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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 3, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PAVIGNANI IVONNE, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 437/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Parma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820110044670192000 TARI 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820110044670192000 TARI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820110044670192000 TARI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820110044670192000 TARI 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 216/2025 depositato il
17/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 dicembre 2024 il signor Ricorrente_1 ricorre avverso l'intimazione di pagamento contenente la cartella di pagamento n. 07820110044670192 000, notificata in data 4.9.2024 dell'importo di
€ 2.111,76, comprensivo della sanzione e interessi, emessa dal Comune di Vibo Valentia, avente ad oggetto
Tassa smaltimento rifiuti per le annualità 2005,2006, 2007 e 2008, nei confronti del Comune di Vibo Valentia
e dell'Agenzia delle Entrate -Riscossione di Parma.
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento limitatamente alla suddetta cartella contenuta nell'intimazione, ritenendo infondata e illegittima la pretesa creditoria dell'agente della riscossione, per diversi motivi:
intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorsi più di cinque anni in assenza di atti interruttivi da parte dell'ente di riscossione e/o dell'ente impositore e del diritto alla riscossione delle sanzioni per mancato rispetto del termine quinquennale;
mancata notifica della cartella di pagamento e mancanza del presupposto impositivo relativamente alla
TARSI degli anni dal 2005 al 2008;
nullità per mancata notifica dell'avviso di accertamento quale atto necessariamente prodromico;
illegittimità dell'intimazione di pagamento per carenza di motivazione - violazione della legge 212/2000 per non essere presenti nell'atto impugnato, in modo chiaro, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
Chiede di accogliere il ricorso, annullando l'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore del difensore.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione regionale si costituisce sostenendo la propria carenza di legittimazione passiva rispetto a quelle censure avanzate dal ricorrente che sono riferibili all'operato dell'ente impositore;
ritiene invece infondate le eccezioni relative alla mancata notifica della cartella di pagamento e all'asserita prescrizione della pretesa creditoria;
quanto, infine, alla carenza di motivazione, l'Ufficio ritiene che tale disposizione sia applicabile con riferimento a tutti gli atti impositivi, per tale non potendosi però intendere l'atto di intimazione di pagamento, che invece
è atto prodromico all'esecuzione forzata;
inoltre, l'avviso di intimazione è un atto a natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 50 dpr 602/1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”.
L'Ufficio conclude chiedendo di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione rispetto alle eccezioni direttamente riferibili all'attività dell'ente impositore;
dichiarare la legittimità degli atti opposti e posti in essere dall'agente della riscossione e respingere le domande di parte ricorrente.
Con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e competenze del giudizio.
Il Comune di Vibo Valentia non si è costituito.
All'udienza del 16 ottobre 2025 la causa viene trattata in camera di consiglio e assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si ritiene essenziale esaminare gli elementi addotti dal ricorrente con riferimento alla eccezione di nullità della cartella di pagamento, in considerazione dell'eccepita omessa notificazione dell'atto presupposto. Il ricorrente sostiene, infatti, che la cartella di pagamento non gli sia stata ritualmente notificata e da questo assunto deriva la rivendicazione del proprio diritto di impugnare la stessa una volta venuto a conoscenza, con la comunicazione dell'intimazione di pagamento, atto peraltro impugnabile autonomamente per difetti propri, ma anche, come nel caso in esame, nel caso di mancata notificazione della cartella di pagamento che su di esso si fonda. Infatti, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario;
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. In queste ipotesi l'eventuale nullità può essere fatta valere dal contribuente, mediante la scelta consentita dall'articolo 19, comma 3, d.lgs.546/92, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, evidenziando il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto in ordine al quale si è contestata l'omessa notifica, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Nel caso in esame il ricorrente ha optato per questa seconda ipotesi eccependo il difetto di notifica dell'atto presupposto al fine di contestare la nullità dell'atto consequenziale, con connessa estinzione della pretesa tributaria.
Dalla sentenza della Cassazione (n. 19704/2015) si ricava che l'impugnazione cumulativa si risolve nella sola indagine quanto alla regolarità delle notifiche delle rispettive cartelle, non potendo questa involgere le questioni assorbite dalla valida notificazione delle cartelle o dall'omessa notificazione delle stesse;
si afferma in definitiva che, ove l'atto risultasse validamente notificato, non sarebbe ipotizzabile alcuna "riapertura" dei termini di impugnativa. Occorre verificare la regolarità o meno della notifica della cartella di pagamento impugnata dal ricorrente asseritamente mai avvenuta.
A questo proposito l'Ente di riscossione ha correttamente documentato la regolarità della notifica eseguita allegando la relativa documentazione: la cartella di pagamento è stata notificata ai sensi dell'art. 26 del dpr
602/73 che accorda la possibilità, all'ente della riscossione, di eseguire la notificazione avvalendosi degli ufficiali della riscossione, di altri soggetti da esso abilitati nelle forme di legge, dei messi comunali, oppure del servizio postale, tramite invio “diretto” della cartella in plico chiuso mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di notificazione “diretta” a mezzo del servizio postale, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da una delle altre persone abilitate alla ricezione. L'atto è stato notificato a mani del destinatario in data 12.5.2011.
Quanto all'eccezione di prescrizione, si osserva che il ricorrente ha presentato richiesta di definizione agevolata, c.d. rottamazione quater, in data 16.4.2023, ipotesi per la quale si può richiamare una ordinanza della Corte di cassazione (16098/2018) in base alla quale “il riconoscimento del debito, rappresentato dalla richiesta di adesione alla definizione agevolata, comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non aver ricevuto notifica delle cartelle.” Più di recente la Corte è intervenuta con ordinanza 23215/2024 riconoscendo valore di atto interruttivo della prescrizione alla richiesta di rateizzazione perché presuppone la conoscenza delle cartelle di pagamento e preclude al contribuente la possibilità di eccepire la mancata conoscenza degli atti.
I crediti erariali si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 cc, a decorrere dal giorno in cui il tributo
è dovuto e non nel termine dei cinque anni come sostenuto dal ricorrente.
Sul punto, sono state pronunciate numerose ordinanze dalla Corte di cassazione che sostengono il principio secondo cui a questi crediti non possa applicarsi il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le cd. “prestazioni periodiche”: ciò poiché i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche, derivando gli stessi, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi. (tra le tante: n. 2794/2024) Relativamente al termine di prescrizione da applicarsi alle sanzioni, per quanto ci sia stato contrasto giurisprudenziale, se ordinario o quinquennale, si osserva che comunque prevalente è l'orientamento enunciato dall'ordinanza 10549/2019 in materia di prescrizione degli accessori del tributo che dispone ““il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario”.
Il principio espresso dalla Corte è, pertanto, quello per cui Il termine di prescrizione delle sanzioni tributarie irrogate con avvisi di accertamento e cartelle esattoriali notificate dall'Agenzia delle Entrate è identico a quello del tributo a cui l'atto si riferisce. Le sanzioni costituiscono accessori del credito fiscale e, quindi, il termine di prescrizione è lo stesso del tributo.
Sull'asserita mancanza di motivazione si deve osservare che secondo giurisprudenza recente, ordinanza
Cassazione 21065/2022, “l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né alla stessa va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi dell'atto presupposto. Ciò in quanto l'avviso di intimazione è un atto vincolato, poiché redatto in relazione ad un modello ministeriale ed avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione, ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto per la natura vincolata del provvedimento è palese che il suo contenuto dispositivo non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato.”
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice monocratico così ha deciso: Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 700,00 a favore dell'Agenzia Entrate Riscossione di Parma.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 3, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PAVIGNANI IVONNE, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 437/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Parma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820110044670192000 TARI 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820110044670192000 TARI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820110044670192000 TARI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820110044670192000 TARI 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 216/2025 depositato il
17/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 dicembre 2024 il signor Ricorrente_1 ricorre avverso l'intimazione di pagamento contenente la cartella di pagamento n. 07820110044670192 000, notificata in data 4.9.2024 dell'importo di
€ 2.111,76, comprensivo della sanzione e interessi, emessa dal Comune di Vibo Valentia, avente ad oggetto
Tassa smaltimento rifiuti per le annualità 2005,2006, 2007 e 2008, nei confronti del Comune di Vibo Valentia
e dell'Agenzia delle Entrate -Riscossione di Parma.
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento limitatamente alla suddetta cartella contenuta nell'intimazione, ritenendo infondata e illegittima la pretesa creditoria dell'agente della riscossione, per diversi motivi:
intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorsi più di cinque anni in assenza di atti interruttivi da parte dell'ente di riscossione e/o dell'ente impositore e del diritto alla riscossione delle sanzioni per mancato rispetto del termine quinquennale;
mancata notifica della cartella di pagamento e mancanza del presupposto impositivo relativamente alla
TARSI degli anni dal 2005 al 2008;
nullità per mancata notifica dell'avviso di accertamento quale atto necessariamente prodromico;
illegittimità dell'intimazione di pagamento per carenza di motivazione - violazione della legge 212/2000 per non essere presenti nell'atto impugnato, in modo chiaro, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
Chiede di accogliere il ricorso, annullando l'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore del difensore.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione regionale si costituisce sostenendo la propria carenza di legittimazione passiva rispetto a quelle censure avanzate dal ricorrente che sono riferibili all'operato dell'ente impositore;
ritiene invece infondate le eccezioni relative alla mancata notifica della cartella di pagamento e all'asserita prescrizione della pretesa creditoria;
quanto, infine, alla carenza di motivazione, l'Ufficio ritiene che tale disposizione sia applicabile con riferimento a tutti gli atti impositivi, per tale non potendosi però intendere l'atto di intimazione di pagamento, che invece
è atto prodromico all'esecuzione forzata;
inoltre, l'avviso di intimazione è un atto a natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 50 dpr 602/1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”.
L'Ufficio conclude chiedendo di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione rispetto alle eccezioni direttamente riferibili all'attività dell'ente impositore;
dichiarare la legittimità degli atti opposti e posti in essere dall'agente della riscossione e respingere le domande di parte ricorrente.
Con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e competenze del giudizio.
Il Comune di Vibo Valentia non si è costituito.
All'udienza del 16 ottobre 2025 la causa viene trattata in camera di consiglio e assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si ritiene essenziale esaminare gli elementi addotti dal ricorrente con riferimento alla eccezione di nullità della cartella di pagamento, in considerazione dell'eccepita omessa notificazione dell'atto presupposto. Il ricorrente sostiene, infatti, che la cartella di pagamento non gli sia stata ritualmente notificata e da questo assunto deriva la rivendicazione del proprio diritto di impugnare la stessa una volta venuto a conoscenza, con la comunicazione dell'intimazione di pagamento, atto peraltro impugnabile autonomamente per difetti propri, ma anche, come nel caso in esame, nel caso di mancata notificazione della cartella di pagamento che su di esso si fonda. Infatti, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario;
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. In queste ipotesi l'eventuale nullità può essere fatta valere dal contribuente, mediante la scelta consentita dall'articolo 19, comma 3, d.lgs.546/92, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, evidenziando il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto in ordine al quale si è contestata l'omessa notifica, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Nel caso in esame il ricorrente ha optato per questa seconda ipotesi eccependo il difetto di notifica dell'atto presupposto al fine di contestare la nullità dell'atto consequenziale, con connessa estinzione della pretesa tributaria.
Dalla sentenza della Cassazione (n. 19704/2015) si ricava che l'impugnazione cumulativa si risolve nella sola indagine quanto alla regolarità delle notifiche delle rispettive cartelle, non potendo questa involgere le questioni assorbite dalla valida notificazione delle cartelle o dall'omessa notificazione delle stesse;
si afferma in definitiva che, ove l'atto risultasse validamente notificato, non sarebbe ipotizzabile alcuna "riapertura" dei termini di impugnativa. Occorre verificare la regolarità o meno della notifica della cartella di pagamento impugnata dal ricorrente asseritamente mai avvenuta.
A questo proposito l'Ente di riscossione ha correttamente documentato la regolarità della notifica eseguita allegando la relativa documentazione: la cartella di pagamento è stata notificata ai sensi dell'art. 26 del dpr
602/73 che accorda la possibilità, all'ente della riscossione, di eseguire la notificazione avvalendosi degli ufficiali della riscossione, di altri soggetti da esso abilitati nelle forme di legge, dei messi comunali, oppure del servizio postale, tramite invio “diretto” della cartella in plico chiuso mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di notificazione “diretta” a mezzo del servizio postale, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da una delle altre persone abilitate alla ricezione. L'atto è stato notificato a mani del destinatario in data 12.5.2011.
Quanto all'eccezione di prescrizione, si osserva che il ricorrente ha presentato richiesta di definizione agevolata, c.d. rottamazione quater, in data 16.4.2023, ipotesi per la quale si può richiamare una ordinanza della Corte di cassazione (16098/2018) in base alla quale “il riconoscimento del debito, rappresentato dalla richiesta di adesione alla definizione agevolata, comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non aver ricevuto notifica delle cartelle.” Più di recente la Corte è intervenuta con ordinanza 23215/2024 riconoscendo valore di atto interruttivo della prescrizione alla richiesta di rateizzazione perché presuppone la conoscenza delle cartelle di pagamento e preclude al contribuente la possibilità di eccepire la mancata conoscenza degli atti.
I crediti erariali si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 cc, a decorrere dal giorno in cui il tributo
è dovuto e non nel termine dei cinque anni come sostenuto dal ricorrente.
Sul punto, sono state pronunciate numerose ordinanze dalla Corte di cassazione che sostengono il principio secondo cui a questi crediti non possa applicarsi il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le cd. “prestazioni periodiche”: ciò poiché i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche, derivando gli stessi, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi. (tra le tante: n. 2794/2024) Relativamente al termine di prescrizione da applicarsi alle sanzioni, per quanto ci sia stato contrasto giurisprudenziale, se ordinario o quinquennale, si osserva che comunque prevalente è l'orientamento enunciato dall'ordinanza 10549/2019 in materia di prescrizione degli accessori del tributo che dispone ““il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario”.
Il principio espresso dalla Corte è, pertanto, quello per cui Il termine di prescrizione delle sanzioni tributarie irrogate con avvisi di accertamento e cartelle esattoriali notificate dall'Agenzia delle Entrate è identico a quello del tributo a cui l'atto si riferisce. Le sanzioni costituiscono accessori del credito fiscale e, quindi, il termine di prescrizione è lo stesso del tributo.
Sull'asserita mancanza di motivazione si deve osservare che secondo giurisprudenza recente, ordinanza
Cassazione 21065/2022, “l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né alla stessa va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi dell'atto presupposto. Ciò in quanto l'avviso di intimazione è un atto vincolato, poiché redatto in relazione ad un modello ministeriale ed avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione, ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto per la natura vincolata del provvedimento è palese che il suo contenuto dispositivo non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato.”
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice monocratico così ha deciso: Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 700,00 a favore dell'Agenzia Entrate Riscossione di Parma.