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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/10/2025, n. 2321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2321 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. EL DA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2394/2024 promossa da :
Parte_1
- avv. LANFRANCHI GRAZIA,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
- avv. MALUCELLI STEFANIA ,
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
RICORRENTE:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova adito, contrariis rejectis : per i retroestesi motivi annullare e comunque dichiarare la giuridica inefficacia dell' ordinanza ingiunzione di Pt_2
di cui all'atto dirigenziale n. 148 del 01/02/2024 notificata il giorno 08.02.2024 a mezzo
[...]
EC , per il pagamento della somma di € 4.000,00 oltre spese, così come degli atti presupposto costituiti dai verbali di contestazione di violazione amministrativa n. 4/313-2 – 4/314-2 del
18/09/2023 - Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – NAS di Genova..
Con vittoria di spese competenze ed onorari in via istruttoria: ammettere prova per testi sulle circostanze dedotte nella narrativa del presente atto ai punti 1 – 2 - 3 da intendersi qui riportate precedute dalla locuzione “Vero che”. indicando quali testimoni : 1) residente in [...] , Lungavilla (PV) Tes_1 quale direttore Hotel 2) , residente in [...] , AV (SP) , Testimone_2
1 quale cameriera 3) Via Fiesi 34 , AV ( SP ) , quale cameriera tutti c/o Testimone_3
in Chiavari, Piazza Leonardo 10.” Parte_1
RESISTENTE:
“Voglia l'll.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- nel merito, respingere l'opposizione proposta, confermando l'ordinanza ingiunzione emessa dalla n. 148 del 01/02/2024, notificata il 05/02/2024, e dichiarando dovuta la somma in Pt_2 essa richiesta;
- il tutto con vittoria delle spese di lite, compensi ed esborsi, oltre accessori di legge.”
In via istruttoria, si insta per l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1 - Vero che in data 19/08/2023 ha effettuato il sopralluogo presso l' sito in Chiavari Parte_1
Piazza Leonardi 10?
2 - Vero che in occasione del suddetto sopralluogo avete rinvenuto all'interno del frigorifero della cucina prodotti alimentari scaduti di validità (in particolare pesto )? Pt_3
3 - Vero che in occasione del suddetto sopralluogo avete rinvenuto all'interno del congelatore della cucina confezioni di fesa di tacchino congelato in loco di cui mancava documentazione afferente al trattamento termico attuato?
Si indicano a testi il Luogotenente e il Mo. Firmato Da: Stefania Testimone_4
AL Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 Serial#: 11b0223 dei Nas Carabinieri di Genova, domiciliati presso gli uffici Nas carabinieri Persona_1 di Genova, anche in controprova sull'avversaria capitolazione.
* * *
Con ricorso in opposizione iscritto a ruolo in data 07.03.2024 il Sig. in Parte_1 qualità di legale rappresentante dell' ha impugnato Parte_1
l'ordinanza ingiunzione della di cui all'atto dirigenziale n. 148 del 01/02/2024 CP_1
(prod. 1), notificata il giorno 05.02.2024 a mezzo EC , per il pagamento della somma di
€ 4.000,00 oltre spese.
L'ordinanza ingiunzione opposta ha ad oggetto i fatti accertati in data 19/08/2023, nel corso di ispezione igienico - sanitaria presso l' sito in Chiavari, Via Parte_1
Leonardi 10, ed è stata emessa a seguito della contestazione dei seguenti verbali di illecito amministrativo, elevati in data 18/09/2023 dal Comando Carabinieri per la
Tutela della Salute N.A.S. di Genova a carico del trasgressore : Parte_1
2 - n. 4/313 del 18/09/2023 – “per aver omesso di approntare o far approntare procedure e sistemi basati sul sistema HACCP – confezioni di fesa di tacchino scaduti nel congelatore” – in violazione dell'art. 5 Reg. CE 852/04”; nel dettaglio,
l'accertatore ha rinvenuto all'interno del congelatore della cucina confezioni di fesa di tacchino con scadenza 28/08/2023, fresco all'origine e congelato in loco, del quale non risultava il possesso di procedura HACCP (Analisi dei pericoli e punti critici di controllo) o di analogo documento afferente il trattamento termico;
- n. 4/314 del 18/09/2023 – “per aver omesso di rispettare la corretta applicazione dei sistemi di procedure predisposti dall'art. 5 Reg. CE 852/2004, alimenti scaduti nel congelatore e carenze igienico sanitarie strutturali”, in violazione dall'art. 5 Reg. CE
n. 852/2004”; nel dettaglio l'accertatore ha rilevato che l'O.S.A. (operatore settore alimentare) non ha compilato la scheda di monitoraggio delle temperature le cui registrazioni risalgono al mese di giugno 2023; inoltre all'interno del frigorifero sono stati rinvenuti prodotti alimentari scaduti di validità (meglio descritti in verbale).
A seguito dell'ispezione è stata altresì disposta dalla la sospensione immediata Pt_2 delle attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, attese le gravi Part carenze riscontrate (ordinanza prot. 40852 del 119/08/2023, prod. sub 4 resistente).
A sostegno delle proprie ragioni il ricorrente ha allegato che:
• la zona cucina deputata alla preparazione/somministrazione dei cibi per i pasti dei clienti dell posta al primo piano interrato;
Pt_1
• separato da tale locale cucina dell' , vi è un locale con porta chiusa Parte_1 ed anch'esso dotato di porta finestra verso l'esterno, che è una sorta di locale dependance per i clienti abituali lungo-soggiornanti, dotato di un frigo/congelatore ad uso esclusivo ed autonomo dei soli ospiti dell'albergo;
• i clienti lungo-soggiornanti dell'albergo pongono nel menzionato frigorifero loro prodotti e cibarie (affettati o frutta etc…), che gli stessi acquistano in proprio ed ivi li conservano per loro consumo;
• tale situazione e dislocazione dei luoghi è dimostrata dalle fotografie prodotte dal ricorrente (prod. 2 ricorrente);
• le contestazioni per cui è causa afferiscono ai prodotti rinvenuti nel frigo/congelatore ad “uso privato” dei clienti lungo-soggiornanti, per come emerge dalla fotografia prodotta dal ricorrente (prod. 3);
3 • dunque, il ricorrente non può rispondere della disponibilità dei cibi ivi ritrovati dai Carabinieri del NAS, in quanto acquistati in autonomia ed immessi nel frigo dai clienti dell'Hotel.
Quanto alla contestazione afferente all'omesso approntamento dei sistemi o procedure basate su sistema HAACP, ovvero il mancato rispetto della corretta applicazione dei sistemi di procedura disposti dall'art. 5 Reg. CE 852/2004, il ricorrente ha lamentato che:
• la genericità della contestazione rende impossibile ogni difesa specifica afferente alla contestazione sull'inosservanza dello schema HACCP;
• i cibi scaduti oggetto del verbale, al momento dei controlli effettuati dai NAS, erano in un congelatore/frigo di uso privato dei singoli clienti in un locale autonomo;
• non può sussistere alcun dovere di controllo dell'albergo sulla scadenza dei cibi acquistati in autonomia dai clienti;
• quanto alle “carenze igienico sanitarie strutturali” non vi è nel verbale n. 4/314 alcun preciso elemento in fatto indicativo delle carenze;
Nel costituirsi in giudizio, con comparsa del 23 aprile 2024, la
[...]
, ha sostenuto l'infondatezza dei motivi di opposizione, Parte_4 eccependo che:
- quanto alla contestazione di cui al verbale n. 4/313:
• in merito ai cartelli sulla porta del locale “cucina uso clienti” e sul frigorifero “uso privato”, non vi è traccia di tali indicazioni nel verbale di ispezione, e nemmeno la circostanza è stata rappresentata agli accertatori al momento dell'ispezione; altrimenti, gli ispettori ne avrebbero dato atto nel verbale;
• nel verbale di ispezione (prod. 5 resistente) si accenna alla cucina dove mangia il personale;
tale circostanza non trova riscontro in alcun documento ufficiale
(planimetria);
• la violazione della norma contestata sussiste in ogni caso in quanto ove siano presenti frigoriferi “privati” ovvero non ad uso dell'hotel, essi debbono comunque essere annotati all'interno del manuale di autocontrollo HACCP, che contempla delle sezioni relative alle procedure di conservazione, rintracciabilità, allergeni, cottura dei cibi, nonché di pulizia;
4 • il manuale di autocontrollo HACCP serve a documentare le cautele che l'operatore adotta per proteggere la salute dei clienti e rispettare le norme di settore;
• non vi è evidenza alcuna di quando le fotografie siano state scattate (potrebbero anche essere successive all'accesso) e quanto ai cartelli si nota che sono semplici fogli di carta attaccati alla porta e allo sportello
• i Nas hanno inoltre rilevato la seguente inadeguatezza: “la cucina si affaccia direttamente su tutti i locali adiacenti, senza la porta divisoria che è stata smontata” (doc. sub
6).
- quanto alla contestazione di cui al verbale n. 4/314:
• non corrisponde al vero quanto asserito dal ricorrente secondo cui la contestazione di cui al verbale n. 4/314 sarebbe generica riferendosi “al mancato rispetto della corretta applicazione dei sistemi di procedura HACCP”;
• nel richiamato verbale sono espressamente indicate le omissioni e le mancanze rilevate, ovvero che:
- la scheda monitoraggio temperature non era aggiornata ma si fermava a due mesi prima;
Pa
- all'interno del frigorifero della cucina si trovavano due confezioni di pesto scadute rispettivamente il 26/06/23 e il 01/07/23;
[...]
• tali circostanze non sono oggetto di contestazione da parte ricorrente;
• il Manuale HACCP deve contenere:
- tutte le procedure che assicurano un ambiente idoneo alla produzione di alimenti sicuri e consentono di eliminare i batteri patogeni pericolosi per la salute umana e deve essere regolarmente aggiornato.
Con ordinanza riservata del 06 maggio 2024 il Giudice ha ammesso i capitoli di prova dedotti dalle parti.
Assunta la prova orale, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 16.10.2025.
***
L'opposizione non è fondata a va pertanto respinta.
L' allegazione in base alla quale le contestazioni si riferirebbero a prodotti rinvenuti nel frigo/congelatore ad uso privato non ha trovato conferma nell'istruttoria svolta.
Dalle testimonianze è emerso quanto segue:
5 • il teste (appartenente al NAS) ha riferito che c'era un' Testimone_4
”unica cucina adibita alla preparazione dei pasti per i clienti, non vi era altra cucina. La cucina in questione era quella raffigurata nella foto doc. n. 3 di parte ricorrente” Il teste ha altresì riferito che le persone presenti al sopralluogo ( e in Testimone_5 seguito il OR ) dissero che i prodotti trovati erano per il loro consumo Pt_1 personale, ma non accennarono in alcun modo al fatto che esistessero due cucine distinte (una dell'hotel e una privata);
• il teste (appartenete ai NAS) ha riferito che il frigo e il Persona_1 congelatore dove sono stati trovati gli alimenti in contestazione erano ubicati nel locale che era stato indicato dal titolare dell' albergo, , come Parte_1
“locale adibito al consumo dei pasti da parte del personale ed è raffigurato nella foto prod. 3 di parte ricorrente”; ha altresì confermato che non mostrò altro Parte_1 locale adibito a cucina diverso da quello in cui erano stati rinvenuti i prodotti in contestazione.
• il teste (padre del titolare): ha riferito di un locale cucina situato al Tes_1 piano interrato e di un altro locale “ad uso deposito”, adiacente al primo, che ospita il frigo “nel quale sono conservati sia i cibi destinati ad essere cucinati nel locale cucina vero e proprio (dove non c'è frigo) sia quelli di proprietà dei clienti che occasionalmente chiedono di poter conservare nel frigo.”
• la teste (dipendente): ha riferito che “Al piano interrato Testimone_2 dell si trova la cucina e un locale lavanderia.” Diversamente da quanto Parte_1 dichiarato dal teste ha riferito che il frigo si trova in cucina e, come il teste Pt_1
, ha confermato che in questo frigo mettono i cibi anche i clienti e i Pt_1 dipendenti (“in questo frigo mettono i cibi anche i clienti e anche io”); ha confermato che non ci sono altri frighi.
• Le due deposizioni dei testi e concordano fra loro quanto Pt_1 Tes_2 all'esistenza di un unico frigo, nel quale vengono conservati promiscuamente i cibi sia destinati ad essere cucinati nel locale cucina vero e proprio sia quelli di proprietà dei clienti o dei dipendenti;
le deposizioni differiscono solo per il fatto che il frigo viene collocato da un teste nel locale cucina e dall'altro nel diverso locale (la cui funzione viene variamente descritta come deposito o lavanderia).
• la teste (dipendente) ha riferito dell'esistenza della cucina Testimone_3 dell' a piano interrato e dell'esistenza di un locale adiacente “che Pt_1 chiamavamo “cucina personale” dove c'era un altro frigo”, tale locale è stato identificato con quello raffigurato nella foto doc. 3.
6 La teste ha riferito che il verbale relativo ai cibi scaduti si trovava nel frigo Pt_ situato nella “cucina personale” che era utilizzata “dal padre di , da me e a volte anche dalla qualche volta anche da alcuni clienti del Hotel che Testimone_2 facevano lunghi soggiorni.”
Da quanto sopra risulta che la teste è l' unica a riferire di una cucina distinta Tes_3 da quella dell'hotel e dell'esistenza di due frighi.
Tale ricostruzione contrasta non solo con quella fornita dai verbalizzanti dei NAS, ma anche dai testi indicati da parte ricorrente, e che hanno Tes_1 Testimone_2 riferito che esisteva un unico frigo ove erano conservati anche i cibi dei clienti e dei dipendenti, ma senza alcuna identificazione e separazione degli stessi da quelli della cucina dell'albergo.
Alla luce di tali contraddizioni, l'eccezione di parte ricorrente in base alla quale gli alimenti oggetto di contestazione erano destinati al consumo privato e conservati separatamente dagli alimenti destinati alla preparazione dei pasti per i clienti non risulta quindi provata ed il primo motivo di opposizione va quindi respinto.
Con riferimento alla lamentata genericità degli addebiti, va osservato che, l'ordinanza contiene espresso richiamo ai verbali di accertamento notificati al trasgressore ove sono specificamente definite le condotte sanzionate. In particolare: nel verbale 4/313
nel verbale n. 4/314
7 L'ordinanza risulta quindi adeguatamente motivata per relationem (ai sensi dell'art. 3 c.
3 L. 241/1990) mediante rinvio ai verbali notificati al trasgressore ( cfr. Cass. 3.12.1994
n. 10412).
Il riferimento alle “carenze igienico sanitarie strutturali”, contenuto nel verbale n. 4/314, non ha costituito presupposto per l'irrogazione delle sanzioni per cui è causa, ma di distinto provvedimento di sospensione dell'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, non impugnato nella presente sede (così si legge nel verbale in questione
Anche il motivo relativo alla genericità della contestazione deve pertanto essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n.
55/2014 come da seguente tabella
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Compenso tabellare (valori medi) € 2.552,00
P.Q.M.
Il Giudice respinge l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione emessa dalla n. 148 del 01/02/2024, notificata il 05/02/2024; Pt_2
condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €
2.552,00 per compenso di avvocato oltre spese generali ed oneri di legge.
Genova, 16/10/2025
Il Giudice
EL DA
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