TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/11/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1150 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra De Tollis, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Nesci, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.10.2025 sono comparse le parti personalmente ed i loro loro difensori ed il Giudice, preso atto della circostanza per cui il difensore del resistente ha aderito alle domande svolte dalla ricorrente, ha riservato al Collegio la decisione, senza assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusioni per rinuncia dei procuratori delle parti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 06.05.2025, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, premesso Parte_1 che aveva contratto matrimonio civile in Cerveteri (RM) il 27.04.1996 con
[...]
e che dalla loro unione erano nati (26.06.1993) e CP_1 Per_1 Per_2
(03.02.1998), venuta meno la comunione materiale e spirituale alla base del rapporto coniugale, ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e la dichiarazione di autonomia economica delle parti.
La ricorrente ha dedotto che la figlia è autonoma economicamente e Per_1 svolge la professione di infermiera, mentre il figlio , che non ha ancora Per_2 raggiunto la piena indipendenza economica, vive con lei nell'abitazione condotta in affitto in Ladispoli (RM) per la quale corrisponde un canone di 650,00 al mese, oltre oneri condominiali.
La ha altresì dedotto di lavorare come cameriera nonostante alcune Pt_1 patologie alla spina dorsale e che il svolge lavori saltuari nel settore CP_1 del terziario e che il padre non ha più rapporti con i figli entrambi maggiorenni.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione nel complesso acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.
Con memoria del 29.09.2025 si è costituito il resistente che ha aderito alla domanda di separazione svolta dalla ricorrente, nonché alla richiesta di dichiarazione di autosufficienza economica delle parti.
All'udienza del 22.10.25 le parti personalmente comparse si sono riportare alle loro domande i procuratori delle parti hanno richiesto di rimettersi la causa in decisione.
Il Giudice delegato, preso atto, ha quindi rimesso la decisione al Collegio.
2 Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già cessata prima dell'udienza di comparizione e risalente all'anno 2023.
La domanda di separazione personale della ricorrente deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Su concorde richiesta delle parti deve essere dichiarata dal Tribunale la loro piena indipendenza economica delle parti e nulla deve, inoltre, essere disposto a titolo di mantenimento del figlio , maggiorenne, il quale vive con la madre Per_2 nell'abitazione locata in Ladispoli (RM), percepisce la NASPI ed è in attesa di reperire una nuova occupazione lavorativa.
Il Collegio prende atto che le parti hanno concordato affinchè la casa familiare, in locazione, resti in godimento alla ricorrente.
La natura della decisione, unitamente all'assenza di domande di natura economica, giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1150/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così dispone:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Roma il 01.09.1975 e , nato a [...] il Controparte_1
29.03.1972, aventi contratto matrimonio in Cerveteri (RM) il 27.04.1996 e registrato agli atti dello Stato civile del Comune all'atto n° 8, parte 1 dell'anno 1996;
b) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento.
c) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3 d) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Civitavecchia, il 4 novembre 2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1150 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra De Tollis, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Nesci, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.10.2025 sono comparse le parti personalmente ed i loro loro difensori ed il Giudice, preso atto della circostanza per cui il difensore del resistente ha aderito alle domande svolte dalla ricorrente, ha riservato al Collegio la decisione, senza assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusioni per rinuncia dei procuratori delle parti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 06.05.2025, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, premesso Parte_1 che aveva contratto matrimonio civile in Cerveteri (RM) il 27.04.1996 con
[...]
e che dalla loro unione erano nati (26.06.1993) e CP_1 Per_1 Per_2
(03.02.1998), venuta meno la comunione materiale e spirituale alla base del rapporto coniugale, ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e la dichiarazione di autonomia economica delle parti.
La ricorrente ha dedotto che la figlia è autonoma economicamente e Per_1 svolge la professione di infermiera, mentre il figlio , che non ha ancora Per_2 raggiunto la piena indipendenza economica, vive con lei nell'abitazione condotta in affitto in Ladispoli (RM) per la quale corrisponde un canone di 650,00 al mese, oltre oneri condominiali.
La ha altresì dedotto di lavorare come cameriera nonostante alcune Pt_1 patologie alla spina dorsale e che il svolge lavori saltuari nel settore CP_1 del terziario e che il padre non ha più rapporti con i figli entrambi maggiorenni.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione nel complesso acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.
Con memoria del 29.09.2025 si è costituito il resistente che ha aderito alla domanda di separazione svolta dalla ricorrente, nonché alla richiesta di dichiarazione di autosufficienza economica delle parti.
All'udienza del 22.10.25 le parti personalmente comparse si sono riportare alle loro domande i procuratori delle parti hanno richiesto di rimettersi la causa in decisione.
Il Giudice delegato, preso atto, ha quindi rimesso la decisione al Collegio.
2 Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già cessata prima dell'udienza di comparizione e risalente all'anno 2023.
La domanda di separazione personale della ricorrente deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Su concorde richiesta delle parti deve essere dichiarata dal Tribunale la loro piena indipendenza economica delle parti e nulla deve, inoltre, essere disposto a titolo di mantenimento del figlio , maggiorenne, il quale vive con la madre Per_2 nell'abitazione locata in Ladispoli (RM), percepisce la NASPI ed è in attesa di reperire una nuova occupazione lavorativa.
Il Collegio prende atto che le parti hanno concordato affinchè la casa familiare, in locazione, resti in godimento alla ricorrente.
La natura della decisione, unitamente all'assenza di domande di natura economica, giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1150/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così dispone:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Roma il 01.09.1975 e , nato a [...] il Controparte_1
29.03.1972, aventi contratto matrimonio in Cerveteri (RM) il 27.04.1996 e registrato agli atti dello Stato civile del Comune all'atto n° 8, parte 1 dell'anno 1996;
b) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento.
c) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3 d) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Civitavecchia, il 4 novembre 2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
4