Articolo 3 della Legge 23 dicembre 1970, n. 1042
Articolo 2Articolo 4
Versione
29 dicembre 1970
Art. 3.

Lo stanziamento previsto dall' articolo 20, secondo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , sostituito dall' articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 12 ed al secondo comma dell'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , sostituiti rispettivamente con gli articoli 10 e 12 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , e' aumentato di lire 500 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1985.
Lo stanziamento previsto dall' articolo 20, sesto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , nella stessa inserito con l' articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 19-quater della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , nella stessa inserito con l' articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , e' aumentato di lire 700 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1970 al 1985.
L'annualita' dovuta al Fondo di cui all' articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8 , convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84 , e' ridotta di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1974. Le relative disponibilita' sono destinate a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi per gli anni anzidetti.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1970