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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 2637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2637 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 2690 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021con
OGGETTO: risarcimento danni da cose in custodia e vertente
TRA
(P. Iva con sede in Torre del CO al Corso Parte_1 P.IVA_1
Vittorio Emanuele n. 281, in persona del titolare , elettivamente domiciliata in Torre del Parte_1
CO al Corso Vittorio Emanuele n. 175 - Viale Villa Comunale presso gli avv.ti Maria Sofia Amalfitano (C.F.
) e Fabio Falanga (C.F ) da cui è rappresentata e difesa in virtù CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2
di procura alle liti prodotta in sede di iscrizione telematica della causa a ruolo.
APPELLANTE
E
sito in Torre del CO al Corso Vittorio Emanuele n. 153, ex 159 (C.F. ), in persona CP_1 P.IVA_2
dell'amministratore in carica , elettivamente domiciliato in Torre del CO alla via Controparte_2
Cesare Battisti n. 47 presso l'avv. Giulia Malinconico (C.F. ) da cui è rappresentato e CodiceFiscale_3
difeso in forza della delibera assembleare di nomina del 04.10.2021 e giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente.
APPELLATO
NONCHE'
pagina 1 di 15 già (P. Iva ), in persona del procuratore , Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_3 CP_5
abilitato alla rappresentanza societaria giusta procura per notar del 27.01.2017, elettivamente Per_1
domiciliata in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 276 presso l'avv. Giorgio Vaiana (C.F. C.F._4
) da cui è rappresentata e difesa in virtù di mandato alle liti allegato alla comparsa di costituzione in
[...]
appello depositata telematicamente.
APPELLATA
NONCHE'
(P. Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_6 P.IVA_4
Milano al Corso Como n. 17 e domicilio eletto presso il difensore costituito in primo grado avv. Giampaolo
Persico
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “…la ditta individuale , riportandosi al proprio atto Parte_1
introduttivo e al proprio fascicolo di parte, impugna e contesta, ancora una volta, tutto quanto domandato,
eccepito e prodotto dalle controparti, in quanto infondato in fatto e in diritto. Ribadisce di avere, in data
10.11.2021, definito bonariamente con la sola compagnia assicurativa l'ulteriore Controparte_6
quota di risarcimento danno a questa imputabile per i fatti di causa, nulla più pretendendo dalla stessa per i
danni subiti e coperti dalla polizza n. 115888 - protezione commercio. In conformità a quanto disposto da
codesta Corte, conclude affinché si vogliano accogliere le conclusioni tutte come rassegnate nell'atto
introduttivo del giudizio, e rigettare tutto quanto eccepito e domandato dai convenuti, con vittoria di spese,
diritti ed onorari oltre IVA e Cpa, e con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari. Chiede in via
preliminare, laddove ritenuto necessario dalla Ecc.ma Corte adita, rimettere la causa sul ruolo istruttorio al
fine di procedere all'assunzione della prova per testi non espletata in primo grado, come richiamata nell'atto di
citazione in appello ed articolata nella memoria 183, co. 6, c.p.c. n. 2 del procedimento di primo grado, che è in
atti e che qui viene nuovamente trascritta: Ammettersi in via istruttoria l'interrogatorio dei seguenti testi: Sig.
, via Monsignor Felice Romano 28, Torre del CO (Na); Sig. , via Testimone_1 Testimone_2
Cimaglia 15, Torre del CO (Na); Arch. via Dei Naviganti n. 3, Torre del CO (Na) affinché Testimone_3
riferiscano sulle circostanze di cui ai capi della premessa in fatto dell'atto di citazione (giudizio di primo
pagina 2 di 15 grado), ed anche sui seguenti capi, preceduti dall'inciso “Vero che”: A) I sinistri subiti dalla ditta individuale
sono due, uno avvenuto nel 2015 e l'altro nel 2016; B) che entrambi i sinistri hanno interessato la sala Pt_1
CED dell'immobile; C) la rottura della pluviale in entrambi i casi ha provocato l'allagamento di detta sala
CED; D) per il primo sinistro l'allagamento del locale CED è avvenuto dal basso, penetrando l'acqua dalla
porta-finestra, mentre per il secondo sinistro l'allagamento è avvenuto direttamente dall'alto, ovvero dal soffitto
della stessa sala, compromettendo visibilmente anche la controsoffittatura del vano;
E) la pluviale incriminata
discende la parete del fabbricato sino a confluire in un pozzetto situato sul terrazzino adiacente alla porta -
finestra della sala CED;
F) conseguentemente ad entrambi gli allagamenti si sono verificati danni alla stessa
tipologia di apparecchiature che, in quanto inutilizzabili ma strettamente funzionali ai servizi resi dalla Pt_1
attrice, sono state immediatamente sostituite dopo il primo sinistro e nuovamente danneggiate a causa del
secondo sinistro. In subordine, trattenere la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
per il deposito di memorie conclusionali e repliche”.
PER IL : “Con le presenti brevi note, questa difesa, nel riportarsi integralmente ai propri atti e CP_1
scritti difensivi e alle deduzioni, eccezioni e domande ivi formulate, chiede assegnarsi la causa a sentenza con i
termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed insiste affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria
istanza, voglia accogliere le seguenti conclusioni: a) Rigettare il proposto gravame siccome inammissibile e
infondato, in fatto e in diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata;
b) Condannare
l'appellante , in persona del suo omonimo titolare, al pagamento, in favore del Parte_1
, delle spese e competenze del giudizio;
c) In subordine, nella Controparte_7
denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda proposta nei confronti del
[...]
, condannare la chiamata in causa, (società derivante Controparte_7 Controparte_3
Contr da fusione per incorporazione di già , in persona del suo legale CP_8 Controparte_9
rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne il medesimo Condominio da tutti gli importi che lo
stesso dovesse eventualmente essere tenuto a corrispondere all'attore a titolo di risarcimento del danno e di
spese legali;
d) Condannare la (società derivante da fusione per incorporazione di Controparte_3
Contr
già , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_8 Controparte_9
pagamento, in favore dell'assicurato , c.so Vittorio Emanuele n. 153, delle spese Parte_2
da quest'ultimo sostenute per resistere in giudizio, ai sensi dell'art. 1917 comma terzo c.c. Vittoria di spese e
pagina 3 di 15 competenze del doppio grado di giudizio”.
PER LA HDI ASSICURAZIONI: “Tenuto conto della disposta trattazione scritta dell'udienza del 14/02/2025,
la società si riporta ai propri atti difensivi ed a tutto quanto rilevato ed eccepito e per l'effetto si CP_3
chiede volersi assegnare la causa a sentenza con termine per il deposito di memorie ex art 190 c.p.c. e si
conclude per l'accoglimento delle seguenti conclusioni 1) in via preliminare dichiarare nullo, inammissibile,
improcedibile, nonché infondato, l'atto di appello per le ragioni esposte in narrativa;
2) ulteriormente disporre
di non luogo a procedere in relazione al rapporto tra il e la soc. Controparte_10
ovvero, in via subordinata, e solo nell'ipotesi in cui l'adita Corte dovesse ritenere di affrontare Controparte_4
le ragioni dell'istanza di manleva, si chiede accogliersi le eccezioni sollevate e quindi rigettarsi la domanda di
manleva del perché infondata in fatto e diritto;
3) con il favore delle spese del doppio grado di CP_1
giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 31.10.2018 al in Torre del Controparte_7
CO ed il 07.11.2018 alla la ditta individuale ha riferito Controparte_6 Parte_1
di condurre in locazione un immobile ad uso commerciale sito in detto condominio, adibito all'esercizio della propria attività di vendita di beni e servizi informatici, e che in data 23.07.2015 un vano del predetto immobile,
usato come magazzino e sala per la strumentazione elettronica CED, subiva un allagamento dovuto ad infiltrazioni di acque piovane determinate dall'occlusione di una pluviale CP_11
Ha ancora riferito l'istante di aver denunziato tale evento, produttivo di danni alle apparecchiature elettroniche per € 7.500,00, al Condominio di appartenenza che, in quanto titolare della polizza fabbricati n.
00801115154 stipulata presso la interessava detta compagnia la quale, effettuato un Controparte_4
sopralluogo, riteneva l'evento non coperto dalle condizioni generali di assicurazione essendo l'allagamento dovuto allo spargimento d'acqua che penetrava nel locale dal davanzale di una finestra posta a livello di un terrazzino esterno.
L'istante, onde evitare la sospensione dei servizi web forniti alla propria utenza, aveva a questo punto provveduto alla sostituzione delle apparecchiature elettroniche danneggiate dal sinistro. In data 20.05.2016 si era poi verificato, all'interno dello stesso vano, un altro allagamento originato dalla medesima pluviale condominiale che, questa volta, si rompeva con penetrazione dell'acqua direttamente dal soffitto del locale CED
pagina 4 di 15 e susseguente danneggiamento della controsoffittatura e delle apparecchiature elettroniche installate in sostituzione di quelle precedenti.
Anche questo evento, produttivo di danni stimati in € 14.608,00, veniva denunciato alla compagnia assicuratrice del condominio nonché alla compagnia di assicurazioni della stessa attrice, ossia alla
[...]
con cui la ditta individuale aveva stipulato la polizza - protezione commercio n. 115888. CP_6 Pt_1
Tale ultima compagnia aveva tuttavia ritenuto il sinistro non indennizzabile, provenendo il danno da una pluviale non istallata nel locale assicurato, ed anche la aveva escluso l'indennizzabilità del Controparte_4
danno in parola non ravvisando la sua derivazione da beni condominiali ed avendo l'evento colpito in massima parte dei beni già coinvolti nel precedente sinistro.
Ciò premesso la ditta individuale ha convenuto innanzi al Tribunale di Parte_1
Torre Annunziata il nonché la propria compagnia assicuratrice, Controparte_7
ossia la chiedendone la condanna, per le rispettive quote di competenza, al Controparte_6
risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei due descritti eventi da liquidare in un importo complessivo non inferiore a € 22.108,00.
Entrambi i convenuti si sono costituiti in giudizio resistendo alla domanda di cui hanno chiesto il rigetto.
Il Condominio ha inoltre chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a chiamare in causa la Controparte_9
domandando la sua condanna, in caso di propria soccombenza, a manlevarlo ed a tenerlo indenne
[...]
da tutti gli importi che lo stesso fosse stato eventualmente ritenuto obbligato a pagare all'attrice a titolo di risarcimento del danno e di spese legali. Il condominio ha inoltre chiesto la condanna della propria compagnia assicuratrice a rimborsargli le spese sostenute per resistere in giudizio ai sensi dell'art. 1917, comma terzo, c.c.
Anche la si è costituita chiedendo il rigetto tanto della domanda Controparte_9
principale quanto della domanda di garanzia esulando i sinistri dedotti in lite dal rischio assicurato.
La causa, assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., è stata istruita disponendo una c.t.u. volta ad individuare le cause dei due allagamenti verificatisi ed a quantificare i danni dagli stessi prodotti.
La controversia è stata quindi decisa con sentenza pubblicata il 07.05.2021 e non notificata la quale ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti del Condominio, dichiarando assorbita la domanda di manleva da quest'ultimo avanzata nei confronti della mentre ha Controparte_9
accolto la domanda di indennizzo proposta dalla ditta individuale nei confronti della Parte_1
pagina 5 di 15 condannando quest'ultima al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 5.640,81 oltre CP_6
accessori nonché al rimborso delle spese processuali sostenute dall'assicurato previa loro compensazione in ragione della metà. La sentenza ha infine compensato le spese di lite tra il e la ha CP_1 Controparte_4
condannato l'attore al pagamento delle spese sostenute dal Condominio ed ha posto le spese di c.t.u.
definitivamente a carico di tutte le parti nella misura di ¼ ciascuna.
Tale decisione, per quanto di interesse, è stata così motivata: “Si evidenzia, in primis, che non vi è
alcuna contestazione tra le parti in merito alla sussistenza del fenomeno infiltrativo denunziato dall'attore,
essendo oggetto di contestazione la causa delle predette infiltrazioni. Orbene, il c.t.u, nell'elaborato depositato
telematicamente in data 8.3.2021, in risposta a tale quesito ha accertato che, quanto alla prima infiltrazione del
2015, essa è ascrivibile al fenomeno di occlusione idraulica della pluviale contenuta nel pozzetto posto sul
terrazzino esclusivo di parte attrice per cui, essendo detto terrazzino sprovvisto di battente, l'acqua è penetrata
al disotto dell'infisso realizzando l'allagamento del vano CED;
mentre, riguardo alla dedotta rottura della
pluviale, essa deve ritenersi una causa improbabile delle infiltrazioni lamentate nel 2016, in quanto l'acqua
espulsa dalla lesione occorsa alla pluviale, sfruttando un “percorso alternativo”, avrebbe raggiunto comunque
il pozzetto idraulico posto sul terrazzino senza arrecare infiltrazioni alla muratura perimetrale del vano CED.
Il giudicante non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è giunto il nominato c.t.u, caratterizzate
da specifica competenza tecnica, frutto di argomentazioni logiche e lineari e di accurate indagini svolte nel
contraddittorio tra le parti. Inoltre il c.t.u ha ampiamente risposto ai rilievi critici del consulente tecnico di
parte attrice, confermando le conclusioni innanzi evidenziate (cfr. valutazioni alle osservazioni c.t. di parte
attrice allegate alla c.t.u.). Non essendo, pertanto, i danni lamentati dall'attore ascrivibili al CP_1
convenuto, quale custode delle parti comuni, (nella fattispecie della condotta pluviale , la CP_11
domanda di risarcimento formulata nei confronti del va rigettata. CP_1
Si ricorda, infatti, che secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte la responsabilità per
i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., pur avendo carattere oggettivo, perché
possa configurarsi in concreto, è necessario che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno
arrecato, il cui onere probatorio grava sul danneggiato.
Ora, nella specie, per quanto sopra esposto, tale onere non è stato assolto. Ciò implica il rigetto della
domanda attrice nei confronti del condominio ed assorbe la domanda di garanzia formulata dal condominio nei
pagina 6 di 15 confronti della propria compagnia Controparte_12
Quanto poi alla domanda formulata dall'attore nei confronti della propria compagnia Controparte_13
dal contenuto della polizza prodotta da detta assicurazione non emerge in modo univoco che il rischio
assicurato comprenda i soli danni causatisi all'interno del locale commerciale, non essendo all'uopo sufficienti
ad escludere la copertura assicurativa né il termine di “fabbricato”, adoperato genericamente in contratto, né
Con le conclusioni in merito del perito di parte a cui la si richiama (cfr. Cassazione civile, sez. III, 26/02/2013,
n. 4799 ai sensi della quale l'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti
meramente accidentali, dovuti, cioè, a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la
sua stessa natura importa necessariamente l'estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di
espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa).
…Ne discende che, pacifica tra le parti l'esistenza della polizza n. X000115888 per responsabilità
civile, la in persona del legale rappresentante p.t., va condannata al risarcimento dei Controparte_6
danni patrimoniali subiti dall'attore e quantificati dal c.t.u. nell'importo di 5.640,81 euro.
Su tale somma, trattandosi di debito avente ad oggetto il risarcimento del danno e, dunque, di valore,
sono riconosciuti gli interessi e la rivalutazione secondo gli indici Istat dal giorno dell'illecito, che può farsi
risalire con certezza al maggio 2016. Tuttavia, poiché il c.t.u. ha quantificato il danno in data 8.3.2021, ed
essendo in sostanza già la somma rivalutata a tale data, la rivalutazione va riconosciuta da tale data
dell'8.3.2021 alla data di pubblicazione della presente sentenza, mentre gli interessi, per evitare una
duplicazione del danno risarcibile, sono calcolati dal maggio 2016 sulla somma originaria, quindi sulla somma
di euro 5.640,81 svalutata a tale data, maggio 2016, e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat e fino al soddisfo (cfr. Cass. S.U. 95/1712).
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attore e il convenuto condominio e si
liquidano come da dispositivo che segue, secondo i parametri medi (in relazione allo scaglione compreso tra
euro 5.200,00 ed euro 26.000,00) di cui al decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 55/2014.
L'accoglimento della domanda nei confronti della per un importo notevolmente inferiore alla CP_13
pretesa attorea comporta invece la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%; mentre, in relazione
alla domanda di manleva formulata dal , l'effettiva copertura del rischio assicurativo previsto nella CP_1
polizza in atti giustifica la compensazione delle spese legali.
pagina 7 di 15 Le spese di c.t.u., già liquidate con decreto dell'8.3.2021, vanno poste definitivamente a carico di tutte
le parti in ragione di ¼ su ciascuna di esse. (…)”.
§§§§§§
Con atto notificato in data 11.06.2021 ed iscritto a ruolo il 15.06.2021 ha Parte_1
tempestivamente appellato tale sentenza chiedendo a questa Corte di riformarla parzialmente recependo tali richieste: “Accogliere integralmente la domanda di risarcimento dei danni subiti dalla ditta individuale
[...]
, come meglio precisati negli atti di causa, e quantificati, in ogni caso nella misura non Parte_1
inferiore a euro 19.373,77 (diciannovemila trecento settanta tre/77). Accertare per gli stessi la responsabilità
del ex art. 2051 c.c., e per l'effetto, condannare al risarcimento del Controparte_10
danno, ciascuno per la quota di propria competenza, il , Controparte_10
rappresentato dall'Amministratore p.t., la compagnia assicurativa in persona del Controparte_9
legale rappresentante p.t., e la compagnia assicurativa in persona del legale Controparte_6
rappresentante p.t., oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di
giudizio ed attribuzione ai sottoscritti procuratori. In via subordinata, nell'ipotesi non creduta in cui non
dovesse riscontrarsi alcuna responsabilità in capo al , ex art. 2051 Controparte_10
c.c., accogliere integralmente la domanda di risarcimento dei danni subiti dalla Ditta individuale Maxy, come
meglio precisati negli atti di causa, e quantificati, in ogni caso, nella misura non inferiore a euro 19.373,77 e
per l'effetto condannare la compagnia assicurativa in persona del legale Controparte_6
rappresentante p.t., all'integrale risarcimento degli stessi con vittoria di spese e competenze del doppio grado di
giudizio ed attribuzione ai sottoscritti procuratori”.
Il , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto Controparte_7
dell'appello riproponendo, in subordine, la domanda di manleva nei confronti della Controparte_9
dichiarata assorbita in primo grado.
[...]
Si è costituita anche la - oggi - chiedendo il rigetto Controparte_4 Controparte_3
dell'appello o comunque della domanda di garanzia riproposta dal . È invece rimasta contumace la CP_1
nonostante la rituale notifica dell'atto di appello. Controparte_6
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza successivamente sostituita con la concessione di un termine per il deposito telematico di pagina 8 di 15 note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è stata introitata in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
per il deposito delle difese finali.
§§§§§§
Preliminarmente va dato atto della cessazione della materia del contendere tra la ditta individuale Pt_1
e la Parte_1 Controparte_6
Con le note ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 12.11.2021 l'appellante ha infatti dichiarato “di aver in
data 10.11.2021 definito bonariamente con la sola compagnia assicurativa l'ulteriore Controparte_6
quota di risarcimento danno a questa imputabile per i fatti di causa, nulla più pretendendo dalla stessa per i
danni subiti e coperti dalla polizza n. 115888 - protezione commercio” ed ha poi ribadito tale assunto in tutte le sue successive difese.
Restano pertanto da esaminare i soli motivi di gravame concernenti la posizione del CP_1
muovendo dal primo di essi con cui l'appellante lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il tribunale non ravvisando una responsabilità anche solo in via concorsuale, in violazione dell'art. 2051 c.c. CP_11
Deduce in particolare l'appellante che, rispetto ad entrambi gli episodi di allagamento per cui è lite, è
ravvisabile la responsabilità del . CP_1
Con riferimento al primo sinistro, occorso nel 2015, il tribunale si è infatti riportato alla c.t.u. la quale ha escluso la sua riconducibilità ad un'occlusione della pluviale condominiale ritenendo lo stesso ascrivibile al sottodimensionamento del pozzetto di raccolta delle acque meteoriche presente sul terrazzino di proprietà
esclusiva dell'attrice da cui l'acqua defluiva, infiltrandosi al di sotto dell'infisso del vano CED, determinandone in tal modo l'allagamento.
Così opinando il tribunale non avrebbe tuttavia considerato che le acque meteoriche convogliate nella pluviale condominiale si scaricano sul terrazzino attoreo, per l'esistenza in fatto di una servitù di stillicidio a favore del , e che il pozzetto idraulico presente sul terrazzino ha una funzione servente rispetto alla CP_1
pluviale con la conseguenza che spettava al , proprietario del fondo dominante, eseguire tutte le CP_1
opere necessarie a garantire la piena funzionalità della servitù.
Ciò in quanto l'art. 1069 co. 1 c.c., stabilendo che “il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere
necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minor incomodo al
pagina 9 di 15 proprietario del fondo servente”, le fa chiaramente gravare sullo stesso.
Il , da cui provengono le acque pluviali che defluiscono Controparte_7
nel pozzetto insistente nell'unità immobiliare della ditta avrebbe pertanto dovuto eseguire a proprie spese Pt_1
quei lavori e quelle opere di manutenzione destinate ad evitare la tracimazione delle acque pluviali per cui, non avendolo fatto, risponde ex art. 2051 c.c. dei danni conseguenti.
Prosegue l'appellante asserendo che, in riferimento al secondo allagamento, avvenuto nel 2016, il tribunale ha escluso la responsabilità del ancora una volta alla c.t.u. secondo la quale Controparte_14
l'evento non è dipeso dalla rottura della pluviale condominiale in quanto, in quel caso, “l'acqua non si sarebbe
infiltrata all'interno dei locali della Ditta attrice, bensì si sarebbe riversata sulla tettoia per poi essere
recapitata nel pozzetto idraulico posto sul terrazzino esclusivo”. Il c.t.u. non ha tuttavia individuato altre possibili cause del fenomeno infiltrativo verificatosi nel 2016 che lo stesso Giudice ha dato per avvenuto, avendo condannato l' al pagamento dei danni. Controparte_6
L'alternativa consisterebbe perciò o nel ritenere che le infiltrazioni sono state causate dalla rottura della pluviale, e che l'acqua fuoriuscita dalla tubazione si è infiltrata nel paramento murario del fabbricato - privo di impermeabilizzazione - per poi riversarsi all'interno del locale CED dal soffitto, oppure nel ritenere che, per lo stesso difetto di impermeabilizzazione, l'acqua piovana si è direttamente infiltrata senza passare per la colonna pluviale. In entrambe le ipotesi emergerebbe, dunque, il difetto di manutenzione del fabbricato e la conseguente responsabilità del convenuto, almeno in concorso di colpa, per i danni subiti dalla ditta attrice. CP_1
Di conseguenza dovrebbe essere accolta, quanto meno parzialmente, la domanda proposta dall'attrice nei confronti del che è palesemente coinvolto nella responsabilità per i danni procurati dalle CP_1
infiltrazioni alla sala CED.
§§§§§§
Il motivo, prima ancora che infondato, deve essere ritenuto inammissibile. L'originaria domanda risarcitoria vedeva infatti il chiamato a rispondere del danno Controparte_7
quale proprietario di una pluviale di raccolta delle acque meteoriche che nel 2015 si sarebbe intasata e nel 2016
si sarebbe rotta, dando origine ai due allagamenti per cui è controversia, prospettando in tal modo una sua responsabilità ex art. 2051 c.c. discendente dalla natura condominiale della pluviale appartenente al novero dei beni comuni elencati nell'art. 1117 c.c. A seguito della disposta c.t.u. è tuttavia in primo luogo emerso che il pagina 10 di 15 cespite in cui la ditta appellante svolge la propria attività commerciale è composto da una prima unità
immobiliare, appartenente a che l'ha locata al titolare della ditta a cui risulta Controparte_15 Pt_1
accorpata una seconda unità immobiliare, della quale è proprietario lo stesso e di cui fanno Parte_1
parte il vano CED e l'adiacente terrazzino di proprietà esclusiva. Sempre dalla c.t.u. è poi emerso che la causa del primo allagamento è da individuare nel sottodimensionamento del pozzetto di raccolta delle acque meteoriche presente sul terrazzino attoreo rispetto alla portata delle precipitazioni atmosferiche verificatesi il
23.07.2015.
Consultando i dati storici delle suddette precipitazioni, il consulente ha infatti accertato che, in quella data, sono caduti 48 mm di pioggia in cinque minuti per cui il quantitativo d'acqua caduto sul terrazzino è stato di 4,32 litri/sec. Accedendo sui luoghi di causa, il c.t.u. ha inoltre accertato che la tubazione di scarico esistente nel pozzetto di raccolta delle acque meteoriche presente sul terrazzino attoreo ha un diametro interno di 80 mm per cui la sua capacità di smaltimento è di 2,6 litri/sec. Ciò ha comportato che la quantità d'acqua eccedente le capacità di smaltimento della predetta tubazione, in occasione dell'evento atmosferico del 23.07.2015, è stata di
1,72 litri/sec. per cui, essendo la superficie del terrazzino di proprietà esclusiva pari a 13,90 mq, l'altezza dell'acqua in eccesso accumulatasi sullo stesso è stata di 3,7 cm. con la conseguenza che, essendo l'infisso prospiciente il terrazzino sprovvisto di battente, l'acqua è giocoforza penetrata al di sotto dell'infisso andando ad allagare il vano CED. Da ciò la conclusione dell'ausiliare secondo cui i danni alle apparecchiature elettroniche non vanno ascritti all'occlusione a pluviale condominiale ma all'insufficiente dimensionamento del pozzetto di scarico insistente terrazzino di proprietà della Pt_1
Ne consegue che, una volta individuata con la consulenza d'ufficio la causa dell'allagamento nell'insufficiente portata del pozzetto privato di raccolta delle acque piovane presente sul terrazzino della ditta il tribunale non poteva procedere d'ufficio all'individuazione di una diversa ipotesi di responsabilità, Pt_1
introducendo nel processo allegazioni in fatto mai svolte dall'attrice (esistenza di una servitù di stillicidio sul bene privato a vantaggio del ), non essendo stata mai contestata al convenuto una responsabilità per CP_1
la violazione degli obblighi di custodia su beni che non gli appartengono e che non rientrano nella sua diretta disponibilità. Costituisce infatti una questione nuova, preclusa in primo grado ed a maggior ragione in appello,
quella relativa all'esistenza di un diritto reale di servitù di scarico e/o di stillicidio sui luoghi oggetto di causa che l'appellante pretende di introdurre a seguito di circostanze emerse per la prima volta solo con la consulenza pagina 11 di 15 tecnica (esistenza di una servitù di scarico a vantaggio del in virtù della quale questo sarebbe CP_1
investito del dovere di custodia del pozzetto di scarico delle acque piovane presente sul terrazzino di pertinenza dell'immobile attoreo sebbene tale opera idraulica appartenga all'attore in quanto proprietario del terrazzino e,
quindi, del pozzetto su di esso costruito). L'esistenza di tale diritto reale sul proprio fondo è infatti questione nuova, preclusa in primo grado, e non proponibile per la prima volta in appello.
Per quanto attiene poi al secondo allagamento, ricondotto dall'appellante alla rottura della pluviale condominiale, giova premettere che nel corso degli accessi peritali il terrazzino attoreo è risultato coperto da una tettoia spiovente in vetroresina ancorata da un lato al paramento murario esterno del fabbricato e, dall'altro, al parapetto del terrazzino. Occorre inoltre premettere che, intervenendo sui luoghi, l'ausiliare non ha potuto visionare la pluviale condominiale che si assume aver provocato, con la sua rottura, l'allagamento del vano CED
in quanto la stessa è stata rimossa dall'appellante e non è più presente in loco.
Al fine di indagare sulla possibile causa dell'allagamento si è pertanto reso necessario procedere ad una ricostruzione dell'ubicazione e configurazione di tale manufatto che il c.t.u. ha effettuato partendo dai ragguagli ricevuti dai consulenti di parte e dal rinvenimento in loco di alcuni indizi della sua esistenza costituiti dalla presenza al di sopra della tettoia di un impluvio metallico dismesso e di un “incastro” sul quale la pluviale rimossa correva orizzontalmente, al di sopra della tettoia in prossimità della muratura esterna del fabbricato.
Muovendo da tali dati, il c.t.u. ha argomentato quanto segue: “Dalla ricostruzione grafica
tridimensionale, la quale raffigura lo stato dei luoghi con l'aggiunta della pluviale rimossa (tratto P2), e
ponendo il caso che questa sia stata oggetto di lesione nella parte retrostante, ovvero verso il paramento
murario del fabbricato e in corrispondenza del vano CED, come suggerito dal geom. , l'acqua CP_16
verosimilmente sarebbe defluita sulla tettoia in vetroresina per poi raccogliersi sul tratto di grondaia (tratto
G1), quest'ultima deputata a far confluire le acque meteoriche nel pozzetto di raccolta posto sul terrazzino
esclusivo della attrice, come mostrato dalla Fig. 44”. Pt_1
Proseguendo nella sua indagine, il c.t.u. ha poi osservato: “La possibilità che l'acqua espulsa dalla
lesione del tratto P2 sia entrata nel vano CED attraverso l'incastro tra la tettoia e il paramento murario viene
esclusa in quanto dalla documentazione fotografica versata in atti dall'avv. Falanga (memoria ex art. 183),
ovvero dalla foto n. 4, si evince chiaramente che l'incastro in argomento, sul quale correva la pluviale rimossa
(tratto P2), è stato realizzato mediante l'inserimento della tettoia direttamente nella muratura a mezzo di una
pagina 12 di 15 traccia profonda, inoltre la foto in questione, che riguarda probabilmente i lavori che hanno portato
all'eliminazione del tratto P2 a valle dei due fenomeni infiltrativi, ci mostra che il predetto incastro, distante
solo pochi centimetri dalla pluviale, era ben dotato di primer bituminoso e guaina impermeabilizzante (Fig. 45).
Alla luce di tali accertamenti il consulente ha pertanto concluso la sua indagine affermando: “Pertanto
la condizione di rottura della pluviale rimossa è valutata come causa improbabile delle infiltrazione lamentate
in quanto l'acqua espulsa dalla lesione occorsa alla pluviale, sfruttando un percorso alternativo, avrebbe
raggiunto comunque il pozzetto idraulico posto sul terrazzino senza arrecare infiltrazioni alla muratura
perimetrale del vano CED”. Anche l'esistenza dei danni alla controsoffittatura del vano CED non è stata infine direttamente riscontrata dal c.t.u., essendo risultati i lavori di ripristino delle opere murarie già eseguiti dalla attrice al momento dei suo accesso sui luoghi durante il quale emergeva che: “Le pareti verticali ed il Pt_1
soffitto a volta del predetto vano, risultano intonacate e tinteggiate con metodo tradizionale e in buone
condizioni”. Tanto l'ipotesi che l'infiltrazione sia stata causata dalla rottura della pluviale quanto l'ipotesi che essa sia stata originata da un difetto di impermeabilizzazione del paramento murario del fabbricato sono state dunque esaminate e scartate dal c.t.u. né vale osservare che il consulente non è giunto ad individuare altre possibili cause del fenomeno dal momento che, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare sia l'evento dannoso che l'esistenza di nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno per cui la circostanza che l'indagine peritale non abbia condotto al riscontro di tali elementi non può che importare il rigetto della domanda.
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Il rigetto di tale motivo di appello comporta l'assorbimento del secondo motivo di gravame, con cui la ditta individuale lamenta la riduttiva quantificazione dei danni subiti in conseguenza Parte_1
dei due allagamenti ad opera del c.t.u., attesa la conferma della reiezione della domanda risarcitoria proposta nei confronti del condominio e la cessazione della materia del contendere nei confronti della a seguito CP_6
dell'accordo stragiudizialmente raggiunto con tale compagnia che esimono dall'esame della doglianza.
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Parimenti assorbito è il terzo ed ultimo motivo di gravame con cui l'appellante si duole della propria condanna alla refusione delle spese processuali sostenute dal , assumendo che esse dovevano essere CP_1
fatte gravare per intero o quanto meno in parte sullo stesso, e della parziale compensazione delle spese nel pagina 13 di 15 rapporto con la in quanto l'intesa raggiunta stragiudizialmente con tale compagnia ha fatto cessare la CP_6
materia del contendere anche sul punto.
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non esset è infine la domanda di condanna al pagamento delle spese di resistenza, proposta ex Per_2
art. 1917 co.
3. c.c. dal nei confronti della propria compagnia assicuratrice, non essendosi il CP_1
tribunale pronunciato su tale richiesta senza che il vizio di omessa pronunzia venisse fatto valere in sede di gravame dal stesso. CP_1
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Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Tanto con la precisazione che l'appellante deve rispondere non solo delle spese sostenute dal ma anche di quelle CP_1
della Controparte_3
Le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto, laddove sia stata rigettata la domanda principale, vanno infatti poste a carico della parte che, rimanendo soccombente, ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando una tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese di lite ed a nulla rilevando l'assenza di domande proposte dall'attore nei confronti del chiamato in causa (cfr. ex multis cass. n. 23552/2011 e cass. n. 2492/2016).
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione prevista dall'art. 13 co.
1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto dalla ditta individuale contro il Condominio sito in Parte_1
Torre del CO al in vista della riforma della sentenza del Tribunale di Torre Controparte_7
Annunziata n. 976/2021 pubblicata il 07.05.2021.
2) Dichiara cessata la materia del contendere per quel che concerne l'appello proposto dalla ditta individuale contro la Parte_1 Controparte_6
pagina 14 di 15 3) Condanna al rimborso delle spese di appello sostenute dal sito in Torre del Parte_1 CP_1
CO al e dalla che si liquidano, per ciascuna di dette Controparte_7 CP_3 Controparte_3
parti, in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge, distraendo l'importo di spettanza del Condominio in favore dell'avv. Giulia
Malinconico per dichiarato anticipo.
4) Dà atto dell'applicabilità, a carico di di una sanzione pari al contributo unificato dovuto Parte_1
per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 21.05.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_17
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