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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/10/2025, n. 2475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2475 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 09/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5061/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. AMATO DONATO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. MONTEDURO RICCARDO Controparte_1
INPS, con gli avv.ti MARINELLI VINCENZA MARINA e GRAZIUSO SALVATORE
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente – dopo aver “Premesso che In data 25.03.2023 riceveva intimazione di pagamento n.
059 2022 90051399 50/000 con la quale l' chiedeva il pagamento Controparte_1 di importi relativi a numerose cartelle e avvisi di addebito, in particolare: A) Avviso di addebito n.
35920112000501751000 che sarebbe stato notificato in data 08.10.2011 per IVS coltivatori diretti anni 2006 2007 2008 2009 2010 e relative somme aggiuntive per complessivi € 3.636,39; B) Avviso di addebito n. 359220120001874621000 che sarebbe stato notificato in data 11.09.2012 per IVS coltivatori diretti anni 2011 2012 oltre somme aggiuntive relative ai suddetti anni ed al 2009 per un importo complessivo di € 3.504,82; C) Avviso di addebito n. 35920130003329848000 che sarebbe stato notificato in data 13.02.2014 per IVS coltivatori diretti anno 2012 e somme aggiuntive relative all'anno 2010 e spese di notifica della 2013 oltre somme aggiuntive per un importo complessivo di €
4.087,61; D) Avviso di addebito, n. 35920150002070771000 che sarebbe stato notificato il 27.11.2015 per IVS coltivatori diretti relativo all'anno 2014 oltre spese di notifica Inps anno 2015 per un importo complessivo di € 3.889,49; E) Avviso di Addebito n. 35920160004528883000 che sarebbe stato notificato il 28.11.2016 per IVS coltivatori diretti relativo all'anno 2015 e spese di notifica Inps
2016 per un importo complessivo di € 3.712,55; F) Avviso di addebito n. 35920170004254520000 che sarebbe stato notificato il 25.01.2018 per IVS coltivatori diretti relativo all'anno 2016 e spese di notifica inerenti l'anno 2017 per un importo complessivo di € 3.659,94; G) Avviso di addebito n.
1 35920180004042219000, che sarebbe stato notificato il 17.01.2019 per IVS coltivatori diretti relativo all'anno 2017 e spese di notifica anno 2018 per un importo complessivo di € 3.551,19”; - ha chiesto:
“1) in via preliminare e cautelare, disporre la sospensione dell'intimazione di pagamento n. 059
2022 90051399 50/000; 2) accertare e dichiarare la mancata notifica degli avvisi di addebito e per
l'effetto dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui all'intimazione impugnata;
3) in subordine, accertare e dichiarare la prescrizione del credito per essere decorsi oltre 5 anni fra la data di notifica degli avvisi di cui in premessa e la data di notifica dell'intimazione opposta.
Le parti resistenti hanno contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'opponente ha eccepito, in via principale, “la mancata notifica degli avvisi di addebito che sono stati indicati in premessa e, pertanto, la decorrenza dei termini prescrizionali previsti dalla legge e fissati in anni 5 ai sensi dell'art. 3 co. 9 L. 335/1995”; in via subordinata ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., deducendo che “ove gli avvisi di addebito indicati in premessa dovessero risultare ritualmente notificati, in ogni modo si formula eccezione di intervenuta prescrizione, atteso il decorso di cinque anni fra la data di notifica dell'intimazione qui opposta”.
In relazione al primo motivo di ricorso, dagli atti prodotti dall'INPS risulta la regolare notifica a mezzo del servizio postale degli avvisi di addebito indicati alle lettere A), D), E), F) nelle date ivi indicate (ovvero, rispettivamente in data 08.10.2011, 27.11.2015, 28.11.2016 e 25.01.2018), come si evince dagli avvisi di ricevimento prodotti in copia;
non vi sono contestazioni sulla regolarità dell'indirizzo di via Bologna n. 56 a Carmiano presso il quale tali notifiche sono state effettuate
(trattandosi anzi dello stesso indirizzo indicato in ricorso) e le firme apposte dal ricorrente non sono state disconosciute;
nelle note scritte, il ricorrente si è limitato a dedurre che “per alcune è stata effettuata una consegna a mani dei documenti a persona che non era il diretto interessato, ma familiare non convivente”, senza specificare quali sarebbero le notifiche in questione.
Solo per gli avvisi di addebito di cui alle lettere B), C), G), la notifica risulta effettuata nelle forme della compiuta giacenza, senza prova dell'invio della raccomandata informativa.
Al riguardo, si deve però rilevare che dagli atti prodotti da risulta che al ricorrente erano CP_2 già state notificate altre intimazioni di pagamento, relative agli avvisi di addebito oggetto di causa e non opposte, con la conseguenza che egli – ben prima della notifica dell'intimazione di pagamento n. 05920229005139950/000 oggetto di causa - era già venuto a conoscenza degli atti presupposti (che sono divenuti definitivi per mancata opposizione nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica ex art. 24 D.Lgs. 46/99) e che la prescrizione quinquennale ex art. 3 co.
9 L. 335/95 è stata tempestivamente interrotta dalla notifica dei seguenti atti:
“1) Avviso di Intimazione 05920149010728788000 notificato il 11/06/2014 – INTERROMPE L'AVVISO
DI ADDEBITO DI CUI ALLA LETT. A) Si produce la copia integrale dell'intimazione in uno con 2 l'attestazione di notifica a mezzo posta/avviso di ricevimento sottoscritto personalmente dal destinatario [Doc.09]; 2) AVI n. 05920149010728889000 notificato il 11/06/2014 – INTERROMPE
L'AVVISO DI ADDEBITO DI CUI ALLA LETT. B) Si produce la copia integrale dell'intimazione in uno con l'attestazione di notifica a mezzo posta/avviso di ricevimento sottoscritto personalmente dal destinatario [Doc.10]; 3) AVI n. 05920179006620662000 notificato il 27/01/2018 – INTERROMPE
L'AVVISO DI ADDEBITO DI CUI ALLE LETT. A), B), C), D) Si produce la copia integrale dell'intimazione in uno con l'attestazione di notifica con il rito dell'irreperibilità relativa (relata di notifica + Avviso di deposito nella Casa Comunale + Comunicazione di avvenuto deposito “CAD” + Avviso di
Ricevimento CAD sottoscritto personalmente dal destinatario + prospetto CP_3 attestante l'invio della Raccomandata CAD) [Doc.11]; 4) AVI n. 05920179010870156000 notificato il
24/07/2018 – Interrompe l'avviso di addebito di cui alla lett. e); 5) AVI n. 05920199003464385000 notificato il 24/07/2019 – INTERROMPE AVVISI DI ADDEBITO DI CUI ALLE LETT. A), B), C), D), E), F).
Tale ultimo avviso di intimazione, notificato in data 24/07/2019, assume particolare rilievo ai fini del presente giudizio, poiché con esso il ricorrente – ben prima della notifica dell'AVI opposto nel presente giudizio – aveva certamente avuto conoscenza legale ex art. 1335 c.c. di tutti gli avvisi di addebito oggetto di causa (tranne quello sub G).
Rispetto a tale atto – a supporto della regolarità della notifica - ha dedotto: “Si produce la CP_2 copia integrale dell'intimazione in uno con l'attestazione di notifica con il rito dell'irreperibilità relativa (relata di notifica + Avviso di deposito nella Casa Comunale + Comunicazione di avvenuto deposito “CAD” + Avviso di Ricevimento CAD sottoscritto personalmente dal destinatario + prospetto attestante l'invio della Raccomandata CAD) [Doc.12]”. CP_3
Tali circostanze risultano dagli atti e non sono smentite da deduzioni o prove contrarie.
Ne consegue l'infondatezza del primo motivo di ricorso per gli avvisi di addebito sub A), B), C),
D), E), F); Inoltre, come dedotto da a pag. 5 della memoria di costituzione, “Alla luce di CP_2 tale produzione è evidente che la prescrizione è stata interrotta nei termini che seguono: a) n.
35920112000501751000 notificato il 08.10.2011 Prescrizione interrotta il 11.06.2014, il 27.01.2018 ed il
24.07.2019; b) n. 35920120001874621000 notificato il 11.09.2012 Prescrizione interrotta il 11.06.2014, il 27.01.2018 ed il 24.07.2019; c) n. 35920130003329848000 notificato il 13.02.2014 Prescrizione interrotta il 27.01.2018 ed il 24.07.2019; d) n. 35920150002070771000 notificato il 27.11.2015
Prescrizione interrotta il 27.01.2018 ed il 24.07.2019; e) n. 35920160004528883000 notificato il
28.11.2016 Prescrizione interrotta il 24.07.2019; f) n. 35920170004254520000 notificato il 25.01.2018
Prescrizione interrotta il 24.07.2019; g) n. 35920180004042219000 notificato il 17.01.2019”.
Pertanto, per gli avvisi di addebito A), B), C), D), E), F), l'ultimo atto interruttivo è avvenuto il
24.07.2019; ne consegue l'infondatezza del secondo motivo di ricorso, in quanto il successivo atto interruttivo, costituito dalla notifica dell'intimazione oggetto di causa in data 25.03.2023, è intervenuto nei cinque anni successivi e, pertanto, alcuna prescrizione è maturata (ciò tanto più ove si considerino i periodi di sospensione previsti dalla normativa emergenziale Covid). 3 Con riferimento all'avviso di addebito sub G), la notifica – come già innanzi evidenziato - risulta effettuata con la compiuta giacenza, senza prova dell'invio della raccomandata informativa.
Ne consegue che non vi è prova che il ricorrente abbia avuto conoscenza legale dell'atto prima del 25.03.2023; ciò non comporta però l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione (peraltro formulata in modo assolutamente generico), in quanto il credito di riferisce all'anno 2017 e si deve tenere conto dei periodi di sospensione previsti dalla normativa emergenziale Covid.
Per il resto, si deve rilevare che nell'atto introduttivo non svengono svolte deduzioni nel merito della pretesa contributiva;
il ricorrente si è limitato infatti ad eccepire la prescrizione del credito e anche il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata notifica degli avvisi di addebito opposti, appare finalizzato esclusivamente a far valere la prescrizione e non a proporre un'opposizione c.d. recuperatoria (finalizzata a chiedere un accertamento negativo del credito).
Solo nelle note scritte depositate il 05.07.203, il ricorrente ha dedotto – per la prima volta – che
“l'azienda per la quale venivano richieste le contribuzioni INPS fosse di fatto cessata già nel lontano 2008 e che tutto scaturisce da una mancata cancellazione della stessa dai registri.
Dell'ingente debitoria maturata, il ricorrente è venuto a conoscenza soltanto nel momento in cui gli è stato notificato nelle dovute forme l'atto che qui è poi stato impugnato”.
Tale ultima deduzione è smentita dagli atti prodotti da , per quanto innanzi esposto;
per il CP_2 resto, si tratta di deduzioni completamente nuove e, peraltro, si deve rilevare che la domanda di cancellazione è stata presentata ad ottobre 2024, quindi in corso di causa;
ne consegue che non è possibile attendere ulteriormente l'esito della relativa pratica amministrativa.
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come da dispositivo. Non rileva in senso contrario la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso, in quanto il giudizio ha ad oggetto un obbligo contributivo e non la richiesta di prestazioni previdenziali o assistenziali.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 04/05/2023 da nei confronti di INPS e , così provvede: Parte_1 CP_2
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00 in favore dell'INPS e in € 900,00 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA in favore di . CP_2
Lecce, lì 10/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
4
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 09/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5061/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. AMATO DONATO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. MONTEDURO RICCARDO Controparte_1
INPS, con gli avv.ti MARINELLI VINCENZA MARINA e GRAZIUSO SALVATORE
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente – dopo aver “Premesso che In data 25.03.2023 riceveva intimazione di pagamento n.
059 2022 90051399 50/000 con la quale l' chiedeva il pagamento Controparte_1 di importi relativi a numerose cartelle e avvisi di addebito, in particolare: A) Avviso di addebito n.
35920112000501751000 che sarebbe stato notificato in data 08.10.2011 per IVS coltivatori diretti anni 2006 2007 2008 2009 2010 e relative somme aggiuntive per complessivi € 3.636,39; B) Avviso di addebito n. 359220120001874621000 che sarebbe stato notificato in data 11.09.2012 per IVS coltivatori diretti anni 2011 2012 oltre somme aggiuntive relative ai suddetti anni ed al 2009 per un importo complessivo di € 3.504,82; C) Avviso di addebito n. 35920130003329848000 che sarebbe stato notificato in data 13.02.2014 per IVS coltivatori diretti anno 2012 e somme aggiuntive relative all'anno 2010 e spese di notifica della 2013 oltre somme aggiuntive per un importo complessivo di €
4.087,61; D) Avviso di addebito, n. 35920150002070771000 che sarebbe stato notificato il 27.11.2015 per IVS coltivatori diretti relativo all'anno 2014 oltre spese di notifica Inps anno 2015 per un importo complessivo di € 3.889,49; E) Avviso di Addebito n. 35920160004528883000 che sarebbe stato notificato il 28.11.2016 per IVS coltivatori diretti relativo all'anno 2015 e spese di notifica Inps
2016 per un importo complessivo di € 3.712,55; F) Avviso di addebito n. 35920170004254520000 che sarebbe stato notificato il 25.01.2018 per IVS coltivatori diretti relativo all'anno 2016 e spese di notifica inerenti l'anno 2017 per un importo complessivo di € 3.659,94; G) Avviso di addebito n.
1 35920180004042219000, che sarebbe stato notificato il 17.01.2019 per IVS coltivatori diretti relativo all'anno 2017 e spese di notifica anno 2018 per un importo complessivo di € 3.551,19”; - ha chiesto:
“1) in via preliminare e cautelare, disporre la sospensione dell'intimazione di pagamento n. 059
2022 90051399 50/000; 2) accertare e dichiarare la mancata notifica degli avvisi di addebito e per
l'effetto dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui all'intimazione impugnata;
3) in subordine, accertare e dichiarare la prescrizione del credito per essere decorsi oltre 5 anni fra la data di notifica degli avvisi di cui in premessa e la data di notifica dell'intimazione opposta.
Le parti resistenti hanno contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'opponente ha eccepito, in via principale, “la mancata notifica degli avvisi di addebito che sono stati indicati in premessa e, pertanto, la decorrenza dei termini prescrizionali previsti dalla legge e fissati in anni 5 ai sensi dell'art. 3 co. 9 L. 335/1995”; in via subordinata ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., deducendo che “ove gli avvisi di addebito indicati in premessa dovessero risultare ritualmente notificati, in ogni modo si formula eccezione di intervenuta prescrizione, atteso il decorso di cinque anni fra la data di notifica dell'intimazione qui opposta”.
In relazione al primo motivo di ricorso, dagli atti prodotti dall'INPS risulta la regolare notifica a mezzo del servizio postale degli avvisi di addebito indicati alle lettere A), D), E), F) nelle date ivi indicate (ovvero, rispettivamente in data 08.10.2011, 27.11.2015, 28.11.2016 e 25.01.2018), come si evince dagli avvisi di ricevimento prodotti in copia;
non vi sono contestazioni sulla regolarità dell'indirizzo di via Bologna n. 56 a Carmiano presso il quale tali notifiche sono state effettuate
(trattandosi anzi dello stesso indirizzo indicato in ricorso) e le firme apposte dal ricorrente non sono state disconosciute;
nelle note scritte, il ricorrente si è limitato a dedurre che “per alcune è stata effettuata una consegna a mani dei documenti a persona che non era il diretto interessato, ma familiare non convivente”, senza specificare quali sarebbero le notifiche in questione.
Solo per gli avvisi di addebito di cui alle lettere B), C), G), la notifica risulta effettuata nelle forme della compiuta giacenza, senza prova dell'invio della raccomandata informativa.
Al riguardo, si deve però rilevare che dagli atti prodotti da risulta che al ricorrente erano CP_2 già state notificate altre intimazioni di pagamento, relative agli avvisi di addebito oggetto di causa e non opposte, con la conseguenza che egli – ben prima della notifica dell'intimazione di pagamento n. 05920229005139950/000 oggetto di causa - era già venuto a conoscenza degli atti presupposti (che sono divenuti definitivi per mancata opposizione nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica ex art. 24 D.Lgs. 46/99) e che la prescrizione quinquennale ex art. 3 co.
9 L. 335/95 è stata tempestivamente interrotta dalla notifica dei seguenti atti:
“1) Avviso di Intimazione 05920149010728788000 notificato il 11/06/2014 – INTERROMPE L'AVVISO
DI ADDEBITO DI CUI ALLA LETT. A) Si produce la copia integrale dell'intimazione in uno con 2 l'attestazione di notifica a mezzo posta/avviso di ricevimento sottoscritto personalmente dal destinatario [Doc.09]; 2) AVI n. 05920149010728889000 notificato il 11/06/2014 – INTERROMPE
L'AVVISO DI ADDEBITO DI CUI ALLA LETT. B) Si produce la copia integrale dell'intimazione in uno con l'attestazione di notifica a mezzo posta/avviso di ricevimento sottoscritto personalmente dal destinatario [Doc.10]; 3) AVI n. 05920179006620662000 notificato il 27/01/2018 – INTERROMPE
L'AVVISO DI ADDEBITO DI CUI ALLE LETT. A), B), C), D) Si produce la copia integrale dell'intimazione in uno con l'attestazione di notifica con il rito dell'irreperibilità relativa (relata di notifica + Avviso di deposito nella Casa Comunale + Comunicazione di avvenuto deposito “CAD” + Avviso di
Ricevimento CAD sottoscritto personalmente dal destinatario + prospetto CP_3 attestante l'invio della Raccomandata CAD) [Doc.11]; 4) AVI n. 05920179010870156000 notificato il
24/07/2018 – Interrompe l'avviso di addebito di cui alla lett. e); 5) AVI n. 05920199003464385000 notificato il 24/07/2019 – INTERROMPE AVVISI DI ADDEBITO DI CUI ALLE LETT. A), B), C), D), E), F).
Tale ultimo avviso di intimazione, notificato in data 24/07/2019, assume particolare rilievo ai fini del presente giudizio, poiché con esso il ricorrente – ben prima della notifica dell'AVI opposto nel presente giudizio – aveva certamente avuto conoscenza legale ex art. 1335 c.c. di tutti gli avvisi di addebito oggetto di causa (tranne quello sub G).
Rispetto a tale atto – a supporto della regolarità della notifica - ha dedotto: “Si produce la CP_2 copia integrale dell'intimazione in uno con l'attestazione di notifica con il rito dell'irreperibilità relativa (relata di notifica + Avviso di deposito nella Casa Comunale + Comunicazione di avvenuto deposito “CAD” + Avviso di Ricevimento CAD sottoscritto personalmente dal destinatario + prospetto attestante l'invio della Raccomandata CAD) [Doc.12]”. CP_3
Tali circostanze risultano dagli atti e non sono smentite da deduzioni o prove contrarie.
Ne consegue l'infondatezza del primo motivo di ricorso per gli avvisi di addebito sub A), B), C),
D), E), F); Inoltre, come dedotto da a pag. 5 della memoria di costituzione, “Alla luce di CP_2 tale produzione è evidente che la prescrizione è stata interrotta nei termini che seguono: a) n.
35920112000501751000 notificato il 08.10.2011 Prescrizione interrotta il 11.06.2014, il 27.01.2018 ed il
24.07.2019; b) n. 35920120001874621000 notificato il 11.09.2012 Prescrizione interrotta il 11.06.2014, il 27.01.2018 ed il 24.07.2019; c) n. 35920130003329848000 notificato il 13.02.2014 Prescrizione interrotta il 27.01.2018 ed il 24.07.2019; d) n. 35920150002070771000 notificato il 27.11.2015
Prescrizione interrotta il 27.01.2018 ed il 24.07.2019; e) n. 35920160004528883000 notificato il
28.11.2016 Prescrizione interrotta il 24.07.2019; f) n. 35920170004254520000 notificato il 25.01.2018
Prescrizione interrotta il 24.07.2019; g) n. 35920180004042219000 notificato il 17.01.2019”.
Pertanto, per gli avvisi di addebito A), B), C), D), E), F), l'ultimo atto interruttivo è avvenuto il
24.07.2019; ne consegue l'infondatezza del secondo motivo di ricorso, in quanto il successivo atto interruttivo, costituito dalla notifica dell'intimazione oggetto di causa in data 25.03.2023, è intervenuto nei cinque anni successivi e, pertanto, alcuna prescrizione è maturata (ciò tanto più ove si considerino i periodi di sospensione previsti dalla normativa emergenziale Covid). 3 Con riferimento all'avviso di addebito sub G), la notifica – come già innanzi evidenziato - risulta effettuata con la compiuta giacenza, senza prova dell'invio della raccomandata informativa.
Ne consegue che non vi è prova che il ricorrente abbia avuto conoscenza legale dell'atto prima del 25.03.2023; ciò non comporta però l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione (peraltro formulata in modo assolutamente generico), in quanto il credito di riferisce all'anno 2017 e si deve tenere conto dei periodi di sospensione previsti dalla normativa emergenziale Covid.
Per il resto, si deve rilevare che nell'atto introduttivo non svengono svolte deduzioni nel merito della pretesa contributiva;
il ricorrente si è limitato infatti ad eccepire la prescrizione del credito e anche il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata notifica degli avvisi di addebito opposti, appare finalizzato esclusivamente a far valere la prescrizione e non a proporre un'opposizione c.d. recuperatoria (finalizzata a chiedere un accertamento negativo del credito).
Solo nelle note scritte depositate il 05.07.203, il ricorrente ha dedotto – per la prima volta – che
“l'azienda per la quale venivano richieste le contribuzioni INPS fosse di fatto cessata già nel lontano 2008 e che tutto scaturisce da una mancata cancellazione della stessa dai registri.
Dell'ingente debitoria maturata, il ricorrente è venuto a conoscenza soltanto nel momento in cui gli è stato notificato nelle dovute forme l'atto che qui è poi stato impugnato”.
Tale ultima deduzione è smentita dagli atti prodotti da , per quanto innanzi esposto;
per il CP_2 resto, si tratta di deduzioni completamente nuove e, peraltro, si deve rilevare che la domanda di cancellazione è stata presentata ad ottobre 2024, quindi in corso di causa;
ne consegue che non è possibile attendere ulteriormente l'esito della relativa pratica amministrativa.
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come da dispositivo. Non rileva in senso contrario la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso, in quanto il giudizio ha ad oggetto un obbligo contributivo e non la richiesta di prestazioni previdenziali o assistenziali.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 04/05/2023 da nei confronti di INPS e , così provvede: Parte_1 CP_2
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00 in favore dell'INPS e in € 900,00 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA in favore di . CP_2
Lecce, lì 10/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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