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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/09/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 863/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 863/2025 promossa da:
c.f. nata UM PU (BA) 12/10/1982 difesa da Parte_1 C.F._1
avv. PAGETTO CARLOTTA MADDALENA e avv. Valentina Filz, domiciliata presso lo studio professionale in Novi Ligure C.so Marenco, n. 75
ricorrente contro nato il [...] a [...] c.f. Controparte_1
C.F._2
Resistente - contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato le seguenti conclusioni
RICORRENTE
Pronunciare sentenza parziale in punto status (cfr. p.v. del 4 settembre 2025)
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva quanto segue:
pagina 1 di 7 la ricorrente aveva contratto matrimonio concordatario con il signor in data Controparte_1
1.6.2013 in Comune di Gavazzana optando per il regime della separazione dei beni;
I coniugi sono genitori di nato a [...] il [...] – C.F. ad oggi Persona_1 CodiceFiscale_3
di anni quasi 11; non vi sono altri figli legittimati né adottivi.
Le parti, debitamente informate in merito, si erano determinate a divenire ad una separazione consensuale ai sensi e per gli effetti dell'art 6 D.L. 132/2014 e successive modifiche ed a tal fine avevano conferito mandato ai rispettivi legali, avv.Ti Valentina Filz e Carlotta Maddalena Pagetto e
Avv.To Silvia Nativi chiedendo agli stessi di svolgere l'incarico di assistenza nel corso della negoziazione, propedeutica all'accordo di separazione consensuale, impegnandosi a cooperare, tra loro, con buona fede e lealtà depositando avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria Accordo di separazione personale consensuale dei coniugi ex art 6 D.L. 132/2014 e ss modifiche raggiunto a seguito di negoziazione assistita sottoscritto in data 12.11.2020; il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente aveva comunicato in data 19.11.2020 agli avvocati la relativa autorizzazione.
Le condizioni di separazione erano le seguenti:
CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
1. la responsabilità genitoriale sul figlio minore sarà esercitata in via condivisa da entrambi i Per_1
genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute dello stesso, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore;
2. per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità verrà esercitata anche separatamente da entrambi i genitori;
3. il figlio minore manterrà la prevalente collocazione abitativa e la residenza anagrafica presso Per_1
la madre ad oggi sita in Stazzano Via Regina Elena 57;
4. Il minore trascorrerà con il padre due weekends alternati al mese dal venerdì sera sino al lunedì mattina, con impegno in capo al signor di accompagnare a scuola;
Controparte_1 Per_1 durante la settimana il minore sarà affidato ad un genitore dal martedì all'uscita da scuola sino al giovedì e dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì all'altro genitore quando il medesimo accompagnerà il minore a scuola, con la precisazione che il genitore che avrà con sé il figlio nel fine settimana non sarà quello che terrà con sé il minore nella giornata di lunedì e ciò per garantire ad entrambi i genitori di mantenere contatto e rapporto con il bambino e per potere partecipare della vita scolastica ed extrascolastica del minore per un tempo paritario (e pertanto a titolo esemplificativo: martedì – mercoledì – giovedì con mamma e venerdì – sabato – domenica con papà – lunedì con pagina 2 di 7 mamma - martedì – mercoledì – giovedì con papà e venerdì – sabato – domenica con mamma - lunedì con papà e così via);
5. le principali festività di calendario (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, tralasciando il 15 agosto normalmente di ferie estive) saranno trascorse dal minore con un genitore o con l'altro, indicativamente col criterio dell'alternanza e, comunque, tenendo in massima considerazione le esigenze e le necessità del piccolo;
6. salvo diverso accordo, da assumersi di volta in volta, per le vacanze natalizie si conviene che il minore trascorra il 24/12 con un genitore e il giorno di Natale con l'altro e quindi un periodo dal
26/12 al 31/12 ed altro periodo dal 1/1 fino al 6/1, sempre rispettando il criterio dell'alternanza. Le giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo saranno parimenti trascorse con l'uno o con l'altro genitore con il criterio dell'alternanza. In ogni caso dovranno sempre essere tenute in massima considerazione le esigenze e le necessità del piccolo.
7. il minore potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo di due settimane anche consecutive nelle vacanze estive – periodo da comunicarsi entro e non oltre la fine del mese di maggio di ciascun anno;
8. con riferimento alle vacanze estive i coniugi statuiscono che le stesse per l'anno 2021 così come per gli anni successivi, salvo impedimenti per covid-19, verranno trascorsi dal minore con ciascun genitore in Italia ovvero all'estero in modo particolare la madre concede già da ora la propria autorizzazione a che il figlio possa trascorrere le vacanze in Polonia paese d'origine del padre;
9. entrambi i genitori si adopereranno per evitare che il figlio minore sia posto in condizioni tali da comprometterne la serena crescita e si obbligano a fare quanto è necessario affinché le figure genitoriali siano mantenute presenti nella coscienza dello stesso;
10. il signor a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore Controparte_1
si obbliga a corrispondere alla moglie la somma mensile di € 200,00 (euro duecento/00). Tale Per_1
importo verrà versato a mezzo bonifico bancario permanente su un conto corrente intestato alla signora con valuta fissa al giorno 15 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente e Pt_1
automaticamente secondo le variazioni degli indici ISTAT;
11. si precisa che i coniugi sono onerati nel pagamento di finanziamento contratto con BNL sede di
Novi Ligure avente scadenza nel marzo 2025 con rata mensile di Euro 500,00: per tali motivi il signor si obbliga a corrispondere alla moglie l'importo mensile di € 250,00 (euro Controparte_1
duecentocinquanta/00) quale quota di sua spettanza per il pagamento del finanziamento sopra indicato. Tale importo verrà versato a mezzo bonifico bancario permanente su un conto corrente intestato alla signora con valuta fissa al giorno 15 di ogni mese e ciò sino alla scadenza;
Pt_1
pagina 3 di 7 Per_ 12. si precisa inoltre che il signor è proprietario di gatto dal nome che Controparte_1
abita nella casa coniugale: i coniugi con la sottoscrizione della presente concordano affinchè ogni spesa relativa all'animale di natura straordinaria (spese veterinarie)– previamente concordata – verrà suddivisa nella misura del 50 % ciascuno;
13. ciascun genitore sosterrà nella misura del 50% le spese straordinarie del minore, dovendosi considerare tali le spese come da Protocollo del Tribunale di Alessandria che qui integralmente si richiama e che le parti dichiarano di conoscere;
14. entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi ogni eventuale variazione della residenza e/o del domicilio nonché il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura;
15. nel caso in cui il minore fosse affidato a terzi estranei alla famiglia (nonni e zii) il genitore collocatario dovrà preventivamente chiedere consenso all'altro genitore.
16. Le parti si concedono reciproco consenso per rinnovo del passaporto e della carta d'identità come documenti validi per l'espatrio, nonché all'emissione del passaporto a nome del figlio minore;
17. Si precisa che la signora percepirà gli assegni familiari per il minore mentre le Parte_1
detrazioni fiscali saranno suddivise al 50 % fra i due genitori;
18. nessun contributo verrà dall'uno all'altro coniuge corrisposto essendo indipendenti gli stessi;
19. i genitori nel rispetto reciproco e soprattutto, nell'interesse del figlio, si impegnano a consentire agli stessi di avere rapporti costanti ed equilibrati con le figure genitoriali, evitando di coinvolgere il figlio nelle loro questioni personali, collaborando assiduamente e congiuntamente per mantenere anche tra loro un buon rapporto, evitando ogni tipo di conflitto. Laddove, poi, i coniugi dovessero intrattenere rapporti affettivi con terzi estranei, i medesimi si adopereranno affinché dette persone non vadano ad interferire in alcun modo nel rapporto genitori – figlio. Più in particolare entrambi i genitori si impegnano a non presentare eventuali “nuovi partner” al minore prima di comprovata durevolezza del rapporto - un anno dopo il quale dovrà essere introdotto al figlio minore in modo graduale;
20. Non esistono ulteriori beni da dividere tra i ricorrenti.
21. Spese legali integralmente compensate fra le parti.
Esponeva parte ricorrente che le condizione di separazione – stante l'impossibilità di ricostituire l'unione coniugale – permaneva nel corso di tutto il 2022. Rilevava parte ricorrente che il signor era vittima di una dipendenza da abuso di alcool, oltre che di abuso di Controparte_1
farmaci.
pagina 4 di 7 A seguito di tale condizione il resistente era stato ricoverato presso apposita struttura (Fate bene fratelli di Torino) per disintossicarsi dall'abuso di alcool in due occasioni e più precisamente nell'inverno 2020 e nell' estate 2021.
In particolare in quest'ultima occasione era stata proprio la ricorrente che – dopo avere Parte_2
perso le tracce del marito per qualche giorno (così come le aveva perse peraltro il padre del medesimo) lo aveva ritrovato vagabondare per il fiume Scrivia (nella zona di Serravalle – Stazzano), sporco ed in condizioni igieniche seriamente preoccupanti oltre che in stato di alterazione a causa dell'assunzione di bevande alcooliche.
Lo stesso era stato poco prima peraltro vittima di incidente stradale (conclusosi senza alcuna conseguenza) sempre a causa del proprio stato di alterazione.
In quella occasione – nel luglio 2021 – la esponente aveva forzatamente condotto il marito prima al pronto soccorso di Novi Ligure ove dopo qualche ora era stato dimesso e subito dopo (stante comunque il preoccupante stato psico – fisico) presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Alessandria ove è stato trattenuto (nel reparto di psichiatria) per circa una settimana e poi trasferito alla casa di cura di Torino.
Il signor è stato ricoverato per circa 40 giorni. CP_1
Anche al rientro a casa la situazione è parsa piuttosto seria: il resistente evidentemente assumeva farmaci che ne limitavano la lucidità e che non lo rendevano idoneo a potere prendersi cura di sé tantomeno del figlio minore.
La signora
per questi motivi
non ha ritenuto assolutamente opportuno continuare a lasciare il Pt_1
figlio di soli 7 anni da solo con il papà. La condizione del signor si aggravava nel Per_1 CP_1
corso del mese di settembre 2021: il medesimo infatti – assumendo probabilmente farmaci in quantità spropositate – è stato trovato privo di sensi dai propri genitori (presso cui è ospite) e condotto al Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Novi Ligure;
il medesimo è stato ricoverato nel reparto di psichiatria del locale nosocomio.
L'episodio si era ripetuto nel mese di novembre del medesimo anno: il signor veniva CP_1
ritrovato presso la camera da letto ove è ospite nella casa dei propri genitori privo di sensi, ha abusato di farmaci e tale agito lo ha costretto ad un ricovero presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale di
Novi Ligure.
Rilevava – parimenti - parte ricorrente che era ampiamente decorso il termine ex lege previsto per la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che non è mai stata ricostituita l'armonia coniugale. Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale Ill.mo, convocate le parti ed esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di rito, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in pagina 5 di 7 Gavazzana in data 1.6.2013 anche con sentenza parziale giusti motivi di cui in narrativa pregressa, visti gli artt. 1 – 3 n. 2 lett b) - 4 – 5 – 6 della Legge 01.12.1970 n. 898 e s.m. alle seguenti
CONDIZIONI : la responsabilità genitoriale sul figlio minore sarà esercitata in via super Per_1
esclusiva e rafforzata dalla signora – come peraltro avviene in oggi a seguito della Parte_1
modifica delle condizioni di separazione - e ciò quantomeno sino all'esito della comprovata risoluzione delle problematiche di dipendenza da sostanze alcooliche del signor affetto da CP_1 concomitanti problematiche di salute di quest'ultimo - con collocazione presso la casa materna, con le seguenti modalità di visita;
stante le problematiche di dipendenza da sostanze alcooliche del signor si conviene che il minore possa attualmente sentire il padre attraverso Controparte_1
telefonate ovvero videochiamate una volta a settimana;
le visite in presenza – alla presenza di operatore incaricato stante la richiesta di prosecuzione di presa in carico del nucleo da parte dei preposti servizi – avverrà una volta al mese nel pieno rispetto del regime di tutela del minore;
il signor a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore Controparte_1 Per_1 verserà alla esponente la somma mensile di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00). Tale importo verrà versato a mezzo bonifico bancario permanente su un conto corrente intestato alla signora con Pt_1
valuta fissa al giorno 15 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente e automaticamente secondo le variazioni degli indici ISTAT;
dando atto che il medesimo omette di corrispondere il dovuto contributo da oltre due anni, ciascun genitore sosterrà nella misura del 50% le spese straordinarie del minore, dovendosi considerare tali le spese come da Protocollo del Tribunale di Alessandria che qui integralmente si richiama e che si intende in questa sede integralmente riportato;
assegno unico richiesto e percepito integralmente dalla signora , minore a carico integrale della Parte_1
signora . nessun contributo verrà dall'uno all'altro coniuge corrisposto essendo Parte_1 indipendenti gli stessi. Vinte le spese”.
Nel corso dell'udienza del 4 settembre 2025 in presenza del resistente che tuttavia non si costituiva nel processo, e di cui – pertanto - veniva dichiarata la contumacia, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza sullo status.
Il Giudice designato riservava la decisione al collegio.
Motivi della decisione
La sentenza parziale sullo status è fondata e deve essere accolta;
la documentazione prodotta documentazione e la manifestata volontà dei coniugi consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla legge 6.3.1987 n. 74 e dalla L. 55/2015, per farsi luogo alla chiesta pronuncia. In
pagina 6 di 7 particolare risulta che i coniugi hanno depositato avanti la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Alessandria Accordo di separazione personale consensuale ex art 6 D.L. 132/2014 e ss modifiche in data 12.11.2020 in ordine al quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente aveva comunicato in data 19.11.2020 agli avvocati la relativa autorizzazione.
Deve pertanto ritenersi, alla luce della documentazione prodotta e delle richieste di parte ricorrente, che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita.
La causa va rimessa sul ruolo per la necessaria istruttoria sulle ulteriori domande della parti.
Si riserva alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite.
La cancelleria provvederà alla trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, non definitivamente pronunciando, con l'intervento in causa del Pubblico
Ministero, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i signori c.f. nata (BA) 12/10/1982 e Parte_1 C.F._1 Persona_3
ato il 18/10/1988 a POLONIA il cui Controparte_1 C.F._2
matrimonio è stato celebrato nel Comune di Gavazzena in data 1.6.2013 ivi trascritto nell'anno
2013;
Con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di Comune di Gavazzena di annotare in calce all'atto di matrimonio la presente sentenza.
Riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese di causa;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in camera di consiglio in data 9 settembre 2025
Il Giudice estensore
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente dott.
Paolo Rampini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 863/2025 promossa da:
c.f. nata UM PU (BA) 12/10/1982 difesa da Parte_1 C.F._1
avv. PAGETTO CARLOTTA MADDALENA e avv. Valentina Filz, domiciliata presso lo studio professionale in Novi Ligure C.so Marenco, n. 75
ricorrente contro nato il [...] a [...] c.f. Controparte_1
C.F._2
Resistente - contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato le seguenti conclusioni
RICORRENTE
Pronunciare sentenza parziale in punto status (cfr. p.v. del 4 settembre 2025)
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva quanto segue:
pagina 1 di 7 la ricorrente aveva contratto matrimonio concordatario con il signor in data Controparte_1
1.6.2013 in Comune di Gavazzana optando per il regime della separazione dei beni;
I coniugi sono genitori di nato a [...] il [...] – C.F. ad oggi Persona_1 CodiceFiscale_3
di anni quasi 11; non vi sono altri figli legittimati né adottivi.
Le parti, debitamente informate in merito, si erano determinate a divenire ad una separazione consensuale ai sensi e per gli effetti dell'art 6 D.L. 132/2014 e successive modifiche ed a tal fine avevano conferito mandato ai rispettivi legali, avv.Ti Valentina Filz e Carlotta Maddalena Pagetto e
Avv.To Silvia Nativi chiedendo agli stessi di svolgere l'incarico di assistenza nel corso della negoziazione, propedeutica all'accordo di separazione consensuale, impegnandosi a cooperare, tra loro, con buona fede e lealtà depositando avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria Accordo di separazione personale consensuale dei coniugi ex art 6 D.L. 132/2014 e ss modifiche raggiunto a seguito di negoziazione assistita sottoscritto in data 12.11.2020; il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente aveva comunicato in data 19.11.2020 agli avvocati la relativa autorizzazione.
Le condizioni di separazione erano le seguenti:
CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
1. la responsabilità genitoriale sul figlio minore sarà esercitata in via condivisa da entrambi i Per_1
genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute dello stesso, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore;
2. per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità verrà esercitata anche separatamente da entrambi i genitori;
3. il figlio minore manterrà la prevalente collocazione abitativa e la residenza anagrafica presso Per_1
la madre ad oggi sita in Stazzano Via Regina Elena 57;
4. Il minore trascorrerà con il padre due weekends alternati al mese dal venerdì sera sino al lunedì mattina, con impegno in capo al signor di accompagnare a scuola;
Controparte_1 Per_1 durante la settimana il minore sarà affidato ad un genitore dal martedì all'uscita da scuola sino al giovedì e dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì all'altro genitore quando il medesimo accompagnerà il minore a scuola, con la precisazione che il genitore che avrà con sé il figlio nel fine settimana non sarà quello che terrà con sé il minore nella giornata di lunedì e ciò per garantire ad entrambi i genitori di mantenere contatto e rapporto con il bambino e per potere partecipare della vita scolastica ed extrascolastica del minore per un tempo paritario (e pertanto a titolo esemplificativo: martedì – mercoledì – giovedì con mamma e venerdì – sabato – domenica con papà – lunedì con pagina 2 di 7 mamma - martedì – mercoledì – giovedì con papà e venerdì – sabato – domenica con mamma - lunedì con papà e così via);
5. le principali festività di calendario (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, tralasciando il 15 agosto normalmente di ferie estive) saranno trascorse dal minore con un genitore o con l'altro, indicativamente col criterio dell'alternanza e, comunque, tenendo in massima considerazione le esigenze e le necessità del piccolo;
6. salvo diverso accordo, da assumersi di volta in volta, per le vacanze natalizie si conviene che il minore trascorra il 24/12 con un genitore e il giorno di Natale con l'altro e quindi un periodo dal
26/12 al 31/12 ed altro periodo dal 1/1 fino al 6/1, sempre rispettando il criterio dell'alternanza. Le giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo saranno parimenti trascorse con l'uno o con l'altro genitore con il criterio dell'alternanza. In ogni caso dovranno sempre essere tenute in massima considerazione le esigenze e le necessità del piccolo.
7. il minore potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo di due settimane anche consecutive nelle vacanze estive – periodo da comunicarsi entro e non oltre la fine del mese di maggio di ciascun anno;
8. con riferimento alle vacanze estive i coniugi statuiscono che le stesse per l'anno 2021 così come per gli anni successivi, salvo impedimenti per covid-19, verranno trascorsi dal minore con ciascun genitore in Italia ovvero all'estero in modo particolare la madre concede già da ora la propria autorizzazione a che il figlio possa trascorrere le vacanze in Polonia paese d'origine del padre;
9. entrambi i genitori si adopereranno per evitare che il figlio minore sia posto in condizioni tali da comprometterne la serena crescita e si obbligano a fare quanto è necessario affinché le figure genitoriali siano mantenute presenti nella coscienza dello stesso;
10. il signor a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore Controparte_1
si obbliga a corrispondere alla moglie la somma mensile di € 200,00 (euro duecento/00). Tale Per_1
importo verrà versato a mezzo bonifico bancario permanente su un conto corrente intestato alla signora con valuta fissa al giorno 15 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente e Pt_1
automaticamente secondo le variazioni degli indici ISTAT;
11. si precisa che i coniugi sono onerati nel pagamento di finanziamento contratto con BNL sede di
Novi Ligure avente scadenza nel marzo 2025 con rata mensile di Euro 500,00: per tali motivi il signor si obbliga a corrispondere alla moglie l'importo mensile di € 250,00 (euro Controparte_1
duecentocinquanta/00) quale quota di sua spettanza per il pagamento del finanziamento sopra indicato. Tale importo verrà versato a mezzo bonifico bancario permanente su un conto corrente intestato alla signora con valuta fissa al giorno 15 di ogni mese e ciò sino alla scadenza;
Pt_1
pagina 3 di 7 Per_ 12. si precisa inoltre che il signor è proprietario di gatto dal nome che Controparte_1
abita nella casa coniugale: i coniugi con la sottoscrizione della presente concordano affinchè ogni spesa relativa all'animale di natura straordinaria (spese veterinarie)– previamente concordata – verrà suddivisa nella misura del 50 % ciascuno;
13. ciascun genitore sosterrà nella misura del 50% le spese straordinarie del minore, dovendosi considerare tali le spese come da Protocollo del Tribunale di Alessandria che qui integralmente si richiama e che le parti dichiarano di conoscere;
14. entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi ogni eventuale variazione della residenza e/o del domicilio nonché il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura;
15. nel caso in cui il minore fosse affidato a terzi estranei alla famiglia (nonni e zii) il genitore collocatario dovrà preventivamente chiedere consenso all'altro genitore.
16. Le parti si concedono reciproco consenso per rinnovo del passaporto e della carta d'identità come documenti validi per l'espatrio, nonché all'emissione del passaporto a nome del figlio minore;
17. Si precisa che la signora percepirà gli assegni familiari per il minore mentre le Parte_1
detrazioni fiscali saranno suddivise al 50 % fra i due genitori;
18. nessun contributo verrà dall'uno all'altro coniuge corrisposto essendo indipendenti gli stessi;
19. i genitori nel rispetto reciproco e soprattutto, nell'interesse del figlio, si impegnano a consentire agli stessi di avere rapporti costanti ed equilibrati con le figure genitoriali, evitando di coinvolgere il figlio nelle loro questioni personali, collaborando assiduamente e congiuntamente per mantenere anche tra loro un buon rapporto, evitando ogni tipo di conflitto. Laddove, poi, i coniugi dovessero intrattenere rapporti affettivi con terzi estranei, i medesimi si adopereranno affinché dette persone non vadano ad interferire in alcun modo nel rapporto genitori – figlio. Più in particolare entrambi i genitori si impegnano a non presentare eventuali “nuovi partner” al minore prima di comprovata durevolezza del rapporto - un anno dopo il quale dovrà essere introdotto al figlio minore in modo graduale;
20. Non esistono ulteriori beni da dividere tra i ricorrenti.
21. Spese legali integralmente compensate fra le parti.
Esponeva parte ricorrente che le condizione di separazione – stante l'impossibilità di ricostituire l'unione coniugale – permaneva nel corso di tutto il 2022. Rilevava parte ricorrente che il signor era vittima di una dipendenza da abuso di alcool, oltre che di abuso di Controparte_1
farmaci.
pagina 4 di 7 A seguito di tale condizione il resistente era stato ricoverato presso apposita struttura (Fate bene fratelli di Torino) per disintossicarsi dall'abuso di alcool in due occasioni e più precisamente nell'inverno 2020 e nell' estate 2021.
In particolare in quest'ultima occasione era stata proprio la ricorrente che – dopo avere Parte_2
perso le tracce del marito per qualche giorno (così come le aveva perse peraltro il padre del medesimo) lo aveva ritrovato vagabondare per il fiume Scrivia (nella zona di Serravalle – Stazzano), sporco ed in condizioni igieniche seriamente preoccupanti oltre che in stato di alterazione a causa dell'assunzione di bevande alcooliche.
Lo stesso era stato poco prima peraltro vittima di incidente stradale (conclusosi senza alcuna conseguenza) sempre a causa del proprio stato di alterazione.
In quella occasione – nel luglio 2021 – la esponente aveva forzatamente condotto il marito prima al pronto soccorso di Novi Ligure ove dopo qualche ora era stato dimesso e subito dopo (stante comunque il preoccupante stato psico – fisico) presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Alessandria ove è stato trattenuto (nel reparto di psichiatria) per circa una settimana e poi trasferito alla casa di cura di Torino.
Il signor è stato ricoverato per circa 40 giorni. CP_1
Anche al rientro a casa la situazione è parsa piuttosto seria: il resistente evidentemente assumeva farmaci che ne limitavano la lucidità e che non lo rendevano idoneo a potere prendersi cura di sé tantomeno del figlio minore.
La signora
per questi motivi
non ha ritenuto assolutamente opportuno continuare a lasciare il Pt_1
figlio di soli 7 anni da solo con il papà. La condizione del signor si aggravava nel Per_1 CP_1
corso del mese di settembre 2021: il medesimo infatti – assumendo probabilmente farmaci in quantità spropositate – è stato trovato privo di sensi dai propri genitori (presso cui è ospite) e condotto al Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Novi Ligure;
il medesimo è stato ricoverato nel reparto di psichiatria del locale nosocomio.
L'episodio si era ripetuto nel mese di novembre del medesimo anno: il signor veniva CP_1
ritrovato presso la camera da letto ove è ospite nella casa dei propri genitori privo di sensi, ha abusato di farmaci e tale agito lo ha costretto ad un ricovero presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale di
Novi Ligure.
Rilevava – parimenti - parte ricorrente che era ampiamente decorso il termine ex lege previsto per la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che non è mai stata ricostituita l'armonia coniugale. Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale Ill.mo, convocate le parti ed esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di rito, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in pagina 5 di 7 Gavazzana in data 1.6.2013 anche con sentenza parziale giusti motivi di cui in narrativa pregressa, visti gli artt. 1 – 3 n. 2 lett b) - 4 – 5 – 6 della Legge 01.12.1970 n. 898 e s.m. alle seguenti
CONDIZIONI : la responsabilità genitoriale sul figlio minore sarà esercitata in via super Per_1
esclusiva e rafforzata dalla signora – come peraltro avviene in oggi a seguito della Parte_1
modifica delle condizioni di separazione - e ciò quantomeno sino all'esito della comprovata risoluzione delle problematiche di dipendenza da sostanze alcooliche del signor affetto da CP_1 concomitanti problematiche di salute di quest'ultimo - con collocazione presso la casa materna, con le seguenti modalità di visita;
stante le problematiche di dipendenza da sostanze alcooliche del signor si conviene che il minore possa attualmente sentire il padre attraverso Controparte_1
telefonate ovvero videochiamate una volta a settimana;
le visite in presenza – alla presenza di operatore incaricato stante la richiesta di prosecuzione di presa in carico del nucleo da parte dei preposti servizi – avverrà una volta al mese nel pieno rispetto del regime di tutela del minore;
il signor a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore Controparte_1 Per_1 verserà alla esponente la somma mensile di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00). Tale importo verrà versato a mezzo bonifico bancario permanente su un conto corrente intestato alla signora con Pt_1
valuta fissa al giorno 15 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente e automaticamente secondo le variazioni degli indici ISTAT;
dando atto che il medesimo omette di corrispondere il dovuto contributo da oltre due anni, ciascun genitore sosterrà nella misura del 50% le spese straordinarie del minore, dovendosi considerare tali le spese come da Protocollo del Tribunale di Alessandria che qui integralmente si richiama e che si intende in questa sede integralmente riportato;
assegno unico richiesto e percepito integralmente dalla signora , minore a carico integrale della Parte_1
signora . nessun contributo verrà dall'uno all'altro coniuge corrisposto essendo Parte_1 indipendenti gli stessi. Vinte le spese”.
Nel corso dell'udienza del 4 settembre 2025 in presenza del resistente che tuttavia non si costituiva nel processo, e di cui – pertanto - veniva dichiarata la contumacia, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza sullo status.
Il Giudice designato riservava la decisione al collegio.
Motivi della decisione
La sentenza parziale sullo status è fondata e deve essere accolta;
la documentazione prodotta documentazione e la manifestata volontà dei coniugi consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla legge 6.3.1987 n. 74 e dalla L. 55/2015, per farsi luogo alla chiesta pronuncia. In
pagina 6 di 7 particolare risulta che i coniugi hanno depositato avanti la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Alessandria Accordo di separazione personale consensuale ex art 6 D.L. 132/2014 e ss modifiche in data 12.11.2020 in ordine al quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente aveva comunicato in data 19.11.2020 agli avvocati la relativa autorizzazione.
Deve pertanto ritenersi, alla luce della documentazione prodotta e delle richieste di parte ricorrente, che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita.
La causa va rimessa sul ruolo per la necessaria istruttoria sulle ulteriori domande della parti.
Si riserva alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite.
La cancelleria provvederà alla trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, non definitivamente pronunciando, con l'intervento in causa del Pubblico
Ministero, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i signori c.f. nata (BA) 12/10/1982 e Parte_1 C.F._1 Persona_3
ato il 18/10/1988 a POLONIA il cui Controparte_1 C.F._2
matrimonio è stato celebrato nel Comune di Gavazzena in data 1.6.2013 ivi trascritto nell'anno
2013;
Con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di Comune di Gavazzena di annotare in calce all'atto di matrimonio la presente sentenza.
Riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese di causa;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in camera di consiglio in data 9 settembre 2025
Il Giudice estensore
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente dott.
Paolo Rampini
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