Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 05/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE PROCEDIMENTO N. 150 2024
Oggi 5/3/2025 davanti alla giudice del lavoro Marcella Frangipani compaiono l'avv. Madeo per parte attrice e l'avv. Demaestri per parte convenuta. La giudice chiede alle procuratrici delle parti se sia pervenuta la comunicazione, da parte della cancelleria, della notifica di Agenzia delle Entrate nel formato richiesto, secondo quanto disposto da questa giudice nel provvedimento di ieri. Le procuratrici delle parti confermano la ricezione. A questo punto le procuratrici delle parti discutono oralmente e richiamano le conclusioni dei rispettivi atti. La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere, autorizzando le procuratrici delle parti ad allontanarsi qualora non ritengano di attendere la lettura della sentenza. Le procuratrici delle parti rinunciano ad ascoltare la lettura della sentenza. Successivamente la giudice dà lettura della sentenza con motivazione contestuale che forma parte integrante del verbale. La giudice del lavoro
Marcella Frangipani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 150/2024 R.G. promossa da
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MARIA MADEO e dell'Avv. ROBERTA Parte_1 C.F._1
FERRARI
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MARIA Controparte_1 P.IVA_1
GRAZIA DEMAESTRI
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, in accoglimento del presente ricorso, IN VIA PREGIUDIZIALE
➢ SOSPENDERE, con decreto inaudita altera parte o, in subordine, con ordinanza previa fissazione di apposita udienza di comparizione parti, l'EFFICACIA ESECUTIVA dell'Avviso di Addebito n. 379 2023 00021100 36 000 emesso il 9.12.2023, ricorrendo (sia in relazione all'ingente valore, sia in considerazione della peculiarità della fattispecie, sia della vigente normativa, sia della recente prevalente giurisprudenza di merito e legittimità) i gravi motivi previsti dal sesto comma, dell'art. 24 D. L.vo n. 46/1999, occorrendo anche ex art. 700 e 669 sexies, secondo comma, c.p.c. IN VIA PRELIMINARE DI RITO: DICHIARARE la nullità e l'illegittimità dell'Avviso di Addebito n. 379 2023 00021100 36 000 emesso il 9.12.2023 nei confronti di , 2100818410, notificato il 30.12.2023 per assoluta Parte_1 CP_2 indeterminatezza del suo contenuto e della pretesa creditoria avanzata. NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE:
ACCOGLIERE la presente opposizione per tutti i motivi sopra esposti (decadenza, intervenuta prescrizione del diritto, assenza di redditi eccedenti e conseguente insussistenza del credito previdenziale e comunque assenza di prove in ordine a tali debenze) e, per l'effetto, DICHIARARE la nullità e/o annullare (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3, D. Lgs. 26.2.1999, n. 46 e art. 30, comma 2, D. L. 31.5.2010, n. 78) l'avviso di addebito opposto e/o revocare il medesimo, accertando e dichiarando nel merito infondate in fatto e in diritto le CP_ pretese contributive dell' . IN VIA SUBORDINATA:
➢ Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande svolte in via preliminare e/o principale, CP_ RIDETERMINARE l'importo dovuto dal ricorrente nei confronti dell senza applicazione alcuna di sanzioni e/o interessi. IN OGNI CASO
➢ CON VITTORIA DI SPESE E COMPENSI PROFESSIONALI DI CAUSA.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa: In via preliminare:
- revocare il provvedimento di sospensione per carenza dei gravi motivi ex art. 24 d.lgs 46/99;
-dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'avviso di accertamento unificato T9V01F400673 notificato il 30.08.2022;
-In via principale rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto con conferma dell'avviso di addebito opposto;
CP_
-in ogni caso condannare il ricorrente al pagamento a favore dell' per il tramite dell'Agente della riscossione delle stesse somme portate dall'avviso di addebito pari ad euro 15.564,00 per contributi a percentuale Anno 2016, ad euro 9.338,40 per sanzioni civili ex art. 116 comma 8 lett. B) legge 388/00 e ad euro 1.831,88 per interessi ex art. 116 comma 9 legge 388/00 o di quelle diverse somme che risulteranno dovute all'esito del giudizio per contributi e somme aggiuntive con gli ulteriori accessori maturati e maturandi dal fino al saldo;
-in via istruttoria- pur se superfluo- ordinare ex art. 210 e/o 213 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate di Pavia di depositare in giudizio, qualora occorresse, copia dell'avviso di accertamento unificato T9V01F400673 per l'anno 2016 notificato il 30.08.2022 e di tutta la documentazione citata nel medesimo accertamento attestandone la definitività. Con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del giudizio.
gestore di una sala con apparecchi da gioco con vincite in denaro, si è opposto all'avviso di Parte_1 addebito n. 379 2023 00021100 36 000, notificatogli il 30 dicembre 2023, con il quale l'istituto previdenziale gli ha intimato il pagamento di € 26.738,39 a titolo di contributi a percentuale sul reddito 2016, relativi alla Gestione Commercianti (doc. A di parte ricorrente e docc. sub 1 di parte resistente), oltre interessi e sanzioni, in forza di un precedente avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il ricorrente ha eccepito:
- l'illegittimità dell'avviso per “assoluta indeterminatezza”;
- l'intervenuta decadenza dal potere di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 del D. L.vo n. 46/1999;
- l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito relativo ai contributi di cui si tratta;
- l'assenza del credito previdenziale e, comunque, la mancanza di prova di tale credito.
- l'illegittimità delle sanzioni applicate. L'istituto resistente ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando come l'avviso impugnato sia fondato sull'accertamento dell'Agenzia delle Entrate notificato al ricorrente il 22 agosto 2022, in merito al quale non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Ha contestato la sussistenza dei presupposti per la decadenza e la prescrizione affermate dal ricorrente e ha sostenuto la correttezza delle sanzioni applicate.
2. L'acquisizione della prova della notifica dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate.
CP_ Come s'è accennato, l'avviso di accertamento emesso dall e qui opposto deriva da un precedente accertamento svolto, nell'ambito di procedure di controllo, dall'Agenzia delle Entrate sul reddito dichiarato dal ricorrente per l'anno 2016. Nel ricorso, ha sostenuto di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Parte_1
Entrate; costituendosi, parte resistente ha, invece, evidenziato che l'avviso di accertamento era stato notificato al ricorrente, a mezzo pec, il 30 agosto 2022 e ha depositato, a tale riguardo, quali docc. 3 e 3 bis, la copia dell'avviso e dell'attestazione della notifica, formulando altresì tempestiva istanza istruttoria per l'acquisizione, ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., di documentazione in possesso dell'Agenzia delle Entrate ritenuta necessaria. A fronte della contestazione, svolta alla prima udienza da parte ricorrente, in ordine all'efficacia probatoria dei citati docc. 3 e 3 bis, questa giudice, accogliendo l'istanza di parte resistente, ha ordinato all'Agenzia delle Entrate di far pervenire alla cancelleria la prova della notifica dell'avviso con trasmissione in formato “.eml” o
“.msg”. Agenzia delle Entrate ha prontamente adempiuto all'ordine ma, a causa di ragioni tecniche, nel fascicolo telematico non è risultata disponibile la prova della notifica nel formato richiesto. Conseguentemente, questa giudice ha disposto che la cancelleria tramettesse tale prova alle procuratrici delle parti che, all'udienza odierna, ne hanno confermato la ricezione, senza alcuna osservazione in ordine alla regolarità della notifica.
3. La dedotta illegittimità dell'avviso per indeterminatezza.
L'avviso di addebito qui opposto contiene tutti i dati richiesti dall'art. 30 del d.l. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010. Riporta, infatti, oltre al codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, “il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi … nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso”. Non manca neppure “l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo”. Non si vede, dunque, quale ulteriore contenuto dovesse avere l'avviso per garantire il diritto di difesa del ricorrente.
4. L'asserita decadenza ex art. 25 del D. L.vo n. 46/1999.
La norma invocata da parte ricorrente così dispone: “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”. Nel caso che ci occupa, come s'è visto, l'avviso dell'Agenzia delle Entrate è stato notificato il 30 agosto 2022, mentre l'avviso qui opposto è stato notificato il 30 dicembre 2023, dunque il termine previsto dalla sopra riportata lett. b) è stato rispettato. Il motivo di opposizione in esame risulta, pertanto, infondato.
5. La dedotta prescrizione quinquennale dei contributi di cui si tratta.
Deve, parimenti, escludersi che sia maturata la prescrizione affermata da parte ricorrente. Infatti, il pagamento dei contributi doveva avvenire entro il termine per il pagamento delle imposte sui redditi, ossia, essendo i contributi di cui si tratta riferiti al 2016, entro il 21 agosto 2017. Peraltro, la prescrizione non risulta maturata neppure qualora si voglia tenere in considerazione il precedente termine del 21 luglio 2017 in cui i contributi avrebbero potuto essere versati. Invero, l'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate il 22 agosto 2022 ha tempestivamente interrotto il decorso della prescrizione. Deve, infatti, considerarsi la sospensione della prescrizione disciplinata dalla normativa emergenziale introdotta per fronteggiare la pandemia. Il chiaro dettato dell'art. 37 del d.l. n. 18/20, convertito nella L. n. 27/2020, espressamente prevede la sospensione dei termini di prescrizione per i crediti previdenziali dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, con ripresa della decorrenza alla fine del periodo. La chiarezza della formulazione legislativa impone di aggiungere al termine quinquennale il periodo di 129 giorni di sospensione quando, come nel caso di specie, la prescrizione abbia cominciato a decorrere prima del periodo medesimo (v., tra le tante, Corte d'Appello di Milano n. 1086/2024). Che poi l'interruzione della prescrizione operata dall'Agenzia delle Entrate giovi anche all'ente previdenziale costituisce principio indiscusso nella giurisprudenza di legittimità. Può citarsi, in proposito un brano della motivazione della sentenza n. 4743/2018, secondo cui: “è ormai consolidato il principio secondo cui, ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle Entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo- CP_ previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell (Cass. nn. 17769 del 2015 e 13463 del 2017, cit.)”. Ne deriva che il credito di cui si tratta non può dirsi estinto.
6. La prova del credito previdenziale.
Il credito previdenziale nasce direttamente e insuperabilmente dal ricalcolo del reddito d'impresa da parte dell'Agenzia delle Entrate secondo il provvedimento che il ricorrente non ha impugnato davanti alla Corte di Giustizia Tributaria. Appare, dunque, superfluo esaminare il contenuto dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, in merito al quale, peraltro, questo tribunale non ha giurisdizione, trattandosi di controversia demandata al giudice tributario. Né nel ricorso sono state mosse censure in merito al calcolo dei contributi partendo dal reddito accertato ai fini CP_ fiscali, con la conseguenza che quanto richiesto dall a tale titolo non può che dirsi dovuto.
7. L'applicazione di sanzioni e interessi.
Infine, parte ricorrente, pur facendo un vago cenno (pag. 4 del ricorso) a una pretesa illegittimità delle sanzioni, non ha esplicitato le ragioni per le quali sostiene la violazione di alcuna norma, limitandosi a domandare, in caso di mancato accoglimento delle domande principali, l'applicazione dei “soli interessi legali ai sensi dell'art. 116 comma 15 lett. a della L. 23.12.2000 n. 388”. Gli interessi e le sanzioni risultano correttamente calcolati e non si vede come possano ritenersi non dovuti. La lettura della norma invocata da parte ricorrente impone, poi, di escludere che le fattispecie lì descritte possano riguardare quella oggetto di questa causa. Invero la citata lett. a della L. n. 388/2000 riguarda i casi di “a) oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria”. Non si vede come il caso del ricorrente, in cui il reddito dichiarato è risultato inferiore a quello accertato, senza alcuna contestazione in sede tributaria, possa rientrare nella norma sopra richiamata. Ne deriva che anche la domanda subordinata avanzata da parte ricorrente deve essere respinta.
8. Le spese di lite.
La totale soccombenza del ricorrente ne comporta la condanna al pagamento delle spese di lite, che vengono liquidate – come indicato nel dispositivo – tenendo conto che la causa ha avuto istruzione meramente documentale.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da on ricorso depositato Parte_1 CP_ il 19 gennaio 2024 e notificato a :
1) respinge il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso delle spese generali nella misura del 15
% dei compensi. Deciso all'udienza del 5 marzo 2024 La giudice del lavoro Marcella Frangipani