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Sentenza 20 aprile 2025
Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/04/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2069/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
ad Acate in via Antonio Gramsci n. 35, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vito
Cutrera, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
25.03.1980 e residente a[...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Mariaconcetta Mazzei, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
26.02.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio c onco rdatario ad Acate il 14.10.2006, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 25, parte II, Serie A, dell'anno
2006, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati tre figli: (Ragusa, 06.03.2009), (Ragusa, Per_1 Per_2
22.11.2010) e (Ragusa, 07.05.2016); Per_3 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 29.11.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. la casa coniugale, sita ad Acate (RG) in via Gramsci n. 35, di proprietà di , Persona_4 madre di , resterà assegnata a quest'ultima; Parte_1
2. i figli - tutti minorenni - saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso l'abitazione della madre;
per quanto riguarda il diritto di visita del padre, questi potrà vederli nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00, e un finesettimana alternato al mese, dalle ore 16:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
3. verserà alla moglie, entro i primi sette giorni di ogni mese, un assegno a titolo di Parte_2 contributo per il mantenimento dei figli, pari ad euro 450,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie;
4. i beni mobili che arredano e corredano la casa coniugale resteranno alla sig.ra ; Parte_1
5. i coniugi danno reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto. che l'udienza di comparizione del dì 26.02.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione concordate, nell'interesse dei figli e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per sonale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio c oncordat ario a d Acate in data 14.10.2006, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 25, parte II, Serie A, dell'anno 2006;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Acate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 8.04.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2069/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
ad Acate in via Antonio Gramsci n. 35, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vito
Cutrera, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
25.03.1980 e residente a[...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Mariaconcetta Mazzei, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
26.02.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio c onco rdatario ad Acate il 14.10.2006, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 25, parte II, Serie A, dell'anno
2006, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati tre figli: (Ragusa, 06.03.2009), (Ragusa, Per_1 Per_2
22.11.2010) e (Ragusa, 07.05.2016); Per_3 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 29.11.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. la casa coniugale, sita ad Acate (RG) in via Gramsci n. 35, di proprietà di , Persona_4 madre di , resterà assegnata a quest'ultima; Parte_1
2. i figli - tutti minorenni - saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso l'abitazione della madre;
per quanto riguarda il diritto di visita del padre, questi potrà vederli nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00, e un finesettimana alternato al mese, dalle ore 16:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
3. verserà alla moglie, entro i primi sette giorni di ogni mese, un assegno a titolo di Parte_2 contributo per il mantenimento dei figli, pari ad euro 450,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie;
4. i beni mobili che arredano e corredano la casa coniugale resteranno alla sig.ra ; Parte_1
5. i coniugi danno reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto. che l'udienza di comparizione del dì 26.02.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione concordate, nell'interesse dei figli e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per sonale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio c oncordat ario a d Acate in data 14.10.2006, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 25, parte II, Serie A, dell'anno 2006;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Acate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 8.04.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti