Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 24/07/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01369/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01966/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1966 del 2024, proposto da
ID DI, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NO, domiciliataria ex lege in NO, corso Vittorio Emanuele, 58;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato sull’istanza del 19 ottobre 2023, volta al rilascio del permesso di soggiorno ex artt. 5 ss. del d.lgs. n. 286/1998.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, DI ID (in appresso, B. R.) agiva avverso il silenzio inadempimento serbato dalla Questura di NO sull’istanza del 19 ottobre 2023, volta al rilascio del permesso di soggiorno ex artt. 5 ss. del d.lgs. n. 286/1998;
- costituitosi in giudizio, l’intimato Ministero dell’Interno documentava che il richiesto titolo di soggiorno era stato rilasciato;
- alla camera di consiglio del 24 giugno 2025, in cui il difensore del ricorrente confermava il conseguimento del richiesto titolo di soggiorno da parte del proprio assistito, la causa era trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- per effetto del perfezionamento della procedura di rilascio del permesso di soggiorno, confermato in udienza camerale dal difensore del ricorrente, quest’ultimo ha conseguito il bene della vita ambito;
- stante l’effetto satisfattivo prodotto dall’occorsa sopravvenienza provvedimentale, va dato atto della cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
- appare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite, con imputazione del contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di NO (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato, che va posto a carico del Ministero dell’Interno e in favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Olindo Di Popolo | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO