Art. 2.
L'Ente autonomo Volturno rimborsera' l'anticipazione di cui all'articolo precedente mediante 40 semestralita' posticipate, a far luogo dal 1 gennaio 1952, al tasso del 5 per cento.
L'Ente autonomo Volturno rimborsera' l'anticipazione di cui all'articolo precedente mediante 40 semestralita' posticipate, a far luogo dal 1 gennaio 1952, al tasso del 5 per cento.