Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/06/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 123/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. ssa Susanna Mantovani Consigliere
dott. Giovanni Casella Consigliere nella pubblica udienza del 13 Marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 2608/2023 del Tribunale di
Milano ( giudice dr.ssa Porcelli ) promossa con ricorso
DA
; Parte_1 C.F._1 Parte_2
; ; C.F._2 Parte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. VALSECCHI DAVIDE , presso il cui C.F._4 studio sono tutte elettivamente domiciliato in Monza via Mosè Bianchi n. 14
APPELLANTI
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
FONDAZIONE ( GIA' Controparte_2 [...]
P.IVA ) , con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_2 degli Avvocati ANNALISA AVOLIO e GABRIELLA BATTAGLIOLI C.F._6
, elettivamente domiciliata presso lo “ Studio Legale Avolio e C.F._7
Associati , in Milano , Viale GianGaleazzo n. 16
Conclusioni
Per parte appellante
Voglia la Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa e/o rigettata ogni contraria istanza, in riforma della Sentenza del Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 2608 / 2023 del 3 agosto 2023
per Parte_1
“accertare e dichiarare ovvero ribadire e confermare che la ricorrente, sul periodo dall'1.4.2014 all'11.8.2021, ha diritto allo stesso identico trattamento economico che ora , all'interno dell , a parità di CP_3 Controparte_4 Parte_4
mansioni e/o per gli addetti operanti “in corsia”, ha garantito e garantisce ai propri dipendenti diretti;
2. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di ricevere, da parte di ora , Controparte_5 Controparte_4
le “timbrature” che la riguardano riferite al periodo di lavoro sopra indicato e, per l'effetto – eventualmente anche a norma dell'art. 210 c.p.c. – intimare alle due convenute la consegna in favore dell'interessata, ad oggi negata, della documentazione di riferimento;
3. condannare dunque Controparte_1
e ora in solido fra loro, nella persona dei
[...] CP_3 Controparte_4
rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente :
(i) della somma di Euro 11.202,04 (undicimiladuecentodue/04) come risultante dal conteggio proposto nella tabella di cui al punto 10) della parte in fatto del presente ricorso o nella diversa misura ritenuta di giustizia del caso, ex art. 1226 c.c., anche in via equitativa (ii) nonché della somma dovuta a titolo di “premio produttività” per come la stessa risulterà all'esito della consegna delle buste paga di cui, di seguito, viene fatta richiesta in via istruttoria. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4. con vittoria di competenze professionali di causa da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Davide Valsecchi che si dichiara antistatario”;
per Parte_2
“accertare e dichiarare ovvero ribadire e confermare che la ricorrente, sul periodo dal 22.7.2014 al 30.9.2022, ha diritto allo stesso identico trattamento economico che ora , all'interno dell , a parità di CP_3 Controparte_4 Pt_4 CP_2
mansioni e/o per gli addetti operanti “in corsia”, ha garantito e garantisce ai propri dipendenti diretti;
2. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di ricevere, da parte di ora , Controparte_5 Controparte_4
le “timbrature” che la riguardano riferite al periodo di lavoro sopra indicato e, per l'effetto – eventualmente anche a norma dell'art. 210 c.p.c. – intimare alle due convenute la consegna in favore dell'interessata, ad oggi negata, della documentazione di riferimento;
3. condannare dunque Controparte_1
e ora in solido fra loro, nella persona dei
[...] CP_3 Controparte_4 rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente :
(i) della somma di Euro 12.164,85 (dodicimilacentosessantaquattro/85) come risultante dal conteggio proposto nella tabella di cui al punto 10) della parte in fatto del presente ricorso o nella diversa misura ritenuta di giustizia del caso, ex art. 1226
c.c., anche in via equitativa (ii) nonché della somma dovuta a titolo di “premio produttività” per come la stessa risulterà all'esito della consegna delle buste paga di cui, di seguito, viene fatta richiesta in via istruttoria. Il tutto oltre interessie rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4. con vittoria di competenze professionali di causa da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Davide Valsecchi che si dichiara antistatario”;
per Parte_5 “accertare e dichiarare ovvero ribadire e confermare che la ricorrente, sul periodo dal 20.4.2016 al 30.9.2020, ha diritto allo stesso identico trattamento economico che ora , all'interno dell , a parità di CP_3 Controparte_4 Pt_4 CP_2
mansioni e/o per gli addetti operanti “in corsia”, ha garantito e garantisce ai propri dipendenti diretti;
2. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di ricevere, da parte di ora , Controparte_5 Controparte_4
le “timbrature” che la riguardano riferite al periodo di lavoro sopra indicato e, per l'effetto – eventualmente anche a norma dell'art. 210 c.p.c. – intimare alle due convenute la consegna in favore dell'interessata, ad oggi negata, della documentazione di riferimento;
3. condannare dunque Controparte_1
e ora in solido fra loro, nella persona dei
[...] CP_3 Controparte_4 rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente :
(i) della somma di Euro 7.495,27 (settemilaquattrocentonovantacinque/27) come risultante dal conteggio proposto nella tabella di cui al punto 10) della parte in fatto del presente ricorso o nella diversa misura ritenuta di giustizia del caso, ex art. 1226
c.c., anche in via equitativa (ii) nonché della somma dovuta a titolo di “premio produttività” per come la stessa risulterà all'esito della consegna delle buste paga di cui, di seguito, viene fatta richiesta in via istruttoria. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4. con vittoria di competenze professionali di causa da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Davide Valsecchi che si dichiara antistatario”;
- il tutto, con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
condanna e vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Davide Valsecchi;
sentenza provvisoriamente esecutiva.
In via istruttoria:
su tutti i capitoli di prova formulati e proposti in ciascuno dei ricorsi introduttivi di ciascun ricorrente, tutti da intendersi qui integralmente ritrascritti preceduti dalla locuzione “vero che”, oltre che a prova contraria su tutti i capitoli di prova ex adverso formulati e proposti, si chiede di essere ammessi a prova per interrogatorio formale del rappresentante legale pro-tempore delle convenute, nonché a prova per testi, indicandosi a testimoni tutti quelli già indicati, da ciascuna odierna appellante, in ciascuno dei rispettivi ricorsi ex art. 414 c.p.c. (qui da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti). Ognuna delle odierne appellanti, come già evidenziato, reitera e ripropone espressamente, inoltre ed in ogni caso, tutte le istanze istruttorie così come già formulate e rassegnate in ognuno dei rispettivi ricorsi ex art. 414 c.p.c. (tutte qui da intendersi integralmente richiamate e ritrascritte).
Per parte appellata Controparte_3
in principalità, per la reiezione dell'appello;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui la pretesa degli originari ricorrenti dovesse trovare ingresso,
- in via preliminare, per la declaratoria di prescrizione dei crediti eventualmente maturati: sino all'8 luglio 2015 per le ricorrenti e i cui ricorsi sono stati Pt_1 Pt_2 notificati in data 8 luglio 2020, e sino all'8 febbraio 2018 per la ricorrente Parte_3
, il cui ricorso è stato notificato in data 8 febbraio 2023;
[...]
- nel merito, per la riduzione, per quanto di ragione, degli importi eventualmente oggetto di condanna.
Vinte spese ed onorari.
Parte appellata Controparte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, disattesa e reietta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso, così pronunciarsi:
Nel merito:
-Confermare la Sentenza impugnata e, per l'effetto, respingere il ricorso in appello avversario e tutte le domande ed istanze proposte dalle appellanti in quanto infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova, con ogni e più opportuna statuizione.
In via subordinata: -accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'eventuale diritto alle differenze retributive chieste con riferimento al periodo precedente il quinquennio dalla data di costituzione in mora delle ricorrenti, con ogni conseguente statuizione;
-nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande promosse dalle ricorrenti nei confronti di accertare e dichiarare il CP diritto della stessa ad essere garantita, manlevata e tenuta indenne da CP
(oggi Fondazione IRCSS San Gerardo dei Tintori) in Controparte_6 relazione a ogni onere e/o somma eventualmente dovuti alla ricorrente secondo i titoli da questa azionati, ovvero, il suo diritto ad essere rimborsata delle somme eventualmente oggetto di una pronuncia di condanna nei confronti di con CP conseguente condanna della stessa (oggi Fondazione CP_6 Controparte_6
IRCSS San Gerardo dei Tintori) al pagamento/rimborso in favore di di tutti gli CP
oneri e/o somme oggetto di eventuale condanna secondo i titoli azionati dai ricorrenti e a questi connessi.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Fatto e diritto
Con sentenza n. 2608/23 il Tribunale di Milano ha rigettato i ricorsi poi riuniti con cui , in Parte_1 Parte_2 Parte_5 contraddittorio con Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori e CP
hanno lamentato il mancato rispetto del principio di parità di Controparte_5 trattamento e del disposto di cui all'art. 5, 1° comma, della Direttiva europea n. 104 del 2008, all'art. 35, 1° comma, del D. Lgs. N. 81/15 e all'art. 30, 1° e 8° comma del
C.C.N.L. per le Agenzie di Somministrazione, rivendicando il proprio diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei lavoratori alle dipendenze dell'utilizzatore ora . CP_3 Controparte_4
In particolare ha precisato di aver svolto a decorrere dal 1.7.2009 la propria Pt_1 prestazione presso l' di Monza all'interno dell e , CP_3 Pt_4 CP_2 segnatamente , presso il reparto di geriatria fino al 15.10.2020 , dal 16.10.2020 presso il reparto ID e dal 16.4.2021 presso il reparto ginecologia;
che dal 1.4.2014 all'11.8.2021 ha svolto l'attività nella veste di lavoratrice somministrata dall . CP
RA ha precisato che a far data dal 20.4.2016 ha svolto la propria prestazione lavorativa presso l di Monza all'interno dell'ospedale e , CP_3 CP_2 segnatamente , presso diversi reparti ( geriatria, medicina generale , oncologia , nefrologia , rianimazione , psichiatria , ematologia ) ; che dal 20.4.2016 al 30.9.2020 ha svolto l'attività nella veste di lavoratrice somministrata per il tramite dell'intervento della società TEMPOR APA Agenzia per il lavoro.
ha precisato che a far data dal 22 .
7.2014 aveva svolto la propria Pt_2
prestazione lavorativa presso l' di Monza all'interno dell'ospedale CP_3 CP_2
e , segnatamente , presso mil reparto di geriatria e dal gennaio 2022 presso il reparto di medicina;
; che dal 22 .
7.2014 al 30.9.2022 ha svolto l'attività nella veste di lavoratrice somministrata per il tramite dell'intervento della società
TEMPOR APA Agenzia per il lavoro.
Le lavoratrici, operatrici sociosanitarie che hanno prestato servizio presso la struttura sanitaria convenuta in forza di contratti di somministrazione per tramite della società hanno lamentato la mancata percezione delle seguenti CP voci retributive riconosciute invece ai dipendenti dell a parità di CP_3
mansioni: RAR, tempo tuta o tempo vestizione, premio ID 2020, premio di produttività' collettiva e festa del Santo Patrono.
A sostegno del proprio ricorso, le lavoratrici e hanno dichiarato che il Pt_1 Pt_2
diritto alla parità di trattamento dalle stesse rivendicato era già stato oggetto di accertamento giudiziale. In particolare, il Tribunale di Monza aveva dichiarato il diritto di parte ricorrente “al medesimo trattamento retributivo e previdenziale riservato ai lavoratori a tempo indeterminato da di Monza a parità di CP_3 mansioni”. sulla base della circostanza che “sul punto l' nulla ha dedotto o CP_3 contestato, né ha fornito prova del contrario”.
Si costituivano ritualmente in giudizio le società convenute insistendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
, in via subordinata e riconvenzionale, nella denegata e non creduta CP ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande promosse dalle ricorrenti, chiedeva l'accertamento del diritto della stessa ad essere garantita, manlevata e tenuta indenne da ai fini del pagamento di ogni e Controparte_6 qualsiasi somma.
Il Tribunale , esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ha respinto il ricorso, pur rilevando che la questione afferente il diritto di percepire, a parità di mansioni e/o di collocazione lavorativa, lo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti diretti di all'interno dell , aveva CP_3 Parte_4
già espressamente formato oggetto di apposito accertamento giudiziale sia in primo che secondo grado
Il Tribunale di Monza aveva infatti affermato: “la ricorrente, al riguardo, ha lamentato che, contrariamente a quanto previsto contrattualmente, le è stato in concreto applicato un trattamento economico deteriore, in quanto, a differenza dei dipendenti dell'ASST che svolgono le sue stesse mansioni, non le sono stati applicati istituti quali RAR, indennità di vestizione, tempo di consegna a fine turno, festività
Santo Patrono Monza 24 giugno. Sul punto l nulla ha dedotto o contestato, né CP_3 ha fornito prova del contrario. Segue, pertanto, nel dispositivo l'accertamento della sussistenza alla parità di trattamento. Trattandosi d'azione di mero accertamento, recante una riserva d'azione per il conseguimento delle differenze retributive, è superflua, in questa sede, la disamina dell'eccezione di prescrizione, da riservarsi alla successiva azione di condanna […]
P.Q.M.
[…] 2. Dichiara il diritto della ricorrente al medesimo trattamento retributivo e previdenziale riservato ai lavoratori a tempo indeterminato da a parità di mansioni in costanza delle singole CP_3 missioni”
La Corte d'Appello di Milano aveva confermato tale pronuncia e aveva respinto l'appello di CP_3
Sul punto il Tribunale ha però rilevato che: “in primo luogo si osserva che la pronuncia sopra riportata è intervenuta nei giudizi promossi dalle ricorrenti e Pt_1
mentre la ricorrente non ha in precedenza promosso alcun giudizio. Pt_2 Pt_5
Inoltre la sentenza in esame non fa riferimento espresso alle voci premio ID e premio di produttività collettiva, richieste nel ricorso introduttivo del presente giudizio. Infine i giudizi avanti al Tribunale di Monza erano stati promossi solo nei confronti di e quindi le relative pronunce non fanno stato nei confronti CP_3 di che non ha partecipato ai giudizi medesimi.In ogni caso la sentenza CP
del Tribunale di Monza non contiene alcun accertamento dell'esistenza dei fatti costitutivi del diritto all'erogazione degli emolumenti richiesti in questa sede ed, in particolare, della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per la relativa erogazione in concreto: infatti tale accertamento non era stato richiesto nei ricorsi introduttivi dei giudizi avanti al Tribunale di Monza e tali ricorsi contenevano solo una generica domanda di accertamento del diritto delle ricorrenti al medesimo trattamento economico riservato da nei confronti dei propri addetti a parità di CP_7 mansioni della ricorrente”.
Ha rigettato inoltre il ricorso per carenza di allegazioni in merito alle ulteriori richieste delle ricorrenti.
Con riferimento al RAR (Risorse Aggiuntive Regionali) il Tribunale ha rilevato che i ricorsi contenevano un generico riferimento agli “Accordi Regionali e Aziendali sottoscritti con le OO.SS del Comparto in data 16-6-21 e 21-7-21” e alle giustificazioni addotte da a fondamento della pretesa impossibilità per CP_3 le ricorrenti di beneficiare delle relative voci retributive.
Dalla documentazione prodotta dalla Fondazione convenuta si ricavava poi che gli accordi intervenuti in materia subordinavano l'erogazione delle RAR al raggiungimento degli obiettivi e che la misura dell'erogazione dipendeva dalla percentuale di raggiungimento. Il Tribunale ha pertanto concluso sul punto statuendo che: “Tali emolumenti non spettavano quindi incondizionatamente a tutti i dipendenti della , ma la relativa erogazione presupponeva il verificarsi di CP_4 determinate condizioni, in particolare la realizzazione di specifici progetti.
Analoghe considerazioni , secondo il Tribunale, valevano anche per il premio ID
2020 (che presupponeva la prestazione del servizio in determinati reparti per un determinato lasso di tempo) e per il premio di produttività collettiva (che presupponeva la realizzazione di progetti ed il rispetto di una determinata tempistica): il ricorso non indicava la fonte, i presupposti per la relativa erogazione e non allegava che le ricorrenti avessero i requisiti per rientrare tra i beneficiari.
Quanto al tempo tuta o tempo di vestizione, le ricorrenti non avevano, secondo il
Tribunale , allegato il fatto costitutivo della domanda: in particolare non avevano dedotto di aver effettuato le operazioni di vestizione e svestizione al di fuori dell'orario di lavoro (prima della timbratura e dopo la timbratura) ed inoltre la convenuta aveva precisato che anche per i propri dipendenti l'attività di CP_4 vestizione/svestizione era inclusa nell'orario di lavoro.
Infine , per quanto riguarda la festività del Santo Patrono, che le ricorrenti lamentavano non essere stata retribuita, il Tribunale ha precisato che l'art. 20 comma 4 CCNL prevede che “la festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione” e la aveva dedotto che “la festa patronale CP_4
infrasettimanale viene normalmente retribuita come giornata lavorativa pur essendo considerata una giornata di riposo festivo: se il lavoratore effettua la prestazione lavorativa in tale giornata gli viene riconosciuta anche l'indennità festiva”.
Le ricorrenti sul punto non avevano dedotto, oltre che provato, di aver lavorato il giorno 24 giugno, giorno del santo patrono di Monza e pertanto il Tribunale ha concluso così statuendo: “manca quindi qualsiasi allegazione circa la sussistenza del presupposto necessario per il riconoscimento della retribuzione maggiorata”.
Hanno proposto appello le lavoratrici ricorrenti chiedendo , in riforma della sentenza , l'accoglimento delle domande proposte .
Hanno resistito Controparte_8
chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo le
[...] conclusioni specificate in epigrafe. .
All'udienza del 4 luglio 2024 la Corte ha emesso la seguente ordinanza istruttoria : “
Ritemuta la indispensabilità , ordina a Fondazione IRCSS la produzione in giudizio di copia degli accordi disciplinanti il premio di produttività collettiva vigenti nel periodo di interesse nonché delle buste paga dei dipendenti indicati nei ricorsi introduttivi di primo grado e di quelli indicati nell'odieno verbale di udienza;
ordina altresì alla Fondazione IRCSS e a la produzione delle timbrature delle CP parti appellanti nel periodo oggetto causa “
La Corte ha inoltre invitato le parti ad elaborare i conteggi in relazione alla voce premio di produttività e tempo di vestizione – svestizione.
All'udienza del 13 Marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce .
°°°°°°°°
L'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_6
è fondato per le considerazioni che seguono. Si espongono i motivi di appello.
. Errata interpretazione delle pronunce rese dai Giudici di Monza;
manifesta contraddittorietà della motivazione;
violazione del principio di non contestazione e del divieto di “ne bis in idem”
Con il primo motivo le appellanti denunciano l'errata interpretazione fornita dal primo giudice di quanto statuito nelle sentenze rese dai giudici di Monza. Sul punto infatti le appellanti ribattono che il Giudice di prime cure aveva -in un primo momento-correttamente preso atto di come i ricorsi dinanzi al Giudice del Lavoro di
Monza fossero forieri di una “domanda di accertamento del diritto delle ricorrenti al medesimo trattamento economico riservato da di Monza nei confronti dei CP_3 propri addetti a parità di mansioni della ricorrente”, ma inspiegabilmente ed in modo del tutto contraddittorio aveva però poi desunto che, nei giudizi monzesi, le odierne appellanti si fossero rese portatrici di un'istanza generica senza che, “in concreto”, le loro rivendicazioni potessero assurgere al rango di domanda in senso tecnico.
Al fine di sottolineare l'errore compiuto dal Tribunale riportano il passaggio della motivazione del Giudice del Lavoro di Monza, il quale alla pag. 7 della sentenza Pt_1
(sub doc. 2 odierni appellanti) aveva statuito: “La ricorrente, al riguardo, ha lamentato che, contrariamente a quanto previsto contrattualmente, le è stato in concreto applicato un trattamento economico deteriore, in quanto, a differenza dei dipendenti dell'ASST che svolgono le sue stesse mansioni, non le sono stati applicati istituti quali RAR, indennità di vestizione, tempo di consegna a fine turno, festività
Santo Patrono Monza 24 giugno. Sul punto l' nulla ha dedotto o contestato, né CP_3 ha fornito prova del contrario. Segue, pertanto, nel dispositivo l'accertamento della sussistenza alla parità di trattamento. Trattandosi d'azione di mero accertamento, recante una riserva d'azione per il conseguimento delle differenze retributive, è superflua, in questa sede, la disamina dell'eccezione di prescrizione, da riservarsi alla successiva azione di condanna”.
Concludono quindi ribadendo che la pronuncia monzese aveva invero dichiarato il diritto delle stesse alla parità di trattamento non solo “in astratto”, bensì anche “in concreto” dal momento che era stato accertato e dichiarato il diritto alla corresponsione delle medesime voci (RAR, premio ID 2020 ecc.) che avevano poi formato oggetto del giudizio attuale, e ciò sulla base della circostanza che “sul punto l' nulla ha dedotto o contestato, né ha fornito prova del contrario”. CP_3 Il Tribunale , concludono parti appellanti, avrebbe dovuto coerentemente riconoscere la natura dei precedenti monzesi come giudizi di accertamento della sussistenza del diritto dei lavoratori somministrati alla parità di trattamento con i lavoratori dipendenti di ASST, pronunciandosi quindi non già sull' an del diritto – già accertato– bensì esclusivamente sulla sua quantificazione.
°°°°
Sulla affermata carenza di allegazione relativamente a RAR, premio ID 2020 e premio di produttività: violazione del principio di parità di trattamento dei lavoratori somministrati (art. 35, cc. 1 e 3, D.Lgs. 81/2015; art. 23, c. 1, D.Lgs. 276/2003; art. 59, c. 4, CCNL Comparto Sanità; art. 30, c. 8, CCNL Somministrazione); violazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio per le voci retributive variabili e accessorie da riconoscere ai lavoratori in somministrazione;
errata valutazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie
Con il secondo motivo le appellanti impugnano inoltre le statuizioni del primo giudice in merito al mancato riconoscimento della RAR, del premio ID 2020 e del premio di produttività collettiva.
Per quanto riguarda la RAR e il premio di produttività, parti appellanti -come per altro ammesso dalla stessa nella propria memoria difensiva - CP_3 denunciano la disparità di trattamento operata, dal momento che gli stessi istituti erano previsti e disciplinati da accordi regionali e aziendali esclusivamente in favore del personale dipendente del Servizio Sanitario Regionale, con esclusione quindi del personale somministrato.
Sul punto, a supporto di loro affermazioni citano sentenza del Tribunale di Milano
(n. 3187/2023, Dott.ssa Paola Ghinoy: “A diverso avviso deve giungersi con riguardo alle Risorse Regionali Aggiuntive – RAR. Si tratta di voce che gli accordi regionali e aziendali sottoscritti con le OOSS del comparto hanno riservato “al personale dipendente del SSR”. Le risorse per far fronte a tale onere sono assegnate direttamente dalla Regione Lombardia con proprio specifico decreto e la relativa entità viene determinata all'interno del costo del personale dipendente. Esse sono definite in un ammontare complessivo annuo, costituito sulla scorta di intese regionali, assegnate dalla Regione alle e parametrate sul numero di dipendenti CP_3 del SSR (a tal proposito si versano in atti le intese regionali e gli accordi con le OO.SS.: doc. n. 8 prod. ASST). Il principio di equiparazione sopra richiamato rende tuttavia illegittima tale limitazione, non essendovi ragioni per escludere il personale somministrato … Spetta pertanto anche alla ricorrente tale voce, a ciò essendo sufficiente, anche a livello allegativo, l'indicazione del livello di inquadramento”) che aveva ritenuto lesiva la limitazione delle RAR al solo personale dipendente “non essendovi ragioni per escludere il personale somministrato”.
Quanto invece alla quantificazione dell'importo dovuto a titolo di premio di produttività, parti appellanti insistono affinché l' versi in atti copia degli CP_3 accordi di 2° livello da cui evincersi il premio di produttività annualmente elargito ai propri OSS dal 2014 in avanti.
Analoghe considerazioni vengono espletate anche in merito al premio COVID 2020, essendo sufficiente esaminare le buste paga per avvedersi che tutte le odierne appellanti avevano svolto la loro prestazione lavorativa nel periodo interessato, ed
“in corsia”. Circa la quantificazione dell'importo dovuto, rilevano come l' CP_3
nel costituirsi nel primo grado del giudizio, nel confermare l'elargizione del
[...]
premio una tantum ai propri dipendenti diretti aveva omesso di indicarne la consistenza. Tuttavia, l' non aveva però negato la quantificazione data CP_3 dagli odierni appellanti, pari a Euro 883,00, di modo da doversi ritenere la stessa pacifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.
- Sulla affermata carenza di allegazione relativamente alle retribuzioni per il tempo di vestizione e per il Santo Patrono: violazione del principio di parità di trattamento dei lavoratori somministrati (art. 35, cc. 1 e 3, D.Lgs. 81/2015; art. 23, c. 1, D.Lgs. 276/2003; art. 59, c. 4, CCNL Comparto Sanità; art. 30, c. 8,
CCNL Somministrazione); errata valutazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie
-
Con il terzo e ultimo motivo le appellanti impugnano la sentenza anche con riguardo al mancato riconoscimenti delle retribuzioni dovute per il tempo di vestizione e per il Santo Patrono, ribadendo i rilievi già formulati nel I motivo di ricorso in appello, atteso che le sentenze monzesi avevano già accertato il mancato pagamento delle relative voci. In subordine, censurano la sentenza di prime cure laddove aveva ritenuto gravate le odierne appellanti degli oneri di allegazione e prova. Infatti, quanto al tempo di vestizione e alla maggiorazione per il ribattono che: Parte_7
- è pacifico che, per dette voci, vi fosse, in capo alla società di somministrazione, un'obbligazione retributiva;
- è altrettanto pacifico che dette obbligazioni non erano state adempiuta da
CP
. è errata la sentenza laddove affermava che non c'era allegazione riguardo alla circostanza di aver lavorato il giorno del 24 giugno, dal momento che (richiama schema riepilogativo di cui al punto 10) pag. 3 dei singoli ricorsi di primo grado) ciascuna delle odierne appellanti quando aveva lavorato durante tale giornata, aveva espressamente riconosciuto esserle stata corrisposta l'indennità festiva;
quando invece non aveva lavorato, aveva contestato non esserle stata considerata la relativa giornata come lavorata
In ogni caso, per fugare ogni dubbio, parti appellanti ribadiscono la richiesta di acquisizione agli atti delle timbrature per il periodo di riferimento, non essendo sufficienti le buste paga in possesso delle appellanti, in quanto quest'ultime recavano il complessivo delle giornate lavorate sul mese ma non l'esatta indicazione di quali giornate siano state lavorate durante il mese);
Le appellanti richiamano il principio consolidato [cfr. ex multis ordinanza Cass. n.
5128 del 2022] per il quale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento debba soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Tali motivi , che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro oggettiva connessione, colgono nel segno . Va osservato che questa Corte territoriale ha già pronunciato , in senso favorevole agli assunti delle appellanti , in relazione a procedimenti inerenti fattispecie perfettamente sovrapponibili a quelle oggetto di causa .
Si richiamano in particolare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. le sentenze n. 1141/2024 ( Pres. Vignati , rel. Casella ) e n. 215/2025 ( Pres. Picciau;
esrt. Casella ).
Il LL osserva che al di là delle questioni proposte con il primo motivo di appello e che riguardano, alla luce dei ricorsi e delle sentenze prodotte dalla appellanti ( v. doc. 2 ) solo le posizioni e , non avendo Pt_2 Pt_1 Pt_5
proposto analogo ricorso , le pretese retributive azionate da tutte le appellanti appaiono comunque nel merito in ogni caso fondate.
Nella richiamata sentenza n. 215 /2025 questa Corte ha osservato :
“ In ogni caso, la pretesa retributiva azionata dagli appellanti deve ritenersi fondata in considerazione del fatto che – contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata – il datore di lavoro e il committente non hanno adempiuto i loro rispettivi oneri probatori.
Una volta, infatti, assodato che il lavoratore somministrato ha diritto al medesimo trattamento dei dipendenti del committente che svolgono le stesse mansioni (come stabilito dall'art. 35 del dlgs 81/2025 secondo cui “Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore”), spetta al lavoratore– creditore dedurre il mancato pagamento della corretta retribuzione rispetto agli omologhi dipendenti dell'utilizzatore, spettando invece alle controparti dimostrare fatti impeditivi o estintivi della pretesa creditoria.
Nello specifico, quindi, è sufficiente che il lavoratore somministrato si limiti a censurare la mancata corresponsione di voci retributive, riconosciute invece ai dipendenti dell'utilizzatrice che svolgono le sue stesse mansioni, spettando invece alla controparte dimostrare la sostanziale diversità delle mansioni assunte in comparazione ovvero, in assenza di tale contestazione (come nella specie), le ragioni della mancata erogazione delle componenti retributive (perché ad es., legate a presupposti soggettivi/oggettivi non posseduti dal somministrato o a particolari e diverse modalità esecutive della prestazione, etc.). Per costante giurisprudenza, il concetto di trattamento economico 'complessivo' non dev'essere limitato ai soli istituti contrattuali minimi, ma dev'essere esteso a tutte le componenti retributive, comprese quelle variabili o legate al raggiungimento di obiettivi.
Il terzo comma del citato art. 35 attribuisce all'autonomia collettiva non già il diritto di escludere i lavoratori somministrati dai premi di risultato, ma esclusivamente la facoltà di stabilirne i criteri di erogazione. Il comma terzo ha quindi mera funzione di specificazione del principio di parità, affermato in via generale dal primo comma della medesima norma, in relazione alle caratteristiche del caso concreto: interpretazione che si pone in continuità rispetto alla giurisprudenza formatasi sul previgente art. 23, quarto comma, Decreto Legislativo n. 276/2003.
Recentemente, inoltre, la CGUE, con sentenza 24 ottobre 2024 n. C-441/23, si è espressa sul lavoro tramite agenzia interinale, confermando il principio secondo cui i lavoratori somministrati hanno diritto di percepire una retribuzione almeno pari a quella che avrebbero percepito se fossero stati assunti direttamente dall'impresa utilizzatrice: “In forza dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva
2008/104, i lavoratori tramite agenzia interinale, per la durata della loro missione presso un'impresa utilizzatrice, devono beneficiare di condizioni di base di lavoro e di occupazione almeno uguali a quelle che sarebbero loro applicabili se fossero direttamente impiegati da tale impresa per svolgervi lo stesso lavoro.
L'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), di detta direttiva definisce le «condizioni di base di lavoro e d'occupazione» come quelle stabilite da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative, da contratti collettivi e/o da qualsiasi altra disposizione generale e vincolante in vigore nell'impresa utilizzatrice, relative, in particolare, alla retribuzione. Di conseguenza, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/104 deve essere interpretato nel senso che un lavoratore tramite agenzia interinale messo a disposizione di un'impresa utilizzatrice, ai sensi di detta direttiva, deve, per la durata della sua missione presso di essa, percepire un salario almeno pari a quello che avrebbe percepito se fosse stato assunto direttamente da tale impresa”.
Anche il Ministero del Lavoro, con propria circolare n. 13/2019, segue tale interpretazione, affermando che, “nel caso i contratti collettivi nazionali o aziendali prevedano la corresponsione di premi di risultato o di produttività (e simili), essi devono essere riconosciuti anche ai lavoratori somministrati secondo quanto previsto dagli stessi contratti ed erogato secondo le modalità previste dal CCNL delle agenzie di somministrazione)”.
Il CCNL Agenzie di somministrazione, art. 30, prevede espressamente che “in coerenza con il principio di parità di trattamento, i premi di produzione e risultato previsti dalla contrattazione collettiva applicata presso l'utilizzatore sono corrisposti ai lavoratori somministrati in costanza di missione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo tempi e modalità previsti dagli accordi stessi…”.
Dunque, per diretta previsione di legge interna ed eurounitaria nonchè di contrattazione collettiva nazionale, il diritto dei lavoratori somministrati di ricevere le voci retributive premiali discende dal solo fatto che tali emolumenti siano previsti dai contratti collettivi aziendali dell'utilizzatore.
La stessa Suprema Corte, in tema di “compenso incentivante”, riconosciuto ai soli dipendenti a tempo indeterminato e non erogato ai lavoratori a termine (per i quali– analogamente ai lavoratori somministrati – vige il principio di non discriminazione e, quindi, di parità di trattamento), ha affermato che incombe sul datore di lavoro l'onere di provare la “sussistenza di elementi precisi e concreti tali da giustificare la disparità di trattamento nel trattamento dei propri dipendenti”, dovendo, invece, “i lavoratori, nell'agire per l'adempimento dell'obbligo datoriale di corresponsione del compenso incentivante, [provare], quale fonte negoziale integrante fatto costitutivo del proprio diritto, la prestazione lavorativa a tempo determinato e l'inquadramento ricevuto”. In caso di mancata contestazione di tali elementi, spetta, quindi, al datore
– a fronte dell'allegato inadempimento – “dimostrare il fatto impeditivo della pretesa ex adverso azionata” (vedi, ex plurimis, Cass., 27/11/2015, n.24309).
Tale orientamento è coerente con le ordinarie regole poste a presidio della corretta ripartizione del regime probatorio in forza delle quali al creditore è sufficiente la prova degli elementi costitutivi dell'obbligazione (contratto, inquadramento e mansioni) e la deduzione dell'inadempimento, mentre è onere del debitore allegare le ragioni estintive od impeditive della pretesa.
Nella specie, le lavoratrici, odierne appellanti, hanno specificamente dedotto nell'atto introduttivo
- di aver svolto le proprie prestazioni lavorative per l' presso i vari reparti CP_3 all'interno dell Controparte_9 , nello svolgimento delle mansioni di operatore sociosanitario – consistite
[...] sostanzialmente nell'assistenza ai pazienti;
nel compimento di servizi d'igiene personale a favore dei medesimi;
nella distribuzione nei loro confronti di terapie farmacologiche e pasti;
all'occorrenza, nell'effettuazione di elettrocardiogrammi – erano state inquadrate da parte di nel livello BS previsto dal CCNL Agenzie CP per il Lavoro;
-che, in forza delle relative assegnazioni e a parità di mansioni, avrebbero dovuto percepire, da parte di lo stesso trattamento economico garantito da CP CP_3
a favore dei propri dipendenti diretti all'interno del precitato
[...] Pt_4
durante il periodo che le hanno viste assegnate all all'interno CP_3 dell' , nell'esercizio delle mansioni sopra descritte, non hanno Parte_4 ricevuto lo stesso trattamento economico che l'utilizzatore, per le sue stesse mansioni e/o, comunque, per gli addetti operanti “in corsia”, ha riconosciuto e riconosce invece ai propri dipendenti diretti con i quali, fra l'altro, le medesime ricorrenti hanno anche condiviso i turni di servizio e, in alcuni casi, provveduto alla loro sostituzione;
-che, in particolare, in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di CP assegnate all' all'interno dell' , risulta non aver CP_3 Parte_4
percepito (avendone invece pieno diritto cfr. doc. 2) le seguenti voci retributive: (i)
RAR; (ii) cd. tempo tuta o tempo di vestizione;
(iii) premio COVID 2020; (iv) premio di produttività collettiva;
(v) festa del Santo Patrono (24.6).
A fronte, quindi, di tali specifiche allegazioni (non contestate) da parte dei lavoratori somministrati, incombeva in capo a – quale loro datrice di lavoro – e CP all' – quale utilizzatrice – l'onere di provare fatti estintivi o impeditivi CP_3 all'operatività ex lege del principio di parità di trattamento.
Le parti appellate non hanno fornito alcuna prova idonea in grado di paralizzare le pretese economiche azionate dai lavoratori.
In particolare, in relazione alla voce retributiva RAR, si rileva che l nella propria CP_3 memoria di primo grado ha ammesso che “il beneficio economico in parola viene riconosciuto solo al personale direttamente assunto dall' ”, Parte_8 senza, peraltro, contestare di aver riconosciuto il beneficio ai propri addetti a parità di mansioni con le ricorrenti. Tale difesa non merita accoglimento perché finisce per giustificare contra legem il trattamento deteriore dei lavoratori somministrati, esclusi a priori dalle provvidenze premiali e perciò ingiustamente discriminati rispetto ai dipendenti dell'utilizzatore.
Era onere degli appellati dimostrare il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte dei lavoratori somministrati rispetto ai colleghi di reparto, dipendenti dell'utilizzatrice.
In ordine alla quantificazione delle RAR, essa deriva per tabulas dall'applicazione delle previsioni degli accordi prodotti dalla nel primo grado di giudizio, i CP_3 quali prevedono un importo base, inizialmente pari a Euro 616,00, poi ridotto a Euro
581,00 annui, cui si somma un ulteriore importo di valore pari a Euro 227,00 annui.
Quest'ultimo importo è connesso allo svolgimento della prestazione lavorativa su 3 turni a copertura delle 24 ore, che è pacificamente il caso delle odierne appellanti (la stessa ha confermato, nell'ambito del relativo 'accordo quadro' del CP_3
28.3.2014, l'orario ripartito su tre turni (7,00 / 13,00 – 14,00 / 20,00 – 21,00 / 7,00); vedi, inoltre, la memoria Tempor di primo grado, secondo cui le ricorrenti hanno lavorato a diverse riprese nel periodo dall'1.4.2014 al 30.09.2021 in somministrazione presso l'utilizzatrice di Monza con un orario di Controparte_6 lavoro diversificato per tempo, ma, maggiormente, di 30 ore settimanali distribuite dal lunedì alla domenica secondo una turnistica mensile sulle 24 ore senza alcuna differenziazione fra diurno / notturno e ciò a conferma di una disponibilità 24 / 24
h.).
Con riferimento al premio di produttività, in analogia con le RAR, la corretta ripartizione degli oneri probatori imponeva al lavoratore di allegare la prova degli elementi costitutivi dell'obbligazione (contratto, inquadramento e mansioni) e la deduzione dell'inadempimento (violazione del diritto di parità di trattamento), mentre sarebbe stato onere del debitore allegare le ragioni estintive od impeditive della pretesa.
Peraltro, con specifico riferimento a tale premio, l' anche in questo caso, non ha CP_3 negato di aver corrisposto la relativa voce al proprio personale inquadrato come operatore sociosanitario, ma ha sostenuto di non aver potuto destinare al personale somministrato risorse finanziarie riservate ab origine solamente ai propri dipendenti. Tale tesi non è decisiva in quanto, come sopra enunciato, l'esclusione dalla retribuzione premiale, pregiudica in modo illegittimo i lavoratori somministrati, riservando ad essi un trattamento retributivo deteriore in contrasto col citato art. 35.
Per costante giurisprudenza, inoltre, “con specifico riguardo al vincolo di "invarianza della spesa", secondo quanto affermato reiteratamente dalla Corte costituzionale
(vedi, per tutte: sentenza n. 132 del 2014) il suddetto vincolo posto all'interno di normative di ampia portata "va riferito agli oneri complessivi dell'intervento legislativo, comportando conseguentemente una ponderazione globale ed aggregata degli effetti positivi e negativi in termini di spesa delle nuove disposizioni".
Sicché tale vincolo consente di effettuare la compensazione tra previsioni recanti aggravi di spesa con quelle aventi effetti riduttivi, onde pervenire a risultati neutri o anche vantaggiosi in termini di equilibrio complessivo degli effetti economico finanziari prodotti dalla nuova normativa (vedi anche: sentenze n. 108 del 2014; n.
70 e 115 del 2012). Inoltre, il rispetto di tale vincolo, nell'ambito del lavoro pubblico, non può mai comportare che si pervenga ad un assetto dei rapporti che possa irragionevolmente creare un potenziale vulnus al principio di parità di trattamento, che le Amministrazioni Pubbliche devono garantire (Corte cost., sentenza n. 311 del
2009)” (vedi, ex plurimis, Cass., 30/11/2018, n.31087).La stessa Consulta, infatti, ha più volte ribadito che “Il criterio di invarianza degli oneri finanziari è fissato, infatti, con riguardo agli effetti complessivi della norma e non comporta 'in sé' la preclusione di un eventuale aggravio di spesa purché tale aggravio sia 'neutralizzato' con una compensazione in altre disposizioni produttive di risparmi o di maggiori entrate” (Corte Costituzionale, sentenza n. 132/2014).
Nella specie, sulla base dei documenti acquisiti in corso di causa, l'appellante ha provveduto a quantificare tale premio sulla base di una 'media', calcolata tra tutti i premi corrisposti al personale 'di corsia', avente le caratteristiche del ricorrente
(operatore sociosanitario categoria BS). Tale modalità – che poggia su riscontri oggettivi – risponde pienamente ad un ponderato criterio equitativo.
Nella specie, poi, nessuna deduzione specifica è stata svolta dall per dimostrare CP_3
il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del lavoratore somministrato rispetto ai suoi colleghi di reparto, dipendenti dell'utilizzatrice.
La circostanza – evidenziata in sede di discussione dall – che, in un solo caso, il CP_3
premio di produttività non è stato riconosciuto, non pare affatto decisiva poiché, non essendo state esplicitate le motivazioni della mancata erogazione, non permette di valutarne la rilevanza e l'incidenza in capo all'appellante (potendo, ad es., il diniego essere determinato da ragioni soggettive o motivi disciplinari e non invece costituire l'esito di un procedimento valutativo – neppure decritto – circa il mancato raggiungimento degli obiettivi del reparto).
Anche per quanto attiene al premio ID restano ferme le argomentazioni già svolte in merito al riparto degli oneri probatori con riferimento ai RAR e al premio di produttività.
Il primo Giudice ha negato la voce premiale sostenendo che il premio ID presuppone la prestazione del servizio in determinati reparti.
Tale affermazione non ha però trovato conferma probatoria, atteso che dai documenti allegati dall' non emerge alcuna limitazione al riconoscimento del CP_3 premio ID a specifici reparti (diversi da quelli in cui hanno operato le appellanti), né l' ha dedotto specificamente sul punto. Spettava, invero, agli appellati CP_3 dimostrare che le ricorrenti non avessero – a differenza degli omologhi colleghi di reparto – svolto attività lavorativa nel periodo interessato dalla pandemia e/o al di fuori delle condizioni a cui il premio era subordinato.
In relazione, poi, al , la documentazione acquisita nel corso di causa (a Parte_7 seguito dell'ordine di esibizione) ha permesso di appurare in quali anni le appellanti hanno lavorato in tale giorno festivo.
Sul punto, invero, non è sufficiente affermare – come ha fatto – che nella CP busta paga di giugno appare la voce festività (o similare) in quanto era preciso onere del datore di lavoro (e, quindi, dell'utilizzatore) dimostrare che quell'indennità fosse stata erogata proprio a tale titolo (Santo Patrono) e non, ad es., per il lavoro svolto il
2 di giugno (Festa della Repubblica) ovvero in altre domeniche dello stesso mese
(vedi tabella riassuntiva depositata in data 3-12- 2024).
Venendo, infine, alla retribuzione per vestizione e svestizione, occorre ribadire che con la presente causa le appellanti hanno rivendicato tale voce retributiva sul presupposto che, nonostante avessero sempre svolto le medesime mansioni dei colleghi dipendenti dell' con le stesse modalità esecutive, non era mai stato loro CP_3
riconosciuto in busta paga il c.d. 'tempo divisa' degli omologhi colleghi Parte_9 dell' ai quali veniva applicato l'accordo aziendale del 23-5-2015 in forza del CP_3 quale – dovendo il personale indossare indumenti di lavoro specifici – il tempo vestizione/svestizione era convenzionalmente fissato in 13 minuti per ogni turno di servizio con conseguente 'estensione' dell'orario di lavoro giornaliero prevista al punto 7 di tale accordo.
E' pacifico che le ricorrenti dovessero cambiarsi all'inizio del turno per indossare la divisa e svestirsi alla fine del turno per indossare gli abiti civili perché tale prassi era comune a tutti i lavoratori operanti in corsia presso l'Ospedale tant'è vero che per tale attività l' aveva stipulato un apposito accordo sindacale in forza del quale CP_3
veniva corrisposta una voce retributiva forfettaria per l'esplicazione di tale attività propedeutica al lavoro.
Nella specie, quindi, spettava al datore di lavoro (e all'utilizzatore) dimostrare che le modalità di vestizione/svestizione adottate dalle appellanti fossero diverse dagli altri dipendenti dell' (per i quali – come detto – vigeva l'accordo sindacale) ovvero CP_3 che tale attività propedeutica fosse stata effettivamente retribuita.
Nessuna prova in tal senso è stata fornita dagli appellati.
In particolare, non ha dimostrato, in modo inequivocabile, che in busta paga CP il c.d. 'tempo divisa' venisse effettivamente riconosciuto e retribuito in aggiunta all'orario del turno, compreso, cioè, tra la timbratura in entrata – effettuata dall'appellante con già indossata la divisa – e in uscita, anch'essa effettuata dall'appellante con ancora indosso la divisa.
Tempor non ha nemmeno provato che i tempi di vestizione/svestizione venissero riconosciuti ad altri fini, facendoli, ad es., confluire nella banca ore.
Sul punto, peraltro, non è emersa alcuna corrispondenza tra le timbrature e le ore riportate nelle buste paga (decisamente inferiori a quelle registrate dal badge), rendendo ancor più improbabile l'erogazione del compenso per il tempo impiegato per la vestizione/svestizione.
Per consolidata giurisprudenza, è indubbio che, sia i tempi di vestizione/svestizione, sia i tempi di passaggio consegne possano integrare a tutti gli effetti orario di lavoro da remunerare.
La Suprema Corte, anche recentemente, con riferimento proprio ai tempi c.d. tuta in ambito infermieristico, ha ritenuto che essi danno diritto alla retribuzione, trattandosi - per quanto attiene alla vestizione/svestizione - di obblighi imposti dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia alla gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (per tutte, v. Cass. 24 maggio
2018, n. 12935).
Non diversamente, si è ritenuto che il cambio di consegne nel passaggio di turno, in quanto connesso, per le peculiarità del servizio sanitario, all'esigenza della presa in carico del paziente e ad assicurare a quest'ultimo la continuità terapeutica, è riferibile ai tempi di una diligente effettiva prestazione di lavoro, sicché va considerato, di per sé stesso, meritevole di ricompensa economica, quale espressione della regola deontologica, avente dignità giuridica, della continuità assistenziale
(Cass. 22 novembre 2017, n. 27799).
Non è dunque legittimo un sistema di rilevazione dell'orario che in ipotesi lasci al di fuori dei tempi di lavoro e di quanto vada remunerato, il tempo tuta o il tempo di passaggio consegne ed è chiaro che i due tempi di lavoro, almeno nella loro definizione astratta individuano due autonomi momento della prestazione.
Come sottolineato già da Cass. 26 gennaio 2016, n. 1352, "la soluzione è coerente con la previsione contenuta nel D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 1, comma 2 lett. a),
(che recepisce le Direttive 93/104 e 00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), secondo la quale per orario di lavoro si intende "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni", con definizione sovrapponibile a quella ripetuta nella successiva Direttiva 2003/88/CE, art. 2 n. 1)" ed in senso conforme - sottolinea ancora Cass. 1352/2016 - si è espressa la Corte di
Giustizia la quale ha precisato che è tempo di lavoro quello in cui il lavoratore è
"presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro" per "tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (v., in tal senso, sentenza Dellas e a., C-14/04, punto 48, nonché ordinanze
Vorel, C-437105, punto 28, e Grigore., C-258/10, punto 63" (v. anche Corte di giustizia 10 settembre 2015 nella causa C- 266/14, Federación de Servicios Privados sindicato Comisiones obreras, in relazione ai tempi di spostamento come tempi di lavoro) (vedi, ex plurimis, Cass., 25/07/2024, n.20787).
Ne consegue, pertanto, la debenza della voce retributiva in oggetto calcolata sulla base dei turni giornalieri effettivamente lavorati.
I crediti retributivi azionati in questa sede non sono prescritti in quanto, per consolidata giurisprudenza, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 (c.d. “riforma Fornero”) e del D.LGS. n.
23/2015 (c.d. “Jobs Act”), mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Pertanto, per tutti quei diritti che non siano prescritti alla data di entrata in vigore della L. n. 92/2012 (i.e. 18 luglio 2012), il termine di prescrizione estintiva quinquennale dei crediti retributivi, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro (vedi
Cass., 6 settembre 2022, n. 26246).
In relazione, infine, alla domanda di manleva, promossa da nei confronti CP
dell' occorre rilevare che, nell'ambito del contratto commerciale di CP_3 somministrazione sottoscritto tra le parti, l'utilizzatrice si era assunta l'obbligo di
“comunicare al somministratore i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale ed applicati ai propri dipendenti di livello pari a quello dei prestatori di lavoro in particolare … [e di] comunicare, se previste, le modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa”.
L'accordo, oltre a prevedere che “L'informazione dovrà essere comunicata dall'utilizzatore nel tempo più breve possibile”, stabiliva che “Gli oneri di qualsiasi natura che il somministratore sarà tenuto a sostenere per effetto e a causa della mancata o inesatta comunicazione dei trattamenti retributivi e previdenziali in atto presso l'utilizzatore saranno integralmente a carico di quest'ultimo. In questo caso, il somministratore avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'utilizzatore per ogni onere sostenuto”.
In forza di tale previsione negoziale, la pretesa di deve ritenersi fondata in CP relazione alle sole voci retributive premiali, non avendo l' per tali componenti CP_3 stipendiali, adempiuto tempestivamente all'obbligo di comunicare all'Agenzia di somministrazione i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale ed applicati ai propri dipendenti di livello pari a quello dei prestatori di lavoro.
L'omessa comunicazione ha impedito all di somministrazione di adeguare il CP trattamento retributivo premiale dei propri dipendenti a quello riservato ai dipendenti dell'utilizzatrice. Non si ritiene invece operante la manleva in relazione al lavoro prestato nel giorno del Patrono nonché a quello impiegato per la vestizione e svestizione, Pt_7 trattandosi, nel primo caso, di giorno pacificamente festivo (e, quindi, da retribuire comunque con maggiorazione) e, nel secondo caso, di tempo rientrante nel concetto di ordinario orario di lavoro.
Infatti, come ribadito dalla giurisprudenza, le operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario rientrano nell'orario di lavoro se il tipo di indumenti da indossare è imposto (come nella specie) da superiori esigenze di sicurezza e igiene attinenti alla gestione del servizio prestato e all'incolumità del personale addetto, sicché - anche nel silenzio della contrattazione collettiva - il tempo impiegato per tali operazioni dà diritto a retribuzione (vedi, da ultimo, Cass., 08/07/2024, n.18612).
Per tutti i motivi sopra enunciati, la sentenza impugnata dev'essere riformata, prevedendo la condanna di ora Controparte_10
in solido fra loro, al pagamento in favore delle appellanti delle Controparte_4 seguenti somme (come da conteggi elaborati dalle appellanti allegati alla memoria autorizzata del 4-3-2025)… “
Il LL . alla luce della documentazione prodotta ed acquisita nel presente procedimento anche in forza della richiamata ordinanza in data 4.7.2024 , condivide totalmente tali argomentazioni ed intende dare continuità all'orientamento assunto in materia da questa Corte territoriale. .
Quanto alla eccezione di prescrizione delle somme retributive richieste si evidenziano, alla luce dei sopra richiamati principi della giurisprudenza di legittimità , gli atti di costituzione in mora prodotti datati 25.1.2022 per , Pt_5
11.11.2021 per e ( doc. 3 fasc. ricorrenti in primo grado;
i ricorsi Pt_1 Pt_2 introduttivi del giudizio sono stati depositati in data 3.2.2023 ; i crediti retributivi azionarti sono relativi agli anni 2014- 2022.
Per tutti i motivi sopra enunciati, la sentenza impugnata dev'essere riformata, prevedendo la condanna di ora Controparte_10
, in solido fra loro, al pagamento in favore delle appellanti delle Controparte_4 seguenti somme (come da conteggi elaborati dalle appellanti allegati alla memoria autorizzata del 24.2.2025 e non contestati dalle parti appellate sul piano strettamente aritmetico) : - in favore di di euro 19287,78 (di cui € 5986,00 per RAR, € 62,48 per Parte_1 lavoro nel giorno del patrono, € 883,00 per indennità COVID, € 3970,20 per il tempo di vestizione /svestizione, € 8386,10 per premio produttività);
- in favore di di € 20247,52 (di cui € 6647,99 per RAR, € 59,34, Parte_2 per lavoro nel giorno del patrono, € 883,00 per indennità ID , euro 4936,50 per il tempo di vestizione/svestizione, € 8260,69 per premio produttività);
- in favore di di euro 12176,02 (di cui € 3899,25 Parte_10 per RAR, € 59,34 per lavoro nel giorno del patrono, euro 883,00 per indennità ID
; € 2.535,00 per il tempo di vestizione/svestizione, € 4799,43 per premio produttività) ;
il tutto con interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
L (ora è tenuta a manlevare e tenere indenne CP_3 Controparte_4
per le somme dovute all'appellante a titolo premiale. CP
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione.
Le spese del doppio grado sono poste a carico delle parti soccombenti e sono liquidate ex dm. 55/2014 , così come modificato dal d.m. 147 / 2022, tenuto conto del complessivo valore della causa e dell'attività svolta , nella misura specificata in dispositivo. ( euro 5000,00 per il primo grado;
euro 5000,00 per il grado di appello ).
; con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Tra e si ritiene equo – considerata l'identica posizione processuale CP_3 CP
condivisa nei confronti dell'appellante – disporre la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 2608/2023 del Tribunale di Milano, condanna
[...]
ora , in solido fra loro, al Controparte_10 Controparte_4 pagamento delle seguenti somme:
- in favore di di euro 19287,78 (di cui € 5986,00 per RAR, € 62,48 per Parte_1 lavoro nel giorno del patrono, € 883,00 per indennità COVID, € 3970,20 per il tempo di vestizione /svestizione, € 8386,10 per premio produttività); - in favore di di € 20247,52 (di cui € 6647,99 per RAR, € 59,34, Parte_2 per lavoro nel giorno del patrono, € 883,00 per indennità ID , euro 4936,50 per il tempo di vestizione/svestizione, € 8260,69 per premio produttività);
- in favore di di euro 12176,02 (di cui € 3899,25 Parte_10 per RAR, € 59,34 per lavoro nel giorno del patrono, euro 883,00 per indennità ID
; € 2.535,00 per il tempo di vestizione/svestizione, € 4799,43 per premio produttività);
condanna (ora a manlevare e tenere indenne CP_3 Controparte_4
per le somme dovute all'appellante a titolo premiale;
CP
condanna gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado liquidate in euro
10.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge, da distrarre a favore dell'avvocato antistatario;
compensa tra e le spese del doppio grado. CP_3 CP
Milano, 13 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Giovanni Picciau