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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/06/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4294/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4294/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del
04.06.2025 e promossa promossa da
C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Messina, via S. Marta n. 310, presso lo studio dell'Avv. CHILLE' ROSARIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente contro
C.F. , elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Messina, via Santa Maria dell'Arco n. 16 (Studio legale associato Fazio - Lanfranchi -
Parisi - Orto), rappresentato e difeso dall'Avv. VASAPERNA ANDREA PAOLO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.06.2025, le parti hanno concluso come da note di trattazione
1 R.G. n. 4294/2024
scritta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 06.11.2023, Parte_1
esponeva che dalla relazione, ormai interrotta, con erano nati i CP_1
figli , il 05.03.2018, e , il 10.05.2022. Persona_1 Persona_2
Rappresentava che, a causa di incompatibilità caratteriali ed incomprensioni, il rapporto tra le parti era cessato e che ella aveva deciso di trasferirsi presso l'abitazione della madre insieme alla prole e, successivamente, in un appartamento di sua proprietà; esponeva, altresì, di essersi sempre occupata delle esigenze dei minori e che, di recente, anche il aveva cominciato a contribuire con regolarità al loro mantenimento;
CP_1 concludeva chiedendo che fosse disposto l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione presso di sé, e che fossero disciplinati i tempi di permanenza con il padre con le modalità indicate in ricorso;
chiedeva, infine, che fosse posto a carico del CP_1
l'obbligo di corrisponderle un assegno dell'importo di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Disposta la comparizione personale delle parti con decreto del 28/11/2023, all'udienza del 09/12/2024 compariva solo la ricorrente. Pertanto, il Giudice procedeva, ex art. 473bis.21 cpc, a sentire la , la quale chiedeva l'affidamento esclusivo dei Parte_1 figli, stante l'assoluto disinteresse mostrato, negli ultimi tempi, dal nei confronti CP_1
della prole.
Tenuto conto della allegata assenza del resistente, il Giudice disponeva, quindi, ex art. 473bis.15 cpc, l'affido esclusivo dei minori alla madre, concedendo alla stessa anche il potere di assumere le decisioni di maggiore importanza nell'interesse della prole;
poneva, altresì, a carico del l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di CP_1 contributo per il mantenimento dei figli, la somma di € 400,00 mensili, oltre aggiornamento istat annuale ed oltre la quota del 50% delle spese straordinarie;
fissava l'udienza ai fini della conferma, modifica o revoca del provvedimento;
concedeva nuovo termine perentorio per integrare il contraddittorio;
infine, disponeva accertamento da compiersi da parte del Servizio Sociale del Comune di Messina per verificare le condizioni di vita dei minori ed il rapporto con ciascuna figura genitoriale.
2 R.G. n. 4294/2024
Con comparsa del 20.12.2024, si costituiva in giudizio CP_1
chiedendo la modifica del provvedimento del 09/12/2024 nella parte in cui era stato disposto l'affido esclusivo dei minori alla e, per il resto, la conferma del Parte_1
suddetto provvedimento.
All'udienza del 23/12/2024, i procuratori delle parti congiuntamente chiedevano che, ad integrazione del provvedimento emesso ex art. 473bis 15 cpc, venissero disciplinati i tempi di permanenza con il padre così come previsto nel piano genitoriale indicato nel ricorso introduttivo. Pertanto, il Giudice delegato confermava il detto provvedimento integrandolo con le previsioni di cui al piano genitoriale concernenti il diritto di visita del padre.
Infine, all'udienza del 04.06.2025, svolta a trattazione scritta, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano discusso la causa riportandosi agli scritti difensivi ed alle domande e difese ivi formulate, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Orbene, quanto all'affidamento della prole, ritiene il collegio che non sussistano le condizioni per un affidamento esclusivo dei minori alla madre, come richiesto dalla ricorrente, e la relativa domanda va, pertanto, rigettata.
Invero, occorre rammentare che, pure nella disgregazione del nucleo familiare, ai minori spetta il diritto alla “bigenitorialità” e l'art. 337 ter comma 2 c.c. prevede, in via generale, che il Giudice, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”, sul presupposto che tale forma di affidamento sia quella che si presta maggiormente a garantire la soddisfazione del suddetto diritto.
Nondimeno, l'affidamento esclusivo (o super-esclusivo) va disposto in ogni caso in cui, dall'analisi della situazione concreta, sulla base di gravi e concreti elementi,
l'affidamento condiviso non appaia conforme all'interesse del minore.
La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità e continuità dei rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei genitori, i quali devono essere in grado di collaborare e di adottare una comune linea educativa.
Pertanto, è necessario disporre l'affidamento esclusivo della prole qualora, per qualsiasi motivo (ad esempio nel caso di una conflittualità insuperabile tra i genitori), non sia
3 R.G. n. 4294/2024
possibile quella collaborazione che è indispensabile perché l'affidamento condiviso non si risolva in un pregiudizio per la prole, ma anche allorquando un genitore appaia gravemente inidoneo ad assolvere adeguatamente al proprio indispensabile ruolo educativo.
Orbene, nel caso in esame, anche alla luce del contenuto della relazione dei Servizi
Sociali agli atti di causa, non emergono in capo al gravi carenze nella capacità CP_1
genitoriale che possano giustificare un affidamento monogenitoriale della prole ed i figli sembrano relazionarsi serenamente con il padre, che costituisce per loro un significativo punto di riferimento e che ha manifestato il desiderio di essere presente nella vita dei minori.
Quanto, poi, alla conflittualità esistente tra le parti, va sottolineato che l'affidamento condiviso deve essere disposto anche qualora sussista tra i genitori una conflittualità non insuperabile. Invero, per poter condurre ad un affidamento esclusivo, la conflittualità deve risultare irreparabile, di modo che un eventuale affidamento condiviso determinerebbe non solo un peggioramento della situazione, ma anche un pericolo per l'equilibrio ed il sereno sviluppo psico-fisico della prole.
Nel caso in esame, la conflittualità tra le parti non sembra esser tale da ostacolare, in concreto, la condivisione delle responsabilità genitoriali o da pregiudicare gli interessi dei minori e, dunque, non appare ostativa all'adozione del regime dell'affidamento condiviso.
Pertanto, ad avviso del Collegio, non ricorono i presupposti per derogare al criterio di affidamento stabilito in via preferenziale dal legislatore e per attribuire l'affidamento in via esclusiva alla madre.
Nondimeno, al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti genitoriali, appare opportuno consentire l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione separatamente da parte del genitore con il quale la prole, anche temporaneamente, si trova.
Quanto al mantenimento ordinario e straordinario dei minori, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la prole, anche a seguito della disgregazione della unità familiare, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile,
4 R.G. n. 4294/2024
a quello goduto in precedenza. Il mantenimento, infatti, mira a rendere omogeneo lo standard di vita dei genitori e dei figli, integrando in una comune condizione economico-sociale le persone legate dal rispettivo diritto e obbligo;
ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole.
Nel caso in esame, poiché i figli minori vivono insieme alla madre, la quale assume su di sé gli oneri diretti derivanti dalla necessità di soddisfare le loro esigenze, occorre che il padre contribuisca al mantenimento mediante la corresponsione di un assegno mensile. Entrambi i genitori dovranno, poi, contribuire alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i minori.
In ordine alla quantificazione del contributo, possono essere confermate la misura dell'assegno mensile e la contribuzione alle spese straordinarie già stabilite con provvedimento del 09/12/2024, emesso ex art. 473bis15 cpc, non essendovi contrasto sul punto.
Possono essere confermati anche i tempi di permanenza dei figli con il padre stabiliti con il provvedimento del 09/12/2024, così come integrato all'udienza del 23/12/2024, ritenendosi opportuno che vengano salvaguardate le consuetudini di vita, ormai consolidate, dei minori e non essendovi ragioni per predisporre incontri protetti presso uno spazio neutro, come richiesto dalla ricorrente.
Le spese del giudizio, rilevato che la decisione è stata assunta nell'interesse superiore della prole, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
06.11.2023 da contro così Parte_1 CP_1
provvede:
1) Affida i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre;
disciplina i tempi di permanenza con il padre come previsto con provvedimento del 09/12/2024, così come integrato all'udienza del 23/12/2024;
5 R.G. n. 4294/2024
2) Dispone che la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione sia esercitata separatamente da parte del genitore con il quale la prole, anche temporaneamente, si trova;
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento dei minori mediante la corresponsione di un assegno mensile di mantenimento di € 400,00, da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT, nonché mediante la corresponsione del 50% delle spese straordinarie;
4) Compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale del 10.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Stefania Ciccone, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del
Tribunale di Messina.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4294/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del
04.06.2025 e promossa promossa da
C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Messina, via S. Marta n. 310, presso lo studio dell'Avv. CHILLE' ROSARIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente contro
C.F. , elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Messina, via Santa Maria dell'Arco n. 16 (Studio legale associato Fazio - Lanfranchi -
Parisi - Orto), rappresentato e difeso dall'Avv. VASAPERNA ANDREA PAOLO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.06.2025, le parti hanno concluso come da note di trattazione
1 R.G. n. 4294/2024
scritta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 06.11.2023, Parte_1
esponeva che dalla relazione, ormai interrotta, con erano nati i CP_1
figli , il 05.03.2018, e , il 10.05.2022. Persona_1 Persona_2
Rappresentava che, a causa di incompatibilità caratteriali ed incomprensioni, il rapporto tra le parti era cessato e che ella aveva deciso di trasferirsi presso l'abitazione della madre insieme alla prole e, successivamente, in un appartamento di sua proprietà; esponeva, altresì, di essersi sempre occupata delle esigenze dei minori e che, di recente, anche il aveva cominciato a contribuire con regolarità al loro mantenimento;
CP_1 concludeva chiedendo che fosse disposto l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione presso di sé, e che fossero disciplinati i tempi di permanenza con il padre con le modalità indicate in ricorso;
chiedeva, infine, che fosse posto a carico del CP_1
l'obbligo di corrisponderle un assegno dell'importo di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Disposta la comparizione personale delle parti con decreto del 28/11/2023, all'udienza del 09/12/2024 compariva solo la ricorrente. Pertanto, il Giudice procedeva, ex art. 473bis.21 cpc, a sentire la , la quale chiedeva l'affidamento esclusivo dei Parte_1 figli, stante l'assoluto disinteresse mostrato, negli ultimi tempi, dal nei confronti CP_1
della prole.
Tenuto conto della allegata assenza del resistente, il Giudice disponeva, quindi, ex art. 473bis.15 cpc, l'affido esclusivo dei minori alla madre, concedendo alla stessa anche il potere di assumere le decisioni di maggiore importanza nell'interesse della prole;
poneva, altresì, a carico del l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di CP_1 contributo per il mantenimento dei figli, la somma di € 400,00 mensili, oltre aggiornamento istat annuale ed oltre la quota del 50% delle spese straordinarie;
fissava l'udienza ai fini della conferma, modifica o revoca del provvedimento;
concedeva nuovo termine perentorio per integrare il contraddittorio;
infine, disponeva accertamento da compiersi da parte del Servizio Sociale del Comune di Messina per verificare le condizioni di vita dei minori ed il rapporto con ciascuna figura genitoriale.
2 R.G. n. 4294/2024
Con comparsa del 20.12.2024, si costituiva in giudizio CP_1
chiedendo la modifica del provvedimento del 09/12/2024 nella parte in cui era stato disposto l'affido esclusivo dei minori alla e, per il resto, la conferma del Parte_1
suddetto provvedimento.
All'udienza del 23/12/2024, i procuratori delle parti congiuntamente chiedevano che, ad integrazione del provvedimento emesso ex art. 473bis 15 cpc, venissero disciplinati i tempi di permanenza con il padre così come previsto nel piano genitoriale indicato nel ricorso introduttivo. Pertanto, il Giudice delegato confermava il detto provvedimento integrandolo con le previsioni di cui al piano genitoriale concernenti il diritto di visita del padre.
Infine, all'udienza del 04.06.2025, svolta a trattazione scritta, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano discusso la causa riportandosi agli scritti difensivi ed alle domande e difese ivi formulate, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Orbene, quanto all'affidamento della prole, ritiene il collegio che non sussistano le condizioni per un affidamento esclusivo dei minori alla madre, come richiesto dalla ricorrente, e la relativa domanda va, pertanto, rigettata.
Invero, occorre rammentare che, pure nella disgregazione del nucleo familiare, ai minori spetta il diritto alla “bigenitorialità” e l'art. 337 ter comma 2 c.c. prevede, in via generale, che il Giudice, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”, sul presupposto che tale forma di affidamento sia quella che si presta maggiormente a garantire la soddisfazione del suddetto diritto.
Nondimeno, l'affidamento esclusivo (o super-esclusivo) va disposto in ogni caso in cui, dall'analisi della situazione concreta, sulla base di gravi e concreti elementi,
l'affidamento condiviso non appaia conforme all'interesse del minore.
La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità e continuità dei rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei genitori, i quali devono essere in grado di collaborare e di adottare una comune linea educativa.
Pertanto, è necessario disporre l'affidamento esclusivo della prole qualora, per qualsiasi motivo (ad esempio nel caso di una conflittualità insuperabile tra i genitori), non sia
3 R.G. n. 4294/2024
possibile quella collaborazione che è indispensabile perché l'affidamento condiviso non si risolva in un pregiudizio per la prole, ma anche allorquando un genitore appaia gravemente inidoneo ad assolvere adeguatamente al proprio indispensabile ruolo educativo.
Orbene, nel caso in esame, anche alla luce del contenuto della relazione dei Servizi
Sociali agli atti di causa, non emergono in capo al gravi carenze nella capacità CP_1
genitoriale che possano giustificare un affidamento monogenitoriale della prole ed i figli sembrano relazionarsi serenamente con il padre, che costituisce per loro un significativo punto di riferimento e che ha manifestato il desiderio di essere presente nella vita dei minori.
Quanto, poi, alla conflittualità esistente tra le parti, va sottolineato che l'affidamento condiviso deve essere disposto anche qualora sussista tra i genitori una conflittualità non insuperabile. Invero, per poter condurre ad un affidamento esclusivo, la conflittualità deve risultare irreparabile, di modo che un eventuale affidamento condiviso determinerebbe non solo un peggioramento della situazione, ma anche un pericolo per l'equilibrio ed il sereno sviluppo psico-fisico della prole.
Nel caso in esame, la conflittualità tra le parti non sembra esser tale da ostacolare, in concreto, la condivisione delle responsabilità genitoriali o da pregiudicare gli interessi dei minori e, dunque, non appare ostativa all'adozione del regime dell'affidamento condiviso.
Pertanto, ad avviso del Collegio, non ricorono i presupposti per derogare al criterio di affidamento stabilito in via preferenziale dal legislatore e per attribuire l'affidamento in via esclusiva alla madre.
Nondimeno, al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti genitoriali, appare opportuno consentire l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione separatamente da parte del genitore con il quale la prole, anche temporaneamente, si trova.
Quanto al mantenimento ordinario e straordinario dei minori, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la prole, anche a seguito della disgregazione della unità familiare, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile,
4 R.G. n. 4294/2024
a quello goduto in precedenza. Il mantenimento, infatti, mira a rendere omogeneo lo standard di vita dei genitori e dei figli, integrando in una comune condizione economico-sociale le persone legate dal rispettivo diritto e obbligo;
ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole.
Nel caso in esame, poiché i figli minori vivono insieme alla madre, la quale assume su di sé gli oneri diretti derivanti dalla necessità di soddisfare le loro esigenze, occorre che il padre contribuisca al mantenimento mediante la corresponsione di un assegno mensile. Entrambi i genitori dovranno, poi, contribuire alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i minori.
In ordine alla quantificazione del contributo, possono essere confermate la misura dell'assegno mensile e la contribuzione alle spese straordinarie già stabilite con provvedimento del 09/12/2024, emesso ex art. 473bis15 cpc, non essendovi contrasto sul punto.
Possono essere confermati anche i tempi di permanenza dei figli con il padre stabiliti con il provvedimento del 09/12/2024, così come integrato all'udienza del 23/12/2024, ritenendosi opportuno che vengano salvaguardate le consuetudini di vita, ormai consolidate, dei minori e non essendovi ragioni per predisporre incontri protetti presso uno spazio neutro, come richiesto dalla ricorrente.
Le spese del giudizio, rilevato che la decisione è stata assunta nell'interesse superiore della prole, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
06.11.2023 da contro così Parte_1 CP_1
provvede:
1) Affida i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre;
disciplina i tempi di permanenza con il padre come previsto con provvedimento del 09/12/2024, così come integrato all'udienza del 23/12/2024;
5 R.G. n. 4294/2024
2) Dispone che la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione sia esercitata separatamente da parte del genitore con il quale la prole, anche temporaneamente, si trova;
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento dei minori mediante la corresponsione di un assegno mensile di mantenimento di € 400,00, da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT, nonché mediante la corresponsione del 50% delle spese straordinarie;
4) Compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale del 10.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Stefania Ciccone, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del
Tribunale di Messina.
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