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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/11/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 45/2025 R.G.
Tra
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Treppiccione;
-Appellante-
Contro
(P. IVA ), con sede legale a Controparte_1 P.IVA_1
Roma, in Viale Regina Margherita n. 125, in persona del legale rappresentante pro- tempore e difesa dall'Avv. Luigi Coluccino.
-Appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 2381/2024, pubblicata il 27.11.2024 (e resa nel procedimento n.
4969/2020 R.G.), il Tribunale di Siracusa (adito da in sede di Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1257/2020 del 28.08.2020, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di Controparte_1
€ 6.774,58, quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica portata dalla fattura n. 89027438032884A) così statuiva:
“1. Rigetta l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
, spese liquidate in euro 4.000,00 per compenso di Controparte_1
avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15 % i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Avverso tale sentenza proponeva appello , chiedendone l'integrale Parte_1
riforma.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio Controparte_1
che, deducendo l'infondatezza delle eccezioni e richieste formulate da controparte, chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 28 ottobre 2025, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
L'appellante, con il proprio atto di appello articolato in due distinti motivi (che, per la loro connessione logico - giuridica, possono essere esaminati congiuntamente), censura la sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa, nella parte in cui la stessa ha ritenuto provata la pretesa creditoria avanzata da Controparte_1
confermando il decreto ingiuntivo opposto. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'appellante deduce che la società ingiungente, sulla quale gravava l'onere di provare l'esistenza della presunta manomissione del contatore elettrico, nonché la conseguente alterazione e/o sottomisurazione dei consumi realmente effettuati dall'utente, non ha assolto il proprio onere probatorio, soprattutto a fronte delle eccezioni sollevate dalla controparte e della documentazione prodotta, rispetto alle quali l'opposta non si è adeguatamente confrontata.
Il motivo è fondato.
In primo luogo, va rilevato che, nei giudizi -come quello in esame- nei quali si controverte sulla risarcibilità dei danni derivanti dalla manomissione del contatore di energia elettrica, l'ente creditore è tenuto a fornire la prova del fatto costitutivo del proprio diritto. Tale prova può essere data con ogni mezzo, anche per presunzioni, purché gravi, precise e concordanti.
Nel caso di specie, ha prodotto in atti il verbale Controparte_1
redatto dal distributore di energia elettrica (E-Distribuzione), con il quale è stata accertata la rimozione del contatore di energia, avvenuta il 30 settembre 2015, nonché il successivo verbale attestante la manomissione del contatore intestato alla
A seguito di tali accertamenti, la società di distribuzione – come Pt_1
documentalmente provato – ha elaborato una ricostruzione presuntiva dei consumi, applicando il criterio della “potenza tecnicamente prelevabile”, ritenuto non arbitrario dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. n. 5219/2025; Cass. civ. n.
20249/2024), sulla base del quale ha formulato la Controparte_1
propria pretesa creditoria.
Sul punto, deve riconoscersi la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui, richiamando consolidati orientamenti giurisprudenziali, ha affermato che i verbali redatti dagli addetti delle società di distribuzione fanno piena prova, fino a querela di falso, poiché i dipendenti di tali società rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Tuttavia, occorre considerare le specifiche obiezioni formulate dall'appellante, rispetto alle quali non ha offerto adeguata replica. Controparte_1
Invero, sin dal giudizio di opposizione, l'appellante ha dedotto l'assenza di un effettivo pregiudizio a carico dell'ente somministrante, supportando tale assunto con puntuali argomentazioni. In particolare, ha evidenziato che l'assenza di un danno effettivo risulta comprovata dalla stessa documentazione prodotta dall'appellata, e segnatamente dal verbale di accertamento redatto da E-
Distribuzione in data 9 novembre 2015, dal quale emerge testualmente che “dal controllo effettuato è risultato che, limitatamente al momento della verifica,
l'energia prelevata dall'utente era regolarmente misurata”.
Su tale circostanza la società appellata non ha operato alcuna controdeduzione.
Ne consegue che, in applicazione dei principi sopra richiamati, deve ritenersi coperta da fede probatoria privilegiata (sino a querela di falso) la sola attestazione concernente la manomissione del contatore, ma non anche quella relativa alla
(meramente asserita dalla società appellata) mancata o ridotta misurazione dei consumi, che, anzi, risulta smentita dalla documentazione in atti.
Tali conclusioni trovano ulteriore conferma nella documentazione prodotta in primo grado dall'appellante e, in particolare, nelle fatture relative ai consumi di energia elettrica registrati nel quinquennio antecedente e nel quinquennio successivo alla rimozione del contatore.
E, infatti, da tale documentazione emerge una sostanziale uniformità dei livelli di consumo nei due periodi considerati, circostanza che smentisce la tesi della società appellata -imperniata su mere presunzioni- circa l'incidenza della manomissione sull'effettivo prelievo di energia.
A titolo esemplificativo, nel bimestre gennaio-febbraio 2013 e nel successivo maggio-giugno 2013 i consumi si sono attestati rispettivamente in 197 kWh e 171
kWh, con importi di €35,92 ed € 31,30; analoghi valori si registrano per l'anno 2016, successivo alla sostituzione del contatore, con 164 kWh (marzo-aprile) e 165 kWh
(luglio-agosto), per importi di €35,81 ed €34,65.
Tali dati, considerati nel loro complesso, evidenziano la continuità dei consumi nel tempo e, quindi, l'assenza di anomalie riconducibili a un'eventuale manomissione del contatore.
L'esame complessivo delle risultanze processuali induce pertanto la Corte a ritenere l'erroneità del criterio presuntivo utilizzato dal primo giudice in senso favorevole alle deduzioni di non sussistendo i requisiti di gravità, Controparte_1
precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per l'efficacia della prova presuntiva.
Ne consegue, nel caso di specie, la carenza delle necessarie certezza e liquidità della pretesa creditoria posta dall'appellata a sostegno della sua domanda di ingiunzione.
Sulla base delle considerazioni che precedono, in accoglimento del proposto appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, va quindi accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo, va revocato lo stesso decreto e va rigettata la domanda di pagamento di somme proposta da nei confronti di Controparte_1
. Parte_1
Quanto alle spese processuali, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali anche dei gradi precedenti.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza della società appellata e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri ( medi per tutte le fasi del primo grado, e, quanto al presente grado di appello, medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione, non essendo stata svolta una specifica attività istruttoria) previsti dalla vigente tariffa forense (d.m. Giustizia del 13.08.2022, n. 147, e allegate tabelle) per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, avuto riguardo alla natura della controversia e all'espletata attività difensiva.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 45/2025 R.G.,
in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2381/2024 del 27 novembre 2024 del Tribunale di Siracusa (resa nel procedimento iscritto al n. 4969/2020 R.G.), e in riforma della stessa sentenza, così statuisce:
accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1257/2020 emesso dal Tribunale di
Siracusa il 28 agosto 2020 e, per l'effetto, revoca lo stesso decreto e rigetta la domanda di pagamento di somme proposta da nei Controparte_1
confronti di;
Parte_1
condanna al rimborso, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida: a) per il
[...]
primo grado, in euro 145,50 per esborsi e in complessivi euro 5.077,00 per compensi di avvocato (di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase di trattazione ed euro 1.701,00 per la fase decisionale), oltre alle spese forfettarie del 15%, IVA e CPA;
b) per il presente grado di appello, in euro 382,50 per esborsi e in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre alle spese forfettarie del 15%, IVA e CPA;
dispone la distrazione, in favore del difensore di delle spese Parte_1
processuali (di entrambi i gradi di giudizio) come sopra liquidate.
Così deciso in Catania l'11 novembre 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 45/2025 R.G.
Tra
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Treppiccione;
-Appellante-
Contro
(P. IVA ), con sede legale a Controparte_1 P.IVA_1
Roma, in Viale Regina Margherita n. 125, in persona del legale rappresentante pro- tempore e difesa dall'Avv. Luigi Coluccino.
-Appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 2381/2024, pubblicata il 27.11.2024 (e resa nel procedimento n.
4969/2020 R.G.), il Tribunale di Siracusa (adito da in sede di Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1257/2020 del 28.08.2020, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di Controparte_1
€ 6.774,58, quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica portata dalla fattura n. 89027438032884A) così statuiva:
“1. Rigetta l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
, spese liquidate in euro 4.000,00 per compenso di Controparte_1
avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15 % i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Avverso tale sentenza proponeva appello , chiedendone l'integrale Parte_1
riforma.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio Controparte_1
che, deducendo l'infondatezza delle eccezioni e richieste formulate da controparte, chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 28 ottobre 2025, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
L'appellante, con il proprio atto di appello articolato in due distinti motivi (che, per la loro connessione logico - giuridica, possono essere esaminati congiuntamente), censura la sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa, nella parte in cui la stessa ha ritenuto provata la pretesa creditoria avanzata da Controparte_1
confermando il decreto ingiuntivo opposto. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'appellante deduce che la società ingiungente, sulla quale gravava l'onere di provare l'esistenza della presunta manomissione del contatore elettrico, nonché la conseguente alterazione e/o sottomisurazione dei consumi realmente effettuati dall'utente, non ha assolto il proprio onere probatorio, soprattutto a fronte delle eccezioni sollevate dalla controparte e della documentazione prodotta, rispetto alle quali l'opposta non si è adeguatamente confrontata.
Il motivo è fondato.
In primo luogo, va rilevato che, nei giudizi -come quello in esame- nei quali si controverte sulla risarcibilità dei danni derivanti dalla manomissione del contatore di energia elettrica, l'ente creditore è tenuto a fornire la prova del fatto costitutivo del proprio diritto. Tale prova può essere data con ogni mezzo, anche per presunzioni, purché gravi, precise e concordanti.
Nel caso di specie, ha prodotto in atti il verbale Controparte_1
redatto dal distributore di energia elettrica (E-Distribuzione), con il quale è stata accertata la rimozione del contatore di energia, avvenuta il 30 settembre 2015, nonché il successivo verbale attestante la manomissione del contatore intestato alla
A seguito di tali accertamenti, la società di distribuzione – come Pt_1
documentalmente provato – ha elaborato una ricostruzione presuntiva dei consumi, applicando il criterio della “potenza tecnicamente prelevabile”, ritenuto non arbitrario dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. n. 5219/2025; Cass. civ. n.
20249/2024), sulla base del quale ha formulato la Controparte_1
propria pretesa creditoria.
Sul punto, deve riconoscersi la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui, richiamando consolidati orientamenti giurisprudenziali, ha affermato che i verbali redatti dagli addetti delle società di distribuzione fanno piena prova, fino a querela di falso, poiché i dipendenti di tali società rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Tuttavia, occorre considerare le specifiche obiezioni formulate dall'appellante, rispetto alle quali non ha offerto adeguata replica. Controparte_1
Invero, sin dal giudizio di opposizione, l'appellante ha dedotto l'assenza di un effettivo pregiudizio a carico dell'ente somministrante, supportando tale assunto con puntuali argomentazioni. In particolare, ha evidenziato che l'assenza di un danno effettivo risulta comprovata dalla stessa documentazione prodotta dall'appellata, e segnatamente dal verbale di accertamento redatto da E-
Distribuzione in data 9 novembre 2015, dal quale emerge testualmente che “dal controllo effettuato è risultato che, limitatamente al momento della verifica,
l'energia prelevata dall'utente era regolarmente misurata”.
Su tale circostanza la società appellata non ha operato alcuna controdeduzione.
Ne consegue che, in applicazione dei principi sopra richiamati, deve ritenersi coperta da fede probatoria privilegiata (sino a querela di falso) la sola attestazione concernente la manomissione del contatore, ma non anche quella relativa alla
(meramente asserita dalla società appellata) mancata o ridotta misurazione dei consumi, che, anzi, risulta smentita dalla documentazione in atti.
Tali conclusioni trovano ulteriore conferma nella documentazione prodotta in primo grado dall'appellante e, in particolare, nelle fatture relative ai consumi di energia elettrica registrati nel quinquennio antecedente e nel quinquennio successivo alla rimozione del contatore.
E, infatti, da tale documentazione emerge una sostanziale uniformità dei livelli di consumo nei due periodi considerati, circostanza che smentisce la tesi della società appellata -imperniata su mere presunzioni- circa l'incidenza della manomissione sull'effettivo prelievo di energia.
A titolo esemplificativo, nel bimestre gennaio-febbraio 2013 e nel successivo maggio-giugno 2013 i consumi si sono attestati rispettivamente in 197 kWh e 171
kWh, con importi di €35,92 ed € 31,30; analoghi valori si registrano per l'anno 2016, successivo alla sostituzione del contatore, con 164 kWh (marzo-aprile) e 165 kWh
(luglio-agosto), per importi di €35,81 ed €34,65.
Tali dati, considerati nel loro complesso, evidenziano la continuità dei consumi nel tempo e, quindi, l'assenza di anomalie riconducibili a un'eventuale manomissione del contatore.
L'esame complessivo delle risultanze processuali induce pertanto la Corte a ritenere l'erroneità del criterio presuntivo utilizzato dal primo giudice in senso favorevole alle deduzioni di non sussistendo i requisiti di gravità, Controparte_1
precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per l'efficacia della prova presuntiva.
Ne consegue, nel caso di specie, la carenza delle necessarie certezza e liquidità della pretesa creditoria posta dall'appellata a sostegno della sua domanda di ingiunzione.
Sulla base delle considerazioni che precedono, in accoglimento del proposto appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, va quindi accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo, va revocato lo stesso decreto e va rigettata la domanda di pagamento di somme proposta da nei confronti di Controparte_1
. Parte_1
Quanto alle spese processuali, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali anche dei gradi precedenti.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza della società appellata e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri ( medi per tutte le fasi del primo grado, e, quanto al presente grado di appello, medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione, non essendo stata svolta una specifica attività istruttoria) previsti dalla vigente tariffa forense (d.m. Giustizia del 13.08.2022, n. 147, e allegate tabelle) per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, avuto riguardo alla natura della controversia e all'espletata attività difensiva.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 45/2025 R.G.,
in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2381/2024 del 27 novembre 2024 del Tribunale di Siracusa (resa nel procedimento iscritto al n. 4969/2020 R.G.), e in riforma della stessa sentenza, così statuisce:
accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1257/2020 emesso dal Tribunale di
Siracusa il 28 agosto 2020 e, per l'effetto, revoca lo stesso decreto e rigetta la domanda di pagamento di somme proposta da nei Controparte_1
confronti di;
Parte_1
condanna al rimborso, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida: a) per il
[...]
primo grado, in euro 145,50 per esborsi e in complessivi euro 5.077,00 per compensi di avvocato (di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase di trattazione ed euro 1.701,00 per la fase decisionale), oltre alle spese forfettarie del 15%, IVA e CPA;
b) per il presente grado di appello, in euro 382,50 per esborsi e in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre alle spese forfettarie del 15%, IVA e CPA;
dispone la distrazione, in favore del difensore di delle spese Parte_1
processuali (di entrambi i gradi di giudizio) come sopra liquidate.
Così deciso in Catania l'11 novembre 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro