Articolo 2 della Legge 9 aprile 1949, n. 169
Articolo 1Articolo 3
Versione
19 maggio 1949
Art. 2.
L'Ente autonomo Volturno rimborsera' l'anticipazione di cui all'articolo precedente mediante 40 semestralita' posticipate, a far luogo dal 1 gennaio 1952, al tasso del 5 per cento.
Entrata in vigore il 19 maggio 1949