Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 668/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ANTONIO Parte_1
MARANDO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ETTORE TRIOLO, giusta procura in CP_1
atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CP_ Con ricorso al Giudice del Lavoro di Locri, , conveniva in giudizio l' Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: Voglia il Sig. Giudice adito, contrariis reiectis: -accertare, previa CTU medicolegale, lo stato di invalidità dell'istante e conseguentemente dichiarare il diritto dello stesso a percepire l'indennità antitubercolare, come per legge, il tutto con decorrenza dalla data di presentazione della domanda o da quella meglio accertata dal signor giudice adito;
- condannare, i resistenti in persona della legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'istante la suddetta prestazione, con interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto all'effettivo
condannare i convenuti in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese competenze di causa, oltre spese generali, nonché iva e cpa come per legge, da distrarsi ex articolo 93 c.p.c. a favore del procuratore antistatario, il quale dichiara di avere anticipato le prime non riscosso i secondi”.
Il Giudice di prime cure, dopo avere disposto ctu, rigettava il ricorso, sulla base del seguente percorso argomentativo: “Giova preliminarmente precisare che la domanda del ricorrente, originariamente denominata "indennità antitubercolare", utilizzata nel ricorso introduttivo, è impropria, e che pertanto, dall'esame complessivo dell'atto e dalla produzione allegata, essa è stata intesa quale liquidazione della "indennità giornaliera" ex l. n. 1088 del 1970, art. 1.
In tal senso, l'art. 1 della l. n. 1088 del 14.12.1970 dispone che "Durante il periodo di ricovero e di cura ambulatoriale è corrisposta agli assicurati contro la tubercolosi, per un periodo di 180 giorni, un'indennità giornaliera pari a quella che spetterebbe in caso di malattia comune ai lavoratori, assistiti a domicilio e in costanza di rapporto di lavoro, dall'Ente tenuto nei loro confronti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie".
Tuttavia, come evidenziato dai giudici di legittimità, nell'ambito delle prestazioni economiche relative all'assicurazione contro la tubercolosi, il diritto all'indennità giornaliera prevista dall'art. 1 legge n. 1088 del 1970 per il caso di ricovero e per quello di cura ambulatoriale non può essere riconosciuto per ogni stato di malattia che abbia dato luogo a degenza, in quanto - in linea con la originaria "ratio" dell'assicurazione contro la tubercolosi - tale diritto presuppone che il ricovero sia stato determinato da forma patogena tubercolare in fase attiva (la cui sussistenza è in potere del giudice riscontrare), sì che la prestazione economica serva a fornire all'assicurato il necessario aiuto per sostenere cure che comportano l'allontanamento dall'attività lavorativa (cfr. in questo senso, Cass. n. 9569 del 13.07.2001).
Detta indennità ha dunque la funzione di ristorare l'istante da perdite di guadagno maturate sul fronte lavorativo a causa della malattia tubercolare.
In merito, il CTU, all'esito della perizia resa, ha ricostruito con diligenza la storia clinica del ricorrente, -e ciò in assenza di qualsiasi precisa indicazione da parte del ricorrente, che si è limitato a versare in atti la copiosa documentazione medica raccolta- da cui si apprende che egli in passato è stato colpito dalla malattia tubercolare dal 1990 al 1997, anno in cui la malattia si è stabilizzata.
Successivamente, nel 2014 egli si è sottoposto al ricovero nell'Ospedale di Locri dall'1 al 5 aprile da cui è stato dimesso con la diagnosi di “bronchite cronica con esiti fibrotici polmonari”. È seguito un ulteriore ricovero dal 10 aprile 2014 al 30 aprile di quell'anno presso l'Ospedale di
Reggio Calabria la cui diagnosi di dimissioni è stata “versamento pleurico plurisaccato in fase di remissione”. In ultimo, in data 22.01.2015 è stato nuovamente ricoverato presso l'Ospedale
Morelli di Reggio Calabria con dimissioni in data 18.2.22015 a seguito della seguente diagnosi:
“Neoformazione del rachide dorso-lombare in corso di definizione istologica”. In data successiva al ricovero, il 18.2.2015, tramite l'esame istologico, è stata formulata la diagnosi di “Tubercolosi
Vertebrale”.
Il Ctu ha accertato, con assai condivisibile ed esauriente motivazione medico-legale (alla quale comunque si rimanda per i dettagli tecnici), che il ricorrente in tutti e tre i ricoveri indicati non è mai stato curato per la malattia tubercolare.
Altresì, ha specificato che non vi è stata nessuna diagnosi ospedaliera di malattia tubercolare.
Egli, inoltre, ha chiarito che dalla documentazione prodotta non è possibile desumere se vi sia stata o meno una terapia specifica, pertanto, tale circostanza non deve ritenersi provata.
Occorre inoltre sottolineare che il CTU ha reso ampi chiarimenti tanto alle osservazioni del procuratore di parte ricorrente quanto al Giudice che lo ha ascoltato a chiarimenti. È utile in questa sede riportare che il CTU, opportunamente interrogato dal giudice, ha rappresentato che non vi è nessuna connessione tra i motivi di ricovero lamentati dal ricorrente nel 2014 e 2015 e la successiva diagnosi istologica del 2015 di positività tubercolare, ed ha aggiunto altresì che probabilmente il ricorrente, ricoverato per algia vertebrale e dimesso con diagnosi con neoformazione vertebrale in corso di tipizzazione, non aveva consapevolezza di questa patologia per la quale, successivamente ai ricoveri, non ha affrontato ulteriori trattamenti.
In ragione di questi accertamenti risultano dunque non sussistenti i presupposti sanitari per riconoscere al ricorrente l'indennità giornaliera prevista dall'art. 1 citato per il periodo sopra indicato fino ad un massimo di 180 giorni.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU (che appare completa edesaustiva, oltre che scevra da vizi logici o giuridici) e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
La presenza di una sola diagnosi di “tubercolosi vertebrale” per la quale non sono state effettuate cure e rispetto alla quale non può dirsi sussistente il nesso causale in ordine ai ricoveri subiti, così come indicato dalla CTU, esclude che vi sia quello stato di malattia “attiva” che la giurisprudenza pone alla base dell'invocata indennità.”
Ha interposto appello lo , il quale nel riportarsi a quanto già dedotto in primo grado, ha Pt_1
censurato la sentenza impugnata, poiché a fronte della sussistenza di una nuova localizzazione della malattia tubercolare appariva “quantomeno dubbiosa ogni affermazione del CTU sia in sede di conclusioni dell'elaborato peritale sia in sede di chiarimenti, che se vengono analizzate attentamente, dette affermazioni, il CTU non sostiene mai che non ci sia stata una malattia tubercolare, oltre il CTU non fornisce alcuna risposta certa ai quesiti posti.” CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 14 gennaio 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile, in quanto non si confronta, in alcun modo, con la ratio della decisione impugnata
Il Giudice di prime cure ha, infatti, rigettato il ricorso, ritenendo che un'unica “diagnosi di
“tubercolosi vertebrale” per la quale non sono state effettuate cure e rispetto alla quale non può dirsi sussistente il nesso causale in ordine ai ricoveri subiti, così come indicato dalla CTU, esclude che vi sia quello stato di malattia “attiva” che la giurisprudenza pone alla base dell'invocata indennità.”
Soluzione, peraltro, corretta alla luce della Giurisprudenza della Suprema Corte che, con la sentenza già citata in primo grado ha, con lunga ed esaustiva motivazione, fondata su un'interpretazione intertemporale della normativa in materia di indennità antitubercolare, ha chiarito che “scopo della assicurazione, nel suo assetto complessivo, è quello della "cura degli assicurati e delle persone di famiglia mediante il ricovero in luoghi di cura", onde consentire che l'ammalato possa curarsi in un regime medico che eviti occasioni di contagio della malattia che - nell'epoca in cui fu istituita l'assicurazione - presentava particolari profili di allarme sanitario. Le prestazioni economiche, in tale disegno, hanno il particolare fine di alleviare il disagio economico dell'assicurato e di offrirgli il necessario sostegno per sostenere cure che comportano l'allontanamento dall'attività lavorativa, o, comunque, un forte condizionamento del suo svolgimento. Originariamente, nascendo "il diritto al ricovero nel luogo di cura" (cui era facoltà dell associare la cura ambulatoriale) solo per l'eventualità della fase attiva della malattia, CP_1
anche il diritto alle indennità era subordinato allo stesso requisito, atteso che l'indennità era consequenziale alla prestazione curativa.
Questo disegno legislativo, per la parte della prestazione economica è rimasto invariato, per cui, pur essendo mutato il regime delle prestazioni sanitarie (ormai ricomprese nelle prestazioni del
Servizio Sanitario Nazionale), il godimento delle prestazioni economiche è ancora subordinato all'accertamento che l'attività curativa sia caratterizzata dalla fase attiva della malattia.) (Cass.
9569/2001)
Alcuna critica a tale percorso argomentativo, richiamato dal Giudice di prime cure, è stato effettuato dalla parte.
In definitiva il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante, nella misura liquidata in dispositivo sulla base del D.M. n. 147/22, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. 233/2022 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in da 23/03/2022, dichiara inammissibile l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che liquida in € 1.984,00 oltre accessori di legge.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)