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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/02/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4250/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4250/2022 trattenuta in decisione in data 14.11.2024 (in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.) con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
titolare della Pirozzolo Auto (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PALUMBO FERDINANDO
Opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHIANO' Controparte_1 C.F._1
DEMETRIO LUDOVICO
Opposto
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, titolare della Pirozzolo Auto, ha proposto opposizione avverso il precetto notificatole Parte_1
da onde intimarle il pagamento della somma di euro 6647,84 in forza di sentenza n. Controparte_1
2422/19 del GdP di Cosenza, contestando la dovutezza delle somme pretese dal precettante a titolo di spese legali liquidate in sentenza, stante l'avvenuta loro distrazione. Ha chiesto quindi, previa pagina 1 di 4 sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, “dichiarare l'inesistenza anche parziale, del creditore procedente ad intraprendere esecuzione forzata sulla base del succitato titolo;
con vittoria di spese e competenze da distrarre, ex art. 93 c.p.c.” .
Il ha resistito all'opposizione deducendo: che la sentenza non contiene univoca disposizione CP_1
di distrazione, mancando l'indicazione del beneficiario e qualunque riferimento normativo;
che in ogni caso l'azione del professionista distrattario ha carattere facoltativo e non esclude l'iniziativa recuperatoria della parte;
che nella specie nessuna distrazione potrebbe essere richiesta dal procuratore in quanto deceduto in data 25-1-2021.
Ha chiesto quindi “rigettare l'opposizione perché infondata e condannare l'opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio con distrazione in favore del costituito procuratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c.; in subordine, rideterminare la somma dovuta, secondo equità e giustizia, disponendo l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio”.
La causa è stata trattenuta in decisione sulla documentazione offerta in comunicazione.
**********************
L'opposizione è fondata e va accolta.
Con l'atto di precetto ha intimato ad , titolare della Pirozzolo Auto, Controparte_1 Parte_1
il pagamento non soltanto della sorte capitale indicata nel dispositivo della sentenza resa tra le parti n.
2422/2019 del Gdp di Cosenza ma anche delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.088,09 (di cui euro 165,95 per spese, euro 771,00 per onorario oltre accessori).
Sennonché la sentenza azionata, nel porre a carico della Pirozzolo soccombente le competenze di lite, ne ha disposto la distrazione.
Tale statuizione, a dispetto di quanto assunto dall'opponente, risulta di univoca interpretazione, non potendo che essere intesa nel senso della distrazione delle spese in favore del procuratore della parte vittoriosa, e non necessita di espresso riferimento normativo.
Ciò posto, il difensore munito di procura, il quale abbia chiesto, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, è titolare di un diritto proprio ed autonomo nei confronti della parte soccombente (cfr. Cass.n. 20547 2009). In virtù del provvedimento pagina 2 di 4 di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 cod. proc. civ.), si instaura infatti, fra costui e la parte soccombente, un rapporto del tutto autonomo rispetto a quello fra i contendenti (cfr. Cass.n. 27041/2018).
L'istanza di distrazione delle spese processuali consiste infatti nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali (cfr. Cass.n. 25247/2017)
Tanto è vero che laddove la statuizione sull'an della distrazione formi specifico oggetto di impugnazione il difensore distrattario assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente (cfr.
Cass. n. 27041/2018).
Ciò posto la parte, anche laddove abbia provveduto al pagamento per intero delle competenze dovute al proprio difensore, per quanto distrattario, non può agire esecutivamente nei confronti della controparte per essere soddisfatta delle somme oggetto di distrazione se non dopo aver richiesto la revoca della distrazione, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., provando di aver soddisfatto il credito del difensore prima della distrazione o anche successivamente;
ne consegue che, finché non sia intervenuta tale revoca, il difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorari (cfr. Cass.nn. 27041/2008, 6481/2021 e 32668/2021).
La situazione non muta per effetto dell'eventuale decesso del procuratore distrattario, il suo diritto trasmettendosi agli eredi, senza quindi che si verifichi una sostituzione nella legittimazione in favore della parte rappresentata, non prevista da alcuna disposizione normativa.
L'accertata non debenza di una parte della somma precettata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante (cfr.
Cass.n.20238/2024).
Le spese di opposizione, liquidate come da dispositivo secondo vigente tariffa, seguono la soccombenza.
Segue infine la distrazione delle spese in favore del procuratore della parte vittoriosa, che ne ha fatto rituale richiesta.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la parziale invalidità del precetto e ne riduce l'importo della somma non dovuta di euro
1088,09, ferma la residua validità dell'intimazione;
condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a., che distrae in favore dell'avv. Ferdinando Palumbo
Cosenza, 5 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4250/2022 trattenuta in decisione in data 14.11.2024 (in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.) con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
titolare della Pirozzolo Auto (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PALUMBO FERDINANDO
Opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHIANO' Controparte_1 C.F._1
DEMETRIO LUDOVICO
Opposto
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, titolare della Pirozzolo Auto, ha proposto opposizione avverso il precetto notificatole Parte_1
da onde intimarle il pagamento della somma di euro 6647,84 in forza di sentenza n. Controparte_1
2422/19 del GdP di Cosenza, contestando la dovutezza delle somme pretese dal precettante a titolo di spese legali liquidate in sentenza, stante l'avvenuta loro distrazione. Ha chiesto quindi, previa pagina 1 di 4 sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, “dichiarare l'inesistenza anche parziale, del creditore procedente ad intraprendere esecuzione forzata sulla base del succitato titolo;
con vittoria di spese e competenze da distrarre, ex art. 93 c.p.c.” .
Il ha resistito all'opposizione deducendo: che la sentenza non contiene univoca disposizione CP_1
di distrazione, mancando l'indicazione del beneficiario e qualunque riferimento normativo;
che in ogni caso l'azione del professionista distrattario ha carattere facoltativo e non esclude l'iniziativa recuperatoria della parte;
che nella specie nessuna distrazione potrebbe essere richiesta dal procuratore in quanto deceduto in data 25-1-2021.
Ha chiesto quindi “rigettare l'opposizione perché infondata e condannare l'opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio con distrazione in favore del costituito procuratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c.; in subordine, rideterminare la somma dovuta, secondo equità e giustizia, disponendo l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio”.
La causa è stata trattenuta in decisione sulla documentazione offerta in comunicazione.
**********************
L'opposizione è fondata e va accolta.
Con l'atto di precetto ha intimato ad , titolare della Pirozzolo Auto, Controparte_1 Parte_1
il pagamento non soltanto della sorte capitale indicata nel dispositivo della sentenza resa tra le parti n.
2422/2019 del Gdp di Cosenza ma anche delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.088,09 (di cui euro 165,95 per spese, euro 771,00 per onorario oltre accessori).
Sennonché la sentenza azionata, nel porre a carico della Pirozzolo soccombente le competenze di lite, ne ha disposto la distrazione.
Tale statuizione, a dispetto di quanto assunto dall'opponente, risulta di univoca interpretazione, non potendo che essere intesa nel senso della distrazione delle spese in favore del procuratore della parte vittoriosa, e non necessita di espresso riferimento normativo.
Ciò posto, il difensore munito di procura, il quale abbia chiesto, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, è titolare di un diritto proprio ed autonomo nei confronti della parte soccombente (cfr. Cass.n. 20547 2009). In virtù del provvedimento pagina 2 di 4 di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 cod. proc. civ.), si instaura infatti, fra costui e la parte soccombente, un rapporto del tutto autonomo rispetto a quello fra i contendenti (cfr. Cass.n. 27041/2018).
L'istanza di distrazione delle spese processuali consiste infatti nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali (cfr. Cass.n. 25247/2017)
Tanto è vero che laddove la statuizione sull'an della distrazione formi specifico oggetto di impugnazione il difensore distrattario assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente (cfr.
Cass. n. 27041/2018).
Ciò posto la parte, anche laddove abbia provveduto al pagamento per intero delle competenze dovute al proprio difensore, per quanto distrattario, non può agire esecutivamente nei confronti della controparte per essere soddisfatta delle somme oggetto di distrazione se non dopo aver richiesto la revoca della distrazione, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., provando di aver soddisfatto il credito del difensore prima della distrazione o anche successivamente;
ne consegue che, finché non sia intervenuta tale revoca, il difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorari (cfr. Cass.nn. 27041/2008, 6481/2021 e 32668/2021).
La situazione non muta per effetto dell'eventuale decesso del procuratore distrattario, il suo diritto trasmettendosi agli eredi, senza quindi che si verifichi una sostituzione nella legittimazione in favore della parte rappresentata, non prevista da alcuna disposizione normativa.
L'accertata non debenza di una parte della somma precettata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante (cfr.
Cass.n.20238/2024).
Le spese di opposizione, liquidate come da dispositivo secondo vigente tariffa, seguono la soccombenza.
Segue infine la distrazione delle spese in favore del procuratore della parte vittoriosa, che ne ha fatto rituale richiesta.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la parziale invalidità del precetto e ne riduce l'importo della somma non dovuta di euro
1088,09, ferma la residua validità dell'intimazione;
condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a., che distrae in favore dell'avv. Ferdinando Palumbo
Cosenza, 5 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 4 di 4