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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1706 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2020, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Bologna Parte_1
ATTRICE contro rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Pacilio Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Pasini Controparte_2
CONVENUTI
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 27.9.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio la società assicuratrice Parte_1 Controparte_1
e (in seguito a ordine di integrazione del contraddittorio) nelle rispettive qualità Controparte_2
di compagnia assicuratrice e proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro occorso in data 3
Novembre 2015, a cagione del quale restava danneggiato un dipendente di essa attrice, CP_3
.
[...] A fondamento della domanda, l'attrice deduceva che il sinistro era stato determinato da colpa esclusiva del , il quale - eseguendo una improvvisa e non segnalata manovra di spostamento CP_2
a sinistra, fino a invadere la corsia opposta – travolgeva il , che percorreva la strada a bordo CP_3
del suo motociclo Piaggio targato DD79193 nella stessa direzione del e aveva già iniziato a CP_2
sorpassarlo; che dal descritto sinistro derivavano, per un verso, i danni patiti da essa attrice, iure proprio, in termini di emolumenti, retribuzione e di oneri riflessi erogati al dipendente “a vuoto”, per tutto il periodo di assenza dell'infortunato dal servizio, per un totale di Euro 38.468,00 e, per l'altro, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti direttamente dal danneggiato;
che essa attrice aveva diritto di surrogarsi, ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei diritti del danneggiato, avendo provveduto a corrispondergli – per il tramite della propria mandataria ex lege NA - l'importo pari ad Euro
414.440,35, a titolo di rendita ex lege per invalidità permanente da infortunio sul lavoro.
Si costituiva la società assicuratrice contestando le pretese avversarie, eccependo in via preliminare l'avvenuta prescrizione del diritto azionato dall'attrice per decorso del termine biennale, il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e chiedendo, in via subordinata, il rigetto delle domande avversarie per infondatezza delle stesse;
eccepiva in particolare il concorso di colpa del , che aveva CP_3
eseguito una manovra di sorpasso vietata, con doppia striscia continua.
Chiamato ai sensi dell'art. 102 c.p.c., si costituiva pure , eccependo la carenza di Controparte_2 legittimazione attiva dell'attrice, l'avvenuta prescrizione del diritto azionato nonché l'infondatezza della domanda, aderendo alle eccezioni svolte dalla compagnia assicuratrice.
La causa, istruita mediante documenti, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 07.07.2023 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Giudice – rilevato lo smarrimento del documento A prodotto da parte attrice – assegnava termine per la ricostruzione del fascicolo mediante produzione di copia del documento da parte dell'attrice stessa, la quale, tuttavia, provvedeva soltanto dopo lo spirare del termine all'uopo assegnato, deducendo trattarsi di termine ordinatorio, in quanto non previsto dalla Legge, ma dal Giudice.
La causa veniva nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
L'eccezione di intervenuta prescrizione è infondata.
Come è noto, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da sinistri cagionati dalla circolazione di veicoli – che qui viene in rilievo - è fissato dall'art. 2947 c.c. comma 2 in due anni.
Il comma 3 dell'articolo citato, tuttavia, prevede che in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.
Si tratta, come è evidente, di un regime prescrizionale singolarmente articolato ed asimmetrico che, in linea generale, per le istanze risarcitorie scaturenti da fatto illecito, stabilisce un termine di prescrizione più breve rispetto a quello ordinario di dieci anni;
in chiave derogatoria (rispetto a quella linea generale), un termine ancora più contenuto, per l'ipotesi in cui il fatto generatore del danno si riconnetta alla specifica dinamica della circolazione stradale;
e da ultimo, con riferimento ad entrambe le fattispecie risarcitorie (fatto illecito ordinario e fatto illecito da circolazione dei veicoli di ogni specie), una norma di rinvio in bianco quanto alla durata del termine, nel caso in cui quel fatto dannoso sia considerato dalla Legge come reato e per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga, giacché, in tale ipotesi, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno è commisurato al termine prescrizionale previsto dal reato.
La norma è in bianco in quanto, come è risaputo, l'art. 157 c.p., nel determinare il tempo necessario a prescrivere, non stabilisce una misura temporale fissa, bensì un ordine decrescente di maturazione
(anche dopo la modifica apportata dalla Legge 5 dicembre 2005, n. 251) in rapporto ai diversi limiti di pena edittale.
Sono due, quindi, le condizioni che rendono applicabile l'art. 2947, comma 3, c.c.: la configurabilità di un reato nel fatto dannoso e la previsione per la prescrizione del reato di un termine più lungo di quelli stabiliti nei primi due commi dell'articolo 2947 c.c. Il concorso di entrambe queste condizioni, che va preliminarmente accertato, rende applicabile una disciplina della prescrizione che è in ogni caso derogatoria rispetto a quella dettata dai primi due commi anzidetti (o per l'entità o per la decorrenza del termine di prescrizione).
La Suprema Corte, pronunciatasi in tema di danno da circolazione stradale, ha precisato che: “In tema di diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, la disposizione dell'art.
2947, comma 3, c.c., la quale prevede, ove il fatto che ha causato il danno sia considerato dalla legge come reato, l'applicabilità all'azione civile per il risarcimento, in luogo del termine biennale stabilito dal comma 2 dello stesso articolo, di quello eventualmente più lungo previsto per detto reato, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso, ove detto danno sia conseguenza risarcibile dello stesso fatto -reato e, dunque, ad esso collegato eziologicamente anche in via mediata
e indiretta, secondo il criterio della regolarità causale” (cfr. Cass. n. 26958/2018).
Orbene, il fatto illecito descritto in citazione è suscettibile di integrare l'ipotesi di reato di cui all'art. 590 c.p. (reato per il quale, invero, il è stato condannato con sentenza del giudice di pace CP_2
38/2019) in relazione alle lesioni colpose subite dal danneggiato. Il termine prescrizionale da applicare - a fronte di quello biennale di cui all'art. 2947, comma 2, c.c. per danno prodotto da circolazione stradale – è quello proprio del reato di cui all'art. 590 c.p., previsto in anni sei, decorrenti dal momento della consumazione dell'illecito, occorso in data 3.11.2015. Ne deriva che al momento della notifica dell'atto di citazione alla compagnia assicurativa, in data 12 giugno 2020, non era ancora maturato il termine di sei anni decorrente dalla verificazione del sinistro stradale.
Ciò posto la domanda è fondata e merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni che seguono.
Come noto, in caso di sinistro stradale, concretizzatosi – come nella specie - in uno scontro tra veicoli, opera la presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro posta dall'art. 2054 c.c., la quale risulta superata solo quando, all'esito della valutazione delle prove, risulti dimostrato non solo il comportamento colposo esclusivo di uno dei due conducenti, ma anche che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza (cfr. Cass. 12524/2000)
In buona sostanza, “soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro è idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 cod. civ., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero attraverso la dimostrazione della conformità del suo contegno di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, ovvero tramite il riscontro del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente. È onere della parte provare di avere fatto tutto il possibile per evitare la causazione del danno. La prova del rispetto delle norme relative alla circolazione stradale e di quelle di comune prudenza da parte del danneggiato può essere ricavata anche indirettamente attraverso l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso rispetto al comportamento dell'altro” (Cass. Civ. sez. III, 28/11/2022, n.34895).
Nella specie, nessuno dei conducenti ha offerto elementi idonei a superare la presunzione citata, essendo al contrario emerso, dalle circostanze di fatto non contestate e ricostruite dagli agenti intervenuti nell'immediatezza del fatto, che l'impatto è stato determinato dalle concorrenti condotte colpose dei due: pacificamente, infatti, il si è improvvisamente e repentinamente spostato a CP_2
sinistra, fino a invadere la corsia opposta, mentre il dipendente che proveniva da tergo si CP_3
accingeva a eseguire una manovra di sorpasso vietata con doppia striscia continua.
Dunque, il sinistro si è verificato in ragione del superamento della striscia continua da parte tanto del
, quanto del , che eseguivano manovre vietate e in violazione delle regole del codice CP_2 CP_3
della strada, condotte colpose causalmente efficienti nella causazione dell'evento lesivo, eliminando le quali l'incidente non si sarebbe verificato.
Il sinistro va ascritto quindi anche alla condotta imprudente del Sig. , concorrente in ragione CP_3 del 50%: l'aver superato la doppia striscia continua, nel tentativo di superare l'auto del che CP_2 lo precedeva;
la mancata adozione di adeguate manovre di emergenza hanno avuto una sicura incidenza sul sinistro, perché, per le ragioni già esposte, una diversa condotta avrebbe, con elevato grado di probabilità e credibilità razionale, contribuito ad evitare il sinistro o a ridurre significativamente il danno, in misura corrispondente all'apporto causale da esso fornito al verificarsi dell'evento dannoso.
In definitiva, le circostanze di fatto non specificamente contestate unitamente alla relazione di incidente depositata in atti consentono agevolmente di ricostruire la dinamica del sinistro ascrivendolo, in mancanza di elementi idonei a superare la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c. co. 2, a entrambi i conducenti, i quali hanno tenuto una condotta colposa causalmente efficiente, consistita per entrambi nel superamento della doppia striscia continua.
Così ricostruita la dinamica del sinistro e venendo alla liquidazione del danno che ne è derivato, occorre operare una distinzione tra le diverse domande svolte da parte attrice.
In primo luogo, l' chiede il risarcimento del danno iure proprio, nella qualità di Parte_1
datore di lavoro del Sig. , per le retribuzioni e gli oneri riflessi versati a vuoto, nei periodi di CP_3 assenza del dipendente dal servizio, a seguito dell'infortunio.
La domanda è infondata.
È ben vero che in ragione dell'applicabilità della tutela aquiliana anche al caso di lesione del diritto di credito da parte di soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, l'autore di un fatto colposo (nella fattispecie, incidente stradale), da cui siano derivate al lavoratore dipendente lesioni personali con invalidità temporanea è tenuto a risarcire il datore di lavoro dell'ammontare delle retribuzioni corrisposte, per legge o per contratto, nel periodo di assenza del dipendente, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data del verificarsi di tale assenza e della correlativa retribuzione “a vuoto”, atteso che tale erogazione retributiva, si traduce, in difetto dell'attività lavorativa dell'infortunato, in una perdita patrimoniale legata da rapporto di causalità con il fatto del terzo (si veda, ex multis, Cass. Civ. sent. n. 5562/1984).
Tuttavia, nella specie, parte attrice non ha offerto (ammissibile) prova dell'esborso delle retribuzioni, atteso che il documento all'uopo prodotto è stato smarrito e la stessa non ha provveduto alla ricostruzione del fascicolo nel termine all'uopo assegnatole.
In proposito, giova rammentare che, in linea generale, il mancato rinvenimento, al momento della decisione della causa, nel fascicolo di parte di alcuni documenti che questa invoca - ... e che risultano esser stati depositati (art. 87 disp. att. cod. proc. civ.), comporta che il giudice o la decide "allo stato degli atti" - stante la disponibilità delle prove (art. 115 cod. proc. civ., comma 1), se non consta
l'involontarietà dell'omesso inserimento di essi nel fascicolo di parte al momento della restituzione di questo unitamente alla comparsa conclusionale (art. 169 cod. proc. civ., comma 2) - o … se la predetta omissione dipende dallo smarrimento o sottrazione, anche parziale, di tale fascicolo, deve ordinarne alla cancelleria la ricerca, ovvero disporne la ricostruzione(Cass. n. 6521 del 1997).
Sempre sul piano della teoria generale, ove non risulti alcuna annotazione dell'avvenuto ritiro del fascicolo di una parte, il giudice deve presumere che le attività delle parti e dell'ufficio si siano svolte nel rispetto delle norme processuali e, quindi, che il documento, dopo l'avvenuto deposito cartaceo, sotto il controllo del cancelliere, non sia mai stato ritirato;
deve, quindi, concedere un termine per la ricostruzione del fascicolo, (cfr Cass. 12369/2014).
Nel caso di specie, dato atto dell'avvenuto deposito dei documenti di cui all'elenco dell'attrice, tra cui il documento A, e non risultando il ritiro del fascicolo, il mancato rinvenimento del documento deve presumersi dovuto a smarrimento involontario;
per tali motivi, la scrivente ha assegnato all'attrice termine per la ricostruzione.
Parte attrice non ha ottemperato all'invito rivoltogli e non ha depositato il documento nel termine assegnato, senza neppure dedurre l'impossibilità di rispettarlo, limitandosi a produrre tardivamente il documento, pretendendo di vederlo ammesso, sul rilievo della natura meramente ordinatoria del termine assegnato dal Giudice.
Ora, in realtà, la discussione sulla ordinatorietà del termine per la ricostruzione del fascicolo non giova affatto all'attrice, sol che si consideri che “Una volta scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga … si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio” (così Cass.
20604/2008).
Sul punto, è sufficiente osservare che, nonostante la contraria opinione di parte della dottrina, secondo cui la scadenza del termine ordinatorio non potrebbe mai di per sé determinare alcuna decadenza, finendosi però in tal modo per giungere alla conclusione che si sia in presenza di un termine sostanzialmente "innocuo", la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione
"costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, portano a condividere l'assunto che la differenza tra termini "ordinatori" e termini
"perentori" risieda nella prorogabilità dei primi…, sempre però "prima della scadenza" (art. 154
c.p.c.), non già negli effetti della loro violazione (cfr. Cass. 20604/2008 già citata).
In buona sostanza, la violazione del termine assegnato dal Giudice per il compimento di un'attività, in vista dell'ordinato svolgimento del processo, non si distingue, quanto alla materiale impossibilità di compiere l'atto, dalla violazione del termine perentorio, sicché -scaduto il termine all'uopo assegnato - deve ritenersi venuto meno il potere processuale della parte di depositare il documento smarrito, la cui tardiva produzione è ad ogni effetto inammissibile. La causa va pertanto decisa senza tenere conto della produzione tardiva, sicché nessuna prova è stata offerta dell'avvenuto pagamento di retribuzioni e oneri a vuoto.
Passando a trattare della ulteriore domanda avanzata dall' in via surrogatoria, Pt_1 Parte_1 va precisato che l'attrice chiede il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti direttamente dal danneggiato nei cui diritti chiede di surrogarsi, ai sensi dell'art. 1916 c.c., avendo provveduto a corrispondergli – per il tramite della propria mandataria ex lege NA - l'importo pari ad Euro 414.440,35, a titolo di indennizzo in forma di rendita ex lege.
Innanzitutto, va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dai convenuti, secondo cui l'azione risarcitoria spetterebbe, ai sensi del 1916 c.c., a NA, che avrebbe eseguito il pagamento in favore del danneggiato . CP_3
Orbene appare opportuna la ricognizione delle fonti normative di riferimento.
Va richiamato, anzitutto, il disposto dell'art. 127, 2° comma, del D.P.R. n. 1124/65 il quale dispone che “Per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l'Istituto nazionale per Controparte_4
[... infortuni sul lavoro può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme sono emanate dal Ministro per il tesoro di concerto con i
Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità”.
Rileva, inoltre, l'art. 2 dei D.M. del 10.10.1985 del Ministero del lavoro (Regolamentazione della
"gestione per conto dello Stato" della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'NA) in base al quale “Le amministrazioni rimborsano annualmente all'NA, su presentazione di appositi elaborati meccanografici il cui contenuto è sottoscritto dal presidente dell'Istituto e convalidato dall'organo di controllo, gli importi delle prestazioni assicurative erogate
a norma dell'art. 66, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea (punto 1), e dell'art.
124 dei decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni".
Le norme richiamate concorrono a delineare un peculiare sistema di assicurazione sociale obbligatoria del lavoratore, che viene attuato pur sempre da NA, ma nelle forme della “gestione per conto dello Stato”, ovvero – senza necessità di particolare sforzo interpretativo – sulla base di un rapporto equiparabile a un mandato ex lege, in forza del quale NA provvede a erogare le prestazioni al lavoratore, non già per conto proprio, bensì appunto per conto dello Stato, che rimborsa le somme erogate a fine anno, unitamente alle anticipazioni per l'anno successivo.
A differenza di quanto avviene negli ordinari rapporti di assicurazione contro gli infortuni dove i soggetti sono tre (datore di lavoro-assicurante, , lavoratore-assicurato), nel sistema Controparte_5
della gestione per conto dello Stato, il rapporto di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si riduce a due soggetti, in quanto, rispetto al singolo lavoratore assicurato, l'Amministrazione statale cumula in sé la duplice posizione di assicurante e assicuratore, che svolge avvalendosi di NA, proprio mandatario ex lege.
È nel suddetto contesto normativo che si inserisce la circolare NA n. 20/1987 che, quanto all'Azione verso terzi responsabili in materia di azioni di rivalsa per infortuni dei dipendenti statali, dispone: “l'ordinamento della particolare gestione consente di raffigurare il rapporto tra le amministrazioni statali e l'NA come rapporto di mandato, in forza del quale l'istituto provvede per conto di dette amministrazioni alla liquidazione degli infortuni occorsi ai loro dipendenti.
Ne deriva che, nei casi di infortuni imputabili a fatto di terzi, l'NA (mandatario) non può attivare direttamente l'azione di rivalsa, ne può istituire un azione diretta al risarcimento, la quale compete esclusivamente all'amministrazione statale interessata”.
Ne consegue che spetta direttamente all' – datore di lavoro che ha erogato le Parte_1
prestazioni assicurative al proprio dipendente per il tramite di un mandatario – la surrogazione nei diritti del danneggiato in confronto del danneggiante, responsabile civile.
Si viene così ad affrontare il tema della surrogazione dell'assicuratore (che nella specie è direttamente il datore di lavoro pubblico) nei diritti del danneggiato, disciplinata, tanto per le assicurazioni private quanto per le assicurazioni sociali obbligatorie, dall'art. 1916 c.c., in forza del quale l'assicuratore agisce contro i responsabili civili estranei al rapporto assicurativo per il rimborso delle indennità corrisposte all'infortunato azionando il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato
(azione questa da non confondere con la diversa azione di regresso in confronto del datore di lavoro ex artt. 10 e 11 del T.U. n. 1124 del 1965; cfr. in proposito Cass. 29219/2019).
La surrogazione dell'assicuratore di cui all'art. 1916 c.c. integra un'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento spettante all'assicurato, con funzione composita, rivolgendosi essa, per un verso, a scongiurare l'arricchimento del responsabile civile, sul quale deve in ultima analisi ricadere il costo sociale dell'illecito e, per l'altro, a garantire l'equilibrio economico del servizio assicurativo.
La surrogazione presuppone la sussistenza a monte del rapporto assicurativo;
la ricorrenza di un credito dell'assicurato verso il responsabile civile;
la corresponsione dell'indennità da parte dell'assicuratore.
Quanto al primo presupposto, si è già detto della sussistenza del rapporto assicurativo in capo all' , amministrazione statale che si avvale di NA nell'ambito del sistema Parte_1
della gestione per conto dello Stato, con conseguente attribuzione della surrogazione alla singola P.A. Quanto alla ricorrenza del credito dell'assicurato in confronto del responsabile civile, si è già argomentato in ordine alla responsabilità dei convenuti per i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal dipendente in conseguenza del sinistro, danni che verranno liquidati nel prosieguo.
Il terzo presupposto richiesto dall'art. 1916 c.c., ovvero l'intervenuto pagamento dell'indennità da parte dell'assicuratore si presenta problematico nella misura in cui lo si debba coordinare al secondo, dovendosi indagare per l'appunto i rapporti tra l'indennizzo dell'assicuratore e la pretesa risarcitoria del danneggiato nei confronti del responsabile civile, che opera in funzione limitativa della rivalsa.
Tradizionalmente (quantomeno fino agli interventi del Giudice delle Leggi della fine degli anni'80 e dei primi anni '90, di cui subito appresso) si riteneva che il sistema disegnato dall'art. 1916 c.c. mirasse a contenere i costi del sistema di assicurazione e ad evitare l'indebito arricchimento dell'assicurato, garantendo la piena operatività del diritto di surroga dell'assicuratore sociale, con il solo limite dell'ammontare complessivo della pretesa risarcitoria. Il diritto dell'assicuratore di agire nei confronti del terzo responsabile, fino alla concorrenza dell'indennità corrisposta all'assicurato, aveva come unico limite quantitativo il complessivo risarcimento che il terzo effettivamente doveva al danneggiato-assicurato, secondo le norme civilistiche sulla responsabilità per fatto illecito, senza possibilità di distinguere - ai fini della riduzione della surroga e della conseguente delimitazione dell'azione risarcitoria del danneggiato - tra le diverse componenti del danno sofferto dall'assicurato, in relazione a quelle oggetto della copertura assicurativa e senza che fosse possibile dare rilievo, ai medesimi fini, alla diversità dei criteri di determinazione e liquidazione dell'indennità assicurativa rispetto a quelli applicabili al risarcimento.
Si predicava, cioè, l'assoluta irrilevanza, per l'assicuratore, dell'ammontare e delle componenti del risarcimento privatistico, il quale veniva ad essere preso in considerazione solo quale eventuale limite entro il quale poteva trovare accoglimento il diritto di subentrare nel credito risarcitorio spettante all'infortunato.
Tale impostazione venne rimeditata, come detto, a seguito di plurimi interventi della Corte
Costituzionale (cfr. ad esempio Corte Cost 356/1991), che in linea generale affermarono la necessità
– ai fini dell'esercizio del diritto di surroga – dell'omogeneità tra le poste risarcitorie e le poste indennitarie, pena una inammissibile compressione dei diritti del danneggiato.
E, in effetti, occorre tenere presente che, una volta esercitata la surrogazione, il danneggiato perde il relativo diritto verso il responsabile;
sicché, una volta che la prestazione assicurativa venga imputata a specifiche componenti di danno e non ad altre, consentire l'imputazione delle somme erogate, agli effetti della surroga, a ragioni risarcitorie diverse implica necessariamente un sacrificio di queste ultime. A mero titolo esemplificativo, si pensi all'ipotesi in cui il danneggiato abbia ricevuto un indennizzo, calcolato secondo i criteri assicurativi, di 100, di cui 40 per il danno biologico e 60 per il danno patrimoniale;
ipotizziamo che il risarcimento del danno biologico, calcolato secondo gli standard civilistici, ammonti invece a 70; se si consentisse all'assicuratore di esercitare la surroga per l'intero importo, ovvero 100 complessivamente pagati, senza distinguere le voci di indennizzo, si perverrebbe all'estinzione del diritto al risarcimento del danno pari a 70, pur avendo il danneggiato ricevuto per tale voce di pregiudizio soltanto 40; il danneggiato perderebbe in sostanza una parte del ristoro che gli spetta.
La misura del risarcimento spettante al danneggiato è ovviamente il limite massimo della surrogazione (che altro non è che il trasferimento di quello stesso diritto all'assicuratore che ha pagato l'indennità), ma non è l'unico, dovendosi ritenere che l'assicuratore possa esercitare la pretesa in cui si è surrogato soltanto in relazione alle poste di danno che effettivamente ha indennizzato e non per altre.
La nuova impostazione, uniforme ai valori costituzionali, ha ispirato il Legislatore del cod. ass., che all'art. 142 u.c., ha affermato il principio di intangibilità del diritto al risarcimento del danno biologico da parte dell'assicuratore sociale, salvo che quest'ultimo abbia indennizzato lo stesso tipo di pregiudizio, così attribuendosi un fondamento positivo al principio dell'omogeneità delle voci di danni indennizzate e risarcite ai fini dell'operatività del meccanismo della surrogazione.
In linea generale, ne deriva che il credito risarcitorio della vittima si riduce solo se e nella misura in cui la stessa abbia ricevuto dall'assicuratore sociale indennizzi destinati a ristorare danni che dal punto di vista civilistico possano dirsi effettivamente patiti, mentre, se l'assicuratore sociale indennizza un pregiudizio che, dal punto di vista civilistico, la vittima non risulta avere subito, per il relativo importo non può esservi surrogazione.
Facendo concreta applicazione dei richiamati principi, si osserva quanto segue in ordine alle voci di danno ordinariamente indennizzate dall'assicuratore sociale in relazione alle voci di danno che vengono in rilievo dal punto di vista civilistico:
- per quanto riguarda il danno biologico da inabilità temporanea, l'assicuratore non potrà surrogarsi nel diritto al risarcimento di tale pregiudizio, in quanto non lo indennizza;
- per quanto riguarda le spese mediche, il danno patrimoniale da inabilità temporanea al lavoro e il danno biologico permanente, l'assicuratore potrà surrogarsi nel relativo risarcimento, avendo indennizzato tali voci di danno e stante l'ordinaria coincidenza tra la nozione civilistica di tale pregiudizio (desumibile dall'art. 138 cod. ass.) e la nozione assicurativa
(D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13);
- tuttavia, per le invalidità permanenti superiori al 16%, l'assicuratore sociale corrisponde in modo automatico anche un'ulteriore quota di rendita commisurata alla retribuzione dell'assicurato per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, relativa a una riduzione della capacità lavorativa che viene in sostanza presunta (cfr- art. 13 lett. B d.lgs. 38/2000);
l'assicuratore non potrà ottenere tali importi dal responsabile civile in sede di rivalsa, se non vi sia la prova – fornita secondo l'ordinario standard civilistico - di un effettivo pregiudizio alla capacità di lavoro, che in sede assicurativa è stato presunto ex lege. Dal punto di vista operativo, occorrerà pertanto prima determinare il grado di invalidità permanente patito dalla vittima e liquidarlo secondo gli ordinari indici tabellari di liquidazione del danno non patrimoniale;
e commisurare all'importo così ottenuto - non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'NA - ma solo il valore capitale della quota di rendita che ristora il danno biologico (cfr. Cass. 13222/2015).
Così ricostruiti i principi generali relativi all'operatività della surrogazione dell'assicuratore sociale e venendo al caso di specie, occorre innanzitutto, procedere a determinare il danno non patrimoniale patito dall'assicurato , alla stregua degli ordinari criteri civilistici. CP_3
Quanto alla misura della compromissione della validità psicofisica del danneggiato in conseguenza del sinistro - in mancanza della benché minima contestazione - può prendersi a base del calcolo, la misura dell'invalidità indicata nel prospetto NA prodotto da che quantifica nel 48% la CP_1 percentuale di invalidità complessiva attualmente riportata dal (“accertata in corpore”), CP_3
comprensiva delle conseguenze lesive del sinistro qui denunciato, nonché di un precedente infortunio, le cui ridondanze in termini di danno, però, all'evidenza, non possono essere poste a carico degli odierni convenuti.
In proposito, giova rammentare l'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui - fermo il tradizionale principio di irrilevanza della concausa naturale, ovvero della malattia preesistente che abbia concorso (in termini di causalità materiale), insieme col fatto del danneggiante, a cagionare l'evento lesivo - le preesistenti malattie o menomazioni del danneggiato possono assumere rilievo, nel senso di ridurre il risarcimento, soltanto se - nell'ambito della valutazione del nesso di causalità giuridica, da accertare sempre attraverso un giudizio controfattuale
– abbiano contribuito ad aggravare i postumi dell'illecito; in caso contrario, ovvero se le conseguenze dell'illecito possano teoricamente ritenersi pari sia per la vittima reale, sia per una ipotetica vittima perfettamente sana prima dell'infortunio, dovrà concludersi che non vi è alcun nesso di causa tra preesistenze e postumi, i quali andranno perciò valutati e quantificati come se a patirli fosse stata una persona sana. In tal caso, pertanto, sul piano medico-legale il grado di invalidità permanente sofferto dalla vittima andrà determinato senza aprioristiche riduzioni, ma appezzando l'effettiva incidenza dei postumi sulle capacità, idoneità ed abilità possedute dalla vittima prima dell'infortunio
(cfr Cass. 28986/2019).
Sempre la medesima giurisprudenza chiarisce che occorre prima individuare la misura dell'invalidità
e innanzitutto trasformarla in denaro;
dopodiché, essendo una parte del suddetto pregiudizio slegata eziologicamente dall'evento illecito, per una stima del danno rispettosa dell'art. 1223 c.c. non dovrà farsi altro che trasformare in denaro il grado preesistente di invalidità, e sottrarlo dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata in corpore(cfr Cass. 28986/2019).
Facendo applicazione dei citati principi al caso di specie, emerge dal prospetto NA già citato e prodotto agli atti del giudizio senza contestazioni, che il presenta uno stato di invalidità del CP_3
48%, che va interamente monetizzato attraverso l'applicazione del criterio tabellare in uso presso questo Ufficio, tenendo conto anche di un minimo coefficiente di personalizzazione, in ragione della gravità dello stato di salute complessivo patito, così per un totale di euro 350.000,00, pari alla monetizzazione, con correzione in via equitativa, dell'invalidità attualmente sussistente;
da tale somma vanno sottratti euro 27.890,00, pari alla monetizzazione dell'invalidità derivante dal sinistro pregresso, pari al 12 %; il risultato della sottrazione, pari a 322.110,00, costituisce la monetizzazione della compromissione dell'integrità psicofisica ascrivibile al sinistro per cui è causa;
di essa i convenuti rispondono nella sola misura del 50%, stante l'accertato concorso di colpa del . CP_3
Sicché, in conclusione, il credito del in confronto del responsabile civile per il risarcimento CP_3 del danno, limitatamente alla voce dell'invalidità permanente ammonta a euro 161.055,00.
La somma così determinata integra il limite del diritto di surrogazione dell'assicuratore, in relazione alla voce dell'invalidità permanente, posto che – ontologicamente – allo stesso sono trasferiti i soli diritti già vantati dal danneggiato in confronto del responsabile e nulla di più.
Ciò posto, come detto, la surrogazione deve essere esercitata per poste omogenee, ovvero in relazione alle sole somme che l'assicuratore ha effettivamente corrisposto e alle sole voci di danno effettivamente patito che possano farsi carico al responsabile civile, secondo gli ordinari criteri civilistici di imputazione della responsabilità.
Nella specie, l'assicuratore risulta aver corrisposto la somma di euro 159.406,22 a titolo di indennizzo del danno biologico (somma per la quale può interamente surrogarsi al danneggiato, che – come ora detto – vanta per la medesima voce di danno un credito maggiore); euro 4.209,83 per acconti e ratei già corrisposti a titolo di indennizzo del danno biologico permanente, del danno patrimoniale per incapacità lavorativa temporanea, spese mediche e accertamento medico-legale; oltre alle ulteriori somme richieste per la perdita presunta della capacità lavorativa. L'assicuratore potrà esercitare la surrogazione nei diritti del danneggiato in relazione a tutte le voci richiamate – sussistendo i relativi presupposti, ovvero la prova del pagamento dell'indennità per quella voce di danno e della sussistenza del credito risarcitorio del danneggiato in confronto degli odierni convenuti, di cui in questa sede si è accertata la responsabilità e che certamente sono tenuti al risarcimento sia in relazione ai postumi riportati, sia in relazione alle spese mediche e alla contrazione reddituale nel periodo di assenza dal lavoro – ad eccezione dell'ultima.
Non potrà, infatti, esercitarsi la surroga in relazione alle somme corrisposte dall'assicuratore a titolo di indennizzo del danno patrimoniale, non essendo stata data la prova di un pregiudizio effettivo alla capacità di lavoro del danneggiato, che, dunque, non può essere imputato agli odierni convenuti.
In conclusione, l'assicuratore ha diritto di surrogarsi nei diritti del danneggiato in relazione alla somma di euro 159.406,22 versata a titolo di indennizzo per il danno biologico da invalidità permanente, nonché per euro 2.000,00 pari alla metà (stante la responsabilità solo concorrente dei convenuti) delle spese mediche e degli altri danni patrimoniali patiti dal danneggiato ed equitativamente determinate, già indennizzate dall'assicuratore.
Tirando le fila del discorso, s'impone la condanna dei convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 161.406,22, a titolo di risarcimento del danno alla vittima primaria, nei cui diritti si è surrogato l'assicuratore.
Le spese liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda dell'attrice e, per l'effetto, condanna e la compagnia Controparte_2
di assicurazione in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_1 dell' della somma di Euro 161.406,22, oltre interessi legali e Parte_1
rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo;
2) condanna e la compagnia di assicurazione Controparte_2 Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento in favore dell' delle delle spese di lite,
[...] Pt_1 Pt_1
che liquida in euro 14.103,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa di Legge.
Rimini, 1/01/2025
Il Giudice Dr.ssa Elisa Dai Checchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1706 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2020, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Bologna Parte_1
ATTRICE contro rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Pacilio Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Pasini Controparte_2
CONVENUTI
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 27.9.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio la società assicuratrice Parte_1 Controparte_1
e (in seguito a ordine di integrazione del contraddittorio) nelle rispettive qualità Controparte_2
di compagnia assicuratrice e proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro occorso in data 3
Novembre 2015, a cagione del quale restava danneggiato un dipendente di essa attrice, CP_3
.
[...] A fondamento della domanda, l'attrice deduceva che il sinistro era stato determinato da colpa esclusiva del , il quale - eseguendo una improvvisa e non segnalata manovra di spostamento CP_2
a sinistra, fino a invadere la corsia opposta – travolgeva il , che percorreva la strada a bordo CP_3
del suo motociclo Piaggio targato DD79193 nella stessa direzione del e aveva già iniziato a CP_2
sorpassarlo; che dal descritto sinistro derivavano, per un verso, i danni patiti da essa attrice, iure proprio, in termini di emolumenti, retribuzione e di oneri riflessi erogati al dipendente “a vuoto”, per tutto il periodo di assenza dell'infortunato dal servizio, per un totale di Euro 38.468,00 e, per l'altro, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti direttamente dal danneggiato;
che essa attrice aveva diritto di surrogarsi, ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei diritti del danneggiato, avendo provveduto a corrispondergli – per il tramite della propria mandataria ex lege NA - l'importo pari ad Euro
414.440,35, a titolo di rendita ex lege per invalidità permanente da infortunio sul lavoro.
Si costituiva la società assicuratrice contestando le pretese avversarie, eccependo in via preliminare l'avvenuta prescrizione del diritto azionato dall'attrice per decorso del termine biennale, il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e chiedendo, in via subordinata, il rigetto delle domande avversarie per infondatezza delle stesse;
eccepiva in particolare il concorso di colpa del , che aveva CP_3
eseguito una manovra di sorpasso vietata, con doppia striscia continua.
Chiamato ai sensi dell'art. 102 c.p.c., si costituiva pure , eccependo la carenza di Controparte_2 legittimazione attiva dell'attrice, l'avvenuta prescrizione del diritto azionato nonché l'infondatezza della domanda, aderendo alle eccezioni svolte dalla compagnia assicuratrice.
La causa, istruita mediante documenti, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 07.07.2023 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Giudice – rilevato lo smarrimento del documento A prodotto da parte attrice – assegnava termine per la ricostruzione del fascicolo mediante produzione di copia del documento da parte dell'attrice stessa, la quale, tuttavia, provvedeva soltanto dopo lo spirare del termine all'uopo assegnato, deducendo trattarsi di termine ordinatorio, in quanto non previsto dalla Legge, ma dal Giudice.
La causa veniva nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
L'eccezione di intervenuta prescrizione è infondata.
Come è noto, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da sinistri cagionati dalla circolazione di veicoli – che qui viene in rilievo - è fissato dall'art. 2947 c.c. comma 2 in due anni.
Il comma 3 dell'articolo citato, tuttavia, prevede che in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.
Si tratta, come è evidente, di un regime prescrizionale singolarmente articolato ed asimmetrico che, in linea generale, per le istanze risarcitorie scaturenti da fatto illecito, stabilisce un termine di prescrizione più breve rispetto a quello ordinario di dieci anni;
in chiave derogatoria (rispetto a quella linea generale), un termine ancora più contenuto, per l'ipotesi in cui il fatto generatore del danno si riconnetta alla specifica dinamica della circolazione stradale;
e da ultimo, con riferimento ad entrambe le fattispecie risarcitorie (fatto illecito ordinario e fatto illecito da circolazione dei veicoli di ogni specie), una norma di rinvio in bianco quanto alla durata del termine, nel caso in cui quel fatto dannoso sia considerato dalla Legge come reato e per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga, giacché, in tale ipotesi, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno è commisurato al termine prescrizionale previsto dal reato.
La norma è in bianco in quanto, come è risaputo, l'art. 157 c.p., nel determinare il tempo necessario a prescrivere, non stabilisce una misura temporale fissa, bensì un ordine decrescente di maturazione
(anche dopo la modifica apportata dalla Legge 5 dicembre 2005, n. 251) in rapporto ai diversi limiti di pena edittale.
Sono due, quindi, le condizioni che rendono applicabile l'art. 2947, comma 3, c.c.: la configurabilità di un reato nel fatto dannoso e la previsione per la prescrizione del reato di un termine più lungo di quelli stabiliti nei primi due commi dell'articolo 2947 c.c. Il concorso di entrambe queste condizioni, che va preliminarmente accertato, rende applicabile una disciplina della prescrizione che è in ogni caso derogatoria rispetto a quella dettata dai primi due commi anzidetti (o per l'entità o per la decorrenza del termine di prescrizione).
La Suprema Corte, pronunciatasi in tema di danno da circolazione stradale, ha precisato che: “In tema di diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, la disposizione dell'art.
2947, comma 3, c.c., la quale prevede, ove il fatto che ha causato il danno sia considerato dalla legge come reato, l'applicabilità all'azione civile per il risarcimento, in luogo del termine biennale stabilito dal comma 2 dello stesso articolo, di quello eventualmente più lungo previsto per detto reato, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso, ove detto danno sia conseguenza risarcibile dello stesso fatto -reato e, dunque, ad esso collegato eziologicamente anche in via mediata
e indiretta, secondo il criterio della regolarità causale” (cfr. Cass. n. 26958/2018).
Orbene, il fatto illecito descritto in citazione è suscettibile di integrare l'ipotesi di reato di cui all'art. 590 c.p. (reato per il quale, invero, il è stato condannato con sentenza del giudice di pace CP_2
38/2019) in relazione alle lesioni colpose subite dal danneggiato. Il termine prescrizionale da applicare - a fronte di quello biennale di cui all'art. 2947, comma 2, c.c. per danno prodotto da circolazione stradale – è quello proprio del reato di cui all'art. 590 c.p., previsto in anni sei, decorrenti dal momento della consumazione dell'illecito, occorso in data 3.11.2015. Ne deriva che al momento della notifica dell'atto di citazione alla compagnia assicurativa, in data 12 giugno 2020, non era ancora maturato il termine di sei anni decorrente dalla verificazione del sinistro stradale.
Ciò posto la domanda è fondata e merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni che seguono.
Come noto, in caso di sinistro stradale, concretizzatosi – come nella specie - in uno scontro tra veicoli, opera la presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro posta dall'art. 2054 c.c., la quale risulta superata solo quando, all'esito della valutazione delle prove, risulti dimostrato non solo il comportamento colposo esclusivo di uno dei due conducenti, ma anche che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza (cfr. Cass. 12524/2000)
In buona sostanza, “soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro è idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 cod. civ., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero attraverso la dimostrazione della conformità del suo contegno di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, ovvero tramite il riscontro del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente. È onere della parte provare di avere fatto tutto il possibile per evitare la causazione del danno. La prova del rispetto delle norme relative alla circolazione stradale e di quelle di comune prudenza da parte del danneggiato può essere ricavata anche indirettamente attraverso l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso rispetto al comportamento dell'altro” (Cass. Civ. sez. III, 28/11/2022, n.34895).
Nella specie, nessuno dei conducenti ha offerto elementi idonei a superare la presunzione citata, essendo al contrario emerso, dalle circostanze di fatto non contestate e ricostruite dagli agenti intervenuti nell'immediatezza del fatto, che l'impatto è stato determinato dalle concorrenti condotte colpose dei due: pacificamente, infatti, il si è improvvisamente e repentinamente spostato a CP_2
sinistra, fino a invadere la corsia opposta, mentre il dipendente che proveniva da tergo si CP_3
accingeva a eseguire una manovra di sorpasso vietata con doppia striscia continua.
Dunque, il sinistro si è verificato in ragione del superamento della striscia continua da parte tanto del
, quanto del , che eseguivano manovre vietate e in violazione delle regole del codice CP_2 CP_3
della strada, condotte colpose causalmente efficienti nella causazione dell'evento lesivo, eliminando le quali l'incidente non si sarebbe verificato.
Il sinistro va ascritto quindi anche alla condotta imprudente del Sig. , concorrente in ragione CP_3 del 50%: l'aver superato la doppia striscia continua, nel tentativo di superare l'auto del che CP_2 lo precedeva;
la mancata adozione di adeguate manovre di emergenza hanno avuto una sicura incidenza sul sinistro, perché, per le ragioni già esposte, una diversa condotta avrebbe, con elevato grado di probabilità e credibilità razionale, contribuito ad evitare il sinistro o a ridurre significativamente il danno, in misura corrispondente all'apporto causale da esso fornito al verificarsi dell'evento dannoso.
In definitiva, le circostanze di fatto non specificamente contestate unitamente alla relazione di incidente depositata in atti consentono agevolmente di ricostruire la dinamica del sinistro ascrivendolo, in mancanza di elementi idonei a superare la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c. co. 2, a entrambi i conducenti, i quali hanno tenuto una condotta colposa causalmente efficiente, consistita per entrambi nel superamento della doppia striscia continua.
Così ricostruita la dinamica del sinistro e venendo alla liquidazione del danno che ne è derivato, occorre operare una distinzione tra le diverse domande svolte da parte attrice.
In primo luogo, l' chiede il risarcimento del danno iure proprio, nella qualità di Parte_1
datore di lavoro del Sig. , per le retribuzioni e gli oneri riflessi versati a vuoto, nei periodi di CP_3 assenza del dipendente dal servizio, a seguito dell'infortunio.
La domanda è infondata.
È ben vero che in ragione dell'applicabilità della tutela aquiliana anche al caso di lesione del diritto di credito da parte di soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, l'autore di un fatto colposo (nella fattispecie, incidente stradale), da cui siano derivate al lavoratore dipendente lesioni personali con invalidità temporanea è tenuto a risarcire il datore di lavoro dell'ammontare delle retribuzioni corrisposte, per legge o per contratto, nel periodo di assenza del dipendente, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data del verificarsi di tale assenza e della correlativa retribuzione “a vuoto”, atteso che tale erogazione retributiva, si traduce, in difetto dell'attività lavorativa dell'infortunato, in una perdita patrimoniale legata da rapporto di causalità con il fatto del terzo (si veda, ex multis, Cass. Civ. sent. n. 5562/1984).
Tuttavia, nella specie, parte attrice non ha offerto (ammissibile) prova dell'esborso delle retribuzioni, atteso che il documento all'uopo prodotto è stato smarrito e la stessa non ha provveduto alla ricostruzione del fascicolo nel termine all'uopo assegnatole.
In proposito, giova rammentare che, in linea generale, il mancato rinvenimento, al momento della decisione della causa, nel fascicolo di parte di alcuni documenti che questa invoca - ... e che risultano esser stati depositati (art. 87 disp. att. cod. proc. civ.), comporta che il giudice o la decide "allo stato degli atti" - stante la disponibilità delle prove (art. 115 cod. proc. civ., comma 1), se non consta
l'involontarietà dell'omesso inserimento di essi nel fascicolo di parte al momento della restituzione di questo unitamente alla comparsa conclusionale (art. 169 cod. proc. civ., comma 2) - o … se la predetta omissione dipende dallo smarrimento o sottrazione, anche parziale, di tale fascicolo, deve ordinarne alla cancelleria la ricerca, ovvero disporne la ricostruzione(Cass. n. 6521 del 1997).
Sempre sul piano della teoria generale, ove non risulti alcuna annotazione dell'avvenuto ritiro del fascicolo di una parte, il giudice deve presumere che le attività delle parti e dell'ufficio si siano svolte nel rispetto delle norme processuali e, quindi, che il documento, dopo l'avvenuto deposito cartaceo, sotto il controllo del cancelliere, non sia mai stato ritirato;
deve, quindi, concedere un termine per la ricostruzione del fascicolo, (cfr Cass. 12369/2014).
Nel caso di specie, dato atto dell'avvenuto deposito dei documenti di cui all'elenco dell'attrice, tra cui il documento A, e non risultando il ritiro del fascicolo, il mancato rinvenimento del documento deve presumersi dovuto a smarrimento involontario;
per tali motivi, la scrivente ha assegnato all'attrice termine per la ricostruzione.
Parte attrice non ha ottemperato all'invito rivoltogli e non ha depositato il documento nel termine assegnato, senza neppure dedurre l'impossibilità di rispettarlo, limitandosi a produrre tardivamente il documento, pretendendo di vederlo ammesso, sul rilievo della natura meramente ordinatoria del termine assegnato dal Giudice.
Ora, in realtà, la discussione sulla ordinatorietà del termine per la ricostruzione del fascicolo non giova affatto all'attrice, sol che si consideri che “Una volta scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga … si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio” (così Cass.
20604/2008).
Sul punto, è sufficiente osservare che, nonostante la contraria opinione di parte della dottrina, secondo cui la scadenza del termine ordinatorio non potrebbe mai di per sé determinare alcuna decadenza, finendosi però in tal modo per giungere alla conclusione che si sia in presenza di un termine sostanzialmente "innocuo", la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione
"costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, portano a condividere l'assunto che la differenza tra termini "ordinatori" e termini
"perentori" risieda nella prorogabilità dei primi…, sempre però "prima della scadenza" (art. 154
c.p.c.), non già negli effetti della loro violazione (cfr. Cass. 20604/2008 già citata).
In buona sostanza, la violazione del termine assegnato dal Giudice per il compimento di un'attività, in vista dell'ordinato svolgimento del processo, non si distingue, quanto alla materiale impossibilità di compiere l'atto, dalla violazione del termine perentorio, sicché -scaduto il termine all'uopo assegnato - deve ritenersi venuto meno il potere processuale della parte di depositare il documento smarrito, la cui tardiva produzione è ad ogni effetto inammissibile. La causa va pertanto decisa senza tenere conto della produzione tardiva, sicché nessuna prova è stata offerta dell'avvenuto pagamento di retribuzioni e oneri a vuoto.
Passando a trattare della ulteriore domanda avanzata dall' in via surrogatoria, Pt_1 Parte_1 va precisato che l'attrice chiede il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti direttamente dal danneggiato nei cui diritti chiede di surrogarsi, ai sensi dell'art. 1916 c.c., avendo provveduto a corrispondergli – per il tramite della propria mandataria ex lege NA - l'importo pari ad Euro 414.440,35, a titolo di indennizzo in forma di rendita ex lege.
Innanzitutto, va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dai convenuti, secondo cui l'azione risarcitoria spetterebbe, ai sensi del 1916 c.c., a NA, che avrebbe eseguito il pagamento in favore del danneggiato . CP_3
Orbene appare opportuna la ricognizione delle fonti normative di riferimento.
Va richiamato, anzitutto, il disposto dell'art. 127, 2° comma, del D.P.R. n. 1124/65 il quale dispone che “Per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l'Istituto nazionale per Controparte_4
[... infortuni sul lavoro può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme sono emanate dal Ministro per il tesoro di concerto con i
Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità”.
Rileva, inoltre, l'art. 2 dei D.M. del 10.10.1985 del Ministero del lavoro (Regolamentazione della
"gestione per conto dello Stato" della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'NA) in base al quale “Le amministrazioni rimborsano annualmente all'NA, su presentazione di appositi elaborati meccanografici il cui contenuto è sottoscritto dal presidente dell'Istituto e convalidato dall'organo di controllo, gli importi delle prestazioni assicurative erogate
a norma dell'art. 66, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea (punto 1), e dell'art.
124 dei decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni".
Le norme richiamate concorrono a delineare un peculiare sistema di assicurazione sociale obbligatoria del lavoratore, che viene attuato pur sempre da NA, ma nelle forme della “gestione per conto dello Stato”, ovvero – senza necessità di particolare sforzo interpretativo – sulla base di un rapporto equiparabile a un mandato ex lege, in forza del quale NA provvede a erogare le prestazioni al lavoratore, non già per conto proprio, bensì appunto per conto dello Stato, che rimborsa le somme erogate a fine anno, unitamente alle anticipazioni per l'anno successivo.
A differenza di quanto avviene negli ordinari rapporti di assicurazione contro gli infortuni dove i soggetti sono tre (datore di lavoro-assicurante, , lavoratore-assicurato), nel sistema Controparte_5
della gestione per conto dello Stato, il rapporto di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si riduce a due soggetti, in quanto, rispetto al singolo lavoratore assicurato, l'Amministrazione statale cumula in sé la duplice posizione di assicurante e assicuratore, che svolge avvalendosi di NA, proprio mandatario ex lege.
È nel suddetto contesto normativo che si inserisce la circolare NA n. 20/1987 che, quanto all'Azione verso terzi responsabili in materia di azioni di rivalsa per infortuni dei dipendenti statali, dispone: “l'ordinamento della particolare gestione consente di raffigurare il rapporto tra le amministrazioni statali e l'NA come rapporto di mandato, in forza del quale l'istituto provvede per conto di dette amministrazioni alla liquidazione degli infortuni occorsi ai loro dipendenti.
Ne deriva che, nei casi di infortuni imputabili a fatto di terzi, l'NA (mandatario) non può attivare direttamente l'azione di rivalsa, ne può istituire un azione diretta al risarcimento, la quale compete esclusivamente all'amministrazione statale interessata”.
Ne consegue che spetta direttamente all' – datore di lavoro che ha erogato le Parte_1
prestazioni assicurative al proprio dipendente per il tramite di un mandatario – la surrogazione nei diritti del danneggiato in confronto del danneggiante, responsabile civile.
Si viene così ad affrontare il tema della surrogazione dell'assicuratore (che nella specie è direttamente il datore di lavoro pubblico) nei diritti del danneggiato, disciplinata, tanto per le assicurazioni private quanto per le assicurazioni sociali obbligatorie, dall'art. 1916 c.c., in forza del quale l'assicuratore agisce contro i responsabili civili estranei al rapporto assicurativo per il rimborso delle indennità corrisposte all'infortunato azionando il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato
(azione questa da non confondere con la diversa azione di regresso in confronto del datore di lavoro ex artt. 10 e 11 del T.U. n. 1124 del 1965; cfr. in proposito Cass. 29219/2019).
La surrogazione dell'assicuratore di cui all'art. 1916 c.c. integra un'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento spettante all'assicurato, con funzione composita, rivolgendosi essa, per un verso, a scongiurare l'arricchimento del responsabile civile, sul quale deve in ultima analisi ricadere il costo sociale dell'illecito e, per l'altro, a garantire l'equilibrio economico del servizio assicurativo.
La surrogazione presuppone la sussistenza a monte del rapporto assicurativo;
la ricorrenza di un credito dell'assicurato verso il responsabile civile;
la corresponsione dell'indennità da parte dell'assicuratore.
Quanto al primo presupposto, si è già detto della sussistenza del rapporto assicurativo in capo all' , amministrazione statale che si avvale di NA nell'ambito del sistema Parte_1
della gestione per conto dello Stato, con conseguente attribuzione della surrogazione alla singola P.A. Quanto alla ricorrenza del credito dell'assicurato in confronto del responsabile civile, si è già argomentato in ordine alla responsabilità dei convenuti per i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal dipendente in conseguenza del sinistro, danni che verranno liquidati nel prosieguo.
Il terzo presupposto richiesto dall'art. 1916 c.c., ovvero l'intervenuto pagamento dell'indennità da parte dell'assicuratore si presenta problematico nella misura in cui lo si debba coordinare al secondo, dovendosi indagare per l'appunto i rapporti tra l'indennizzo dell'assicuratore e la pretesa risarcitoria del danneggiato nei confronti del responsabile civile, che opera in funzione limitativa della rivalsa.
Tradizionalmente (quantomeno fino agli interventi del Giudice delle Leggi della fine degli anni'80 e dei primi anni '90, di cui subito appresso) si riteneva che il sistema disegnato dall'art. 1916 c.c. mirasse a contenere i costi del sistema di assicurazione e ad evitare l'indebito arricchimento dell'assicurato, garantendo la piena operatività del diritto di surroga dell'assicuratore sociale, con il solo limite dell'ammontare complessivo della pretesa risarcitoria. Il diritto dell'assicuratore di agire nei confronti del terzo responsabile, fino alla concorrenza dell'indennità corrisposta all'assicurato, aveva come unico limite quantitativo il complessivo risarcimento che il terzo effettivamente doveva al danneggiato-assicurato, secondo le norme civilistiche sulla responsabilità per fatto illecito, senza possibilità di distinguere - ai fini della riduzione della surroga e della conseguente delimitazione dell'azione risarcitoria del danneggiato - tra le diverse componenti del danno sofferto dall'assicurato, in relazione a quelle oggetto della copertura assicurativa e senza che fosse possibile dare rilievo, ai medesimi fini, alla diversità dei criteri di determinazione e liquidazione dell'indennità assicurativa rispetto a quelli applicabili al risarcimento.
Si predicava, cioè, l'assoluta irrilevanza, per l'assicuratore, dell'ammontare e delle componenti del risarcimento privatistico, il quale veniva ad essere preso in considerazione solo quale eventuale limite entro il quale poteva trovare accoglimento il diritto di subentrare nel credito risarcitorio spettante all'infortunato.
Tale impostazione venne rimeditata, come detto, a seguito di plurimi interventi della Corte
Costituzionale (cfr. ad esempio Corte Cost 356/1991), che in linea generale affermarono la necessità
– ai fini dell'esercizio del diritto di surroga – dell'omogeneità tra le poste risarcitorie e le poste indennitarie, pena una inammissibile compressione dei diritti del danneggiato.
E, in effetti, occorre tenere presente che, una volta esercitata la surrogazione, il danneggiato perde il relativo diritto verso il responsabile;
sicché, una volta che la prestazione assicurativa venga imputata a specifiche componenti di danno e non ad altre, consentire l'imputazione delle somme erogate, agli effetti della surroga, a ragioni risarcitorie diverse implica necessariamente un sacrificio di queste ultime. A mero titolo esemplificativo, si pensi all'ipotesi in cui il danneggiato abbia ricevuto un indennizzo, calcolato secondo i criteri assicurativi, di 100, di cui 40 per il danno biologico e 60 per il danno patrimoniale;
ipotizziamo che il risarcimento del danno biologico, calcolato secondo gli standard civilistici, ammonti invece a 70; se si consentisse all'assicuratore di esercitare la surroga per l'intero importo, ovvero 100 complessivamente pagati, senza distinguere le voci di indennizzo, si perverrebbe all'estinzione del diritto al risarcimento del danno pari a 70, pur avendo il danneggiato ricevuto per tale voce di pregiudizio soltanto 40; il danneggiato perderebbe in sostanza una parte del ristoro che gli spetta.
La misura del risarcimento spettante al danneggiato è ovviamente il limite massimo della surrogazione (che altro non è che il trasferimento di quello stesso diritto all'assicuratore che ha pagato l'indennità), ma non è l'unico, dovendosi ritenere che l'assicuratore possa esercitare la pretesa in cui si è surrogato soltanto in relazione alle poste di danno che effettivamente ha indennizzato e non per altre.
La nuova impostazione, uniforme ai valori costituzionali, ha ispirato il Legislatore del cod. ass., che all'art. 142 u.c., ha affermato il principio di intangibilità del diritto al risarcimento del danno biologico da parte dell'assicuratore sociale, salvo che quest'ultimo abbia indennizzato lo stesso tipo di pregiudizio, così attribuendosi un fondamento positivo al principio dell'omogeneità delle voci di danni indennizzate e risarcite ai fini dell'operatività del meccanismo della surrogazione.
In linea generale, ne deriva che il credito risarcitorio della vittima si riduce solo se e nella misura in cui la stessa abbia ricevuto dall'assicuratore sociale indennizzi destinati a ristorare danni che dal punto di vista civilistico possano dirsi effettivamente patiti, mentre, se l'assicuratore sociale indennizza un pregiudizio che, dal punto di vista civilistico, la vittima non risulta avere subito, per il relativo importo non può esservi surrogazione.
Facendo concreta applicazione dei richiamati principi, si osserva quanto segue in ordine alle voci di danno ordinariamente indennizzate dall'assicuratore sociale in relazione alle voci di danno che vengono in rilievo dal punto di vista civilistico:
- per quanto riguarda il danno biologico da inabilità temporanea, l'assicuratore non potrà surrogarsi nel diritto al risarcimento di tale pregiudizio, in quanto non lo indennizza;
- per quanto riguarda le spese mediche, il danno patrimoniale da inabilità temporanea al lavoro e il danno biologico permanente, l'assicuratore potrà surrogarsi nel relativo risarcimento, avendo indennizzato tali voci di danno e stante l'ordinaria coincidenza tra la nozione civilistica di tale pregiudizio (desumibile dall'art. 138 cod. ass.) e la nozione assicurativa
(D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13);
- tuttavia, per le invalidità permanenti superiori al 16%, l'assicuratore sociale corrisponde in modo automatico anche un'ulteriore quota di rendita commisurata alla retribuzione dell'assicurato per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, relativa a una riduzione della capacità lavorativa che viene in sostanza presunta (cfr- art. 13 lett. B d.lgs. 38/2000);
l'assicuratore non potrà ottenere tali importi dal responsabile civile in sede di rivalsa, se non vi sia la prova – fornita secondo l'ordinario standard civilistico - di un effettivo pregiudizio alla capacità di lavoro, che in sede assicurativa è stato presunto ex lege. Dal punto di vista operativo, occorrerà pertanto prima determinare il grado di invalidità permanente patito dalla vittima e liquidarlo secondo gli ordinari indici tabellari di liquidazione del danno non patrimoniale;
e commisurare all'importo così ottenuto - non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'NA - ma solo il valore capitale della quota di rendita che ristora il danno biologico (cfr. Cass. 13222/2015).
Così ricostruiti i principi generali relativi all'operatività della surrogazione dell'assicuratore sociale e venendo al caso di specie, occorre innanzitutto, procedere a determinare il danno non patrimoniale patito dall'assicurato , alla stregua degli ordinari criteri civilistici. CP_3
Quanto alla misura della compromissione della validità psicofisica del danneggiato in conseguenza del sinistro - in mancanza della benché minima contestazione - può prendersi a base del calcolo, la misura dell'invalidità indicata nel prospetto NA prodotto da che quantifica nel 48% la CP_1 percentuale di invalidità complessiva attualmente riportata dal (“accertata in corpore”), CP_3
comprensiva delle conseguenze lesive del sinistro qui denunciato, nonché di un precedente infortunio, le cui ridondanze in termini di danno, però, all'evidenza, non possono essere poste a carico degli odierni convenuti.
In proposito, giova rammentare l'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui - fermo il tradizionale principio di irrilevanza della concausa naturale, ovvero della malattia preesistente che abbia concorso (in termini di causalità materiale), insieme col fatto del danneggiante, a cagionare l'evento lesivo - le preesistenti malattie o menomazioni del danneggiato possono assumere rilievo, nel senso di ridurre il risarcimento, soltanto se - nell'ambito della valutazione del nesso di causalità giuridica, da accertare sempre attraverso un giudizio controfattuale
– abbiano contribuito ad aggravare i postumi dell'illecito; in caso contrario, ovvero se le conseguenze dell'illecito possano teoricamente ritenersi pari sia per la vittima reale, sia per una ipotetica vittima perfettamente sana prima dell'infortunio, dovrà concludersi che non vi è alcun nesso di causa tra preesistenze e postumi, i quali andranno perciò valutati e quantificati come se a patirli fosse stata una persona sana. In tal caso, pertanto, sul piano medico-legale il grado di invalidità permanente sofferto dalla vittima andrà determinato senza aprioristiche riduzioni, ma appezzando l'effettiva incidenza dei postumi sulle capacità, idoneità ed abilità possedute dalla vittima prima dell'infortunio
(cfr Cass. 28986/2019).
Sempre la medesima giurisprudenza chiarisce che occorre prima individuare la misura dell'invalidità
e innanzitutto trasformarla in denaro;
dopodiché, essendo una parte del suddetto pregiudizio slegata eziologicamente dall'evento illecito, per una stima del danno rispettosa dell'art. 1223 c.c. non dovrà farsi altro che trasformare in denaro il grado preesistente di invalidità, e sottrarlo dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata in corpore(cfr Cass. 28986/2019).
Facendo applicazione dei citati principi al caso di specie, emerge dal prospetto NA già citato e prodotto agli atti del giudizio senza contestazioni, che il presenta uno stato di invalidità del CP_3
48%, che va interamente monetizzato attraverso l'applicazione del criterio tabellare in uso presso questo Ufficio, tenendo conto anche di un minimo coefficiente di personalizzazione, in ragione della gravità dello stato di salute complessivo patito, così per un totale di euro 350.000,00, pari alla monetizzazione, con correzione in via equitativa, dell'invalidità attualmente sussistente;
da tale somma vanno sottratti euro 27.890,00, pari alla monetizzazione dell'invalidità derivante dal sinistro pregresso, pari al 12 %; il risultato della sottrazione, pari a 322.110,00, costituisce la monetizzazione della compromissione dell'integrità psicofisica ascrivibile al sinistro per cui è causa;
di essa i convenuti rispondono nella sola misura del 50%, stante l'accertato concorso di colpa del . CP_3
Sicché, in conclusione, il credito del in confronto del responsabile civile per il risarcimento CP_3 del danno, limitatamente alla voce dell'invalidità permanente ammonta a euro 161.055,00.
La somma così determinata integra il limite del diritto di surrogazione dell'assicuratore, in relazione alla voce dell'invalidità permanente, posto che – ontologicamente – allo stesso sono trasferiti i soli diritti già vantati dal danneggiato in confronto del responsabile e nulla di più.
Ciò posto, come detto, la surrogazione deve essere esercitata per poste omogenee, ovvero in relazione alle sole somme che l'assicuratore ha effettivamente corrisposto e alle sole voci di danno effettivamente patito che possano farsi carico al responsabile civile, secondo gli ordinari criteri civilistici di imputazione della responsabilità.
Nella specie, l'assicuratore risulta aver corrisposto la somma di euro 159.406,22 a titolo di indennizzo del danno biologico (somma per la quale può interamente surrogarsi al danneggiato, che – come ora detto – vanta per la medesima voce di danno un credito maggiore); euro 4.209,83 per acconti e ratei già corrisposti a titolo di indennizzo del danno biologico permanente, del danno patrimoniale per incapacità lavorativa temporanea, spese mediche e accertamento medico-legale; oltre alle ulteriori somme richieste per la perdita presunta della capacità lavorativa. L'assicuratore potrà esercitare la surrogazione nei diritti del danneggiato in relazione a tutte le voci richiamate – sussistendo i relativi presupposti, ovvero la prova del pagamento dell'indennità per quella voce di danno e della sussistenza del credito risarcitorio del danneggiato in confronto degli odierni convenuti, di cui in questa sede si è accertata la responsabilità e che certamente sono tenuti al risarcimento sia in relazione ai postumi riportati, sia in relazione alle spese mediche e alla contrazione reddituale nel periodo di assenza dal lavoro – ad eccezione dell'ultima.
Non potrà, infatti, esercitarsi la surroga in relazione alle somme corrisposte dall'assicuratore a titolo di indennizzo del danno patrimoniale, non essendo stata data la prova di un pregiudizio effettivo alla capacità di lavoro del danneggiato, che, dunque, non può essere imputato agli odierni convenuti.
In conclusione, l'assicuratore ha diritto di surrogarsi nei diritti del danneggiato in relazione alla somma di euro 159.406,22 versata a titolo di indennizzo per il danno biologico da invalidità permanente, nonché per euro 2.000,00 pari alla metà (stante la responsabilità solo concorrente dei convenuti) delle spese mediche e degli altri danni patrimoniali patiti dal danneggiato ed equitativamente determinate, già indennizzate dall'assicuratore.
Tirando le fila del discorso, s'impone la condanna dei convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 161.406,22, a titolo di risarcimento del danno alla vittima primaria, nei cui diritti si è surrogato l'assicuratore.
Le spese liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda dell'attrice e, per l'effetto, condanna e la compagnia Controparte_2
di assicurazione in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_1 dell' della somma di Euro 161.406,22, oltre interessi legali e Parte_1
rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo;
2) condanna e la compagnia di assicurazione Controparte_2 Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento in favore dell' delle delle spese di lite,
[...] Pt_1 Pt_1
che liquida in euro 14.103,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa di Legge.
Rimini, 1/01/2025
Il Giudice Dr.ssa Elisa Dai Checchi