Art. 1. Articolo unico.
Il ruolo dei commissari di leva di cui ad quadro 30-A del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 , e', dalla data di entrata in vigore della presente legge, inserito nei quadri della carriera direttiva del Ministero della difesa.
Il ruolo dei commissari di leva di cui ad quadro 30-A del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 , e', dalla data di entrata in vigore della presente legge, inserito nei quadri della carriera direttiva del Ministero della difesa.