalle ASL, anche con contratti libero professionali, e disporre del ricettario, laddove non sia garantita la completa copertura delle cure primarie – proroga tale possibilità sino all’espletamento delle nuove procedure di assegnazione delle sedi di assistenza primaria e continuità assistenziale, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2025. Il contenuto precettivo della disposizione regionale impugnata rimane inalterato rispetto a quello scrutinato nella sentenza n. 84 del 2025 che lo ha ricondotto alla competenza legislativa della Regione autonoma nella materia della tutela della salute, in riferimento ai profili organizzativi dell’assistenza primaria, con esclusione dell’eccedenza dalle competenze statutarie e dell’invasione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. La modifica, riguardando unicamente la proroga del termine massimo dell’efficacia della disposizione, non smentisce il carattere di misura organizzativa straordinaria che tenta di dare risposta alla contingente situazione di scopertura dell’assistenza primaria e della continuità assistenziale nella Regione. (Precedenti: S. 84/2025 - mass. 46885; S. 124/2023; S. 62/2020 - mass. 43127).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte Cost., sentenza 01/12/2025, n. 177
    Giurisdizione : Corte Costituzionale
    Numero : 177
    Data del deposito : 1 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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