TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 3406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3406 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 28818/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
4 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 4.4.2025, alle ore 9.34, nella 4 SEZIONE civile del Tribunale di Napo- li, all'udienza del Giudice dott. Benedetta Ferone,
E' presente:
l'Avv. Carmela Greco la quale si riporta agli atti e conclude per il rigetto della doman- da attorea con vittoria delle spese di lite
Terminata la discussione, il Giudice si riserva di provvedere in prosieguo di udienza.
E' verbale chiuso alle ore 9.36
Il Giudice
successivamente, in prosieguo di udienza ed in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DE NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Benedetta Ferone, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 28818/2021 r.g.a.c.
TRA
nata a [...] [...] CF: e ivi residente a[...] C.F._1
Arenaccia, 207 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Pietro Castellino 114 presso lo studio dell'Avv. Antonio Napolitano che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ATTRICE –
E
(iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Controparte_1
Fiscale , Partita IVA ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2
pro-tempore , con Sede Legale e Direzione Generale in Milano Controparte_2 al Corso Como 17, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmela GRECO (codice fisca- le ), con studio in Napoli alla via Agostino Depretis 145, giusta C.F._2
procura in atti;
- CONVENUTA –
Giudice Andrea, nato a [...] il [...] e residente in [...]al Vico Cappuccinelle
n. 6
CONVENUTO CONTUMACE -
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da verbale che precede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, l'attrice citava in giudizio l' e Giudice Andrea per ottenere il risarcimento dei danni per le Controparte_1
lesioni patite in data 01/06/2018 alle ore 07:00 lungo il Corso Vittorio Emanuele in Na- poli, allorquando era trasportata sul motociclo SH 150 tg. DM44780 di proprietà di
2
assicurato per la RCA con la compagnia In CP_3 Controparte_1 particolare, l'attrice esponeva che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il con- ducente del suddetto scooter, in prossimità di una curva, a causa di un'errata manovra, perdeva il controllo dello stesso, facendolo rovinare al suolo, unitamente alla trasporta- ta.
Inoltre, per effetto della caduta, essa attrice riportava lesioni personali per cui veniva trasportata presso il presidio Ospedaliero “Pellegrini” in Napoli ove veniva diagnostica- to “traumafrattura spiroide del malleolo peroneale e di quello tibiale collo piede sin, contusione spalla sin, e contusioni escoriate multiple per il corpo, con prognosi iniziale di giorni 30 salvo complicazioni”.
Si costituiva l' che eccepiva l'improcedibilità e l'infondatezza Controparte_1
della domanda chiedendone il rigetto.
Andrea Giudice, regolarmente citato, non si costituiva.
Si osserva che, in conseguenza delle contestazioni contenute nella comparsa di costitu- zione della compagnia, l'attrice nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. deduceva che nelle condizioni di tempo e di luogo di cui all'atto di citazione in realtà non viaggiava in qua- lità di trasportata sul motociclo di proprietà di ma che invece rivestiva CP_3
la qualità di pedone.
In particolare, essa attrice rappresentava che, mentre attraversava sulle strisce pedonali, veniva investita dallo scooter Honda SH di colore nero tg. DM44780 di proprietà del
Giudice.
Esponeva poi che tale dinamica era coerente con la costituzione in mora trasmessa alla compagnia dal precedente legale Avv. Luigi Cardone datata 27/01/2020 e da successiva missiva a mezzo pec del 06/07/2020.
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile da- gli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre;
ciò in quanto si impone, a tutela di esigenze di econo- mia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine del- le questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ. (Cass. civ., sez. VI,
04/01/2021, n. 11; Cass. civ., sez. V, 09/01/2019, n. 363; Cass. civ., sez. V, 11/05/2018,
n. 11458; Cass. civ., SS.UU., 08/05/2014, n. 9936).
3
Alla luce della memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. depositata da parte attrice, si osserva che si ha una inammissibile mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obietti- vamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e, particolarmente, su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema di indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa di controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo;
diversamente, si ha semplice emendatio libelli quando si incida sul- la causa petendi in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazio- ne giuridica del fatto costitutivo del diritto oppure sul petitum nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere.
Orbene, nel caso di specie, la circostanza dedotta nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1, secondo cui l'attrice era pendone e veniva investita dal motociclo di proprietà di
Giudice Andrea introduce inevitabilmente un nuovo tema di indagine, fondato su pre- supposti completamente diversi rispetto a quanto prospettato in citazione ossia che l'attrice fosse addirittura trasportata su quel motociclo.
Per tale motivo non sono state ammesse le prove articolate dall'attrice in quanto diver- samente si sarebbe dato ingresso ad un thema decidendum completamente nuovo.
Tra l'altro, va anche aggiunto che si hanno dubbi sulle modalità di verificazione del pre- sunto sinistro in quanto già nella fase stragiudiziale sono emerse circostanze poco chia- re.
Invero, nella prima lettera di messa in mora del 27.1.2020 il precedente difensore espo- neva che l'attrice rivestiva la qualifica di pedone e veniva investita;
nella successiva lettera di messa in mora del 19.2.2020 invece, in rettifica di quanto precedentemente di- chiarato, veniva rappresentato che l'attrice era trasportata sul motociclo in questione;
infine nell'ultima lettera di messa in mora del 6.7.2020 si rappresentava che erronea- mente era stato detto che la stessa fosse trasportata in quanto in realtà era stata investita quale pedone.
Orbene, la poca chiarezza della dinamica già in fase stragiudiziale, unita anche ai nume- rosi sinistri in cui è stato coinvolto il Giudice Andrea (come da lista sinistri di cui alla banca dati IVASS depositata dalla convenuta), induce a ritenere non provato il sinistro per cui è causa.
La domanda va pertanto rigettata.
4
Le spese di lite seguono la soccombenza in applicazione dei parametri di cui al d.m.
55/2014 e successive modifiche (valore della controversia sino a 52.000,00) in applica- zione dei parametri medi ridotti del 50% per la non particolare complessità delle que- stioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede: dichiara la contumacia di Giudice Andrea.
Rigetta la domanda proposta dall'attrice.
Condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_4
che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese ge-
[...]
nerali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Napoli, 4.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
5