Ordinanza collegiale 5 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 22 gennaio 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 26/11/2025, n. 21228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21228 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21228/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11345/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11345 del 2024, proposto da AR CR La SE, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pagliaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
TE AR PA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del Decreto U.S.R. Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV - prot. n. 1487 del 07.08.2024, di approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale MIM 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso A021 – GEOGRAFIA per le Regioni Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna Umbria, NELLA PARTE E
PER QUANTO DI INTERESSE per la ricorrente, ovvero nella parte in cui non include, e dunque esclude, il nominativo di Ella quale unica vincitrice, per l’unico posto previsto dal Bando, della procedura concorsuale de qua per la Regione Calabria (cfr. doc. 1);
b) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ove occorrente e per quanto di interesse per la ricorrente;
c) della Nota U.S.R. Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV - prot. n. 74887 del 08.10.2024 di rigetto/diniego di accesso agli atti amministrativi (cfr. doc. 2),
nonché per l’accertamento
del diritto della ricorrente all’accesso con emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. CI NI IR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, la ricorrente impugnava gli atti in epigrafe, assumendone l’illegittimità sotto una serie di profili, nella parte in cui non la inserivano come vincitrice della procedura concorsuale.
Il Ministero si costituiva in giudizio, instando per la reiezione delle censure proposte.
Alle camere di consiglio del 3.12.2024 e del 21.1.2025, questa Sezione disponeva l’integrazione del contraddittorio e respingeva l’istanza cautelare.
Parte ricorrente, con successiva memoria depositata il 15.10.2025, dichiarava di non avere più interesse alla coltivazione del presente giudizio
All’udienza pubblica del 18.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c, del cod. proc. amm., in ragione della dichiarazione resa in tal senso da parte ricorrente.
Sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, la parte ha piena disponibilità dell’azione, ben potendo rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione, con la conseguenza che, in questo secondo caso, il giudice non potrà che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo egli il potere né di procedere d'ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere sulla base di personali ed insindacabili considerazioni (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 settembre 2001, n. 4859, nonché Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832).
Sussistono giusti motivi, atteso il carattere meramente processuale della presente pronuncia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES TI, Presidente
AR Rosaria Oliva, Referendario
CI NI IR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI NI IR | ES TI |
IL SEGRETARIO