Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/04/2025, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3484/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 3484/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata ad [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Eboli (SA), alla via Ceffat dell'avv. Gioele Melella che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2 omiciliato in Eboli (SA), al Largo 4 Ago studio dell'avv. Giovanni Santimone che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata memoria di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
(16.03.1991) e (18.12.1994), ha chiesto pronunciarsi la cessazion Per_2 effetti civili d onio, precisando che, con sentenza n. 1281/2006, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. Instaurato regolarmente il contraddittorio, le parti sono comparse, in data 8 aprile 2025, dinanzi al Giudice delegato che, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ha riservato la causa al Collegio per la decisione sullo status, attesa la necessita della prosecuzione della causa per la definizione delle ulteriori domande. 2. La domanda e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge che si e realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n. 55/2015, atteso il decorso di oltre un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione personale dei coniugi in cui gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, va emessa, ai sensi dell'art 473 bis.22, ultimo comma, c.p.c., sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva. Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Eboli (SA) in data 24 giugno 1990 tra , nata ad [...] il Parte_1
05.01.1970, C.F.: e , nato a [...] il CodiceFiscale_1 CP_1
01.02.1964, C.F.: CodiceFiscale_2
-ordina che la p smessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Eboli (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile (Anno 1990, Atto n. 70, Parte II, Serie A);
-spese al definitivo;
-dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi