Art. 3. 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per provvedere all'adeguamento della legislazione interna in materia di marchi a tutte le prescrizioni obbligatorie previste dal trattato di cui all'articolo 1 ed a quelle facoltative appresso elencate, in particolare con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la normativa per i marchi ai quali il trattato non si applica;
b) prevedere quali indicazioni o elementi debbano figurare nella domanda, conformemente all'articolo 3 del trattato, ed i requisiti minimi di ricevibilita';
c) adottare i formulari di domanda, tenendo conto di quelli internazionali disposti dall'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI), di cui al regolamento dello stesso trattato, avendo cura di procedere alla semplificazione ed all'eliminazione di quei documenti che alla luce del trattato sono da ritenere non piu' necessari, quali la dichiarazione di protezione, lo stampo tipografico ed altro, e provvedendo alla semplificazione delle proce- dure esistenti circa la domanda di registrazione e di ogni altro utile documento inviato all'Ufficio italiano brevetti e marchi;
d) prevedere l'istituto della divisione delle domande, come indicato dall'articolo 7 del trattato;
e) stabilire le modalita', i tempi e le condizioni per la presentazione della domanda di rinnovo e per la registrazione della stessa, stabilendo in particolare che, nel caso di rinnovo, si proceda soltanto all'esame dei requisiti formali, di cui all'articolo 13 del trattato, e che la domanda di rinnovo puo' essere presentata e la tassa di rinnovo puo' essere pagata sei mesi prima della data di scadenza e nei sei mesi successivi con soprattassa;
f) stabilire le condizioni e le modalita' per l'annotazione o trascrizione dei cambiamenti di nome, indirizzo, titolarita', mandatario nonche' per la prova della cessione dei diritti di priorita', abolendo la necessita' di legalizzazioni, certificazioni e registrazioni, salvo per quanto ammesso dal trattato, nonche' prevedere la possibilita' di richieste relative a detti cambiamenti per gruppi di marchi gia' registrati e allo stato di domanda di cui agli articoli 10 e 11 del trattato;
g) prevedere la possibilita', da parte del richiedente, di formulare osservazioni, prima della emanazione del provvedimento di cui all'articolo 14 del trattato;
h) prevedere la soppressione dell'imposta di bollo sulle domande e relativa documentazione concernenti i marchi, inglobando il relativo importo nelle tasse di concessione governativa di domanda ovvero di registrazione;
i) aggiornare la normativa dei marchi, verificando l'attualita' delle espressioni lessicali ormai superate come, ad esempio, "sudditi".
a) prevedere la normativa per i marchi ai quali il trattato non si applica;
b) prevedere quali indicazioni o elementi debbano figurare nella domanda, conformemente all'articolo 3 del trattato, ed i requisiti minimi di ricevibilita';
c) adottare i formulari di domanda, tenendo conto di quelli internazionali disposti dall'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI), di cui al regolamento dello stesso trattato, avendo cura di procedere alla semplificazione ed all'eliminazione di quei documenti che alla luce del trattato sono da ritenere non piu' necessari, quali la dichiarazione di protezione, lo stampo tipografico ed altro, e provvedendo alla semplificazione delle proce- dure esistenti circa la domanda di registrazione e di ogni altro utile documento inviato all'Ufficio italiano brevetti e marchi;
d) prevedere l'istituto della divisione delle domande, come indicato dall'articolo 7 del trattato;
e) stabilire le modalita', i tempi e le condizioni per la presentazione della domanda di rinnovo e per la registrazione della stessa, stabilendo in particolare che, nel caso di rinnovo, si proceda soltanto all'esame dei requisiti formali, di cui all'articolo 13 del trattato, e che la domanda di rinnovo puo' essere presentata e la tassa di rinnovo puo' essere pagata sei mesi prima della data di scadenza e nei sei mesi successivi con soprattassa;
f) stabilire le condizioni e le modalita' per l'annotazione o trascrizione dei cambiamenti di nome, indirizzo, titolarita', mandatario nonche' per la prova della cessione dei diritti di priorita', abolendo la necessita' di legalizzazioni, certificazioni e registrazioni, salvo per quanto ammesso dal trattato, nonche' prevedere la possibilita' di richieste relative a detti cambiamenti per gruppi di marchi gia' registrati e allo stato di domanda di cui agli articoli 10 e 11 del trattato;
g) prevedere la possibilita', da parte del richiedente, di formulare osservazioni, prima della emanazione del provvedimento di cui all'articolo 14 del trattato;
h) prevedere la soppressione dell'imposta di bollo sulle domande e relativa documentazione concernenti i marchi, inglobando il relativo importo nelle tasse di concessione governativa di domanda ovvero di registrazione;
i) aggiornare la normativa dei marchi, verificando l'attualita' delle espressioni lessicali ormai superate come, ad esempio, "sudditi".