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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/06/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1109/2024
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 10/06/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. con il patrocinio dell'avv. BLASI Parte_1 C.F._1
GIANLUCA ricorrente contro
(c.f. ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 di e di . CP_3 CP_4
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Piaccia al Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni ri-serva di ulteriore difesa, così provvedere: Nel merito, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, per i contratti di lavoro a termine meglio specificati al punto sub 1) in narrativa da intendersi ritrascritti, di ottenere il beneficio economico di €.
500,00 annui per ciascuno dei suddetti anni scolastici tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015; Sempre nel merito, condannare il a riconoscere in favore Controparte_1 di parte ricorrente tramite il riferito Bonus Carta Docente la somma di €. 1.500,00 (euro millecin-quecento//00) per gli anni scolastici 2019/2020, 2022/2023, 2023/2024; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui al momento della pronuncia della sentenza parte ricorrente, a qualsivoglia titolo, non sia più inserita a qualsiasi titolo nel sistema scola-stico, accertare il danno subito dall'esponente, presuntivamente provato dalla mancata percezione del bonus per il quale aveva maturato il diritto e, per l'effetto, condannare il
[...]
al risarcimento per equivalente, da liquidarsi fino alla concorrenza dell'im- Controparte_1 porto di €. 500,00 maturato per ciascuno dei suddetti anni scolastici o, in via equitativa, nella diversa misura ritenuta di giustizia;
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Per la parte resistente: “Dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei diritti azionati con la notifica dell'atto introduttivo del 12/05/2025, e quindi dei diritti relativi al contratto sottoscritto nell'a.s. 2019/2020; 2. In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, riconoscere in favore della controparte il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n.
107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo, limitatamente agli aa.ss.
2022/2023 e 2023/2024; 3. Alla luce della serialità della vertenza, compensare in ogni caso integralmente le spese di lite.”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. ha convenuto in giudizio il e Parte_1 Controparte_1
l' , per domandare il riconoscimento del diritto Controparte_2 all'assegnazione della c. d. “Carta del Docente” con riferimento ad anni nei quali ha lavorato come docente a tempo determinato.
Parte ricorrente ha depositato al riguardo copia dei contratti di lavoro (doc. sub 1 fascicolo parte ricorrente).
È stato anche documentato che la ricorrente attualmente presta servizio presso l'I.C.
Santa Maria della Versa con contratto sino al 30/06/2025 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte resistente).
2. Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1
l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai CP_1 docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un
Pag. 2 di 5 valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e
2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito che si era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente
(e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di
Pag. 3 di 5 aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
A ciò deve aggiungersi che il bonus indicato è stato riconosciuto al personale docente con contratto temporaneo di supplenza annuale su posto vacante e disponibile ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge n. 69/2023.
2.1. Parte resistente ha eccepito la prescrizione del diritto della ricorrente ad ottenere il bonus oggetto di causa in relazione all'a.s. 2019/2020.
L'eccezione non merita accoglimento poiché la ricorrente ha documentato di aver interrotto il termine quinquennale decorrente dal 26/9/2019 – data di inizio del primo rapporto lavorativo – con diffida ricevuta dalla parte resistente in data 27 giugno 2024 (cfr. doc. n. 2 bis fascicolo parte ricorrente).
Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati e delle ulteriori considerazioni svolte si deve riconoscere il diritto della ricorrente all'assegnazione del bonus economico per tutti gli anni scolastici per i quali è stato richiesto, posto che sono stati documentati i rapporti di lavoro relativi a tali periodi.
3. Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza. Sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n.
55 del 2014 – rito lavoro - calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria considerando un valore di causa pari ad euro 1.500.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente a ottenere la “carta Parte_1 docente”, per gli anni scolastici 2019/2020, 2022/2023, 2023/2024 e condanna
Pag. 4 di 5 l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente
(o altro equipollente) per i predetti anni;
2) condanna il a rifondere a parte ricorrente le Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 49 per anticipazioni ed in € 1.030 per compenso professionale oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
11/06/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
Pag. 5 di 5
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1109/2024
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 10/06/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. con il patrocinio dell'avv. BLASI Parte_1 C.F._1
GIANLUCA ricorrente contro
(c.f. ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 di e di . CP_3 CP_4
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Piaccia al Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni ri-serva di ulteriore difesa, così provvedere: Nel merito, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, per i contratti di lavoro a termine meglio specificati al punto sub 1) in narrativa da intendersi ritrascritti, di ottenere il beneficio economico di €.
500,00 annui per ciascuno dei suddetti anni scolastici tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015; Sempre nel merito, condannare il a riconoscere in favore Controparte_1 di parte ricorrente tramite il riferito Bonus Carta Docente la somma di €. 1.500,00 (euro millecin-quecento//00) per gli anni scolastici 2019/2020, 2022/2023, 2023/2024; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui al momento della pronuncia della sentenza parte ricorrente, a qualsivoglia titolo, non sia più inserita a qualsiasi titolo nel sistema scola-stico, accertare il danno subito dall'esponente, presuntivamente provato dalla mancata percezione del bonus per il quale aveva maturato il diritto e, per l'effetto, condannare il
[...]
al risarcimento per equivalente, da liquidarsi fino alla concorrenza dell'im- Controparte_1 porto di €. 500,00 maturato per ciascuno dei suddetti anni scolastici o, in via equitativa, nella diversa misura ritenuta di giustizia;
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Per la parte resistente: “Dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei diritti azionati con la notifica dell'atto introduttivo del 12/05/2025, e quindi dei diritti relativi al contratto sottoscritto nell'a.s. 2019/2020; 2. In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, riconoscere in favore della controparte il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n.
107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo, limitatamente agli aa.ss.
2022/2023 e 2023/2024; 3. Alla luce della serialità della vertenza, compensare in ogni caso integralmente le spese di lite.”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. ha convenuto in giudizio il e Parte_1 Controparte_1
l' , per domandare il riconoscimento del diritto Controparte_2 all'assegnazione della c. d. “Carta del Docente” con riferimento ad anni nei quali ha lavorato come docente a tempo determinato.
Parte ricorrente ha depositato al riguardo copia dei contratti di lavoro (doc. sub 1 fascicolo parte ricorrente).
È stato anche documentato che la ricorrente attualmente presta servizio presso l'I.C.
Santa Maria della Versa con contratto sino al 30/06/2025 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte resistente).
2. Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1
l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai CP_1 docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un
Pag. 2 di 5 valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e
2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito che si era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente
(e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di
Pag. 3 di 5 aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
A ciò deve aggiungersi che il bonus indicato è stato riconosciuto al personale docente con contratto temporaneo di supplenza annuale su posto vacante e disponibile ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge n. 69/2023.
2.1. Parte resistente ha eccepito la prescrizione del diritto della ricorrente ad ottenere il bonus oggetto di causa in relazione all'a.s. 2019/2020.
L'eccezione non merita accoglimento poiché la ricorrente ha documentato di aver interrotto il termine quinquennale decorrente dal 26/9/2019 – data di inizio del primo rapporto lavorativo – con diffida ricevuta dalla parte resistente in data 27 giugno 2024 (cfr. doc. n. 2 bis fascicolo parte ricorrente).
Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati e delle ulteriori considerazioni svolte si deve riconoscere il diritto della ricorrente all'assegnazione del bonus economico per tutti gli anni scolastici per i quali è stato richiesto, posto che sono stati documentati i rapporti di lavoro relativi a tali periodi.
3. Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza. Sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n.
55 del 2014 – rito lavoro - calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria considerando un valore di causa pari ad euro 1.500.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente a ottenere la “carta Parte_1 docente”, per gli anni scolastici 2019/2020, 2022/2023, 2023/2024 e condanna
Pag. 4 di 5 l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente
(o altro equipollente) per i predetti anni;
2) condanna il a rifondere a parte ricorrente le Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 49 per anticipazioni ed in € 1.030 per compenso professionale oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
11/06/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
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