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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 23/01/2026, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 269/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
17/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
VALENTE MARIA MICHELA MA, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 814/2020 depositato il 10/03/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1475/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 2 e pubblicata il 06/12/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030502265 IRES-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: L'ufficio si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 814/2020 RGA l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia ha impugnato la sentenza n. 1475/2/2018 della CTP di Foggia, depositata il 06/12/2018, di accoglimento del ricorso, con compensazione delle spese, proposto dalla società “Resistente_1 S.r.l.” avverso l'avviso di accertamento n. TVK030502265, notificato in data 22/09/2017, con cui a seguito di PVC redatto dalla Guardia di Finanza di
Cerignola, l'Agenzia delle Entrate accertava per l'anno 2012 una maggiore imposta IRES per € 46.639,00, una maggiore imposta IRAP per € 8.175,00 e una maggioire imposta IVA per € 18.900,00, il tutto maggiorato da interessi e sanzioni, come dovuti a seguito del disconoscimento di componenti negativi del rewddito ammontanti alla somma complessiva di e 169.597,00 di cui € 140.000,00 per operazioni inesistenti ed
€ 29.597,00 per costi non inerenti e/o non di competenza.
Nel merito, l'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in parziale riforma della sentenza gravata, per l'integrale conferma dell'impugnato avviso di accertamento con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Con rituali controdeduzioni del 04/03/2020 si è costituita nella presente fase di gravame la società contribuente “Resistente_1 S.r.l.” che ha eccepito l'infondatezza dell'appello dell'Ufficio con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
All'udienza del 17/10/2025, sentito il Relatore e udita la Dott.ssa Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio, e datosi atto dell'assenza dei difensori della società contribuente, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Ufficio è infondato.
L'Ufficio si duole, innanzitutto, del capo della sentenza di prime cure con cui è stata accolta la censura della società contribuente relativamente alla asserita non inerenza del costo delle sponsorizzazioni da essa effettuate in favore della società sportiva di pallavolo “Società_1 S.r.l.”, avendo l'Ufficio ritenuto che, nella fattispecie in esame, non sarebbe invocabile la presunzione di cui all'art. 90 della L. n. 289/2002.
La doglianza è infondata in quanto le spese di sponsorizzazione, di cui all'art. 90, comma 8, della L. n.
289/2002, come ha ribadito la Corte di Cassazione con Ordinanza del 29/12/2024 n. 34815, <...sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria e non di rappresentanza...>>.
Peraltro, i requisiti previsti per la formazione della presunzione legale di inerenza di tali spese di sponsorizzazione, in concreto, sono stati rispettati in quanto: a) le società sportive beneficiarie sono di tipo dilettantistico;
b) il limite quantitativo di € 200.000,00 è stato rispettato;
c) la sponsorizzazione mirava a promuovere l'immagine e i prodotti dello sponsor;
d) il soggetto sponsorizzato ha posto in essere l'attività promozionale concordata, vale a dire la posizione del marchio sulle divise dei giocatori, l'esibizione degli striscioni e dei tabelloni sui campi da gioco etc..
Quanto, poi, all'asserito inquadramento di alcune fatture nell'ambito delle c.d. frodi carosello, nella fattispecie in esame, non è stata fornita dall'Agenzia delle Entrate alcuna prova della consapevolezza del destinatario, vale a dire della società Resistente_1 S.r.l., dell'inserimento di tale operazione in un'evasione d'imposta non essendo stata assolutamente provata la sussistenza di detta consapevolezza per le seguenti ragioni: a) in atti sussiste la prova della effettività delle prestazioni;
b) la società contribuente è del tutto estranea al procedimento penale;
c) non risultano soggetti indagati neppure tra le aziende con le quali la società contribuente ha intrattenuto rapporti commerciali.
Va pertanto, confermata pienamente la sentenza di prime cure che ha accolto il ricorso della società contribuente limitatamente alla ripresa a tassazione dei costi disconosciuti per € 140.000,00 relativi a operazioni di sponsorizzazione.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono, l'appello, proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Foggia, è infondato e va, pertanto, rigettato dovendosi, in integrale conferma della sentenza di prime cure, annullare l'impugnato avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, nei limiti di cui in motivazione.
3) Attesa la peculiarità e la complessità delle questioni trattate, va disposta l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia e, in integrale conferma della sentenza di prime cure, annulla l'impugnato avviso di accertamento, meglio in epigrafe indicato, nei limiti di cui in motivazione;
dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Foggia il 17/10/2025
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
17/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
VALENTE MARIA MICHELA MA, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 814/2020 depositato il 10/03/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1475/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 2 e pubblicata il 06/12/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030502265 IRES-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: L'ufficio si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 814/2020 RGA l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia ha impugnato la sentenza n. 1475/2/2018 della CTP di Foggia, depositata il 06/12/2018, di accoglimento del ricorso, con compensazione delle spese, proposto dalla società “Resistente_1 S.r.l.” avverso l'avviso di accertamento n. TVK030502265, notificato in data 22/09/2017, con cui a seguito di PVC redatto dalla Guardia di Finanza di
Cerignola, l'Agenzia delle Entrate accertava per l'anno 2012 una maggiore imposta IRES per € 46.639,00, una maggiore imposta IRAP per € 8.175,00 e una maggioire imposta IVA per € 18.900,00, il tutto maggiorato da interessi e sanzioni, come dovuti a seguito del disconoscimento di componenti negativi del rewddito ammontanti alla somma complessiva di e 169.597,00 di cui € 140.000,00 per operazioni inesistenti ed
€ 29.597,00 per costi non inerenti e/o non di competenza.
Nel merito, l'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in parziale riforma della sentenza gravata, per l'integrale conferma dell'impugnato avviso di accertamento con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Con rituali controdeduzioni del 04/03/2020 si è costituita nella presente fase di gravame la società contribuente “Resistente_1 S.r.l.” che ha eccepito l'infondatezza dell'appello dell'Ufficio con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
All'udienza del 17/10/2025, sentito il Relatore e udita la Dott.ssa Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio, e datosi atto dell'assenza dei difensori della società contribuente, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Ufficio è infondato.
L'Ufficio si duole, innanzitutto, del capo della sentenza di prime cure con cui è stata accolta la censura della società contribuente relativamente alla asserita non inerenza del costo delle sponsorizzazioni da essa effettuate in favore della società sportiva di pallavolo “Società_1 S.r.l.”, avendo l'Ufficio ritenuto che, nella fattispecie in esame, non sarebbe invocabile la presunzione di cui all'art. 90 della L. n. 289/2002.
La doglianza è infondata in quanto le spese di sponsorizzazione, di cui all'art. 90, comma 8, della L. n.
289/2002, come ha ribadito la Corte di Cassazione con Ordinanza del 29/12/2024 n. 34815, <...sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria e non di rappresentanza...>>.
Peraltro, i requisiti previsti per la formazione della presunzione legale di inerenza di tali spese di sponsorizzazione, in concreto, sono stati rispettati in quanto: a) le società sportive beneficiarie sono di tipo dilettantistico;
b) il limite quantitativo di € 200.000,00 è stato rispettato;
c) la sponsorizzazione mirava a promuovere l'immagine e i prodotti dello sponsor;
d) il soggetto sponsorizzato ha posto in essere l'attività promozionale concordata, vale a dire la posizione del marchio sulle divise dei giocatori, l'esibizione degli striscioni e dei tabelloni sui campi da gioco etc..
Quanto, poi, all'asserito inquadramento di alcune fatture nell'ambito delle c.d. frodi carosello, nella fattispecie in esame, non è stata fornita dall'Agenzia delle Entrate alcuna prova della consapevolezza del destinatario, vale a dire della società Resistente_1 S.r.l., dell'inserimento di tale operazione in un'evasione d'imposta non essendo stata assolutamente provata la sussistenza di detta consapevolezza per le seguenti ragioni: a) in atti sussiste la prova della effettività delle prestazioni;
b) la società contribuente è del tutto estranea al procedimento penale;
c) non risultano soggetti indagati neppure tra le aziende con le quali la società contribuente ha intrattenuto rapporti commerciali.
Va pertanto, confermata pienamente la sentenza di prime cure che ha accolto il ricorso della società contribuente limitatamente alla ripresa a tassazione dei costi disconosciuti per € 140.000,00 relativi a operazioni di sponsorizzazione.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono, l'appello, proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Foggia, è infondato e va, pertanto, rigettato dovendosi, in integrale conferma della sentenza di prime cure, annullare l'impugnato avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, nei limiti di cui in motivazione.
3) Attesa la peculiarità e la complessità delle questioni trattate, va disposta l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia e, in integrale conferma della sentenza di prime cure, annulla l'impugnato avviso di accertamento, meglio in epigrafe indicato, nei limiti di cui in motivazione;
dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Foggia il 17/10/2025