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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/04/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3995/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3995/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Toma ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dello stesso sito in Bergamo, Via Madonna della
Neve n. 39, giusta procura in calce al ricorso congiunto e
(C.F. ) nata in [...], il Controparte_1 C.F._2
5.05.1976, residente a [...], rappresentata e difesa dagli avv. Laura
Salvetti e Benedetta Tusa ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore sito in
Milano, Corso Buenos Aires n.10, giusta procura in calce al ricorso congiunto e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni congiunte:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra nato a [...]_1
ET (BG) in data 3.8.1970, c.f. , cittadino italiano, e C.F._1 Controparte_1
nata a [...] in data [...], c.f. , cittadina
[...] C.F._2 spagnola, entrambi residenti a [...], matrimonio trascritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Sesto San IO (MI) al n. 22, parte I,anno 2018;
2. darsi atto che i coniugi, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare quindi vicendevolmente all'erogazione di assegno divorzile in loro favore;
3. darsi altresì atto che i coniugi dichiarano di aver già regolato in precedenza i reciproci rapporti di credito e debito e che, allo stato, non sussistono fra loro altre questioni economiche e/o patrimoniali da definire e risolvere, riconoscendo, con la sottoscrizione del presente ricorso, di non avere più nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro per nessun titolo, ragione e causa, anche in relazione al rapporto di coniugio. 4. I signori e prestano reciproco assenso per il Parte_1 Controparte_1 rilascio in loro favore di documento d'identità o documento equipollente valido per l'espatrio e del passaporto;
5. ordinare al Comune di Sesto San IO (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Spese legali: dichiararle integralmente e reciprocamente compensate tra le parti, anche per la fase di divorzio/scioglimento del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza non definitiva n. 842/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 10.10.2024 e pubblicata in data 18.10.2024, passata in cosa giudicata.
Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, cosi che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, cosi come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 12.06.2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da ed Parte_1 Controparte_1 in data 17.03.2018 (atto n. 22 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Sesto San IO (MI), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San IO (MI), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 17 aprile 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3995/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Toma ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dello stesso sito in Bergamo, Via Madonna della
Neve n. 39, giusta procura in calce al ricorso congiunto e
(C.F. ) nata in [...], il Controparte_1 C.F._2
5.05.1976, residente a [...], rappresentata e difesa dagli avv. Laura
Salvetti e Benedetta Tusa ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore sito in
Milano, Corso Buenos Aires n.10, giusta procura in calce al ricorso congiunto e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni congiunte:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra nato a [...]_1
ET (BG) in data 3.8.1970, c.f. , cittadino italiano, e C.F._1 Controparte_1
nata a [...] in data [...], c.f. , cittadina
[...] C.F._2 spagnola, entrambi residenti a [...], matrimonio trascritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Sesto San IO (MI) al n. 22, parte I,anno 2018;
2. darsi atto che i coniugi, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare quindi vicendevolmente all'erogazione di assegno divorzile in loro favore;
3. darsi altresì atto che i coniugi dichiarano di aver già regolato in precedenza i reciproci rapporti di credito e debito e che, allo stato, non sussistono fra loro altre questioni economiche e/o patrimoniali da definire e risolvere, riconoscendo, con la sottoscrizione del presente ricorso, di non avere più nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro per nessun titolo, ragione e causa, anche in relazione al rapporto di coniugio. 4. I signori e prestano reciproco assenso per il Parte_1 Controparte_1 rilascio in loro favore di documento d'identità o documento equipollente valido per l'espatrio e del passaporto;
5. ordinare al Comune di Sesto San IO (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Spese legali: dichiararle integralmente e reciprocamente compensate tra le parti, anche per la fase di divorzio/scioglimento del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza non definitiva n. 842/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 10.10.2024 e pubblicata in data 18.10.2024, passata in cosa giudicata.
Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, cosi che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, cosi come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 12.06.2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da ed Parte_1 Controparte_1 in data 17.03.2018 (atto n. 22 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Sesto San IO (MI), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San IO (MI), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 17 aprile 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi