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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 09/07/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Roberto Rezzonico Presidente
dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 285/2019
da
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Gagliano, presso C.F._1
il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
Appellante
contro
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2 il 17/06/1970 ed ivi residente in [...], in proprio e n.q. di erede di ER
, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 04/1/2014, nonché n.q. di
[...]
genitore del figlio minore (C.F.: , nato a Persona_2 C.F._3
Gela il 27.12.2005 ed ivi residente in [...] anch'esso erede di ER
, (C.F.: ), nato a [...] il
[...] Controparte_2 C.F._4
5/6/1998 e (C.F.: , nato a [...] il Controparte_3 C.F._5
9/5/1992, residenti in [...], anch'essi eredi di Persona_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Liborio Paolo Pastorello, giusta procura in atti;
Appellati
e nei confronti di
(C.F. - P.I. ) già Controparte_4 P.IVA_1
denominata in persona del procuratore speciale pro Controparte_5
tempore, Dott. munito dei poteri di rappresentanza legale Controparte_6
in forza di procura speciale del 15.03.2019, in autentica Dott.ssa Persona_3
Notaio in Milano (rep./racc. n. ), corrente in Milano (cap. 20132) Via P.IVA_2
Tolmezzo n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Marini
Appellata
Conclusioni delle parti: come da rispettive note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 29.2.2024 e, segnatamente:
Per l'appellante: “Con le presenti note: - riportandosi al contenuto tutto dell'atto
di appello e alle prospettazioni e richieste in esso contenute da considerarsi qui
interamente ripetuto e trascritto;
- contestando ogni argomentazione, eccezione,
2 richiesta e domanda svolte e avanzate dalle parti avverse nelle loro comparse di
costituzione e risposta con particolare riferimento a quella tendenti all'affermazione
di qualsivoglia responsabilità in capo all'appellante e per le quali si Parte_2
chiede l'integrale rigetto in accoglimento delle ragioni tutte spiegate dall'appellante
nei propri atti di causa;
- si conclude, quindi, chiedendo l'accoglimento delle
domande tutte siccome articolate e formulate nelle conclusioni rassegnate in atto di
appello che qui, per facilità di lettura, si riportano testualmente per intero:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA reiectis adversis,
previa dichiarazione di contumacia occorrendo ed in accoglimento della presente
impugnazione in appello, in riforma almeno parziale della sentenza n. 197/2019
pronunziata il 12.04.2019 dal Tribunale di Gela, Sezione Civile, resa nel giudizio
iscritto al n. 1451\2008 r.g.a.c. promosso da e Controparte_1
(quest'ultimo deceduto in corso di causa ed i cui eredi per come Persona_1
sopra citati si sono costituiti ed hanno proseguito) ed in cui è stata anche chiamata
in garanzia la , sentenza notificata a mezzo PEC il 15 luglio Controparte_5
2019, riformare l'impugnata sentenza civile accogliendo le seguenti conclusioni: -
ritenere e dichiarare esente da colpa, ed invece perfettamente adempiente, la
condotta professionale del dr. e, per l'effetto, in toto rigettare le CP_7
domande attoree;
- in ogni caso ritenere e dichiarare del tutto non provate, riguardo
ai di esse presupposti ed elementi costitutivi, le domande attoree e, quindi, anche in
ragione di ciò in toto rigettarle;
- ancora ritenere e dichiarare in alcun modo non
provato –né sull'an che sul quantumun qualche danno in capo agli attori e quindi
3 rigettare ogni domanda risarcitoria;
- in via graduata ritenere esagerata, anche
perché in parte affetta da ultra petitum, la quantificazione dei danni operata nella
sentenza impugnata e quindi congruamente ridurla;
- revocare ogni altra statuizione
pregiudizievole per l'appellante; - in ogni caso, immediatamente ex art. 283 – 351
cpc, sospendere la esecutività della sentenza impugnata stante il grave danno che
deriverebbe all'attore dalla sua esecuzione. - Vinte le spese di causa di primo e
secondo grado”;
Per gli appellati in proprio e n.q. di erede di Controparte_1
e di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Persona_1 Per_2
; e n.q. di eredi di : “Con
[...] Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
la presente nota si contesta tutto quanto chiesto e dedotto dalle controparti, in quanto
infondato in fatto ed in diritto, per i motivi meglio esposti nei propri scritti difensivi
e nei verbali di causa e si insiste su tutto quanto dedotto ed argomentato nei propri
scritti difensivi e nei verbali di causa (da intendersi in questa sede ripetuti e
trascritti), si insiste, altresì, in tutti i mezzi di prova chiesti e non ammessi e si chiede
che la causa venga posta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.”;
per la Piaccia all'Ecc.ma Corte adito, Controparte_4
ogni contraria istanza disattesa, Preliminarmente, nei rapporti contrattuali
intercorsi con il Dott. , confermare l'accertamento relativo al limite Parte_1
del massimale ed alla franchigia contrattuale, segnatamente: - massimale di €
520.000,00; - franchigia, che rimarrà a carico esclusivo dell'assicurato, pari al 10%
4 con un minimo di € 1.500,00 ed un massimo di € 15.500,00, come previsto dalla
lettera “i” delle condizioni contrattuali allegate. Nel merito, si condividono i motivi
di appello come articolati dal Dott. , con conseguente riforma della sentenza Pt_1
n. 197/2019 del Tribunale di Gela per: I) l'erronea lettura e travisamento della CTU
medico-legale e delle risultanze istruttorie con conseguente vizio della motivazione
della sentenza;
II) l'erroneità ed illogicità della motivazione sotto il profilo della
mancata prova delle informazioni sulla possibilità di svolgere esami (alternativi alla
amniocentesi) non invasivi (c.d. Due e Tri Test), per non aver esaminato che nel
corso dell'anno 2005 non vi erano indicazioni scientifiche in tal senso;
III) l'erronea
applicazione dei criteri legali sulla valutazione della responsabilità contrattuale del
sanitario in tema di omessa informazione sulla possibilità di indagini diagnostiche
ed in tema di legittimazione dei genitori a richiedere il risarcimento del danno e per
illogica e contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie;
IV) la carenza di
motivazione e la violazione delle norme sui criteri di valutazione della prova del
danno. Per quanto su esposto, dare atto che ha corrisposto le CP_8
somme dovute in base alle statuizioni della sentenza di primo grado (per la somma
complessiva di € 304.260,62, ripartita come suddetto) e, sin d'ora, chiede la
restituzione delle stesse (in tutto o in parte) in caso di auspicata riforma della
sentenza appellata.
Considerato che
controparte pretende l'ulteriore somma di €
50.880,90 disporre l'inibitoria della sentenza impugnata, sussistendone peraltro i
presupposti di fumus boni iuris e periculum in mora. Con vittoria delle spese, del
rimborso delle spese forfettarie, del compenso professionale, oltre Iva e Cpa.”.
5 PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 24/03/2008, e Controparte_1 ER
convenivano in giudizio, dinanzi il Tribunale civile di Gela,
[...] [...]
specialista in ginecologia ed ostetricia – invocando il Controparte_9
riconoscimento, in loro favore, del risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti a seguito della nascita, avvenuta il 27/12/2005, del loro figlio
, affetto da Sindrome di Down. Per_2
Secondo la prospettazione attorea, i danni dagli stessi subiti sarebbero riconducibili alla condotta del sanitario convenuto che, nella qualità di specialista che aveva seguito la gravidanza della avrebbe adottato una condotta CP_1
contraria alle “leges artis” omettendo di informare i genitori circa gli accertamenti che la madre avrebbe dovuto eseguire per prevenire una nascita indesiderata.
Lamentavano, così, di essere stati privati della possibilità di scegliere se esercitare o meno il diritto all'interruzione della gravidanza.
Si costituiva in giudizio il dr. rilevando come la prestazione Pt_1
professionale dallo stesso espletata durante la gravidanza della fosse CP_1
stata improntata al rispetto dei canoni di diligenza.
Il sanitario convenuto, invocando il rigetto della domanda attorea, chiedeva inoltre di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa,
(poi al fine di esserne Controparte_5 Controparte_4
manlevato nell'ipotesi di condanna a suo carico.
Con comparsa di costituzione depositata il 30.09.2009, si costituiva la
[...]
[..
[...] che, in via principale, invocava il rigetto della domanda di parte attrice ed, in CP_10
subordine, eccepiva che, in caso di condanna in garanzia del , la polizza Pt_1
risultava operativa sino al massimale di € 520.000,00, con franchigia del 10% ,con un minimo di € 1.500,00 ed un massimo di € 15.500,00 (lett. “i” delle condizioni contrattuali).
Nel corso del giudizio di primo grado, decedeva l'attore di Persona_1
talchè, per esso, si costituivano, quali eredi, in Controparte_1
proprio e n.q. di esercente la potestà sui figli minori ( e Controparte_2 Per_2
), nonché l'altro figlio della coppia .
[...] Controparte_3
L'istruttoria si svolgeva con l'escussione della teste Testimone_1
e mediante espletamento di CTU medico- legale, con incarico
[...]
affidato al dr. . Persona_4
Con sentenza n. 197/2019 del 12/04/2019, il Tribunale di Gela condannava il a corrispondere, in favore degli attori, il risarcimento del danno non Pt_1
patrimoniale (avendo ritenuto quello patrimoniale non provato) nella misura di €
160.000,00 in favore di in proprio e di € 100.000,00 Controparte_1
complessivi in favore della stessa e dei figli quali eredi di , nonché Persona_1
alla rifusione delle spese di giudizio, con contestuale condanna della
[...]
a tenere indenne il sanitario nei limiti della franchigia prevista dalla Controparte_4
polizza.
Osservava il Tribunale come, nel caso di specie, il medico convenuto avesse omesso di fornire alla paziente le informazioni dovute sulle metodiche di diagnosi
7 prenatale, non consentendo alla stessa e, per l'effetto, al coniuge, di scegliere in modo informato, autonomo e consapevole gli ulteriori accertamenti da svolgere e valutare con la necessaria ponderazione i rischi connessi al prosieguo della gravidanza e i rischi di aborto, pure connessi all'amniocentesi, esame che, normalmente segue ad altri esami, meno invasivi, in grado di far emergere sospetti sulla malattia del feto.
In ordine al nesso di causalità tra le omesse informazioni e i danni lamentati dagli attori, rilevava il giudice di prime cure come alla fattispecie in esame risultava applicabile quella giurisprudenza di legittimità che scorgeva un nesso causale tra l'omessa rilevazione da parte del medico curante della presenza di gravi malformazioni del feto e il mancato esercizio, da parte della donna, della facoltà di interrompere la gravidanza.
Riteneva, invero, il Tribunale che corrispondesse a criteri di regolarità causale che la gestante interrompesse la gravidanza ove informata di malformazioni del feto.
Ciò posto in punto di an, sotto il profilo del quantum, tenuto conto della qualità
e dell'intensità della relazione affettiva che connota il rapporto genitore – figlio,
soprattutto nei casi, quali quello di specie, di bambino colpito da disabilità, e del maggior tempo trascorso e dedicato dalla madre alle cure del figlio (stante la prematura scomparsa del padre, avvenuta nel 2014) provvedeva alla liquidazione del danno non patrimoniale nella misura sopra indicata, rigettando invece la domanda di ristoro del danno patrimoniale per assenza di prova.
Avverso la superiore pronuncia proponeva appello , Parte_1
condensando le proprie censure in quattro motivi di impugnazione.
8 Con il primo, l'appellante censurava l' “Erroneità e correlata illogicità della
motivazione della sentenza poiché il Tribunale di Gela avrebbe travisato e disatteso
l'elaborato peritale nelle parti essenziali sui punti controversi ed interpretato
illogicamente le risultanze probatorie”.
Evidenziava, invero, l'appellante che la all'epoca dell'inizio della CP_1
gravidanza, non avesse ancora compiuto trentacinque anni e che gli esami principali di diagnosi prenatale venivano consigliati proprio alle donne di età superiore a tale soglia anagrafica.
Deduceva ancora che dalle stesse dichiarazioni del teste escusso in corso di causa
( era emerso che il colloquio tra medico e paziente in ordine Testimone_1
all'esecuzione di eventuali ed ulteriori approfondimenti diagnostici si era regolarmente svolto e che, in ogni caso, dai soli livelli glicemici osservati non era possibile trarre alcun sospetto diagnostico di cromosomopatia del feto.
Sosteneva, dunque, che la ricostruzione operata dal giudice di primo grado risultava irragionevole in quanto avulsa dalle risultanze istruttorie in atti.
Con il secondo motivo, il lamentava “L'erroneità ed illogicità della Pt_1
motivazione riguardo il profilo della mancata prova della informazione sulla
possibilità di svolgere esami pre-natali, e mancata considerazione di elementi
decisivi costituti dal non essere quelle indagini, nel corso dell'anno 2005,
contemplate dalle linee guida sul comportamento clinico in materia”.
Osservava, in proposito, come all'epoca della gravidanza in questione (ovvero
2005) non era possibile configurare alcun obbligo in capo allo specialista di
9 informare la gestante della possibilità di svolgere indagini di diagnosi prenatale,
trattandosi di esami contemplati dalle linee guida sul comportamento sanitario del ginecologo solo a partire dall'anno 2011, allorquando si indicavano esame ecografico, translucenza nucale e test biochimici.
E, dunque, secondo l'appellato non vi era alcun obbligo di informazione rispetto ad una metodica e ad un comportamento clinico che, nell'anno 2005, non poteva dirsi né raccomandato né perfezionato.
Con la terza censura, il eccepiva la “Violazione dei criteri legali sulla Pt_1
valutazione della responsabilità contrattuale del sanitario in tema di omessa
informazione sulla possibilità di indagini diagnostiche e dei criteri di distribuzione
dell'onere della prova riguardo ai presupposti per affermare l'esistenza del diritto
risarcitorio da parte dei genitori. Illogicità e carenza di motivazione ed erronea
valutazione delle risultanze probatorie”.
Rappresentava, in proposito, l'appellante come gli attori non avessero fornito alcuna prova del fatto che la gestante, ove avesse avuto conoscenza della malformazione, si sarebbe trovata in condizione di grave pericolo per la sua salute fisica o psichica, tale da giustificare, ex art. 6 lett. b l. 194/1978, l'interruzione della gravidanza, e che la stessa, con elevato grado di probabilità, avrebbe optato per tale scelta.
Sulla scorta dell'assunto per cui il relativo onere della prova incombe sulla parte che invoca il ristoro dei relativi danni, sottolineava in proposito l'appellante che il pur legittimo ricorso a presunzioni non poteva risolversi in una mera congettura o in
10 una considerazione soggettiva, dovendo fondarsi su precise circostanze e puntuali allegazioni – del tutto mancanti nel caso in esame - da cui risalire alla volontà di interrompere la gravidanza.
Con il quarto motivo di impugnazione, si contestava infine l' “Illogicità e
carenza di motivazione in tema di quantificazione del danno ed erronea valutazione
sul punto”.
Ed invero, in ordine alla determinazione del ristoro, evidenziava:
- che il Tribunale fosse incorso nel vizio di una decisione ultra petita, avendo l'attrice richiesto un risarcimento di € 130.000,00 e ricevuto il più elevato importo di
€ 160.000,00;
- che la liquidazione del risarcimento era stata effettuata come se il danno patito derivasse da una vera e propria mancata diagnosi e non da una mera perdita di chance di conseguire risultati clinici attendibili;
- che, in ogni caso, non erano stati indicati i criteri di riferimento per la liquidazione a fronte di un'allegazione generica e del difetto di adeguata prova in ordine al tipo di pregiudizio effettivamente e concretamente patito.
Chiedeva, conclusivamente, la riforma della sentenza impugnata e il rigetto delle domande attoree o, in via subordinata, disporre una congrua riduzione del ristoro accordato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.11.2019, si costituivano nel presente procedimento anche in proprio e n.q di erede Controparte_1
di , nonché n.q. di genitore del figlio minore Persona_1 Persona_2
11 anch'esso erede di , e gli ulteriori eredi e figli della coppia, Persona_1 [...]
e , i quali invocavano la conferma della sentenza CP_2 Controparte_3
impugnata.
In via preliminare, gli appellati eccepivano l'inammissibilità del gravame per contrarietà al disposto dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, contestavano gli assunti avversi deducendone l'infondatezza.
Evidenziavano, in proposito, come dalle risultanze peritali svolte in corso di causa era emerso che non solo il professionista avesse sconsigliato di effettuare l'amniocentesi, ma che non vi fosse neppure la prova di un corretto adempimento degli obblighi informativi sullo stesso gravanti in ordine ai metodi di screening prenatale.
Rappresentavano, ancora, l'irrilevanza del riferimento, effettuato dall'appellante alle linee guida del 2011 (successive al periodo di gestazione della CP_1
atteso che l'obbligo di informazione del paziente risultava già prescritto dall'art. 29
del Codice deontologico medico.
Rilevavano poi come, secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte,
il diritto della futura mamma ad essere informata circa eventuali malformazioni del feto prescinde dalla sua volontà di abortire o meno e che, in ogni caso, l'onere di provare la volontà di non portare a termine la gravidanza può essere assolto anche in via presuntiva.
Parimenti infondata, secondo gli appellanti, doveva poi ritenersi la doglianza afferente alla quantificazione del ristoro, stante gli elementi di valutazione indicati
12 dal Tribunale nella sentenza impugnata e la natura equitativa della liquidazione effettuata.
Con comparsa di risposta del 18.11.2019, si costituiva in giudizio anche la
(già che, sulla scorta di una piena Controparte_11 Controparte_12
condivisione dei motivi di appello sollevati dal , chiedeva, in via preliminare, Pt_1
confermarsi l'accertamento relativo al limite del massimale ed alla franchigia contrattuale , dando atto in ogni caso che la compagnia assicurativa aveva già
corrisposto le somme oggetto della sentenza di primo grado, di cui invocava la restituzione nell'ipotesi di accoglimento, totale o parziale, dell'appello.
La Corte, all'udienza del 29.2.2024, svolta in modalità cartolare, preso atto delle note di trattazione scritta delle parti, poneva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare, nell'ordine logico, risulta il vaglio dell'eccezione di inammissibilità
ex art. 342 c.p.c. sollevata dagli appellati sulla scorta dell'asserita genericità delle
“asserzioni in ordine ai presunti vizi in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure”.
Il rilievo è infondato.
Ed invero, secondo l'ormai consolidato indirizzo della Suprema Corte, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione previgente applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, la motivazione dell'atto di appello deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
13 volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
Giudice, senza che tuttavia occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata (cfr., ex multis, Cass. civ.
n. 7675/2019, e n. 13535/ 2018).
Nel caso di specie, l'appellante, ha dapprima svolto una premessa in fatto e poi ha proseguito con le “considerazioni in diritto” articolate in quattro censure (il punto cinque concerne solo la richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c.), adeguatamente motivate ed idonee ad esprimere le doglianze sollevate alla sentenza gravata.
Ne consegue che l'atto introduttivo appare pienamente rispettoso dei criteri e dei canoni previsti dalla norma sopra richiamata, in quanto, attraverso i motivi ivi dedotti, si specificano le modifiche richieste e le circostanze rilevanti ai fini della decisione impugnata.
Venendo al merito e, segnatamente, al vaglio del primo motivo di appello – con cui il ha lamentato che il Tribunale avrebbe disatteso o comunque travisato Pt_1
le risultanze istruttorie in atti - giova osservare come lo stesso si riveli infondato.
L'appellante ha, in particolare, dedotto come la villocentesi – esame da prendere in considerazione nell'ambito della diagnosi prenatale – non solo sarebbe facoltativa,
ma risulterebbe altresì consigliata solo per le donne di età superiore ai 35 anni, mentre nel caso di specie la gestante , all'inizio della gravidanza, aveva solo 34 anni.
14 L'assunto, sebbene suggestivo, non coglie nel segno.
Ed invero, da un'attenta lettura dell'elaborato peritale a firma del dott. Per_4
, ctu nel primo grado di giudizio, è possibile desumere che se è vero che lo
[...]
screening per la sindrome di Down all'epoca dei fatti si fondasse anche sulla proposta di un test invasivo alle donne di età superiore a 35 anni, risulta altresì accertato che
“se anche tutte le donne di questa fascia di età si sottoponessero a queste indagini
verrebbe identificata solo una parte delle trisomia 21, visto che la maggior parte dei
bambini affetti nasce da donne di età inferiore” (cfr. ctu pag. 19).
Ancora, il ctu, nell'indicare i test finalizzati allo screening per la sindrome in questione da eseguire “nel primo o nel secondo trimestre di gravidanza”, afferma che i destinatari “ottimali” dell'indagine mediante TN (translucenza nucale) e duo test sono proprio “le donne di età inferiore ai 35 anni, che non sono candidate in prima
istanza alla diagnosi prenatale invasiva, e permette di identificare circa il 70/80%
delle gravidanze con feto affetto, con una percentuale di falsi positivi … di circa il
5-6%” (cfr. ctu cit. pag. 21).
Ancor più dirimente, ai fini che qui rilevano, risulta l'ulteriore passaggio della relazione di ctu ove si sostiene che “le gestanti con età uguale o superiore ai 35 anni
presentano una prevalenza statisticamente significativa di nascite di feti affetti da
cromosomopatia di cui la trisomia 21 è quella più rappresentata. La maggior parte
dei nati con sindrome di Down però, sono figli di coppie non considerate a rischio
per l'età, che non hanno precedenti bambini cromosomopatici e non presentano
traslocazione bilanciata del cromosoma 21. L'età materna avanzata da sola è in
15 grado di individuare tra il 30% e il 40% dei feti affetti con una percentuale di falsi
positivi molto elevata” (cfr. ctu cit. pag. 25).
Sulla scorta delle risultanze istruttorie richiamate, due considerazioni si impongono in proposito.
In primo luogo, deve osservarsi che, in base dei dati statistici indicati dal ctu, la sola età materna non rappresenta un decisivo (né a fortiori esclusivo) fattore di elisione o di sussistenza del rischio di nascita di un feto affetto da cromosomopatia,
di talché gli obblighi informativi del professionista non possono ritenersi ancorati in via esclusiva all'asfittico dato anagrafico.
In secondo luogo, poi, non può non sottolinearsi come, nel caso di specie, la paziente in questione solo a inizio gravidanza aveva 34 anni, in quanto la stessa,
appena qualche giorno prima della scadenza del primo trimestre, ovvero il 17.6.2005
(a fronte di una nascita avvenuta il 27.12.2005), aveva già compiuto 35 anni,
raggiungendo così quella soglia - come visto non così decisiva né tantomeno rigorosa, atteso che lo stesso ctu ha indicato nelle gestanti con età uguale o superiore ai 35 anni quelle con una prevalenza statisticamente significativa di nascite di feti affetti da cromosomopatia – elevata dall'appellante a discrimen per l'esecuzione della diagnosi prenatale.
Parimenti ininfluente si rivela il richiamo alle dichiarazioni rese dal teste che, secondo la tesi dell'appellante, confermerebbero come Testimone_1
il professionista non solo avrebbe affrontato l'argomento relativo all'amniocentesi,
ma avrebbe anche effettuato un colloquio sui rischi della gravidanza fornendo ogni
16 utile informazione riguardo alla diagnosi prenatale invasiva sebbene “in funzione …
dell'età della gestante, in quel momento inferiore ai 35 anni, e non già superiore”
(cfr. atto di appello pag. 9).
E però, il superiore costrutto si fonda su deduzioni che non rinvengono un logico antecedente causale nelle dichiarazioni della teste.
Quest'ultima, all'udienza del 30.11.2010, ha invero affermato che il dott.
, solo a seguito di specifica richiesta della paziente di voler effettuare Pt_1
l'amniocentesi, “rispose che non era il caso” [di eseguirla] “poiché l'età della
gestante non costituiva un pericolo” (cfr. verb. ud. cit.).
Dal tenore della suddetta testimonianza, è possibile ricavare unicamente che,
solo a fronte della puntuale richiesta della paziente circa l'opportunità di eseguire l'amniocentesi, il dott. ha espressamente sconsigliato l'esecuzione di tale Pt_1
esame, indicazione fornita sulla base del solo criterio anagrafico.
Ne consegue, l'infondatezza del primo motivo di gravame.
Passando alla seconda censura, concernente l'insussistenza di un obbligo informativo del professionista circa la possibilità di svolgere esami non invasivi,
trattandosi di indagini che, all'epoca dei fatti, non risultavano contemplate e raccomandate dalle linee guida sul comportamento clinico illo tempore vigenti, giova osservare quanto segue.
E' vero che il ctu, nella relazione a sua firma, ha sostenuto che le raccomandazioni di comportamento clinico basato sugli studi scientifici più
aggiornati sono state definite nelle linee guida del 2011, a fronte di un periodo di
17 gestazione, oggetto del presente giudizio, svoltosi nel 2005.
E però, ai sensi dell'art. 30 del Codice di deontologia medica del 1998 (in vigore sino al 15.12.2006 allorquando è stata emanata la nuova versione ) applicabile ratione temporis al caso in esame, “Il medico deve fornire al paziente la più idonea
informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali
alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte
operate; il medico nell'informarlo dovrà tenere conto delle sue capacità di
comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte
diagnostico-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del
paziente deve essere soddisfatta. Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di
informazione del cittadino in tema di prevenzione”.
E, dunque, il fatto che con le linee guida del 2011 siano state definite raccomandazioni di comportamento clinico basate su studi scientifici più aggiornati
(quali test biochimici e ultrasonografici) non implica che prima di tale momento non vi fossero obblighi informativi per il professionista.
Seppure all'epoca di riferimento la fase di screening poteva considerarsi meno affinata da un punto di vista scientifico, costituiva comunque preciso dovere deontologico e obbligo giuridico del professionista - in virtù del canone di diligenza cui deve risultare improntata la prestazione sanitaria - quello di informare la gestante
“preventivamente circa il tipo di esame, i vantaggi e le conseguenze che questo può
comportare in modo che possa scegliere in modo informato se effettuare o meno
l'indagine” (cfr. ctu cit. pag. 21).
18 Se è vero, infatti, che lo screening prenatale è un esame volontario collegato all'espressione di un consenso informato (cfr. ctu cit. pag. 22) è altresì innegabile che lo stesso “… deve includere come primo passo una corretta informazione alla
donna per renderle possibile una scelta, compresa quella di non eseguire il test” (cfr.
ctu cit. pag. 25).
Ed invero, l'esecuzione degli esami di diagnosi prenatale non è un obbligo per il ginecologo, poiché la scelta di sottoporsi a tale tipo di indagine appartiene soltanto alla donna, ma è fondamentale sottolineare, come più volte evidenziato dal ctu, che tale scelta può essere compiuta “solo sulla base di una serena, chiara, completa e
comprensibile informazione che il ginecologo è obbligato a fornire e … la qualità
della prestazione del ginecologo non si misura dalla capacità di indurre la donna a
fare ricorso a test di screening o diagnostici, ma dalla qualità e quantità
dell'informazione che riesce a dare, dal modo in cui tali informazioni vengono
trasmesse” (cfr. ctu pag. 28).
È noto invero come gli obblighi informativi in favore del paziente rientrino tra i comportamenti doverosi dell'actus medici.
Una corretta informazione afferisce, infatti, al diritto del paziente, garantito dalla
Costituzione, di autodeterminarsi consapevolmente alla cura .
Ed invero, la corretta informazione rileva non solo nella fase prodromica alla conclusione del contratto, in quanto consente al paziente di autodeterminarsi consapevolmente nel processo decisionale di adesione al trattamento terapeutico (o,
come in questo caso, di svolgimento delle indagini di diagnosi prenatale) ma altresì
19 nella fase esecutiva del rapporto, in quanto funzionale a consentire al destinatario della prestazione l'adozione di misure precauzionali più idonee alla salvaguardia del bene salute.
Il diritto all'autodeterminazione può infatti essere effettivamente esercitato solo in presenza di informazioni adeguate.
L'informazione, poi, deve essere fornita personalmente dal medico ed in forma chiara e comprensibile.
Quanto poi all'onere della prova, costituisce ormai pacifico approdo della giurisprudenza di legittimità quello per cui “In tema di responsabilità civile derivante
dall'esercizio professionale dell'attività medico-chirurgica, a fronte dell'allegazione
del relativo inadempimento da parte del paziente, il medico è tenuto a provare di
avere adempiuto all'obbligazione di avergli fornito un'informazione completa ed
effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze” (cfr. Cass. civ. n.
27279/2022).
Tanto premesso, deve evidenziarsi come, nel caso di specie non vi sia prova che il abbia assolto al suo obbligo informativo. Pt_1
E' lo stesso ctu che, in sede di relazione integrativa, ha invero affermato come
“Nulla si è rinvenuto circa la presenza o meno di una informazione medico – paziente
a proposito dele metodiche di screening prenatale […] nulla si è rinvenuto circa la
sussistenza di controindicaizoni assolute o relative che abbiano potuto indirizzare il
medico … verso la ritenuta non opportunità o meglio ancora vero “un consiglio in
negativo” circa la possibilità di intraprendere indagini di screening prenatale” (cfr.
20 integrazione alla ctu del 25.2.2014 pag. 2).
In modo ancor più dirimente, il ctu ha poi ribadito che “Nulla si è riscontrato e/o
è stato documentato da parte convenuta in ordine alla condotta concretamente posta
in essere dal sanitario sulla scelta o meno di far intraprendere alla paziente un
percorso finalizzato allo screening prenatale” (cfr. integrazione alla ctu del
25.2.2014 pag. 3).
Ne consegue che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'appellante,
limitandosi a sconsigliare lo svolgimento dell'amniocentesi, peraltro solo sulla base del mero ed asfittico dato anagrafico della gestante, non ha dato prova di aver assolto ai propri obblighi informativi, con ciò disattendendo l'onere sullo stesso gravante, in ordine all'effettiva informazione fornita e al carattere esaustivo della stessa (cfr.
Cass. cit. n. 27279/2022) ponendo in essere così una condotta lesiva del diritto all'autodeterminazione delle parti.
Considerazioni del tutto distinte devono invece svolgersi in relazione al terzo motivo di gravame, avente ad oggetto il difetto di prova in ordine alla sussistenza, in capo alla gestante, delle condizioni di grave pericolo per la sua salute fisica o psichica tali da giustificare, ex art. 6 lett. b l. 194/1978, l'interruzione della gravidanza, nonché
rispetto al fatto che la paziente, con elevato grado di probabilità, avrebbe deciso per tale opzione.
Secondo recente giurisprudenza di legittimità “In tema di risarcimento del danno
da nascita indesiderata conseguente a responsabilità medica, poiché l'interruzione
volontaria della gravidanza è legittima in evenienze che restano eccezionali,
21 l'impossibilità della scelta della madre di determinarsi a quella, imputabile a
negligente carenza informativa del medico curante, può essere fonte di
responsabilità civile a condizione che: a) ricorrano i presupposti normativi di cui
all'art. 6 della l. n. 194 del 1978; b) risulti la volontà della donna di non portare a
termine la gravidanza. Il relativo onere della prova ricade sulla gestante, ma può
essere assolto anche in via presuntiva, sempre che i presupposti della fattispecie
facoltizzante siano stati tempestivamente allegati e siano rispettati i requisiti di
gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c.” (cfr. Cass. civ. n.
1903/2025).
E proprio in relazione al contenuto dell'onere probatorio ricadente sulla gestante e all'eventuale ricorso allo strumento presuntivo, la stessa Corte di Cassazione non ha mancato di evidenziare come “In tema di risarcimento del "danno da nascita
indesiderata", la prova, incombente sulla danneggiata, della volontà di esercitare la
facoltà di interrompere la gravidanza può essere fornita anche mediante
presunzioni, le quali devono essere valutate dal giudice secondo un modello
"atomistico-analitico", fondato sul rigoroso esame di ciascun singolo fatto indiziante
e sulla successiva valutazione congiunta, complessiva e globale, degli stessi, da
compiersi alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità inferenziale e
concordanza” (cfr. Cass. civ. n. 18327/2023).
In applicazione delle richiamate coordinate ermeneutiche, deve rilevarsi come nel caso di specie tale onere sia rimasto disatteso in quanto la parte, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, limitandosi ad invocare “l'impossibilità per
22 la sig.ra di esercitare il diritto alla interruzione della gravidanza a CP_1
norma dell'art. 6 lett. b) l. 22.5.1978 n. 194” (cfr. atto di citazione pag. 3 e 5), ha omesso di fornire qualsiasi riscontro, persino in punto di mera allegazione, in ordine ai presupposti di cui si è detto (ovvero la sussistenza delle condizioni di grave pericolo per la sua salute fisica o psichica tali da giustificare, ex art. 6 lett. b l.
194/1978 l'interruzione della gravidanza, e la volontà, ove correttamente informata,
di procedere a tale scelta).
Sul punto, assai flebile si rivela la difesa degli appellati laddove, in comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio di appello, è stato affermato che “la verosimile insorgenza di patologie nella gestante può essere desunta dalla
richiesta specifica della donna di essere sottoposta ad esami diagnostici idonei a
rilevare malformazioni nel feto” (cfr. comparsa Cammalleri cit.).
Il riferimento sembra potersi rivolgere all'unico elemento desumibile dagli atti di causa, costituito dalla dichiarazione della teste laddove ha affermato CP_1
che la sorella, in occasione della visita effettuata con il dott. al secondo / terzo Pt_1
mese di gravidanza, aveva chiesto al professionista di voler effettuare l'amniocentesi
(cfr. verb. di udienza del 30.11.2010 dove il teste riferisce “Vero quanto affermato al cap. b” , cfr. memoria ex art. 183 co. VI n. 2 del 18.12.2009). CP_1
E però, tale unico dato – in assenza di ulteriori elementi di riscontro, anche solo indizianti , si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alle precarie condizioni psico-fisiche della gestante o alle sue pregresse manifestazioni di pensiero propense all'opzione abortiva - appare del tutto insufficiente a dimostrare i presupposti per il
23 riconoscimento di un danno derivante dalla mancata interruzione di gravidanza,
almeno nei termini accordati con la sentenza di primo grado, potendo solo provare che era intenzione della gestante volersi sottoporre ad un esame di diagnosi prenatale.
Pur facendo ricorso al metodo induttivo proprio delle presunzioni, dal mero dato della richiesta di voler effettuare l'amniocentesi non può ricavarsi né la probabile sussistenza, in capo alla gestante, delle condizioni di grave pericolo per la sua salute fisica o psichica di cui all'art. 6 lett. b l. 194/1978, né, a fortiori, che la stessa, ove correttamente informata, si sarebbe orientata verso l'interruzione della gravidanza.
Sul punto, è appena il caso di ricordare che, per granitico orientamento della Suprema
Corte, “In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c.,
ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito
della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà
storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto
ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato
solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia di
regola desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti
nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei
due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli
irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde
verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova
presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso
un'analisi atomistica degli stessi” (cfr. Cass. civ. n. 9054/2022).
24 Nel caso di specie, a difettare è proprio il requisito della concordanza, stante la mancanza di una pluralità di elementi presuntivi ricavabili, a loro volta, da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti.
Il Tribunale, omettendo la corretta selezione degli elementi indizianti, lo svolgimento di un'analisi complessiva di quelli individuati e l'accertamento finale sulla c.d. convergenza del molteplice, ha aprioristicamente affermato che “… non vi
è dubbio che dinanzi ad una patologia quale la sindrome di Down, la madre, ove
correttamente informata di tali circostanze, avrebbe potuto anche scegliere di
interrompere la gravidanza” (cfr. sentenza impugnata pag. 8).
Se, dunque, “Nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno cosiddetto
da nascita indesiderata, è onere della parte attrice allegare e dimostrare la
sussistenza delle condizioni legittimanti l'interruzione della gravidanza, ai sensi
dell'art. 6, lett. b, l. n. 194 del 1978, ovvero che la conoscibilità, da parte della stessa,
dell'esistenza di rilevanti anomalie o malformazioni del feto avrebbe generato uno
stato patologico tale da mettere in pericolo la sua salute fisica o psichica.
L'accertamento in fatto delle condizioni in parola è riservato al giudice di merito e
rimane insindacabile in sede di legittimità, sempreché il giudizio si sia compiuto nel
rispetto dei parametri normativi di riferimento” (cfr. Cass. civ. n. 13881/2020), è
innegabile che, nel caso in esame, sulla scorta di una valutazione ex ante, la parte attrice ha del tutto disatteso tale onere, omettendo di fornire utili elementi indizianti da cui presumere che la stessa, ove informata in ordine alle condizioni del feto,
avrebbe optato per la scelta abortiva.
25 Ne consegue la fondatezza del terzo motivo di appello, con le ricadute di cui si dirà meglio nel prosieguo della trattazione in ordine alla tipologia ed alla misura del ristoro concretamente liquidabile in favore della e degli eredi di CP_1 ER
(ivi compresa la medesima in proprio e n.q. di genitore di
[...] CP_1
). Persona_2
Venendo, infine, alla disamina della quarta doglianza sollevata con l'atto di gravame, avente ad oggetto l' “Illogicità e carenza di motivazione in tema di
quantificazione del danno ed erronea valutazione sul punto” articolata, a sua volta,
in quattro distinti profili, occorre osservare quanto segue.
Infondato risulta l'asserito vizio di ultra petita in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado rispetto alla posizione di in cui favore ha Controparte_1
riconosciuto un ristoro di € 160.000,00 a fronte del minor importo di € 130.000,00
richiesto.
Sul punto, è sufficiente sottolineare che gli attori, in seno all'atto di citazione,
hanno sì determinato in € 130.000,00 per ciascuno la misura del risarcimento invocato, ma hanno altresì specificato “od in quella maggiore o minore che sarà
ritenuta di giustizia” (cfr. atto di citazione pag. 10) di talchè l'importo di €
130.000,00 non può costituire una soglia invalicabile per il giudice, atteggiandosi piuttosto a mero criterio orientativo della condanna richiesta.
Nell'ambito della medesima censura, l'appellante ha poi rilevato che il
Tribunale, nella liquidazione del danno, avrebbe dovuto tener conto che oggetto di lesione era una mera perdita di chance di conseguire dati clinici attendibili, mentre la
26 valutazione in ordine al quantum del risarcimento sarebbe stata effettuata “come se
si trovasse di fronte ad una vera e propria mancata diagnosi” ( atto di appello pag.
22).
Il rilievo è mal posto, oltre che ininfluente sulla scorta di quanto si specificherà
meglio rispetto al quarto profilo del presente motivo di gravame.
Ed invero, due considerazioni si impongono sul punto.
In primo luogo, il fatto che la paziente, nel caso in esame, non si sia sottoposta agli esami di screening prenatale non significa che l'interesse leso sia un minus
rispetto all'ipotesi di omessa o errata diagnosi , atteso che il mancato svolgimento degli accertamenti, da un lato, è causalmente riconducibile alla condotta del sanitario il quale, omettendo una corretta informazione, ne ha aprioristicamente sconsigliato l'esecuzione e, dall'altro, costituisce, a sua volta, l'antecedente causale di un'omessa diagnosi che avrebbe potuto condurre la donna a scelte diverse (quali l'interruzione della gravidanza) o comunque a giungere all'evento nascita in modo consapevole e preparato.
Ed è proprio sulla scorta di tale premessa che – questa la seconda considerazione
- si inserisce l'insegnamento della Corte di Cassazione, cristallizzato nella pronuncia n. 2798/2023, alla cui stregua nell'ipotesi di omessa diagnosi di malformazione del feto, i danni risarcibili consistono non solo nella perdita del diritto di interrompere la gravidanza (se ne ricorrono le condizioni), ma anche nell'impossibilità di assumere una serie di altre scelte finalizzate a prepararsi all'evento (ad esempio, tempestivo ricorso alla psicoterapia o tempestiva preparazione/organizzazione della vita in
27 relazione alle esigenze del nascituro).
Nessun riferimento, dunque, può cogliersi alla perdita di chance, atteso che l'aleatorietà connessa all'attendibilità del risultato degli esami di screening prenatale
è insita nella natura stessa di tale tipo di indagine (cfr. ctu cit. pagg. 19-20-21).
Ne consegue l'infondatezza di tale rilievo basato su un presupposto (ovvero quello della lesione di una chance) del tutto avulso dalla fattispecie in questione.
Parimenti infondato si rivela il terzo profilo concernente il rilievo per cui il danno non patrimoniale lamentato dagli attori avrebbe dovuto basarsi su una lesione accertata della salute “di tipo biologico, sulla persona dell'attrice – o del marito –
anche solo sulla sfera psichica o psicologica, dimostrando un mutamento delle
abitudini di vita, una condizione di stress o di ansia” (cfr. atto di appello pag. 22).
Ne consegue, secondo l'appellante, che in difetto di puntuali allegazioni, non poteva considerarsi provato alcun pregiudizio, posto che la nascita di un bambino down non assurge a danno in sè per i genitori.
Orbene, escluso il danno da mancata interruzione della gravidanza alla luce delle considerazioni svolte in ordine al terzo motivo di appello, giova osservare come gli attori, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, abbiano invocato il ristoro del danno morale soggettivo, individuato nell'acuta sofferenza patita successivamente al parto “resa ancor più viva dalla circostanza che i genitori non
avrebbero potuto paventare una diagnosi così sfavorevole quale quella poi
correttamente formulata” (cfr. atto di citazione pag. 7) nonché il danno c.d.
“esistenziale”, identificato nella conseguenza derivante dalla lesione al diritto di
28 autodeterminazione della donna che ha provocato “una radicale trasformazione delle
prospettive di vita dei genitori i quali si trovano esposti a dover misurare la propria
vita quotidiana, l'esistenza concreta con le prevalenti esigenze del figlio, con tutti gli
ovvi sacrifici che ne conseguono” (cfr. atto di citazione pag. 8).
Occorre allora, comprendere se, al di là del danno direttamente derivante dalla mancata interruzione della gravidanza (non risarcibile in questa sede per difetto di prova, come sopra ricordato), la condotta inadempiente del sanitario sia stata fonte di altro distinto danno.
Fondamentale punto di partenza è costituito dal principio affermato dalla Corte
di Cassazione alla cui stregua “Il pregiudizio non patrimoniale per lesione del diritto
all'autodeterminazione (nella specie, derivante dalla ritardata acquisizione della
conoscenza della malformazione della nascitura) consiste nel radicale cambiamento
di vita e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto e rinviene il suo fattore
causale primo nel precedente fatto-inadempimento che ha determinato la mancata
anticipata consapevolezza dell'infermità” ( Cass. civ. n. 9706/2020).
Ed è proprio in relazione al pregiudizio derivante dalla lesione al diritto di autodeterminazione che la Suprema Corte, sulla base dell'assunto per cui
“l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario,
costituisce prestazione diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento
terapeutico, con la conseguenza che l'errata esecuzione di quest'ultimo dà luogo ad
un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto
per la violazione dell'obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei
29 diritti - rispettivamente, all'autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed
all'integrità psicofisica - pregiudicati nelle due differenti ipotesi”, ha cassato la decisione con cui i giudici di merito, nel rigettare la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla omessa rilevazione e comunicazione della malformazione del feto, avevano pronunziato esclusivamente in ordine ai danni da mancata interruzione della gravidanza, per carenza di prova in ordine alla volontà della donna di non portare a termine la gravidanza, omettendo del tutto di valutare gli altri e diversi danni e le relative conseguenze, nella specie indicate nell'impossibilità di prepararsi, come genitori, psicologicamente e materialmente alla nascita di un figlio malformato (cfr.
Cass. civ. n. 16892/2019).
E ciò in quanto, in materia di omessa diagnosi di malformazione del feto, i danni risarcibili in conseguenza della lesione del diritto all'autodeterminazione della gestante non si limitano a quelli correlati alla nascita indesiderata, estendendosi anche a quelli connessi alla perdita della possibilità di predisporsi ad affrontare consapevolmente tale nascita (quali, ad es., il ricorso, per tempo, ad una psicoterapia o la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile con le future esigenze di cura del figlio) (cfr. Cass. civ. n. 2798/2023).
Logico corollario delle superiori considerazioni è dunque dato dal principio,
affermato in modo ancora più chiaro anche di recente, per cui “Il danno conseguente
all'impossibilità di prepararsi psicologicamente al parto (ad es., mediante la
tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile con le future esigenze di
cura del figlio ovvero il ricorso a una psicoterapia) integra un pregiudizio diverso
30 da quello correlato alla mancata interruzione della gravidanza, stante l'autonoma
rilevanza dell'informazione allo scopo di evitare o mitigare la sofferenza indotta dal
suddetto evento, indipendentemente da qualsivoglia profilo di strumentalità rispetto
all'eventuale scelta abortiva della donna” (cfr. Cass. civ. n. 16967/2024).
Orbene, in applicazione dei richiamati principi deve ritenersi che, nel caso di specie, il ristoro da accordare ai genitori (e, per il padre, ai suoi eredi) non abbia ad oggetto il danno connesso all'impossibilità di interrompere la gravidanza, così come affermato dal Tribunale, ma al diverso danno connesso alla mancata anticipata consapevolezza in ordine alle effettive condizioni del feto che avrebbe consentito ai genitori di prepararsi adeguatamente e di affrontare consapevolmente tale nascita.
Presupposto del suddetto pregiudizio, come affermato dagli attori in seno all'atto di citazione, è pur sempre la lesione al diritto all'autodeterminazione che ha determinato, come allegato dagli attori, il “rovesciamento forzato dell'agenda”,
costringendoli ad un nuovo e diverso assetto di vita che non hanno potuto organizzare preventivamente, preparandosi e predisponendosi, anche psicologicamente, ad affrontare una nuova e complessa realtà.
Ed in effetti, tutte le allegazioni difensive svolte dagli attori – al di là della qualificazione in termini di “danno esistenziale” che non muta la natura e l'essenza del pregiudizio patito – militano in tal senso: si pensi alla “radicale trasformazione delle prospettive di vita dei genitori”, al sentirsi “limitati nel loro diritto all'autodeterminazione “ ed ancora all' “essere colpiti dall'evento indesiderato a cui non si erano potuti adeguatamente preparare” (cfr. atto di citazione pag. 4).
31 Ne consegue, dunque, che sulla scorta delle plurime allegazioni difensive svolte dagli attori è possibile presumere che gli stessi si siano trovati nell'impossibilità di assumere una serie di scelte finalizzate a prepararsi all'evento, quali un tempestivo ricorso alla psicoterapia – desumibile dall'acuta sofferenza, così come puntualmente indicata dalle parti, patita dopo la nascita allorquando hanno preso coscienza delle reali condizioni del bambino o, ancora alla tempestiva preparazione ed organizzazione della vita in relazione alle esigenze del nascituro, anch'essa oggetto di precisa allegazione laddove le parti hanno più volte ribadito lo sconvolgimento della loro vita a seguito della necessità, prioritaria, di assecondare le esigenze del figlio.
Condizioni, queste, idonee – sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità sopra richiamato – ad integrare quel diverso e parimenti rilevante danno non patrimoniale suscettibile di ristoro nelle ipotesi di omessa diagnosi di malformazione del feto.
Quanto alla liquidazione, l'appellante, con l'ultimo rilievo sollevato nell'ambito del quarto motivo di appello, ha lamentato l'eccessività dell'importo accordato e il ricorso, da parte del Tribunale, ad un criterio equitativo del tutto vago.
Il motivo, in relazione a tale profilo, è fondato.
Ed invero, il giudice di prime cure, limitandosi ad argomentare sull'intensità del legame affettivo di ciascun genitore con il figlio (ritenendo meno significativo quello con il padre, venuto a mancare quando aveva appena otto anni) ha liquidato Per_2
la somma di € 160.000,00 in favore della madre e quella di € 100.000,00 in favore
32 degli eredi del padre.
La Corte di Cassazione sul punto, ha avuto modo di osservare come “In tema di
danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, ai fini della liquidazione
equitativa, le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, non avendo valore
normativo, non vincolano il giudice al rispetto degli importi ivi indicati;
esse,
tuttavia, costituiscono un valido parametro di riferimento per una valutazione che
sia il più possibile conformata al caso concreto” (cfr. Cass. civ. n. 2539/2024).
Orbene, pur tenendo conto della necessaria componente equitativa che inevitabilmente connota la liquidazione di tale danno, appare conforme alle peculiarità del caso in esame fare riferimento al criterio offerto dalle Tabelle di
Milano aggiornate al 2024 in relazione al “Danno all'autodeterminazione di eccezionale entità” che indica il valore da liquidare in un importo superiore ad €
23.246,00.
Nel caso di specie, tenuto conto delle conseguenze gravi derivanti dall'omessa informazione sanitaria e della connessa lesione del diritto all'autodeterminazione,
rappresentate, come già osservato, dall'impossibilità di prepararsi, psicologicamente e materialmente, ad un evento tanto delicato e complesso quale quello rappresentato dalla nascita di un bambino affetto dalla Sindrome di Down, appare equo determinare in € 40.000,00 per ciascun genitore l'importo da riconoscere a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Su tale somma dovrà poi applicarsi una personalizzazione del 35% in relazione alla “sofferenza acuta”, allegata dagli appellati, connessa all'aver appreso solo al
33 momento della nascita le reali condizioni del figlio, compromettendo così
irrimediabilmente la gioia che ordinariamente accompagna tale evento con lo sconvolgimento di una notizia tanto grave quanto inattesa.
Ne deriva conclusivamente che, in parziale riforma della sentenza impugnata,
dovrà essere condannato al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
a titolo di danno non patrimoniale, del complessivo importo di € 54.000,00
[...]
ed in favore degli eredi di (ovvero la stessa in proprio Persona_1 CP_1
e n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio , oltre a Per_2
e ) dell'ulteriore somma di € 54.000,00. Controparte_2 Controparte_3
Ferme rimangono le ulteriori statuizioni della sentenza di primo grado in punto di oneri accessori (ovvero rivalutazione ed interessi sull'importo riconosciuto a titolo di ristoro) e di manleva, non avendo i relativi capi costituito oggetto di impugnazione.
Deve infine disporsi la condanna di in proprio e n.q. e Controparte_1
degli altri eredi di alla restituzione, in favore di Persona_1 [...]
delle somme corrispondenti all'eccedenza di quanto dagli stessi Controparte_4
ricevuto rispetto all'importo oggetto di condanna con la presente pronuncia,
comprensivo degli oneri accessori, avendo la compagnia assicurativa allegato di aver corrisposto in favore degli appellati, i quali nessuna contestazione hanno sul punto sollevato, la complessiva somma di € 304.260,62.
Le spese di lite, tenendo conto del principio per cui “Il giudice di appello,
allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio,
quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento
34 delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito
complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della
liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di
conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata
soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo
d'impugnazione” (cfr. Cass. civ. ord. n. 9064/2018) e in omaggio al canone della soccombenza, si liquidano, ai sensi del Dm 55/2014 e succ. modifiche, nei seguenti termini:
- per il giudizio di primo grado, in complessivi € 11.840,40 (di cui € 558,00 per spese vive) oltre spese generali, oneri fiscali e processuali come per legge da porsi a carico di nella misura di tre quarti, dovendosi compensare il residuo Parte_1
quarto, in ragione del minor importo accordato a titolo di ristoro;
- per il giudizio di secondo grado, in complessivi € 8.492,35 (esclusa la fase istruttoria per mancato espletamento della stessa), oltre spese generali, oneri fiscali e processuali come per legge, da porsi a carico del nella misura di tre quarti, Pt_1
dovendosi compensare il residuo quarto, in ragione del parziale accoglimento dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 285/2019 R.G., in parziale riforma della sentenza n. 197/2019
del Tribunale di Gela pubblicata in data 16.4.2019, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita:
35 - condanna al pagamento, in favore di in Parte_1 Controparte_1
proprio, della somma di € 54.000,00 oltre interessi legali maturati anno per anno sull'importo devalutato alla data del 27.12.2005;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
nella qualità di erede di nonché quale genitore esercente la Persona_1
responsabilità genitoriale sul figlio , anch'esso erede di Persona_2 ER
, ed in favore degli ulteriori eredi e della
[...] Controparte_2 Controparte_3
complessiva somma di € 54.000,00 da ripartirsi nei rapporti interni secondo le quote ereditarie di spettanza di ciascuno, oltre interessi legali maturati anno per anno sull'importo devalutato alla data del 27.12.2005;
- condanna in proprio e nella qualità di erede di Controparte_1 ER
, nonché quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio
[...]
, anch'esso erede di , e gli ulteriori eredi Persona_2 Persona_1 [...]
e alla restituzione, in favore di CP_2 Controparte_3 Controparte_4
delle somme corrispondenti all'eccedenza di quanto dagli stessi ricevuto
[...]
rispetto all'importo oggetto di condanna con la presente pronuncia comprensivo degli oneri accessori;
- condanna , alla rifusione, in favore degli appellati in solido, di Parte_1
tre quarti delle spese di lite del primo grado di giudizio, pari nella misura già ridotta ad € 8.880,30, oltre spese generali, oneri fiscali e processuali come per legge,
compensando il residuo quarto, nonché di tre quarti delle spese processuali del presente grado pari, nella misura già ridotta, ad € 6.369,26, oltre spese generali, oneri
36 fiscali e processuali come per legge, compensando il residuo quarto;
- conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso a Caltanissetta, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile, il
29.5.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lucia Insinga Dott. Roberto Rezzonico
37