Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/04/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2608/2014 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2608/2014 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 9.1.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA R DE PASCALE 11 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. MAURI MARIA (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._3
VIA R DE PASCALE 11 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. MAURI MARIA (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._4
CORSO VITTORIO EMANUELE, 72 84012 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. MACCHIA
EUGENIO (c.f.: ) e dell'Avv. DE VIVO MARIA C.F._5
( C.SO V. EMANUELE 72 84012 ANGRI, dal quale è rappresentata C.F._6
e difesa;
CONVENUTA
Oggetto: Proprietà.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente in diritto si osserva che in àmbito salvo casi particolari, non si CP_2
fa applicazione delle norme dettate in materia di distanze delle tubazioni dai confini poiché le norme dettate in materia di condominio debbono essere considerate prevalenti rispetto alle prime.
Difatti, come sottolineato in giurisprudenza, le norme relative ai rapporti di vicinato, tra cui quella dell'art. 889 del Codice civile, trovano applicazione rispetto alle singole unità immobiliari soltanto in quanto compatibili con la concreta struttura dell'edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari. Pertanto, qualora esse siano invocate in un giudizio tra condomini, il giudice di merito è tenuto ad accertare se la loro rigorosa osservanza non sia nel caso irragionevole, considerando che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sé il contemperamento dei vari interessi al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali
(Cass. civ. 30/06/2014, n. 14822: nel caso di specie si trattava di apposizione di tubazioni facenti parte dell'impianto del gas).
A norma dell'art. 1102 del Codice civile, comma 1, applicabile al condominio negli edifici in virtù del rinvio operato dall'art. 1139 del Codice civile, ciascun condomino può apportare a sue spese le “modificazioni” necessarie per il migliore godimento delle cose comuni, sempre che osservi il duplice limite di non alterare la destinazione e di non impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto.
Entro questi limiti, perciò, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti, ciascun condomino può servirsi altresì dei muri perimetrali comuni dell'edificio ed appoggiarvi tubi, fili, condutture e altri manufatti analoghi. Pertanto, ove il giudice constati il rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 del Codice civile, deve ritenersi legittima l'opera realizzata senza osservare le norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà contigue sempre che venga rispettata la struttura dell'edificio condominiale (Cass. civ. 25/09/2018, n. 22726).
In pratica, non può ritenersi che la tubatura del gas costituisce di per sé stessa un pericolo, essendo comunemente presente nelle case di abitazione e nelle pubbliche e private strade, a meno che non si provi che la stessa non sia effettuata a regola d'arte (App. Campobasso
18/10/2012, n. 279).
Pagina 2 di 7 Con particolare riguardo al muro perimetrale dell'edificio - proprio in considerazione delle sue funzioni accessorie di appoggio di tubi, condutture, e altri oggetti analoghi - bisogna ritenere che vada preservato l'uso potenziale spettante a tutti i condomini, proporzionalmente alla rispettiva quota del bene in comunione, di collocarvi gli impianti che possano considerarsi indispensabili ai fini di una reale abitabilità dei rispettivi appartamenti (Cass.
16/04/2018,n.9278; Cass.civ.23/06/2014,n.14245).
L'accertamento se l'opera del singolo condomino, mirante ad una intensificazione del proprio godimento della cosa comune, sia conforme o meno alla destinazione della stessa, è compito del giudice del merito, che qualora dedotta in lite l'illegittimità dell'uso particolare del bene comune, ai sensi dell'art. 1102 del Codice civile, può accogliere la domanda ritenendo che l'opera arrechi pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio condominiale (Cass. civ.
29/01/2020, n. 2002).
Nel caso di specie, come evidenziato anche dal ctu, l'apposizione di tubi (per il passaggio di acqua e gas) da parte della convenuta sul muro perimetrale non impedisce agli attori di farne parimenti uso e, dunque, non comporta alcuna violazione dell'art. 1102 c.c.
Né è stato dedotto e provato che l'apposizione della tubazione per cui è causa rechi pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio.
Quanto alla domanda risarcitoria, essa va accolta nei limiti di cui di seguito.
Il ctu – le cui conclusioni il Tribunale ritiene di condividere, in considerazione della correttezza della metodologia adoperata e dei rilievi ed accertamenti eseguiti- ha accertato che: “Durante le attività di sopralluogo si sono rilevate diverse criticità, più o meno accentuate ed in particolare sulle pareti lato Ovest e Nord dell'immobile di parte attrice (cfr. Allegato 3 - foto n.ri da 1 a 13). Si è accertata la presenza diffusa delle caratteristiche macchie di umidità sfumate dal tipico colore nero dovute alla muffa che si sviluppa nelle zone inumidite dalla condensa. Le macchie sono presenti in particolar modo solo sulle pareti verso l'esterno e in minima parte sui solai del sovrastante terrazzo oggetto di causa…. i fenomeni verificati sono dovuti alla condensa, vapore acqueo, che si forma solitamente in inverno su parti molto fredde che sono a contatto con l'aria interna (più calda) dell'appartamento. In particolare le “parti fredde”, corrispondenti a strutture di cemento armato che è un materiale ad alta conducibilità termica, non sono rivestite in modo adeguato con materiale isolante. I ponti termici a ridosso delle strutture portanti (cfr. Allegato 3 - foto n.ri 2, 3 e 9) determinano la comparsa di macchie ed umidità da condensazione. I problemi e i disagi legati alla formazione di condensa, ed alla conseguente comparsa di macchie e di muffe sulle pareti e solai, possono ricondursi a:
Pagina 3 di 7 - ponti termici ovvero zone limitate dell'involucro edilizio che presentano una densità di flusso termico maggiore rispetto agli altri elementi costruttivi. Cause dei ponti termici possono essere disomogeneità materica e geometrica. Nei locali indagati sono stati riscontrati ponti termici nelle aree immediatamente a ridosso degli spigoli tra le pareti e le travi ed in corrispondenza con i pilastri e travi in calcestruzzo armato. Pertanto, risulta compromesso l'aspetto igienicosanitario dei locali oggetto di causa;
- errori di esecuzione ovvero soluzione tecnica di progettazione non adeguata per la tamponatura esterna ai fini della capacità igrometrica, inerzia termica ed impermeabilizzante;
- presenza di intonaco e sovrastante tinteggiatura non traspirante;
- mancato ricambio di aria attraverso le aperture.
Inoltre, le pareti dei prospetti esposti ad Ovest e a Nord dell'edificio, non risultano in ottime condizioni e la situazione precedentemente riportata trova una causa di origine accentuata oltre che dai fenomeni sopra descritti anche dalla presenza di materiali edili deteriorati che non essendo adeguatamente protetti dalla pioggia assorbono acqua rendendo le pareti esterne inadatte agli scopi cui sono demandate (cfr. Allegato 3 - foto n.ri da 26 a 30). È inoltre importante evidenziare che sul lastrico solare di parte convenuta, in particolare sul muretto perimetrale del terrazzo è presente lungo tutto il tratto una soglia di marmo non posata a regola d'arte in quanto il rompigoccia non assolve alla sua funzione consentendo il dilavamento della parete sottostante (cfr. Allegato 3 - foto n.ri da 19 a 22) che pertanto contribuisce a causare i suddetti danni da condensa. Inoltre, dalle foto riportate in allegati è possibile notare che il rompigoccia non assolve alla propria funzione anche per la presenza di cavi elettrici. Per una migliore funzionalità del sistema e per impedire il dilavamento della parete dalle acque piovane, la soglia di marmo deve essere collocata in aggetto rispetto al filo parete di circa 25/30 mm e bisogna eliminare i detti cavi elettrici”.
Pertanto, il ctu ha individuato una serie di concause che hanno generato il fenomeno di condensa e conseguentemente i danni consistenti in macchie di umidità e muffe nell'appartamento degli attori e tra queste la presenza sul terrazzo di proprietà della convenuta di una soglia di marmo non posata a regola d'arte contribuendo al dilavamento della parete sottostante e la presenza di cavi elettrici che impediscono al rompigoccia di assolvere alla propria funzione.
Pertanto, il ctu ha individuato almeno sei cause autonome che hanno determinato danni all'abitazione degli attori.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Costituisce presupposto della solidarietà risarcitoria, ex art. 2055, comma 1, c.c., un danno unico ed eziologicamente
Pagina 4 di 7 ricollegabile a più persone, anche se non scaturito da una condotta comune o previamente concordata tra i danneggianti;
di conseguenza, si esula dalla solidarietà in presenza di una pluralità di condotte causative di danni autonomamente identificabili”. (Nella specie, la S.C. con sentenza n. 26736/2024 ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che - in relazione ad infiltrazioni provenienti dal solaio di copertura, di proprietà in parte del e in parte CP_3
del soggetto estraneo al giudizio - aveva liquidato il solo danno riconducibile ai beni CP_4
di proprietà del primo, senza accertare se l'evento dannoso fosse unico oppure dipeso da autonome sequenze causali, riferibili al predetto ente comproprietario, ciascuna causativa di danni distinti e autonomamente identificabili).
Pertanto, tenuto conto che il ctu ha stimato i danni nella misura di euro 3062,30, oltre iva e che le cause delle infiltrazioni sono sei, l'ammontare dovuto dalla convenuta è pari ad euro
510,38 (euro 3062,30:6), oltre iva, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici Istat dalla data di stima effettuata dal ctu (16.3.2017) alla data di pubblicazione della presente decisione, oltre interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno come da Cass.Civ. Sez.Un.
17/02/95 n.1712.
La convenuta va condannata anche ad eliminare le cause delle infiltrazioni di sua competenza ossia a collocare la soglia di marmo sul terrazzo si sua pertinenza in aggetto rispetto al filo parete di circa 25/30 mm ed a eliminare i cavi elettrici.
Infine, merita accoglimento la domanda attorea di corresponsione dell'indennità di sopraelevazione.
Invero, va anzitutto specificato che la colonna d'aria (cioè lo spazio sovrastante il lastrico solare) non costituisce oggetto di diritti, non essendo suscettibile di essere oggetto di proprietà autonoma rispetto alla proprietà esclusiva del lastrico. la proprietà della colonna d'aria va piuttosto intesa come diritto in capo al proprietario del lastrico, che ha la facoltà di utilizzare senza limitazione alcuna lo spazio sovrastante mediante sopraelevazione (Cassazione civile sez. II, 25.06.2020, n.12656). In caso di sopraelevazione attuata da uno dei condomini, poi, il giudice di merito dovrà distinguere tra le opere eseguite mediante occupazione della colonna d'aria sovrastante alla proprietà esclusiva, alle quali si applica l'art. 1127 c.c. (Cassazione civile sez. II, 15.06.2020, n.11490; nello stesso senso Cassazione civile sez. II, 15.06.2020,
n.11490), quelle eseguite sulle parti comuni che costituiscano innovazioni, alle quali si applica l'art. 1120 c.c., quelle eseguite sulle parti comuni che non costituiscano innovazioni, alle quali si applica l'art. 1102 c.c.
Pagina 5 di 7 L'indennità prevista dall'ultimo comma dell'art. 1127 c.c. trae dunque fondamento dalla considerazione che, per effetto della sopraelevazione, il proprietario dell'ultimo piano accresce, a scapito degli altri condomini, il proprio diritto sulle parti comuni dell'edificio che, ai sensi dell'art. 1118, comma 1, c.c., è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene.
Per tale ragione, il legislatore ha inteso compensare in parte i condomini, assumendo a parametro il valore del suolo occupato, che costituisce l'unica parte comune del suolo occupato, suscettibile di valutazione autonoma.
In tema di condominio, in presenza di una terrazza o di un lastrico solare di proprietà comune
è consentita la sopraelevazione al proprietario dell'ultimo piano, il quale è però tenuto al rispetto dei limiti imposti dall'art. 1127 c.c. e a non escludere gli altri condomini da qualsiasi concreta possibilità di usufruire del bene (cfr. T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 19.11.2015,
n.1749). A tale conclusione, infatti si arriva se si considera che l'indennità di sopraelevazione è dovuta dal proprietario dell'ultimo piano di un edificio condominiale ai sensi dell'art. 1127 c.c. non solo in caso di realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche per la trasformazione dei locali preesistenti mediante l'incremento delle superfici e delle volumetrie indipendentemente dall'aumento dell'altezza del fabbricato.
Tale indennità trae fondamento dall'aumento proporzionale del diritto di comproprietà sulle parti comuni conseguente all'incremento della porzione di proprietà esclusiva e, in applicazione del principio di proporzionalità, si determina sulla base del maggior valore dell'area occupata ai sensi dell'art. 1127, comma 4, c.c. (Cass. civ. Sez. Un., 30.07.2007,
n.16794).
Il Tribunale ritiene di condividere la stima dell'indennità effettuata dal ctu, in considerazione della correttezza dei criteri di calcolo adoperati e pertanto, la convenuta va condannata al pagamento in favore degli attori della somma di euro 670,75.
Le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza prevalente della convenuta e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Condanna al pagamento in favore degli attori delle seguenti somme: a) CP_1
euro 510,38, oltre iva e rivalutazione monetaria e interessi legali come in parte motiva;
b) euro 670,75;
Pagina 6 di 7 2) Condanna a collocare la soglia di marmo sul terrazzo di sua pertinenza CP_1
in aggetto rispetto al filo parete di circa 25/30 mm ed a eliminare i cavi elettrici;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Maria CP_1
Mauri, difensore degli attori dichiaratasi antistataria, che si liquidano in euro 233,00 per spese vive ed euro 1.500,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15%;
4) Pone definitivamente a carico di le spese della ctu come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Nocera Inferiore, 22/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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