Art. 18. Disposizioni finanziarie 1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 , e' incrementato di ((43 milioni di euro per l'anno 2031 e)) 27 milioni di euro per l'anno 2035. ((Il Fondo per le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2027.
Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota destinata al potenziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica e' autorizzata la spesa ulteriore di 175 milioni di euro per l'anno 2027, di 159,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 129,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 78,5 milioni di euro per l'anno 2030 e di 30,1 milioni di euro per l'anno 2031. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata la spesa ulteriore di 13,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 17,4 milioni di euro per l'anno 2028, di 17,7 milioni di euro per l'anno 2029, di 10,65 milioni di euro per l'anno 2030 e di 6,45 milioni di euro per l'anno 2031. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata la spesa di ulteriori 9,45 milioni di euro per l'anno 2027, di 12,18 milioni di euro per l'anno 2028, di 12,39 milioni di euro per l'anno 2029, di 7,46 milioni di euro per l'anno 2030 e di 4,52 milioni di euro per l'anno 2031. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata la spesa di ulteriori 4,05 milioni di euro per l'anno 2027, di 5,22 milioni di euro per l'anno 2028, di 5,31 milioni di euro per l'anno 2029, di 3,19 milioni di euro per l'anno 2030 e di 1,93 milioni di euro per l'anno 2031. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' incrementato di 773 milioni di euro per l'anno 2026)) .
2. ((Agli oneri derivanti dal comma 1 e dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 1, 6, comma 1, 7, comma 1, 8, commi 1 e 3-bis, 8-bis, 8-ter, 9, comma 1, 11, comma 1, 13, commi 1 e 3, 14, comma 1, valutati in 401,88 milioni di euro per l'anno 2026, 171,5 milioni di euro per l'anno 2027, 274,6 milioni di euro per l'anno 2028, 359,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 329,2 milioni di euro per l'anno 2031, 233,6 milioni di euro per l'anno 2032, 106,8 milioni di euro per l'anno 2033, 67,2 milioni di euro per l'anno 2034 e 61,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, e pari a 2.166,25 milioni di euro per l'anno 2026, 314,75 milioni di euro per l'anno 2027, 254,5 milioni di euro per l'anno 2028, 165,5 milioni di euro per l'anno 2029, 100,3 milioni di euro per l'anno 2030, 86,5 milioni di euro per l'anno 2031, 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 27,5 milioni di euro per l'anno 2035 e 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede:)) a) quanto a 60,3 milioni di euro per l'anno 2026, 44,2 milioni di euro per l'anno 2027, 46,8 milioni di euro per l'anno 2028, 52,4 milioni di euro per l'anno 2029, 50,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2034, 89,9 milioni di euro per l'anno 2035 e 50,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, comma 1, 3, comma 2, ((7, comma 1, 8-bis, 12, comma 1, e delle minori spese derivanti dagli articoli 7, comma 1, e 8-bis)) ;
b) quanto a ((1.300 milioni di euro)) per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 770, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ;
b-bis) ((quanto a 50 milioni per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;)) b-ter) ((quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente versamento in entrata del bilancio dello Stato, delle somme disponibili in conto residui nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;)) b-quater) ((quanto a 64 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 30 marzo 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;)) b-quinquies) ((quanto a 497,626 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra dell'anno 2025, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 23. Tale quota resta definitivamente acquisita all'erario;)) b-sexies) ((quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;)) b-septies) ((quanto a euro 333.924.858 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e quanto a euro 94.756 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;)) b-octies) ((quanto a euro 1.300.000 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;)) b-novies) ((quanto a euro 398.600 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;)) b-decies) ((quanto a euro 29.448.311 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;)) b-undecies) ((quanto a euro 400.000 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;)) b-duodecies) ((quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;)) b-terdecies) ((quanto a euro 11.799.752 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;)) b-quaterdecies) ((quanto a euro 20.000.000 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166;)) b-quinquiesdecies) ((quanto a euro 119.576.369 per l'anno 2026 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, delle risorse disponibili in conto residui, nello stato di previsione Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e dell'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;)) b-sexiesdecies) ((quanto a 222 milioni di euro per l'anno 2027, 199 milioni di euro per l'anno 2028, 165 milioni di euro per l'anno 2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030 e 86 milioni di euro per l'anno 2031, mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.)) c) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2026, 100,2 milioni di euro per l'anno 2027, 223,8 milioni di euro per l'anno 2028, 307,1 milioni di euro per l'anno 2029, 208,9 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni di euro per l'anno 2031, 84,5 milioni di euro per l'anno 2032, 39,7 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ;
d) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2027, 100 milioni di euro per l'anno 2030, 200 milioni di euro per l'anno 2031, 99 milioni di euro per l'anno 2032, 17 milioni di euro per l'anno 2033, 17,1 milioni di euro per l'anno 2034 e 11,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, e agli articoli 2, 5, ((8-quater,)) 10, 14, comma 3, 15 e 16, le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota destinata al potenziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica e' autorizzata la spesa ulteriore di 175 milioni di euro per l'anno 2027, di 159,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 129,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 78,5 milioni di euro per l'anno 2030 e di 30,1 milioni di euro per l'anno 2031. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata la spesa ulteriore di 13,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 17,4 milioni di euro per l'anno 2028, di 17,7 milioni di euro per l'anno 2029, di 10,65 milioni di euro per l'anno 2030 e di 6,45 milioni di euro per l'anno 2031. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata la spesa di ulteriori 9,45 milioni di euro per l'anno 2027, di 12,18 milioni di euro per l'anno 2028, di 12,39 milioni di euro per l'anno 2029, di 7,46 milioni di euro per l'anno 2030 e di 4,52 milioni di euro per l'anno 2031. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata la spesa di ulteriori 4,05 milioni di euro per l'anno 2027, di 5,22 milioni di euro per l'anno 2028, di 5,31 milioni di euro per l'anno 2029, di 3,19 milioni di euro per l'anno 2030 e di 1,93 milioni di euro per l'anno 2031. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' incrementato di 773 milioni di euro per l'anno 2026)) .
2. ((Agli oneri derivanti dal comma 1 e dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 1, 6, comma 1, 7, comma 1, 8, commi 1 e 3-bis, 8-bis, 8-ter, 9, comma 1, 11, comma 1, 13, commi 1 e 3, 14, comma 1, valutati in 401,88 milioni di euro per l'anno 2026, 171,5 milioni di euro per l'anno 2027, 274,6 milioni di euro per l'anno 2028, 359,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 329,2 milioni di euro per l'anno 2031, 233,6 milioni di euro per l'anno 2032, 106,8 milioni di euro per l'anno 2033, 67,2 milioni di euro per l'anno 2034 e 61,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, e pari a 2.166,25 milioni di euro per l'anno 2026, 314,75 milioni di euro per l'anno 2027, 254,5 milioni di euro per l'anno 2028, 165,5 milioni di euro per l'anno 2029, 100,3 milioni di euro per l'anno 2030, 86,5 milioni di euro per l'anno 2031, 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 27,5 milioni di euro per l'anno 2035 e 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede:)) a) quanto a 60,3 milioni di euro per l'anno 2026, 44,2 milioni di euro per l'anno 2027, 46,8 milioni di euro per l'anno 2028, 52,4 milioni di euro per l'anno 2029, 50,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2034, 89,9 milioni di euro per l'anno 2035 e 50,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, comma 1, 3, comma 2, ((7, comma 1, 8-bis, 12, comma 1, e delle minori spese derivanti dagli articoli 7, comma 1, e 8-bis)) ;
b) quanto a ((1.300 milioni di euro)) per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 770, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ;
b-bis) ((quanto a 50 milioni per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;)) b-ter) ((quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente versamento in entrata del bilancio dello Stato, delle somme disponibili in conto residui nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;)) b-quater) ((quanto a 64 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 30 marzo 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;)) b-quinquies) ((quanto a 497,626 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra dell'anno 2025, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 23. Tale quota resta definitivamente acquisita all'erario;)) b-sexies) ((quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;)) b-septies) ((quanto a euro 333.924.858 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e quanto a euro 94.756 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;)) b-octies) ((quanto a euro 1.300.000 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;)) b-novies) ((quanto a euro 398.600 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;)) b-decies) ((quanto a euro 29.448.311 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;)) b-undecies) ((quanto a euro 400.000 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;)) b-duodecies) ((quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;)) b-terdecies) ((quanto a euro 11.799.752 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;)) b-quaterdecies) ((quanto a euro 20.000.000 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166;)) b-quinquiesdecies) ((quanto a euro 119.576.369 per l'anno 2026 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, delle risorse disponibili in conto residui, nello stato di previsione Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e dell'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;)) b-sexiesdecies) ((quanto a 222 milioni di euro per l'anno 2027, 199 milioni di euro per l'anno 2028, 165 milioni di euro per l'anno 2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030 e 86 milioni di euro per l'anno 2031, mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.)) c) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2026, 100,2 milioni di euro per l'anno 2027, 223,8 milioni di euro per l'anno 2028, 307,1 milioni di euro per l'anno 2029, 208,9 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni di euro per l'anno 2031, 84,5 milioni di euro per l'anno 2032, 39,7 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ;
d) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2027, 100 milioni di euro per l'anno 2030, 200 milioni di euro per l'anno 2031, 99 milioni di euro per l'anno 2032, 17 milioni di euro per l'anno 2033, 17,1 milioni di euro per l'anno 2034 e 11,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, e agli articoli 2, 5, ((8-quater,)) 10, 14, comma 3, 15 e 16, le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.