TRIB
Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/11/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.11.2025 , nella causa iscritta al n. 4173 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato in Parte_1 Amorosi (BN) alla Via San Nicola n. 96 presso lo studio dell'Avv. Massimo Pezzullo che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE CONTRO
in persona del legale Controparte_1 CP_ rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in Benevento alla Via Foschini 28 rappresentato e difeso dall'avv. to Conrotto Emilia giusta procura generale alle liti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: assegno sociale
Il ricorrente identificato in epigrafe premesso di beneficiare dal 06/02/2005 dell'assegno sociale;
di avere chiesto il 16/10/il riconoscimento del diritto all'indennità di CP_ accompagnamento;
che la commissione medica lo riconosceva, INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età; che in seguito a tale emanazione di Verbale Sanitario, l' CP_1 CP_ provvedeva, senza preavviso alcuno, alla sospensione dell'assegno sociale;
che l' comunicava all'Istante la reiezione domanda di ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10bis D.L. 207/2008, relativa alla pensione/prestazione n. 07030095, con il seguente motivo della reiezione della domanda: “Rilevati verbali in cui si evidenzia la perdita del requisito sanitario”; ha chiesto di : “1. Annullare, in quanto del tutto illegittimo e infondato, il provvedimento di reiezione domanda di ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10bis D.L. 207/2008 – Prot.
.1100.29/06/2024.0183259; 2. Dichiarare il diritto del Ricorrente all'assegno CP_1 CP_ sociale e condannare l' al ripristino dei pagamenti dei ratei con decorrenza dal giorno della prefata sospensione;
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, con distrazione”. CP_ L' costituitosi con memoria depositata il 14.1.2025 ha chiesto il rigetto del ricorso. . La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* Ai sensi dell'art. 3 comma 6 L. 335/1995, "Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale". Occorre considerare, per quanto attiene la ripartizione degli oneri probatori nel presente giudizio, che in tema di assegno sociale spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23477).
* Ebbene, dagli atti risulta che è titolare di prestazione assistenziale Parte_1 044-110007030095 Cat. INVCIV con decorrenza 1 maggio 2001 e trasformata in assegno sociale. Tale prestazione è stata erogata fino al mese di novembre 2023. CP_ L' rappresenta che non avendo il ricorrente provveduto alla trasmissione dei redditi relativi all'anno di imposta 2018 , ha revocato la prestazione per l'anno 2019 e con conseguente indebito di euro 8.368,75 per l'anno 2019 (per omessa presentazione dei redditi percepiti nell'anno 2018) e per rideterminazione della maggiorazione sociale . CP_ L' con provvedimento del 31.10.2023 ha provveduto a ricalcolare la prestazione tenuto conto degli importi dovuti quale indebito a titolo di assegno sociale e maggiorazione sociale. CP_ Successivamente l' ha ripristinato la prestazione da gennaio 2024 con altro numero di certificato 044-110007107265 da cui è derivato un credito di euro 10.143,86 che è stato posto in compensazione con gli indebiti relativi agli anni 2019 e alla maggiorazione sociale pari ad euro complessivi di euro 7.442,17 . In definitiva, l' ha provveduto alla liquidazione delle somme dovute al ricorrente a CP_1 titolo di assegno sociale. Alla luce di quanto esposto, in ragione della liquidazione, non potendo il giudice pronunciarsi sulla medesima domanda, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
* Sussistono gravi motivi per compensazione delle spese di lite considerato che la sospensione dell'erogazione è derivata da un indebito generato da un'omissione della parte
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Compensa le spese;
Benevento, 9.11.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Adriana Mari
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.11.2025 , nella causa iscritta al n. 4173 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato in Parte_1 Amorosi (BN) alla Via San Nicola n. 96 presso lo studio dell'Avv. Massimo Pezzullo che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE CONTRO
in persona del legale Controparte_1 CP_ rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in Benevento alla Via Foschini 28 rappresentato e difeso dall'avv. to Conrotto Emilia giusta procura generale alle liti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: assegno sociale
Il ricorrente identificato in epigrafe premesso di beneficiare dal 06/02/2005 dell'assegno sociale;
di avere chiesto il 16/10/il riconoscimento del diritto all'indennità di CP_ accompagnamento;
che la commissione medica lo riconosceva, INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età; che in seguito a tale emanazione di Verbale Sanitario, l' CP_1 CP_ provvedeva, senza preavviso alcuno, alla sospensione dell'assegno sociale;
che l' comunicava all'Istante la reiezione domanda di ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10bis D.L. 207/2008, relativa alla pensione/prestazione n. 07030095, con il seguente motivo della reiezione della domanda: “Rilevati verbali in cui si evidenzia la perdita del requisito sanitario”; ha chiesto di : “1. Annullare, in quanto del tutto illegittimo e infondato, il provvedimento di reiezione domanda di ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10bis D.L. 207/2008 – Prot.
.1100.29/06/2024.0183259; 2. Dichiarare il diritto del Ricorrente all'assegno CP_1 CP_ sociale e condannare l' al ripristino dei pagamenti dei ratei con decorrenza dal giorno della prefata sospensione;
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, con distrazione”. CP_ L' costituitosi con memoria depositata il 14.1.2025 ha chiesto il rigetto del ricorso. . La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* Ai sensi dell'art. 3 comma 6 L. 335/1995, "Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale". Occorre considerare, per quanto attiene la ripartizione degli oneri probatori nel presente giudizio, che in tema di assegno sociale spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23477).
* Ebbene, dagli atti risulta che è titolare di prestazione assistenziale Parte_1 044-110007030095 Cat. INVCIV con decorrenza 1 maggio 2001 e trasformata in assegno sociale. Tale prestazione è stata erogata fino al mese di novembre 2023. CP_ L' rappresenta che non avendo il ricorrente provveduto alla trasmissione dei redditi relativi all'anno di imposta 2018 , ha revocato la prestazione per l'anno 2019 e con conseguente indebito di euro 8.368,75 per l'anno 2019 (per omessa presentazione dei redditi percepiti nell'anno 2018) e per rideterminazione della maggiorazione sociale . CP_ L' con provvedimento del 31.10.2023 ha provveduto a ricalcolare la prestazione tenuto conto degli importi dovuti quale indebito a titolo di assegno sociale e maggiorazione sociale. CP_ Successivamente l' ha ripristinato la prestazione da gennaio 2024 con altro numero di certificato 044-110007107265 da cui è derivato un credito di euro 10.143,86 che è stato posto in compensazione con gli indebiti relativi agli anni 2019 e alla maggiorazione sociale pari ad euro complessivi di euro 7.442,17 . In definitiva, l' ha provveduto alla liquidazione delle somme dovute al ricorrente a CP_1 titolo di assegno sociale. Alla luce di quanto esposto, in ragione della liquidazione, non potendo il giudice pronunciarsi sulla medesima domanda, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
* Sussistono gravi motivi per compensazione delle spese di lite considerato che la sospensione dell'erogazione è derivata da un indebito generato da un'omissione della parte
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Compensa le spese;
Benevento, 9.11.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Adriana Mari