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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/07/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore GRILLO Presidente
Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
Avv. Marcello TRAVAGLIONE Consigliere Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al RGN 1436/2024, promossa da:
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f.: ), con l'avv. Cristofaro Diaferia C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f.: ), pec: C.F._4 Email_1
APPELLANTI
Contro
: (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Ettore E_ CodiceFiscale_5
Quinto (C.F.: ), pec: CodiceFiscale_6 Email_2
APPELLATA per la riforma della sentenza n. 1331/2024, del Tribunale di Trani, pubblicata il 23/09/2024, resa nel giudizio iscritto al RGN. 4898/2017.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 04.09.2017, sull'assunto di essere E_ proprietaria del locale denominato “barrata” sito in agro di Corato alla contrada “Pietrogianni”, censito in catasto al foglio 90, particella 10, sub. 3; che detto locale era stato concesso in comodato d'uso gratuito, con scrittura privata del 06.10.2010, a;
che con missiva del 30.07.2015, Testimone_1 aveva comunicato al comodatario la volontà di procedere alla risoluzione contrattuale del comodato, chiedendo, contestualmente, la restituzione dell'immobile, e che tale richiesta era rimasta inevasa;
che a seguito del decesso di , avvenuto il 19.03.2016, erano subentrati, nella qualità di Testimone_1
pagina 1 di 5 eredi, nel possesso del detto immobile il coniuge e Parte_1 Parte_2
i quali nonostante l'invito al rilascio (con missive del 04.04.2016 e del 29.01.2017) non Parte_3 lo avevano restituito, li conveniva in giudizio per sentirli condannare al rilascio dell'immobile, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituivano in giudio i sigg.ri e i Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali eccepivano, in via preliminare, il mancato esperimento della procedura di mediazione, trattandosi di materia rientrante tra quelle soggette alla mediazione obbligatoria e l'inammissibilità dell'azione proposta nelle forme di cui all'art. 702 bis c.p.c., atteso che la fattispecie in esame, avendo ad oggetto un contratto di comodato di un immobile urbano, doveva essere sussunta nell'ambito del rito locatizio di cui all'art. 447 bis c.p.c.; nel merito, deducevano che sin dal 2010, era subentrato nel Parte_3 contratto di comodato del 06.10.2010 unitamente al di lui padre , parte originaria del Testimone_1 medesimo, in virtù di un accordo verbale intercorso con la ricorrente, ragion per cui non sussisteva, nella specie, una detenzione sine titulo del locale per cui è causa, e che nel corso del rapporto di comodato, aveva effettuato interventi di manutenzione straordinaria all'interno e Testimone_1 all'esterno del detto locale, al fine di garantire la staticità dello stesso ed evitare cedimenti di intonaco e calcinacci pari ad € 25.000,00, in virtù di quanto stabilito dell'art. 3 del contratto, e concludevano, per sentir, in via preliminare, che fosse disposto l'esperimento della procedura di mediazione e che fosse dichiarata l'inammissibilità dell'azione proposta dalla ricorrente nelle forme di cui all'art. 702 bis
c.p.c.; nel merito, il rigetto delle avverse richieste;
in via riconvenzionale, che fosse E_ condannata al pagamento della somma di € 25.000,00, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per i lavori eseguiti nell'immobile, con vittoria di spese e competenze di lite.
Fallito il tentativo di mediazione, disposto il mutamento del rito, all'esito delle memorie ex art. 183 co.
6 cpc, dello svolgimento delle prove orali e di una CTU, dopo le note conclusive, il Tribunale così decideva la causa: “1) accoglie la domanda proposta da;
2) per l'effetto, condanna E_
, e all'immediata restituzione, in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, del locale denominato “barrata” sito in agro di Corato alla contrada “Pietrogianni”, CP_1 censito in catasto al foglio 90, particella 10, sub. 3, essendo l'occupazione esercitata dai resistenti priva di titolo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale di rimborso delle spese sostenute per le opere realizzate nell'immobile di cui al punto 2), così come formulata dalla parte resistente;
4) condanna
, e in solido tra di loro, al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, delle spese di lite che si liquidano in € 404,50 pee spese borsuali e in € 7.616,00 E_ per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP;
5) pone in via definitiva le spese di CTU a
pagina 2 di 5 carico di e , con diritto di di Parte_3 Parte_2 Parte_1 E_ ripetere direttamente nei confronti dei resistenti quanto a tale titolo eventualmente già versato”.
Avverso la sentenza proponevano appello i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 censurandola per l'errata valutazione delle risultanze processuali e l'ingiusto rigetto Parte_3 della domanda riconvenzionale.
Resisteva la che contestava i motivi dell'appello e concludeva per il rigetto del E_ gravame con vittoria di spese.
All'udienza collegiale del 21.05.2025, svoltasi telematicamente, la causa veniva riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note di trattazione scritta, da intendersi qui per richiamate e trascritte,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo gli appellanti censurano la valutazione del Giudice di primo grado che avrebbe dovuto tenere in considerazione, ai fini della decisione, le dichiarazioni rese dagli allora convenuti, odierni appellanti, i quali hanno concordemente e pacificamente ammesso l'esistenza di un accordo verbale tra il e la signora avente ad oggetto il comodato dell'immobile Parte_3 E_ per cui è causa.
Sostengono gli appellanti di aver dimostrato che sussiste ancora il contratto di comodato tra
[...]
e e tale rapporto negoziale è sorto in un tempo nel quale era ancora in vita CP_1 Parte_3
l'originario comodatario (fratello di , nonché marito di Testimone_1 E_ Parte_1
e padre di e . La comodante estese verbalmente (e di
[...] Parte_2 Parte_3 ciò è stata data prova durante il giudizio di primo grado con le svolte prove orali) l'efficacia del contratto di comodato anche al nipote oltre che al fratello e tale Parte_3 Testimone_1 estensione avvenne nel momento in cui divenendo cotitolare dell'impresa agricola Parte_3 familiare, aveva necessità di ricoverare i mezzi agricoli nell'immobile concesso in comodato dalla zia al padre.
La censura NON convince.
La circostanza dell'esistenza di un accordo verbale a suo tempo intercorso tra la sig.ra
[...]
e il sig. successivamente al decesso del sig. nel corso del CP_1 Parte_3 Testimone_1 giudizio di primo grado è stata confermata esclusivamente dalle dichiarazioni rese dagli stessi convenuti (oggi appellanti) nei loro interrogatori formali. Non vi è alcuna prova documentale a sostegno di tale affermazione, nè sono stati indicati testimoni che potessero confermarla.
pagina 3 di 5 L'interrogatorio formale non ha alcuna valenza probatoria per fatti favorevoli alla parte che lo rende
(Cassazione Ordinanza n. 29472/2023). Indi, correttamente il primo giudice ha ritenuto “che le dichiarazioni rese da parte resistente, peraltro contestate dalla ricorrente e non corroborate da alcuna prova documentale e testimoniale (…) non appaiono idonee a fornire piena prova dell'ipotetico ed eventuale accordo di comodato verbale intercorso tra e le originarie parti del contratto Parte_3 sottoscritto il 6 ottobre 2010, e , e, comunque, di altro titolo di E_ Testimone_1 detenzione rispetto a quello dedotto. L'attrice ha quindi legittimamente richiesto il rilascio dell'immobile con le raccomandate del 04.04.2016 e del 29.01.2017 detenuto illegittimamente, perlomeno a partire dal decesso del comodatario avvenuto il 19.03.2016, non avendo gli appellati dato la prova della successione nella posizione di comodatario del sig. ”. Parte_3
Riguardo, poi, la lamentata contraddittorietà tra l'ordinanza ex art .185 bis c.p.c., resa in data
26/10/2023, e la sentenza definitiva, è appena il caso di ricordare che “la contraddittorietà fra un'ordinanza istruttoria e la successiva sentenza di merito di primo grado non costituisce vizio di attività o di giudizio, ma espressione del principio di cui all'art. 177, comma 1, c.p.c., secondo cui le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa. (Cass.
Ordinanza, 17 settembre 2021, n. 25183).
Col secondo motivo gli appellanti lamentano l'ingiusto rigetto della domanda riconvenzionale spiegata per ottenere il rimborso delle spese di manutenzione straordinaria, avendo loro dimostrato non solo il carattere urgente e necessario delle opere eseguite, ma anche l'esatto ammontare delle opere eseguite, come da perizia estimativa redatta dal P.A. del 15/01/2018, il cui contenuto è stato dal CP_2 medesimo confermato in sede di prova testimoniale.
La doglianza non convince.
Dalle risultanze della CTU emerge (pag. 8) che: “considerata l'assenza di fatture e/o attestazioni di pagamenti per le opere descritte e le altre lavorazioni richieste… si deduce senza ombra di dubbio, che non è possibile attribuire le lavorazioni a nessuna delle parti in causa come queste rivendicano”, nè gli odierni appellanti, in primo grado, hanno dimostrato che le opere che asseriscono essere state realizzate avessero il carattere di urgenza, e neppure di averne sostenuto i costi sostenuti, in difetto di fatture o altre attestazioni di pagamenti, e delle autorizzazioni comunali.
Neppure può ricavarsi l'assolvimento dell'onere probatorio, gravante sugli attori in riconvenzionale, dall'indagine testimoniale. Le dichiarazioni rese dai testi (Consulente di parte degli CP_2 odierni appellanti) e , come puntualmente rilevato dal primo giudice, prive di Testimone_2
“dettagli che sarebbero stati ritenuti decisivi e indispensabili per la pretesa fatta valere in giudizio …
pagina 4 di 5 generiche, non contestualizzate e prive di riferimenti spazio-temporali”, non appaiono idonee a superare il deficit probatorio documentale sopra evidenziato, attesa l'entità e la rilevanza delle opere.
Correttamente, quindi, il Giudice di primo grado, con puntuale richiamo all'art. 1808 c.c. (il quale prevede che il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa, salvo quelle straordinarie, necessarie ed urgenti, con onere di allegazione e prova a suo esclusivo carico), con ampia motivazione esente da errori vizi logico-giuridici, condivisa da questa Corte territoriale, ha ritenuto di rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dagli odierni appellanti nel giudizio di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 55/14 come aggiornato dal DM 147/22, scaglione fino ad € 26.000,00 minimo di tariffa, esclusa istruttoria/trattazione.
Sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello, iscritto al
RGN 1436/2024, proposto da e contro Parte_1 Parte_2 Parte_3 per la riforma della sentenza n. 1331/2024, del Tribunale di Trani, pubblicata il E_
23/09/2024, resa nel giudizio iscritto al RGN. 4898/2017, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese legali del presente grado in favore dell'appellata che liquida in € 1.984,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e attribuisce al suo procuratore dichiaratosene anticipatario;
3. sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma
1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 02.07.2025.
Il Consigliere Ausiliario relatore
Avv. Marcello Travaglione
Il Presidente
Dott. Salvatore GRILLO
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore GRILLO Presidente
Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
Avv. Marcello TRAVAGLIONE Consigliere Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al RGN 1436/2024, promossa da:
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f.: ), con l'avv. Cristofaro Diaferia C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f.: ), pec: C.F._4 Email_1
APPELLANTI
Contro
: (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Ettore E_ CodiceFiscale_5
Quinto (C.F.: ), pec: CodiceFiscale_6 Email_2
APPELLATA per la riforma della sentenza n. 1331/2024, del Tribunale di Trani, pubblicata il 23/09/2024, resa nel giudizio iscritto al RGN. 4898/2017.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 04.09.2017, sull'assunto di essere E_ proprietaria del locale denominato “barrata” sito in agro di Corato alla contrada “Pietrogianni”, censito in catasto al foglio 90, particella 10, sub. 3; che detto locale era stato concesso in comodato d'uso gratuito, con scrittura privata del 06.10.2010, a;
che con missiva del 30.07.2015, Testimone_1 aveva comunicato al comodatario la volontà di procedere alla risoluzione contrattuale del comodato, chiedendo, contestualmente, la restituzione dell'immobile, e che tale richiesta era rimasta inevasa;
che a seguito del decesso di , avvenuto il 19.03.2016, erano subentrati, nella qualità di Testimone_1
pagina 1 di 5 eredi, nel possesso del detto immobile il coniuge e Parte_1 Parte_2
i quali nonostante l'invito al rilascio (con missive del 04.04.2016 e del 29.01.2017) non Parte_3 lo avevano restituito, li conveniva in giudizio per sentirli condannare al rilascio dell'immobile, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituivano in giudio i sigg.ri e i Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali eccepivano, in via preliminare, il mancato esperimento della procedura di mediazione, trattandosi di materia rientrante tra quelle soggette alla mediazione obbligatoria e l'inammissibilità dell'azione proposta nelle forme di cui all'art. 702 bis c.p.c., atteso che la fattispecie in esame, avendo ad oggetto un contratto di comodato di un immobile urbano, doveva essere sussunta nell'ambito del rito locatizio di cui all'art. 447 bis c.p.c.; nel merito, deducevano che sin dal 2010, era subentrato nel Parte_3 contratto di comodato del 06.10.2010 unitamente al di lui padre , parte originaria del Testimone_1 medesimo, in virtù di un accordo verbale intercorso con la ricorrente, ragion per cui non sussisteva, nella specie, una detenzione sine titulo del locale per cui è causa, e che nel corso del rapporto di comodato, aveva effettuato interventi di manutenzione straordinaria all'interno e Testimone_1 all'esterno del detto locale, al fine di garantire la staticità dello stesso ed evitare cedimenti di intonaco e calcinacci pari ad € 25.000,00, in virtù di quanto stabilito dell'art. 3 del contratto, e concludevano, per sentir, in via preliminare, che fosse disposto l'esperimento della procedura di mediazione e che fosse dichiarata l'inammissibilità dell'azione proposta dalla ricorrente nelle forme di cui all'art. 702 bis
c.p.c.; nel merito, il rigetto delle avverse richieste;
in via riconvenzionale, che fosse E_ condannata al pagamento della somma di € 25.000,00, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per i lavori eseguiti nell'immobile, con vittoria di spese e competenze di lite.
Fallito il tentativo di mediazione, disposto il mutamento del rito, all'esito delle memorie ex art. 183 co.
6 cpc, dello svolgimento delle prove orali e di una CTU, dopo le note conclusive, il Tribunale così decideva la causa: “1) accoglie la domanda proposta da;
2) per l'effetto, condanna E_
, e all'immediata restituzione, in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, del locale denominato “barrata” sito in agro di Corato alla contrada “Pietrogianni”, CP_1 censito in catasto al foglio 90, particella 10, sub. 3, essendo l'occupazione esercitata dai resistenti priva di titolo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale di rimborso delle spese sostenute per le opere realizzate nell'immobile di cui al punto 2), così come formulata dalla parte resistente;
4) condanna
, e in solido tra di loro, al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, delle spese di lite che si liquidano in € 404,50 pee spese borsuali e in € 7.616,00 E_ per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP;
5) pone in via definitiva le spese di CTU a
pagina 2 di 5 carico di e , con diritto di di Parte_3 Parte_2 Parte_1 E_ ripetere direttamente nei confronti dei resistenti quanto a tale titolo eventualmente già versato”.
Avverso la sentenza proponevano appello i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 censurandola per l'errata valutazione delle risultanze processuali e l'ingiusto rigetto Parte_3 della domanda riconvenzionale.
Resisteva la che contestava i motivi dell'appello e concludeva per il rigetto del E_ gravame con vittoria di spese.
All'udienza collegiale del 21.05.2025, svoltasi telematicamente, la causa veniva riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note di trattazione scritta, da intendersi qui per richiamate e trascritte,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo gli appellanti censurano la valutazione del Giudice di primo grado che avrebbe dovuto tenere in considerazione, ai fini della decisione, le dichiarazioni rese dagli allora convenuti, odierni appellanti, i quali hanno concordemente e pacificamente ammesso l'esistenza di un accordo verbale tra il e la signora avente ad oggetto il comodato dell'immobile Parte_3 E_ per cui è causa.
Sostengono gli appellanti di aver dimostrato che sussiste ancora il contratto di comodato tra
[...]
e e tale rapporto negoziale è sorto in un tempo nel quale era ancora in vita CP_1 Parte_3
l'originario comodatario (fratello di , nonché marito di Testimone_1 E_ Parte_1
e padre di e . La comodante estese verbalmente (e di
[...] Parte_2 Parte_3 ciò è stata data prova durante il giudizio di primo grado con le svolte prove orali) l'efficacia del contratto di comodato anche al nipote oltre che al fratello e tale Parte_3 Testimone_1 estensione avvenne nel momento in cui divenendo cotitolare dell'impresa agricola Parte_3 familiare, aveva necessità di ricoverare i mezzi agricoli nell'immobile concesso in comodato dalla zia al padre.
La censura NON convince.
La circostanza dell'esistenza di un accordo verbale a suo tempo intercorso tra la sig.ra
[...]
e il sig. successivamente al decesso del sig. nel corso del CP_1 Parte_3 Testimone_1 giudizio di primo grado è stata confermata esclusivamente dalle dichiarazioni rese dagli stessi convenuti (oggi appellanti) nei loro interrogatori formali. Non vi è alcuna prova documentale a sostegno di tale affermazione, nè sono stati indicati testimoni che potessero confermarla.
pagina 3 di 5 L'interrogatorio formale non ha alcuna valenza probatoria per fatti favorevoli alla parte che lo rende
(Cassazione Ordinanza n. 29472/2023). Indi, correttamente il primo giudice ha ritenuto “che le dichiarazioni rese da parte resistente, peraltro contestate dalla ricorrente e non corroborate da alcuna prova documentale e testimoniale (…) non appaiono idonee a fornire piena prova dell'ipotetico ed eventuale accordo di comodato verbale intercorso tra e le originarie parti del contratto Parte_3 sottoscritto il 6 ottobre 2010, e , e, comunque, di altro titolo di E_ Testimone_1 detenzione rispetto a quello dedotto. L'attrice ha quindi legittimamente richiesto il rilascio dell'immobile con le raccomandate del 04.04.2016 e del 29.01.2017 detenuto illegittimamente, perlomeno a partire dal decesso del comodatario avvenuto il 19.03.2016, non avendo gli appellati dato la prova della successione nella posizione di comodatario del sig. ”. Parte_3
Riguardo, poi, la lamentata contraddittorietà tra l'ordinanza ex art .185 bis c.p.c., resa in data
26/10/2023, e la sentenza definitiva, è appena il caso di ricordare che “la contraddittorietà fra un'ordinanza istruttoria e la successiva sentenza di merito di primo grado non costituisce vizio di attività o di giudizio, ma espressione del principio di cui all'art. 177, comma 1, c.p.c., secondo cui le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa. (Cass.
Ordinanza, 17 settembre 2021, n. 25183).
Col secondo motivo gli appellanti lamentano l'ingiusto rigetto della domanda riconvenzionale spiegata per ottenere il rimborso delle spese di manutenzione straordinaria, avendo loro dimostrato non solo il carattere urgente e necessario delle opere eseguite, ma anche l'esatto ammontare delle opere eseguite, come da perizia estimativa redatta dal P.A. del 15/01/2018, il cui contenuto è stato dal CP_2 medesimo confermato in sede di prova testimoniale.
La doglianza non convince.
Dalle risultanze della CTU emerge (pag. 8) che: “considerata l'assenza di fatture e/o attestazioni di pagamenti per le opere descritte e le altre lavorazioni richieste… si deduce senza ombra di dubbio, che non è possibile attribuire le lavorazioni a nessuna delle parti in causa come queste rivendicano”, nè gli odierni appellanti, in primo grado, hanno dimostrato che le opere che asseriscono essere state realizzate avessero il carattere di urgenza, e neppure di averne sostenuto i costi sostenuti, in difetto di fatture o altre attestazioni di pagamenti, e delle autorizzazioni comunali.
Neppure può ricavarsi l'assolvimento dell'onere probatorio, gravante sugli attori in riconvenzionale, dall'indagine testimoniale. Le dichiarazioni rese dai testi (Consulente di parte degli CP_2 odierni appellanti) e , come puntualmente rilevato dal primo giudice, prive di Testimone_2
“dettagli che sarebbero stati ritenuti decisivi e indispensabili per la pretesa fatta valere in giudizio …
pagina 4 di 5 generiche, non contestualizzate e prive di riferimenti spazio-temporali”, non appaiono idonee a superare il deficit probatorio documentale sopra evidenziato, attesa l'entità e la rilevanza delle opere.
Correttamente, quindi, il Giudice di primo grado, con puntuale richiamo all'art. 1808 c.c. (il quale prevede che il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa, salvo quelle straordinarie, necessarie ed urgenti, con onere di allegazione e prova a suo esclusivo carico), con ampia motivazione esente da errori vizi logico-giuridici, condivisa da questa Corte territoriale, ha ritenuto di rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dagli odierni appellanti nel giudizio di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 55/14 come aggiornato dal DM 147/22, scaglione fino ad € 26.000,00 minimo di tariffa, esclusa istruttoria/trattazione.
Sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello, iscritto al
RGN 1436/2024, proposto da e contro Parte_1 Parte_2 Parte_3 per la riforma della sentenza n. 1331/2024, del Tribunale di Trani, pubblicata il E_
23/09/2024, resa nel giudizio iscritto al RGN. 4898/2017, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese legali del presente grado in favore dell'appellata che liquida in € 1.984,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e attribuisce al suo procuratore dichiaratosene anticipatario;
3. sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma
1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 02.07.2025.
Il Consigliere Ausiliario relatore
Avv. Marcello Travaglione
Il Presidente
Dott. Salvatore GRILLO
pagina 5 di 5