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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 7313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7313 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione V civile
R.G. 896/2025
All'udienza collegiale del giorno 04/12/2025 ore 10:00
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente e Relatore
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti FIORINI FERNANDA;
Avv. DEL VECCHIO in sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti BIZ ALESSANDRO;
presente
Parte_2
Avv./Avv.ti ;
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta.
La Corte decide la causa con sentenza di cui darà lettura in udienza all'esito della camera di consiglio, che viene depositata in telematico e che costituisce parte integrante del presente verbale. L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO LA PRESIDENTE
Dott. Claudio Danilo Gallinaro Dott.ssa Maria Grazia Serafin La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato all'udienza del 4 dicembre 2025 la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Maria Grazia Serafin Presidente rel. dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera dr.ssa Raffaella Filoni Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero 896/25 r.g.
RAGIONI DEL DECIDERE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 13381/24 il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta da , ha accertato la responsabilità esclusiva in capo a Controparte_1
nella causazione del sinistro verificatosi in data 27 agosto 2018 tra Parte_2
la moto condotta dall'attore e lo scooter guidato dal convenuto, e ha condannato il
[...]
e l in solido tra loro, al risarcimento del danno in Pt_2 Parte_1
favore del nella misura di € 45.050,11, oltre interessi, e alla rifusione delle CP_1
spese di lite.
L ha impugnato la citata pronuncia e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, disattesa ogni contaria istanza, deduzione ed eccezione, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, n. 13381/2024 pubblicata in data 20 agosto 2024 e per l'effetto in accoglimento del proposto appello: a) detrarre dalla somma di E. 45.050,11 riconosciuta al capo 1) della impugnata sentenza al Sig. le somme di E. 4.500,00 e di E. 7.245,34 già corrisposte Controparte_1
rispettivamente a titolo di indennizzo dalla e Controparte_2
dall' in favore del Sig. , per i motivi tutti esposti in CP_3 Controparte_1
narrativa, con ogni conseguenza di legge;
b) condannare il Sig. Controparte_1
alla restituzione in favore della delle somme di E. 4.500,00 Parte_1
e di E. 7.245,34 per un totale complessivo di E. 11.745,34, per i motivi tutti esposti in narrativa, con ogni conseguenza di legge;
c) con vittoria dei compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito che ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con il favore delle spese di lite.
non si è costituito in giudizio ed è rimasto contumace. Parte_2
La causa è stata rinviata per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4 dicembre 2025.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità del gravame sollevata dalla parte appellata, atteso che l'atto introduttivo del presente giudizio appare rispettoso dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c. (Cass. Sezioni Unite
27199/17).
Ciò posto, l'appello è fondato e merita accoglimento.
In difetto d'impugnazione dei relativi capi della pronuncia, sono passate in giudicato le statuizioni con le quali il Tribunale ha accertato che la responsabilità del sinistro oggetto di causa va ascritta in via esclusiva a e che il danno Parte_2
patito da ammonta (alla data della pronuncia) a complessivi € Controparte_1
45.050,11.
L'unica censura avanzata dall - che si duole del Parte_1
mancato scomputo degli indennizzi percepiti dall'originario attore nel corso del giudizio di primo grado, dei quali il Tribunale non ha tenuto conto nonostante l'espressa richiesta avanzata in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. - merita condivisione.
Ed invero, è pacifico e documentato in atti che il ha ricevuto a titolo CP_1
di indennizzo le somme di € 4.500,00 dalla (in virtù Controparte_2
della polizza infortuni dallo stesso stipulata) e di € 6.275,05 dall' quale CP_3
indennità di malattia per il periodo dal 27 agosto 2018 al 18 febbraio 2019.
Al riguardo trova applicazione il principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “nell'assicurazione contro i danni, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito” (Cass. Sezioni Unite n. 12565/18).
Alla luce dell'impostazione suindicata, dalla somma definitivamente accertata dal Tribunale come dovuta devono essere detratte le somme suindicate, a nulla valendo quanto osservato dall'appellato secondo cui la prima trova la propria fonte in un titolo contrattuale e la seconda è finalizzata a ristorare una perdita di carattere economico, in quanto il principio della “compensatio lucri cum damno” mira ad evitare che il danneggiato ottenga plurimi risarcimenti per il medesimo fatto dal quale è scaturito il nocumento.
A quest'ultimo proposito, va rammentato che il , secondo quanto CP_1
accertato definitivamente in primo grado, non ha subito alcuna menomazione della propria capacità lavorativa e che l'ipotesi della mancata detrazione dell'indennizzo versato dall' afferisce alla diversa fattispecie dell'erogazione effettuata in CP_3
favore degli invalidi civili che abbiano perso la capacità di guadagno (Cass. 6031/25). In relazione all'indennità di malattia, va sottratto il solo importo di € 6.275,05 - effettivamente ricevuto dal e oggetto della domanda svolta in primo grado CP_1
dalla Compagnia di assicurazione – e non anche la maggiore somma di € 7.245,34 richiesta in questa sede, posto che la maggiorazione derivante dalla rivalsa esercitata nelle more dall'Istituto previdenziale non può riverberarsi sull'odierno appellato, attenendo piuttosto ai rapporti interni tra i soggetti tenuti al ristoro del danno.
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, dall'importo di € 45.050,11 - riconosciuto dal Tribunale – devono essere detratte le somme di € 4.500,00 e di € 6.275,05.
Quanto al computo degli interessi, occorre fare ricorso al criterio, applicabile in via analogica, in virtù del quale “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio
e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente (Cass. 23927/23).
In conclusione, le somme accordate dal Tribunale e gli indennizzi ricevuti devono essere devalutati alla data del fatto, con l'applicazione degli interessi maturati anni per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici Istat fino alla data dei pagamenti, detratti via via i quali, per il periodo successivo, sulle differenze residue troveranno applicazione gli interessi e la rivalutazione secondo i criteri sopra enunciati fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
a partire da tale data sull'importo maturato si applicano gli interessi legali fino al saldo. Segue la condanna del alla restituzione delle somme eventualmente CP_1
ricevute in esubero dall'Assicurazione rispetto a quanto risulta in concreto dovuto in esito ai conteggi suindicati.
L'esito complessivo del giudizio, che ha visto accolta in parte la domanda originaria proposta dall'attore e la conseguente riduzione del quantum preteso, giustifica la compensazione delle spese di lite del doppio grado nella misura di ¼, con condanna dell'appellante e del , in solido tra loro, alla rifusione dei restanti Parte_2
¾.
Segue la liquidazione come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tabellari in ragione della corrispondente complessità della controversia e con esclusione, per il presente grado, della fase trattazione/istruttoria, atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. 13381/24 emessa dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Dispone che dalla somma riconosciuta dal Tribunale a titolo di risarcimento del danno in favore di siano detratti gli importi già ricevuti di € Controparte_1
4.500,00 e di € 6.275,05, con rivalutazione e interessi secondo i calcoli indicati in parte motiva;
2) condanna alla restituzione in favore dell Controparte_1 [...]
delle eventuali somme ricevute in esubero;
Parte_1
3) liquida le spese del primo grado di giudizio in complessivi € 3.809,00, di cui €
518,00 per esborsi, e del secondo grado in complessivi € 3.473,00 e, compensandole nella misura del 1/4, condanna l p.a. e Controparte_4
in solido tra loro, alla rifusione in favore di Parte_2 CP_1
dei restanti 3/4, oltre accessori di legge e spese generali nella misura
[...]
forfettaria del 15%.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 La Presidente est.
Dr.ssa Maria Grazia Serafin
R.G. 896/2025
All'udienza collegiale del giorno 04/12/2025 ore 10:00
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente e Relatore
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti FIORINI FERNANDA;
Avv. DEL VECCHIO in sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti BIZ ALESSANDRO;
presente
Parte_2
Avv./Avv.ti ;
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta.
La Corte decide la causa con sentenza di cui darà lettura in udienza all'esito della camera di consiglio, che viene depositata in telematico e che costituisce parte integrante del presente verbale. L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO LA PRESIDENTE
Dott. Claudio Danilo Gallinaro Dott.ssa Maria Grazia Serafin La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato all'udienza del 4 dicembre 2025 la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Maria Grazia Serafin Presidente rel. dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera dr.ssa Raffaella Filoni Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero 896/25 r.g.
RAGIONI DEL DECIDERE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 13381/24 il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta da , ha accertato la responsabilità esclusiva in capo a Controparte_1
nella causazione del sinistro verificatosi in data 27 agosto 2018 tra Parte_2
la moto condotta dall'attore e lo scooter guidato dal convenuto, e ha condannato il
[...]
e l in solido tra loro, al risarcimento del danno in Pt_2 Parte_1
favore del nella misura di € 45.050,11, oltre interessi, e alla rifusione delle CP_1
spese di lite.
L ha impugnato la citata pronuncia e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, disattesa ogni contaria istanza, deduzione ed eccezione, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, n. 13381/2024 pubblicata in data 20 agosto 2024 e per l'effetto in accoglimento del proposto appello: a) detrarre dalla somma di E. 45.050,11 riconosciuta al capo 1) della impugnata sentenza al Sig. le somme di E. 4.500,00 e di E. 7.245,34 già corrisposte Controparte_1
rispettivamente a titolo di indennizzo dalla e Controparte_2
dall' in favore del Sig. , per i motivi tutti esposti in CP_3 Controparte_1
narrativa, con ogni conseguenza di legge;
b) condannare il Sig. Controparte_1
alla restituzione in favore della delle somme di E. 4.500,00 Parte_1
e di E. 7.245,34 per un totale complessivo di E. 11.745,34, per i motivi tutti esposti in narrativa, con ogni conseguenza di legge;
c) con vittoria dei compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito che ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con il favore delle spese di lite.
non si è costituito in giudizio ed è rimasto contumace. Parte_2
La causa è stata rinviata per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4 dicembre 2025.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità del gravame sollevata dalla parte appellata, atteso che l'atto introduttivo del presente giudizio appare rispettoso dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c. (Cass. Sezioni Unite
27199/17).
Ciò posto, l'appello è fondato e merita accoglimento.
In difetto d'impugnazione dei relativi capi della pronuncia, sono passate in giudicato le statuizioni con le quali il Tribunale ha accertato che la responsabilità del sinistro oggetto di causa va ascritta in via esclusiva a e che il danno Parte_2
patito da ammonta (alla data della pronuncia) a complessivi € Controparte_1
45.050,11.
L'unica censura avanzata dall - che si duole del Parte_1
mancato scomputo degli indennizzi percepiti dall'originario attore nel corso del giudizio di primo grado, dei quali il Tribunale non ha tenuto conto nonostante l'espressa richiesta avanzata in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. - merita condivisione.
Ed invero, è pacifico e documentato in atti che il ha ricevuto a titolo CP_1
di indennizzo le somme di € 4.500,00 dalla (in virtù Controparte_2
della polizza infortuni dallo stesso stipulata) e di € 6.275,05 dall' quale CP_3
indennità di malattia per il periodo dal 27 agosto 2018 al 18 febbraio 2019.
Al riguardo trova applicazione il principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “nell'assicurazione contro i danni, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito” (Cass. Sezioni Unite n. 12565/18).
Alla luce dell'impostazione suindicata, dalla somma definitivamente accertata dal Tribunale come dovuta devono essere detratte le somme suindicate, a nulla valendo quanto osservato dall'appellato secondo cui la prima trova la propria fonte in un titolo contrattuale e la seconda è finalizzata a ristorare una perdita di carattere economico, in quanto il principio della “compensatio lucri cum damno” mira ad evitare che il danneggiato ottenga plurimi risarcimenti per il medesimo fatto dal quale è scaturito il nocumento.
A quest'ultimo proposito, va rammentato che il , secondo quanto CP_1
accertato definitivamente in primo grado, non ha subito alcuna menomazione della propria capacità lavorativa e che l'ipotesi della mancata detrazione dell'indennizzo versato dall' afferisce alla diversa fattispecie dell'erogazione effettuata in CP_3
favore degli invalidi civili che abbiano perso la capacità di guadagno (Cass. 6031/25). In relazione all'indennità di malattia, va sottratto il solo importo di € 6.275,05 - effettivamente ricevuto dal e oggetto della domanda svolta in primo grado CP_1
dalla Compagnia di assicurazione – e non anche la maggiore somma di € 7.245,34 richiesta in questa sede, posto che la maggiorazione derivante dalla rivalsa esercitata nelle more dall'Istituto previdenziale non può riverberarsi sull'odierno appellato, attenendo piuttosto ai rapporti interni tra i soggetti tenuti al ristoro del danno.
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, dall'importo di € 45.050,11 - riconosciuto dal Tribunale – devono essere detratte le somme di € 4.500,00 e di € 6.275,05.
Quanto al computo degli interessi, occorre fare ricorso al criterio, applicabile in via analogica, in virtù del quale “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio
e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente (Cass. 23927/23).
In conclusione, le somme accordate dal Tribunale e gli indennizzi ricevuti devono essere devalutati alla data del fatto, con l'applicazione degli interessi maturati anni per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici Istat fino alla data dei pagamenti, detratti via via i quali, per il periodo successivo, sulle differenze residue troveranno applicazione gli interessi e la rivalutazione secondo i criteri sopra enunciati fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
a partire da tale data sull'importo maturato si applicano gli interessi legali fino al saldo. Segue la condanna del alla restituzione delle somme eventualmente CP_1
ricevute in esubero dall'Assicurazione rispetto a quanto risulta in concreto dovuto in esito ai conteggi suindicati.
L'esito complessivo del giudizio, che ha visto accolta in parte la domanda originaria proposta dall'attore e la conseguente riduzione del quantum preteso, giustifica la compensazione delle spese di lite del doppio grado nella misura di ¼, con condanna dell'appellante e del , in solido tra loro, alla rifusione dei restanti Parte_2
¾.
Segue la liquidazione come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tabellari in ragione della corrispondente complessità della controversia e con esclusione, per il presente grado, della fase trattazione/istruttoria, atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. 13381/24 emessa dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Dispone che dalla somma riconosciuta dal Tribunale a titolo di risarcimento del danno in favore di siano detratti gli importi già ricevuti di € Controparte_1
4.500,00 e di € 6.275,05, con rivalutazione e interessi secondo i calcoli indicati in parte motiva;
2) condanna alla restituzione in favore dell Controparte_1 [...]
delle eventuali somme ricevute in esubero;
Parte_1
3) liquida le spese del primo grado di giudizio in complessivi € 3.809,00, di cui €
518,00 per esborsi, e del secondo grado in complessivi € 3.473,00 e, compensandole nella misura del 1/4, condanna l p.a. e Controparte_4
in solido tra loro, alla rifusione in favore di Parte_2 CP_1
dei restanti 3/4, oltre accessori di legge e spese generali nella misura
[...]
forfettaria del 15%.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 La Presidente est.
Dr.ssa Maria Grazia Serafin