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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 26/09/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. 1603/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del giorno 25/09/2025 celebrata mediante collegamenti audiovisivi ex art. 127-bis cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(CF: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 25.01.1971 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, in forza di procura in formato analogico posta in calce al ricorso, dall'avv. Danisa Duri (CF
) con domicilio fisico eletto presso il suo studio a Gela, in CodiceFiscale_2 via Tevere n 114 e domicilio digitale presso l'indirizzo PEC Email_1
- opponente- CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 P.IVA_1 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti del Controparte_2 21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, dagli avv. ti Dolce Stefano Persona_1 (CF ) e Russo Carmelo (CF , C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto a Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d, e con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC E
e t;
Email_2 Email_4
- convenuto -
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 cpc.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 16/11/2022, il sig. Parte_1 (d'ora in avanti anche sig. “ ”) ha proposto opposizione contro Pt_1 l'intimazione di pagamento n. 292 2022 90024243 52/000 [doc. 02 ric.], notificata in data 17/10/2022 negando di essere debitrice della contribuzione portata dai seguenti avvisi di addebito: 1. 592 2011 20003788 33 000 asseritamente notificato il 11.01.2012 concernente il mancato pagamento dei contributi ex DM10 dell'anno 2011 per un importo pari a € 3.526,37; 2. 592 2012 00000072 42 000 asseritamente notificato il 23.04.2012 concernente il mancato pagamento dei contributi ex DM10 dell'anno 2011 per un importo pari ad € 1.937,04;
1 3. 592 2012 00000982 22 000 asseritamente notificato il 23.04.2012
concernente il mancato pagamento dei contributi ex DM10 dell'anno 2011 per un importo pari ad € 1.253,99; 4. 592 2012 00006510 63 000 asseritamente notificato il 01.10.2012
concernente il mancato pagamento dei contributi ex DM10 dell'anno 2011 per un importo pari ad € 2.073,78; 5. 592 2012 00009887 92 000 asseritamente notificata il 24.11.2012
concernente il mancato pagamento dei contributi ex DM10 dell'anno 2012 per un importo pari ad € 1.624,39; 6. 592 2013 00002846 09 000 asseritamente notificato il 29.04.2013
concernente il mancato pagamento dei contributi ex DM10 dell'anno 2012 per un importo pari ad € 1.652,34; 7. 592 2013 00005833 32 000 asseritamente notificato il 07.12.2013
concernente il mancato pagamento dei contributi ex DM10 dell'anno 2011 per un importo pari ad € 1.278,89; 8. 592 2014 00000262 12 000 asseritamente notificato il 28.02.2014
concernente il mancato pagamento dei contributi ex DM10 dell'anno 2012 per un importo pari ad € 1.650,30; 9. 592 2014 00005621 70 000 asseritamente notificato il 18.09.2014
concernente il mancato pagamento dei contributi ex DM10 dell'anno 2013 per un importo pari ad € 856,54; 10. 592 2015 00011419 85 000 asseritamente notificato il 22.01.2016
concernente il mancato pagamento dei contributi ex DM10 dell'anno 2014 per un importo pari ad € 253,32; Secondo la prospettazione attorea, l'intimazione opposta è illegittima in quanto:
- gli atti di riscossione alla stessa sottesi non sono mai stati ritualmente notificati;
- in ogni caso, anche se lo fossero stati, <tra la data di notifica delle stesse e la data di notifica della presente intimazione di pagamento (08.11.2022) sono decorsi oltre 5 anni, senza che sia mai stato notificato alcun atto interruttivo>> [pag. 2 ricorso]. Fissata l'udienza di discussione, l' si è costituito in giudizio. CP_1 L'Ente previdenziale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ai motivi di opposizione dedotti contro l'intimazione impugnata, trattandosi di atto proveniente non dall'ente impositore ma dall'agente della riscossione, cui è stato affidato il recupero del debito contributivo successivamente all'iscrizione a ruolo. Ha eccepito inoltre la tardività dell'iniziativa di controparte in quanto esperita oltre il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito;
al riguardo, ha rilevato come questi ultimi siano stati notificati nella data riportata nell'intimazione di pagamento, come si evince dagli avvisi di ricevimento prodotti in allegato alla comparsa di costituzione [docc. 1-11]. Ha osservato, peraltro, che lo spirare del suddetto termine ha reso definitivo il credito contributivo oggetto dell'avviso impugnato e l'esigibilità di tale credito non è in alcun modo inficiata dall'eventuale nullità della notifica. Quanto alla prescrizione, ha rilevato che, con riguardo ai periodi antecedenti la notifica dell'avviso, ogni questione al riguardo è ormai preclusa dalla sua definitività mentre con riguardo al periodo successivo, grava sul concessionario della riscossione
2 l'onere di dimostrare di aver tempestivamente notificato gli atti interruttivi del termine prescrizionale. La causa è stata ritenuta matura per la decisione alla luce delle produzioni documentali effettuate dalle parti. È stata così rinviata per discussione e decisione, da ultimo, all'udienza del 25/09/2025. Nell'odierna udienza, svoltasi tramite collegamenti audiovisivi a distanza ex art. 127-bis c.p.c., i procuratori delle parti hanno richiamato i propri atti difensivi ed insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
2. Il ricorso è fondato per le ragioni di cui infra.
3. L'intimazione di pagamento è stata opposta laddove riferita ai (soli) avvisi di addebito di cui supra e limitatamente ad essi, nonché assieme ad essi, come si desume chiaramente dalla lettura del ricorso. Come puntualizzato dalla Suprema Corte <A norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le… controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata;
ne consegue che l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora (o l'intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, rilevante nella specie) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del medesimo d.lgs.>> (Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279). Ne consegue che il giudice ordinario difetterebbe di giurisdizione - appartenendo essa al Giudice tributario - in ordine ai vizi dell'intimazione di pagamento, laddove riferita a crediti di natura tributaria. Così come in ordine a cartelle esattoriali che avessero ad oggetto pretese di natura tributaria. Non è questo, tuttavia, il caso di specie. Onde sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e della previdenza sociale.
4. È utile rammentare come sia consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla cartella esattoriale e ora anche all'avviso di addebito (che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella esattoriale, ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010, qualora si tratti di crediti di natura previdenziale dell' ), il principio secondo cui, nei confronti dei titoli esecutivi CP_1 emessi ai fini della riscossione di contributi/premi, siano esperibili, a seconda dei casi, tre tipi di azioni: a) l'opposizione di merito (“contro l'iscrizione al ruolo”) laddove si contesti la legittimità della pretesa (art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/1999); b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorché si adducano (l'impignorabilità dei beni o) fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come la prescrizione); c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., allorché si deducano vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento/avviso di addebito, nonché alla notifica degli stessi, o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (ora intimazioni di pagamento).
3 4.1. Occorre precisare che, “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione contro l'avviso di mora (ora intimazione ad adempiere) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale e si deducano fatti estintivi del credito ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare contro la cartella non notificata, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso… (cfr. Cass. n. 28583 del 2018; Cass. n. 594 del 2016; Cass. n.24215 del 2009; Cass. n. 6119 del 2004)” (Cass. n. 16425/2019; conf. n. 16757/2019, n. 22292/2019, SU n. 7514/2022). Infatti, “laddove si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la cartella e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella (come avviene, ad es., quando si vuol far valere la prescrizione dei contributi verificatasi prima della notifica della cartella), è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo…” (Cass. n. 29294/2019). L'azione di opposizione all'iscrizione a ruolo si caratterizza in tali casi - ferma la natura di titolo esecutivo del ruolo, ai sensi dell'art. 49, primo comma d.P.R. 602/1973 (come sostituito dall'art. 16 d.lgs. 46/1999), fondante la pretesa creditoria dell'ente impositore per omissione contributiva, affidata per la riscossione all'incaricato (ora attraverso la sequenza procedimentale esecutiva CP_3 denunciata - per la funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella di pagamento, per l'accertata mancanza di prova di una rituale notificazione (e quindi di conoscenza) della cartella stessa: “con riconoscimento a tale opposizione al ruolo di forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; in senso conforme e tutte in materia di opposizione ai sensi della legge 689/1981: Cass. 7 agosto 2007, n. 17312; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3647; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3035)” (Cass. Cass. 594/2016; conf. SU n. 7514/2022).
Dunque, a seguito della notificazione della cartella di pagamento o dell'avviso d'addebito, è onere di colui che intenda far valere la prescrizione del credito contributivo precedentemente maturata o comunque l'infondatezza della pretesa dell'ente impositore, proporre opposizione ex art. 24 co. 5 d.lgs. n. 46/1999, nei 40 giorni della notificazione;
così come è onere di chi intenda recuperare l'opposizione non potuta proporre avverso la cartella o l'avviso non notificati, per far valere la prescrizione decorsa prima (ed in carenza) della notificazione di essi, ovvero l'infondatezza della pretesa contributiva solo successivamente conosciuta, proporre opposizione (ex art. 24 co. 5 d.lgs. n. 46/1999) entro 40 giorni dalla notificazione dell'atto successivo (intimazione di pagamento, o anche preavviso d'iscrizione ipotecaria o di fermo), condividendo tale ultima opposizione la stessa disciplina di quella “recuperata”. È principio generale (v., da ultimo, anche Cass. SU ord. n. 17126/2018 e Cass. ord. n. 11900/2019), del resto, quello per cui le opposizioni cc.dd. "recuperatorie", ossia con le quali si fa valere una ragione che non è stato possibile dedurre in precedenza a causa dell'omessa conoscenza legale dell'atto prodromico, “vanno proposte nel rispetto dei termini previsti per l'impugnazione di quell'atto e innanzi al giudice che ne avrebbe avuto la giurisdizione in caso di tempestivo esperimento del rimedio”.
4 4.2. La prescrizione dei crediti previdenziali sopravvenuta alla notificazione dell'avviso/cartella, quale fatto estintivo sopravvenuto, può essere fatta valere, invece, tramite opposizione all'esecuzione, ex art. (29 co. 2 d.lgs. n. 46/1999 e) 615 c.p.c., senza alcun termine, trattandosi di azione di accertamento negativo.
Detta opposizione ex art. 615 c.p.c. ha dunque ad oggetto, in tal caso, “… la deduzione di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (veicolata con un'eccezione di prescrizione)” (Cass. n. 594/2016).
“… La definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalle cartelle, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore. 25. In tali ipotesi è necessario verificare in concreto, nella singola vicenda processuale, la sussistenza dell'interesse ad agire. In linea generale, infatti, questa Corte di cassazione (vd. ad es. Cass. n. 16262 del 2015) ha avuto modo di affermare che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice” (ancora Cass. n. 16425/2019; conf. SU n. 7514/2022).
4.3. Inoltre, “… così come in materia di riscossione delle imposte (per la quale cfr. Cass. S.U. n. 5791/08), anche nel caso di applicazione dello stesso procedimento per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o dei contributi previdenziali, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificato (nel caso di specie, intimazioni di pagamento), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (nel caso di specie, cartelle di pagamento [e qui anche avvisi di addebito]), o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto, non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, eventualmente per contestare radicalmente la pretesa esecutiva. Pertanto, spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dall'opponente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa. Alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall Controparte_4 per pretese diverse da quelle tributarie (riservate, queste ultime, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie), si avrà opposizione agli atti esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni
5 di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.; si avrà opposizione all'esecuzione nel secondo caso, quando la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale (che cumula in sé, nel procedimento di riscossione coattiva, le funzioni, che nel procedimento esecutivo ordinario, sono riservate alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto)” (Cass. n. 10326/2014; conf. Cass. nn. 28583 del 2018, 594 del 2016, 24215 del 2009, 6119 del 2004)”.
L'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., deve essere proposta entro 20 gg. dalla notificazione dell'atto viziato (o del primo atto successivo, in caso di mancata notificazione del precedente e, quindi, di opposizione “recuperatoria”: v. ancora Cass. SU ord. n. 17126/2018 e Cass. ord. n. 11900/2019).
5. Sia l'opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, che quella ex art. 615 c.p.c., attengono al merito della pretesa degli enti impositori ( ), relativa a CP_5 contributi/premi. Infatti, la stessa azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007).
32. Non deve trarre in inganno il fatto che l'odierno ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), altrimenti tardiva perché esercitata a distanza di anni dalle date di asserita notifica delle cartelle medesime;
ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria.
33. D'altronde, la differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione risiede in ciò: la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice.
34. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili” (Cass. n. 16425/2019; conf. n. 16757/2019, n. 22292/2019).
In caso di contestazione della pretesa previdenziale nel merito, “l'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412)” (Cass. SU n. 7514/2022). Dunque, <<… limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (…), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta
6 regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria>> (Cass. SSUU 7514/2022). La legittimazione a contraddire, allora, risiede in capo all'ente impositore (l' , nella specie), avendo le azioni ad oggetto la sussistenza del debito CP_1 contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo.
<Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412)>> (Cass. SSUU 7514/2022). In altri termini, la situazione giuridica dell'esattore, quale “… mero titolare del diritto all'attuazione in concreto della solo tutela esecutiva, è infatti priva di autonomia rispetto al diritto a procedere ad esecuzione forzata per effetto del ruolo, che è in capo all'ente creditore e che lo esercita attraverso il c.d. esattore, mentre quest'ultimo non ha alcun interesse giuridicamente tutelato, a che il ruolo sia confermato nella sua legittimità sostanziale;
pertanto la pronuncia caducatoria del ruolo per ragioni attinenti alla legittimità sostanziale di esso, fa automaticamente venire meno il potere di riscossione in capo all'esattore, senza necessità che, proprio per l'assenza di un suo interesse giuridicamente tutelato, egli partecipi al processo” (Cass. ord. n. 5625/2019).
6. Nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento unitamente agli atti presupposti sopra indicati, ha veicolato: i) sia un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (come da “intestazione” del ricorso), per l'accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita”) notificazione degli avvisi;
ii) sia un'opposizione “recuperatoria” di merito (“contro l'iscrizione al ruolo”, ex art. 24 co. 5 d.lgs. n. 46/1999), onde far valere la prescrizione dei crediti di cui agli avvisi, maturata prima della notifica degli stessi (rectius in costanza dell'omessa valida notifica di essi).
A fronte dell'opposizione all'esecuzione, ma anche dell'opposizione
“recuperatoria” di merito, legittimato passivo risulta, pertanto, l'ente impositore ( ). CP_1
Infatti, come accennato, laddove si richieda al giudice una pronuncia sul merito della pretesa contributiva, la fattispecie <… non rientra nelle ipotesi…, in cui con unico atto di opposizione sono fatte valere sia ragioni di merito che di regolarità formale della cartella e della procedura di riscossione, con la conseguente legittimazione passiva dell'Ente impositore o dell'agente per la riscossione in relazione a ciascuna di tali azioni>> (Cass. SSUU n. 7514/2022).
7. Poiché è stata eccepita la prescrizione del credito, deve premettersi che, a seguito dell'entrata in vigore della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9, la durata del termine di prescrizione della contribuzione di previdenza ed assistenza
7 obbligatoria è fissata come segue: a) per i contributi di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie è di durata decennale fino al 31.12.95 e quinquennale dall'1.1.96; b) per tutte le altre contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria è quinquennale. Il regime transitorio di tale disposizione, per quel che ora interessa, è assicurato dal successivo comma 10, per il quale “i termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente...” (v. Cass. n. 15398/2009). Hanno chiarito i giudici di legittimità (V. Cass. n. 15398/2009) che, secondo il predetto regime transitorio, il termine decennale di prescrizione previgente continua ad applicarsi nel caso di "atti interruttivi già compiuti" o di "procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva" iniziate durante la vigenza della precedente disciplina, dovendosi intendere con la prima locuzione “gli atti in cui il credito viene individuato in conformità alla disciplina generale di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c. (Cass.
8.9.06 n. 19282)”; con la seconda “l'avvenuto svolgimento, da parte dell'ente previdenziale, di una concreta attività d'indagine ed ispettiva finalizzata al recupero dell'omissione contributiva” (anche nelle forme della richiesta d'informazioni in ordine alla posizione dei dipendenti, senza che l'Istituto abbia quantificato il credito e sebbene si sia limitato a preannunciare successive azioni di recupero). Nella specie, non è stata dedotta e, tanto meno, provata l'esistenza di alcun atto interruttivo della prescrizione/atto volto al recupero del credito contributivo, anteriore alla data (1.1.1996) di entrata in vigore della nuova disciplina, onde si applica il (nuovo) termine di prescrizione quinquennale. Tale termine non muta neppure in caso di mancata opposizione della cartella di pagamento o dell'avviso d'addebito, perché la mancata opposizione dà luogo sì alla incontrovertibilità del credito, ma, non conseguendo ad una pronuncia giudiziale, non può determinare una modificazione nel regime della prescrizione dei crediti previdenziali, quale quella prevista per l'actio iudicati dall'art. 2953 c.c. (cfr. Cass. SSUU n. 23397/2016).
8. Dunque, la vertenza può essere decisa sulla base della ragione più liquida ed assorbente della prescrizione dei crediti contributivi dopo la notificazione degli avvisi di addebito. Come esposto in narrativa, l'intimazione per cui è causa segnala che gli avvisi in essa richiamati sarebbero stati notificati nelle seguenti date:
1. il n. 592 2011 20003788 33 000 sarebbe stato notificato il 11.01.2012
2. il n. 592 2012 00000072 42 000 sarebbe stato notificato il 23.04.2012
3. il n. 592 2012 00000982 22 000 sarebbe stato notificato il 23.04.2012
4. il n. 592 2012 00006510 63 000 sarebbe stato notificato il 01.10.2012
5. il n. 592 2012 00009887 92 000 sarebbe stato notificato il 24.11.2012
6. il n. 592 2013 00002846 09 000 sarebbe stato notificato il 29.04.2013
7. il n. 592 2013 00005833 32 000 sarebbe stato notificato il 07.12.2013
8. il n. 592 2014 00000262 12 000 sarebbe stato notificato il 28.02.2014
9. il n. 592 2014 00005621 70 000 sarebbe stato notificato il 18.09.2014
10. il n. 592 2015 00011419 85 000 sarebbe stato notificato il 22.01.2016
8 Assumendo che le date riportate nell'atto opposto siano quelle di effettiva e corretta notifica, la prescrizione sarebbe maturata, in assenza di atti interruttivi, nelle seguenti date:
1. per il n. 592 2011 20003788 33 000 in data 11.1.2017
2. per il n. 592 2012 00000072 42 000 in data 23.04.2017
3. per il n. 592 2012 00000982 22 000 in data 23.04.2017
4. per il n. 592 2012 00006510 63 000 in data 01.10.2017
5. per il n. 592 2012 00009887 92 000 in data 24.11.2017
6. per il n. 592 2013 00002846 09 000 in data 29.04.2018
7. per il n. 592 2015 00011419 85 000 in data 07.12.2018
8. per il n. 592 2014 00000262 12 000 in data 28.02.2019
9. per il n. 592 2014 00005621 70 000 in data 18.09.2019
10. per il n. 592 2015 00011419 85 000 in data 22.01.2021 Ebbene, il compendio documentale prodotto dall'ente impositore non ricomprende al suo interno alcun atto interruttivo capace di impedire la prescrizione prima che essa giungesse a maturazione nelle date sopra indicate. Il primo atto interruttivo di cui si ha evidenza è l'intimazione di pagamento qui gravata, la quale però è stata notificata molto tempo dopo ossia nel mese di ottobre 2022. Peraltro, il decorso del termine quinquennale, per la maggior parte degli avvisi, è intervenuto in epoca antecedente all'inizio del periodo di sospensione pandemica legato all'emergenza COVID (pari a 311 giorni), il quale ha abbracciato gli intervalli di tempo compresi, il primo, tra il 23.02.2020 e il 30.06.2020, il secondo, tra il 01.01.2021 e il 30.06.2021. L'unico avviso coinvolto nel suddetto periodo emergenziale è quello contrassegnato dal n. 592 2015 00011419 85 000. Nonostante ciò, anche a voler considerare la sospensione pari a 311 giorni per la pandemia COVID, la prescrizione è maturata in data 29.11.2021, quindi molto tempo prima della notifica dell'intimazione oggi opposta (ottobre 2022).
8.1. Deve precisarsi, ora, che con l'opposizione all'esecuzione parte opponente ha chiesto l'accertamento dell'estinzione del credito contributivo di cui all'avviso di addebito, in ragione del decorso del termine quinquennale, a partire dalla data di notificazione del medesimo titolo stragiudiziale, desumibile dall'intimazione di pagamento, in assenza di validi atti interruttivi. Sotto l'aspetto dell'interesse ad agire ex art. 615 c.p.c., la Suprema Corte ha affermato che, “in materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva” (Cass. n. 6723/2019; conf. Cass. n. 6034/2017, n. 22946/2016 e n. 20618/2016). Altre pronunce - come accennato - hanno ritenuto tuttavia sufficiente, al fine della sussistenza dell'interesse ad agire,
“uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio”. Comunque, nella specie non si tratta di un'opposizione conseguente all'acquisizione di estratto di ruolo, bensì all'esito della (pacificamente) valida notificazione di un'intimazione di pagamento, di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973
9 (che nel testo applicabile ratione temporis prevede: “
1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica”). Sotto questo profilo, emerge l'infondatezza dell'eccezione di sollevata in CP_1 relazione all'art. 3-bis DL 146/2021 conv. in L. 215/2021. Il rilievo è stato formulato sul presupposto che l'iniziativa attorea integri una impugnazione del ruolo, oggi ammessa solo in presenza degli interessi enucleati dal legislatore in seno alla disposizione sopra citata. È vero che, in caso di omessa notificazione anche dell'atto successivo, cioè dell'intimazione di pagamento, ovvero dei preavvisi di fermo amministrativo/d'iscrizione ipotecaria, può esperirsi azione “diretta” o “anticipata”, solo ove ricorra uno degli specifici interessi tipizzati a livello primario. Altrimenti, il debitore dovrà attendere la notifica di un atto successivo, per proporre un'opposizione recuperatoria.
L'avvenuta notificazione dell'intimazione di pagamento, tuttavia, pone l'opponente al di fuori dell'area delle impugnazioni “dirette” o “anticipate”. Dunque, non occorrerebbe neppure indagare l'effettiva e valida notificazione degli atti presupposti, in quanto: a) il ricorrente, come detto, indica (seppure nella particolare ottica delineata, per cui nega anche la notificazione) quale data di decorso della prescrizione, quella calcolata assumendo come punto di partenza la data di notifica fotografata nell'intimazione opposta: b) l'interesse ad agire appare comunque sussistente poiché l'intimazione di pagamento è atto prodromico all'inizio dell'espropriazione forzata e dà luogo, quindi, a quella “minaccia attuale di atti esecutivi” suscettibile d'integrare il presupposto ex art. 100 c.p.c. Non vi è ragione, conclusivamente, di dubitare dell'attualità dell'interesse ad agire del ricorrente. Deve dunque dichiararsi ex art. 615 c.p.c., nei confronti dell' , la CP_1 prescrizione dei crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito nn. 592 2011 20003788 33 000, 592 2012 00000072 42 000, 592 2012 00000982 22 000, 592 2012 00006510 63 000, 592 2012 00009887 92 000, 592 2013 00002846 09 000, 592 2015 00011419 85 000, 592 2014 00000262 12 000, 592 2014 00005621 70 000 e 592 2015 00011419 85 000. Ne consegue, ovviamente, l'inefficacia dell'intimazione di pagamento - atto dell' - limitatamente a detti avvisi, perché - come osservato CP_3
- l'annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce effetto nei confronti del soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento (cioè dell' . CP_3
9. Lo scrutinio sull'opposizione recuperatoria di merito può invece ritenersi assorbito.
10 10. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate applicando i valori tariffari minimi (ex art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022) delle cause di previdenza di valore compreso tra € 5201 ed € 26000, esclusa la fase istruttoria, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, così provvede: i) accerta e dichiara la non debenza delle somme, riferite a contributi , CP_1 sanzioni civili e accessori, di cui agli avvisi di addebito nn.:
1. 592 2011 20003788 33 000,
2. 592 2012 00000072 42 000,
3. 592 2012 00000982 22 000,
4. 592 2012 00006510 63 000,
5. 592 2012 00009887 92 000,
6. 592 2013 00002846 09 000,
7. 592 2015 00011419 85 000,
8. 592 2014 00000262 12 000,
9. 592 2014 00005621 70 000;
10. 592 2015 00011419 85 000; richiamati nell'intimazione di pagamento n. 292 2022 90024243 52/000, per intervenuta prescrizione, e dispone il conseguente sgravio del ruolo;
ii) condanna l' a rifondere all'opponente le spese di lite, spese liquidate CP_1 nell'importo complessivo di € 1865, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dell'avv. DURI DANISA.
Caltanissetta, 25/09/2025
IL GIUDICE Francesco Bongioanni
11
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del giorno 25/09/2025 celebrata mediante collegamenti audiovisivi ex art. 127-bis cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(CF: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 25.01.1971 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, in forza di procura in formato analogico posta in calce al ricorso, dall'avv. Danisa Duri (CF
) con domicilio fisico eletto presso il suo studio a Gela, in CodiceFiscale_2 via Tevere n 114 e domicilio digitale presso l'indirizzo PEC Email_1
- opponente- CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 P.IVA_1 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti del Controparte_2 21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, dagli avv. ti Dolce Stefano Persona_1 (CF ) e Russo Carmelo (CF , C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto a Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d, e con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC E
e t;
Email_2 Email_4
- convenuto -
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 cpc.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 16/11/2022, il sig. Parte_1 (d'ora in avanti anche sig. “ ”) ha proposto opposizione contro Pt_1 l'intimazione di pagamento n. 292 2022 90024243 52/000 [doc. 02 ric.], notificata in data 17/10/2022 negando di essere debitrice della contribuzione portata dai seguenti avvisi di addebito: 1. 592 2011 20003788 33 000 asseritamente notificato il 11.01.2012 concernente il mancato pagamento dei contributi ex DM10 dell'anno 2011 per un importo pari a € 3.526,37; 2. 592 2012 00000072 42 000 asseritamente notificato il 23.04.2012 concernente il mancato pagamento dei contributi ex DM10 dell'anno 2011 per un importo pari ad € 1.937,04;
1 3. 592 2012 00000982 22 000 asseritamente notificato il 23.04.2012
concernente il mancato pagamento dei contributi ex DM10 dell'anno 2011 per un importo pari ad € 1.253,99; 4. 592 2012 00006510 63 000 asseritamente notificato il 01.10.2012
concernente il mancato pagamento dei contributi ex DM10 dell'anno 2011 per un importo pari ad € 2.073,78; 5. 592 2012 00009887 92 000 asseritamente notificata il 24.11.2012
concernente il mancato pagamento dei contributi ex DM10 dell'anno 2012 per un importo pari ad € 1.624,39; 6. 592 2013 00002846 09 000 asseritamente notificato il 29.04.2013
concernente il mancato pagamento dei contributi ex DM10 dell'anno 2012 per un importo pari ad € 1.652,34; 7. 592 2013 00005833 32 000 asseritamente notificato il 07.12.2013
concernente il mancato pagamento dei contributi ex DM10 dell'anno 2011 per un importo pari ad € 1.278,89; 8. 592 2014 00000262 12 000 asseritamente notificato il 28.02.2014
concernente il mancato pagamento dei contributi ex DM10 dell'anno 2012 per un importo pari ad € 1.650,30; 9. 592 2014 00005621 70 000 asseritamente notificato il 18.09.2014
concernente il mancato pagamento dei contributi ex DM10 dell'anno 2013 per un importo pari ad € 856,54; 10. 592 2015 00011419 85 000 asseritamente notificato il 22.01.2016
concernente il mancato pagamento dei contributi ex DM10 dell'anno 2014 per un importo pari ad € 253,32; Secondo la prospettazione attorea, l'intimazione opposta è illegittima in quanto:
- gli atti di riscossione alla stessa sottesi non sono mai stati ritualmente notificati;
- in ogni caso, anche se lo fossero stati, <tra la data di notifica delle stesse e la data di notifica della presente intimazione di pagamento (08.11.2022) sono decorsi oltre 5 anni, senza che sia mai stato notificato alcun atto interruttivo>> [pag. 2 ricorso]. Fissata l'udienza di discussione, l' si è costituito in giudizio. CP_1 L'Ente previdenziale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ai motivi di opposizione dedotti contro l'intimazione impugnata, trattandosi di atto proveniente non dall'ente impositore ma dall'agente della riscossione, cui è stato affidato il recupero del debito contributivo successivamente all'iscrizione a ruolo. Ha eccepito inoltre la tardività dell'iniziativa di controparte in quanto esperita oltre il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito;
al riguardo, ha rilevato come questi ultimi siano stati notificati nella data riportata nell'intimazione di pagamento, come si evince dagli avvisi di ricevimento prodotti in allegato alla comparsa di costituzione [docc. 1-11]. Ha osservato, peraltro, che lo spirare del suddetto termine ha reso definitivo il credito contributivo oggetto dell'avviso impugnato e l'esigibilità di tale credito non è in alcun modo inficiata dall'eventuale nullità della notifica. Quanto alla prescrizione, ha rilevato che, con riguardo ai periodi antecedenti la notifica dell'avviso, ogni questione al riguardo è ormai preclusa dalla sua definitività mentre con riguardo al periodo successivo, grava sul concessionario della riscossione
2 l'onere di dimostrare di aver tempestivamente notificato gli atti interruttivi del termine prescrizionale. La causa è stata ritenuta matura per la decisione alla luce delle produzioni documentali effettuate dalle parti. È stata così rinviata per discussione e decisione, da ultimo, all'udienza del 25/09/2025. Nell'odierna udienza, svoltasi tramite collegamenti audiovisivi a distanza ex art. 127-bis c.p.c., i procuratori delle parti hanno richiamato i propri atti difensivi ed insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
2. Il ricorso è fondato per le ragioni di cui infra.
3. L'intimazione di pagamento è stata opposta laddove riferita ai (soli) avvisi di addebito di cui supra e limitatamente ad essi, nonché assieme ad essi, come si desume chiaramente dalla lettura del ricorso. Come puntualizzato dalla Suprema Corte <A norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le… controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata;
ne consegue che l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora (o l'intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, rilevante nella specie) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del medesimo d.lgs.>> (Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279). Ne consegue che il giudice ordinario difetterebbe di giurisdizione - appartenendo essa al Giudice tributario - in ordine ai vizi dell'intimazione di pagamento, laddove riferita a crediti di natura tributaria. Così come in ordine a cartelle esattoriali che avessero ad oggetto pretese di natura tributaria. Non è questo, tuttavia, il caso di specie. Onde sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e della previdenza sociale.
4. È utile rammentare come sia consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla cartella esattoriale e ora anche all'avviso di addebito (che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella esattoriale, ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010, qualora si tratti di crediti di natura previdenziale dell' ), il principio secondo cui, nei confronti dei titoli esecutivi CP_1 emessi ai fini della riscossione di contributi/premi, siano esperibili, a seconda dei casi, tre tipi di azioni: a) l'opposizione di merito (“contro l'iscrizione al ruolo”) laddove si contesti la legittimità della pretesa (art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/1999); b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorché si adducano (l'impignorabilità dei beni o) fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come la prescrizione); c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., allorché si deducano vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento/avviso di addebito, nonché alla notifica degli stessi, o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (ora intimazioni di pagamento).
3 4.1. Occorre precisare che, “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione contro l'avviso di mora (ora intimazione ad adempiere) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale e si deducano fatti estintivi del credito ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare contro la cartella non notificata, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso… (cfr. Cass. n. 28583 del 2018; Cass. n. 594 del 2016; Cass. n.24215 del 2009; Cass. n. 6119 del 2004)” (Cass. n. 16425/2019; conf. n. 16757/2019, n. 22292/2019, SU n. 7514/2022). Infatti, “laddove si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la cartella e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella (come avviene, ad es., quando si vuol far valere la prescrizione dei contributi verificatasi prima della notifica della cartella), è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo…” (Cass. n. 29294/2019). L'azione di opposizione all'iscrizione a ruolo si caratterizza in tali casi - ferma la natura di titolo esecutivo del ruolo, ai sensi dell'art. 49, primo comma d.P.R. 602/1973 (come sostituito dall'art. 16 d.lgs. 46/1999), fondante la pretesa creditoria dell'ente impositore per omissione contributiva, affidata per la riscossione all'incaricato (ora attraverso la sequenza procedimentale esecutiva CP_3 denunciata - per la funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella di pagamento, per l'accertata mancanza di prova di una rituale notificazione (e quindi di conoscenza) della cartella stessa: “con riconoscimento a tale opposizione al ruolo di forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; in senso conforme e tutte in materia di opposizione ai sensi della legge 689/1981: Cass. 7 agosto 2007, n. 17312; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3647; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3035)” (Cass. Cass. 594/2016; conf. SU n. 7514/2022).
Dunque, a seguito della notificazione della cartella di pagamento o dell'avviso d'addebito, è onere di colui che intenda far valere la prescrizione del credito contributivo precedentemente maturata o comunque l'infondatezza della pretesa dell'ente impositore, proporre opposizione ex art. 24 co. 5 d.lgs. n. 46/1999, nei 40 giorni della notificazione;
così come è onere di chi intenda recuperare l'opposizione non potuta proporre avverso la cartella o l'avviso non notificati, per far valere la prescrizione decorsa prima (ed in carenza) della notificazione di essi, ovvero l'infondatezza della pretesa contributiva solo successivamente conosciuta, proporre opposizione (ex art. 24 co. 5 d.lgs. n. 46/1999) entro 40 giorni dalla notificazione dell'atto successivo (intimazione di pagamento, o anche preavviso d'iscrizione ipotecaria o di fermo), condividendo tale ultima opposizione la stessa disciplina di quella “recuperata”. È principio generale (v., da ultimo, anche Cass. SU ord. n. 17126/2018 e Cass. ord. n. 11900/2019), del resto, quello per cui le opposizioni cc.dd. "recuperatorie", ossia con le quali si fa valere una ragione che non è stato possibile dedurre in precedenza a causa dell'omessa conoscenza legale dell'atto prodromico, “vanno proposte nel rispetto dei termini previsti per l'impugnazione di quell'atto e innanzi al giudice che ne avrebbe avuto la giurisdizione in caso di tempestivo esperimento del rimedio”.
4 4.2. La prescrizione dei crediti previdenziali sopravvenuta alla notificazione dell'avviso/cartella, quale fatto estintivo sopravvenuto, può essere fatta valere, invece, tramite opposizione all'esecuzione, ex art. (29 co. 2 d.lgs. n. 46/1999 e) 615 c.p.c., senza alcun termine, trattandosi di azione di accertamento negativo.
Detta opposizione ex art. 615 c.p.c. ha dunque ad oggetto, in tal caso, “… la deduzione di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (veicolata con un'eccezione di prescrizione)” (Cass. n. 594/2016).
“… La definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalle cartelle, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore. 25. In tali ipotesi è necessario verificare in concreto, nella singola vicenda processuale, la sussistenza dell'interesse ad agire. In linea generale, infatti, questa Corte di cassazione (vd. ad es. Cass. n. 16262 del 2015) ha avuto modo di affermare che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice” (ancora Cass. n. 16425/2019; conf. SU n. 7514/2022).
4.3. Inoltre, “… così come in materia di riscossione delle imposte (per la quale cfr. Cass. S.U. n. 5791/08), anche nel caso di applicazione dello stesso procedimento per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o dei contributi previdenziali, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificato (nel caso di specie, intimazioni di pagamento), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (nel caso di specie, cartelle di pagamento [e qui anche avvisi di addebito]), o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto, non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, eventualmente per contestare radicalmente la pretesa esecutiva. Pertanto, spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dall'opponente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa. Alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall Controparte_4 per pretese diverse da quelle tributarie (riservate, queste ultime, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie), si avrà opposizione agli atti esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni
5 di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.; si avrà opposizione all'esecuzione nel secondo caso, quando la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale (che cumula in sé, nel procedimento di riscossione coattiva, le funzioni, che nel procedimento esecutivo ordinario, sono riservate alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto)” (Cass. n. 10326/2014; conf. Cass. nn. 28583 del 2018, 594 del 2016, 24215 del 2009, 6119 del 2004)”.
L'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., deve essere proposta entro 20 gg. dalla notificazione dell'atto viziato (o del primo atto successivo, in caso di mancata notificazione del precedente e, quindi, di opposizione “recuperatoria”: v. ancora Cass. SU ord. n. 17126/2018 e Cass. ord. n. 11900/2019).
5. Sia l'opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, che quella ex art. 615 c.p.c., attengono al merito della pretesa degli enti impositori ( ), relativa a CP_5 contributi/premi. Infatti, la stessa azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007).
32. Non deve trarre in inganno il fatto che l'odierno ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), altrimenti tardiva perché esercitata a distanza di anni dalle date di asserita notifica delle cartelle medesime;
ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria.
33. D'altronde, la differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione risiede in ciò: la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice.
34. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili” (Cass. n. 16425/2019; conf. n. 16757/2019, n. 22292/2019).
In caso di contestazione della pretesa previdenziale nel merito, “l'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412)” (Cass. SU n. 7514/2022). Dunque, <<… limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (…), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta
6 regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria>> (Cass. SSUU 7514/2022). La legittimazione a contraddire, allora, risiede in capo all'ente impositore (l' , nella specie), avendo le azioni ad oggetto la sussistenza del debito CP_1 contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo.
<Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412)>> (Cass. SSUU 7514/2022). In altri termini, la situazione giuridica dell'esattore, quale “… mero titolare del diritto all'attuazione in concreto della solo tutela esecutiva, è infatti priva di autonomia rispetto al diritto a procedere ad esecuzione forzata per effetto del ruolo, che è in capo all'ente creditore e che lo esercita attraverso il c.d. esattore, mentre quest'ultimo non ha alcun interesse giuridicamente tutelato, a che il ruolo sia confermato nella sua legittimità sostanziale;
pertanto la pronuncia caducatoria del ruolo per ragioni attinenti alla legittimità sostanziale di esso, fa automaticamente venire meno il potere di riscossione in capo all'esattore, senza necessità che, proprio per l'assenza di un suo interesse giuridicamente tutelato, egli partecipi al processo” (Cass. ord. n. 5625/2019).
6. Nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento unitamente agli atti presupposti sopra indicati, ha veicolato: i) sia un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (come da “intestazione” del ricorso), per l'accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita”) notificazione degli avvisi;
ii) sia un'opposizione “recuperatoria” di merito (“contro l'iscrizione al ruolo”, ex art. 24 co. 5 d.lgs. n. 46/1999), onde far valere la prescrizione dei crediti di cui agli avvisi, maturata prima della notifica degli stessi (rectius in costanza dell'omessa valida notifica di essi).
A fronte dell'opposizione all'esecuzione, ma anche dell'opposizione
“recuperatoria” di merito, legittimato passivo risulta, pertanto, l'ente impositore ( ). CP_1
Infatti, come accennato, laddove si richieda al giudice una pronuncia sul merito della pretesa contributiva, la fattispecie <… non rientra nelle ipotesi…, in cui con unico atto di opposizione sono fatte valere sia ragioni di merito che di regolarità formale della cartella e della procedura di riscossione, con la conseguente legittimazione passiva dell'Ente impositore o dell'agente per la riscossione in relazione a ciascuna di tali azioni>> (Cass. SSUU n. 7514/2022).
7. Poiché è stata eccepita la prescrizione del credito, deve premettersi che, a seguito dell'entrata in vigore della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9, la durata del termine di prescrizione della contribuzione di previdenza ed assistenza
7 obbligatoria è fissata come segue: a) per i contributi di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie è di durata decennale fino al 31.12.95 e quinquennale dall'1.1.96; b) per tutte le altre contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria è quinquennale. Il regime transitorio di tale disposizione, per quel che ora interessa, è assicurato dal successivo comma 10, per il quale “i termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente...” (v. Cass. n. 15398/2009). Hanno chiarito i giudici di legittimità (V. Cass. n. 15398/2009) che, secondo il predetto regime transitorio, il termine decennale di prescrizione previgente continua ad applicarsi nel caso di "atti interruttivi già compiuti" o di "procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva" iniziate durante la vigenza della precedente disciplina, dovendosi intendere con la prima locuzione “gli atti in cui il credito viene individuato in conformità alla disciplina generale di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c. (Cass.
8.9.06 n. 19282)”; con la seconda “l'avvenuto svolgimento, da parte dell'ente previdenziale, di una concreta attività d'indagine ed ispettiva finalizzata al recupero dell'omissione contributiva” (anche nelle forme della richiesta d'informazioni in ordine alla posizione dei dipendenti, senza che l'Istituto abbia quantificato il credito e sebbene si sia limitato a preannunciare successive azioni di recupero). Nella specie, non è stata dedotta e, tanto meno, provata l'esistenza di alcun atto interruttivo della prescrizione/atto volto al recupero del credito contributivo, anteriore alla data (1.1.1996) di entrata in vigore della nuova disciplina, onde si applica il (nuovo) termine di prescrizione quinquennale. Tale termine non muta neppure in caso di mancata opposizione della cartella di pagamento o dell'avviso d'addebito, perché la mancata opposizione dà luogo sì alla incontrovertibilità del credito, ma, non conseguendo ad una pronuncia giudiziale, non può determinare una modificazione nel regime della prescrizione dei crediti previdenziali, quale quella prevista per l'actio iudicati dall'art. 2953 c.c. (cfr. Cass. SSUU n. 23397/2016).
8. Dunque, la vertenza può essere decisa sulla base della ragione più liquida ed assorbente della prescrizione dei crediti contributivi dopo la notificazione degli avvisi di addebito. Come esposto in narrativa, l'intimazione per cui è causa segnala che gli avvisi in essa richiamati sarebbero stati notificati nelle seguenti date:
1. il n. 592 2011 20003788 33 000 sarebbe stato notificato il 11.01.2012
2. il n. 592 2012 00000072 42 000 sarebbe stato notificato il 23.04.2012
3. il n. 592 2012 00000982 22 000 sarebbe stato notificato il 23.04.2012
4. il n. 592 2012 00006510 63 000 sarebbe stato notificato il 01.10.2012
5. il n. 592 2012 00009887 92 000 sarebbe stato notificato il 24.11.2012
6. il n. 592 2013 00002846 09 000 sarebbe stato notificato il 29.04.2013
7. il n. 592 2013 00005833 32 000 sarebbe stato notificato il 07.12.2013
8. il n. 592 2014 00000262 12 000 sarebbe stato notificato il 28.02.2014
9. il n. 592 2014 00005621 70 000 sarebbe stato notificato il 18.09.2014
10. il n. 592 2015 00011419 85 000 sarebbe stato notificato il 22.01.2016
8 Assumendo che le date riportate nell'atto opposto siano quelle di effettiva e corretta notifica, la prescrizione sarebbe maturata, in assenza di atti interruttivi, nelle seguenti date:
1. per il n. 592 2011 20003788 33 000 in data 11.1.2017
2. per il n. 592 2012 00000072 42 000 in data 23.04.2017
3. per il n. 592 2012 00000982 22 000 in data 23.04.2017
4. per il n. 592 2012 00006510 63 000 in data 01.10.2017
5. per il n. 592 2012 00009887 92 000 in data 24.11.2017
6. per il n. 592 2013 00002846 09 000 in data 29.04.2018
7. per il n. 592 2015 00011419 85 000 in data 07.12.2018
8. per il n. 592 2014 00000262 12 000 in data 28.02.2019
9. per il n. 592 2014 00005621 70 000 in data 18.09.2019
10. per il n. 592 2015 00011419 85 000 in data 22.01.2021 Ebbene, il compendio documentale prodotto dall'ente impositore non ricomprende al suo interno alcun atto interruttivo capace di impedire la prescrizione prima che essa giungesse a maturazione nelle date sopra indicate. Il primo atto interruttivo di cui si ha evidenza è l'intimazione di pagamento qui gravata, la quale però è stata notificata molto tempo dopo ossia nel mese di ottobre 2022. Peraltro, il decorso del termine quinquennale, per la maggior parte degli avvisi, è intervenuto in epoca antecedente all'inizio del periodo di sospensione pandemica legato all'emergenza COVID (pari a 311 giorni), il quale ha abbracciato gli intervalli di tempo compresi, il primo, tra il 23.02.2020 e il 30.06.2020, il secondo, tra il 01.01.2021 e il 30.06.2021. L'unico avviso coinvolto nel suddetto periodo emergenziale è quello contrassegnato dal n. 592 2015 00011419 85 000. Nonostante ciò, anche a voler considerare la sospensione pari a 311 giorni per la pandemia COVID, la prescrizione è maturata in data 29.11.2021, quindi molto tempo prima della notifica dell'intimazione oggi opposta (ottobre 2022).
8.1. Deve precisarsi, ora, che con l'opposizione all'esecuzione parte opponente ha chiesto l'accertamento dell'estinzione del credito contributivo di cui all'avviso di addebito, in ragione del decorso del termine quinquennale, a partire dalla data di notificazione del medesimo titolo stragiudiziale, desumibile dall'intimazione di pagamento, in assenza di validi atti interruttivi. Sotto l'aspetto dell'interesse ad agire ex art. 615 c.p.c., la Suprema Corte ha affermato che, “in materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva” (Cass. n. 6723/2019; conf. Cass. n. 6034/2017, n. 22946/2016 e n. 20618/2016). Altre pronunce - come accennato - hanno ritenuto tuttavia sufficiente, al fine della sussistenza dell'interesse ad agire,
“uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio”. Comunque, nella specie non si tratta di un'opposizione conseguente all'acquisizione di estratto di ruolo, bensì all'esito della (pacificamente) valida notificazione di un'intimazione di pagamento, di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973
9 (che nel testo applicabile ratione temporis prevede: “
1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica”). Sotto questo profilo, emerge l'infondatezza dell'eccezione di sollevata in CP_1 relazione all'art. 3-bis DL 146/2021 conv. in L. 215/2021. Il rilievo è stato formulato sul presupposto che l'iniziativa attorea integri una impugnazione del ruolo, oggi ammessa solo in presenza degli interessi enucleati dal legislatore in seno alla disposizione sopra citata. È vero che, in caso di omessa notificazione anche dell'atto successivo, cioè dell'intimazione di pagamento, ovvero dei preavvisi di fermo amministrativo/d'iscrizione ipotecaria, può esperirsi azione “diretta” o “anticipata”, solo ove ricorra uno degli specifici interessi tipizzati a livello primario. Altrimenti, il debitore dovrà attendere la notifica di un atto successivo, per proporre un'opposizione recuperatoria.
L'avvenuta notificazione dell'intimazione di pagamento, tuttavia, pone l'opponente al di fuori dell'area delle impugnazioni “dirette” o “anticipate”. Dunque, non occorrerebbe neppure indagare l'effettiva e valida notificazione degli atti presupposti, in quanto: a) il ricorrente, come detto, indica (seppure nella particolare ottica delineata, per cui nega anche la notificazione) quale data di decorso della prescrizione, quella calcolata assumendo come punto di partenza la data di notifica fotografata nell'intimazione opposta: b) l'interesse ad agire appare comunque sussistente poiché l'intimazione di pagamento è atto prodromico all'inizio dell'espropriazione forzata e dà luogo, quindi, a quella “minaccia attuale di atti esecutivi” suscettibile d'integrare il presupposto ex art. 100 c.p.c. Non vi è ragione, conclusivamente, di dubitare dell'attualità dell'interesse ad agire del ricorrente. Deve dunque dichiararsi ex art. 615 c.p.c., nei confronti dell' , la CP_1 prescrizione dei crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito nn. 592 2011 20003788 33 000, 592 2012 00000072 42 000, 592 2012 00000982 22 000, 592 2012 00006510 63 000, 592 2012 00009887 92 000, 592 2013 00002846 09 000, 592 2015 00011419 85 000, 592 2014 00000262 12 000, 592 2014 00005621 70 000 e 592 2015 00011419 85 000. Ne consegue, ovviamente, l'inefficacia dell'intimazione di pagamento - atto dell' - limitatamente a detti avvisi, perché - come osservato CP_3
- l'annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce effetto nei confronti del soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento (cioè dell' . CP_3
9. Lo scrutinio sull'opposizione recuperatoria di merito può invece ritenersi assorbito.
10 10. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate applicando i valori tariffari minimi (ex art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022) delle cause di previdenza di valore compreso tra € 5201 ed € 26000, esclusa la fase istruttoria, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, così provvede: i) accerta e dichiara la non debenza delle somme, riferite a contributi , CP_1 sanzioni civili e accessori, di cui agli avvisi di addebito nn.:
1. 592 2011 20003788 33 000,
2. 592 2012 00000072 42 000,
3. 592 2012 00000982 22 000,
4. 592 2012 00006510 63 000,
5. 592 2012 00009887 92 000,
6. 592 2013 00002846 09 000,
7. 592 2015 00011419 85 000,
8. 592 2014 00000262 12 000,
9. 592 2014 00005621 70 000;
10. 592 2015 00011419 85 000; richiamati nell'intimazione di pagamento n. 292 2022 90024243 52/000, per intervenuta prescrizione, e dispone il conseguente sgravio del ruolo;
ii) condanna l' a rifondere all'opponente le spese di lite, spese liquidate CP_1 nell'importo complessivo di € 1865, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dell'avv. DURI DANISA.
Caltanissetta, 25/09/2025
IL GIUDICE Francesco Bongioanni
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