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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/09/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6032/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6032/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GLORIA Parte_1 C.F._1
SALMISTRARO
ATTORE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
: Parte_1
- accertare la proprietà esclusiva del sig. dell'immobile sito in BA TE (PD) in Parte_1
Via Roma n. 70, come meglio identificato in narrativa, e dichiarare l'occupazione sine titulo dell'immobile stesso, posta in essere dalla sig.ra ; e per l'effetto CP_1
1 - condannare la sig.ra al rilascio dell'immobile sito in BA TE (PD) in Via Roma CP_1
n. 70, in favore del ricorrente sig. ; Parte_1
- condannare la sig.ra al pagamento della somma di Euro 746,79 relative alle utenze e CP_1 alla manutenzione dell'immobile dal mese di aprile 2024;
- condannare la sig.ra al risarcimento del danno patito dal sig. pari al valore CP_1 Parte_1 locatizio dell'immobile, quantomeno dall'invito al rilascio sino all'effettivo rilascio nella somma ritenuta di Giustizia;
- condannare la sig.ra al pagamento della somma di Euro 50,00die per ogni giorno di CP_1 ritardo nell'esecuzione del provvedimento ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , premesso di essere proprietario esclusivo dell'immobile sito in BA TE (PD), Parte_1 via Roma 70, ha convenuto in giudizio, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la sorella CP_1 chiedendo l'accertamento della proprietà esclusiva, la condanna della sorella al rilascio dell'appartamento al piano terra dalla stessa occupato sine titulo, a seguito del decesso della madre, usufruttuaria, che l'aveva ivi ospitata, nonché al pagamento di € 746,79, quale quota parte delle utenze e spese di manutenzione dalla data di decesso della madre, e al risarcimento del danno pari al valore locativo dell'immobile, dall'invito al rilascio al rilascio effettivo.
1.1 Regolarmente notificata è stata dichiarata contumace. Si da atto che si CP_1 CP_1
è presentata personalmente alla prima udienza depositando una busta ed ha altresì partecipato all'udienza di discussione dichiarando di non volersi farsi assistere da legali di cui non si fida.
2. La domanda è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Premesso che della documentazione consegnata in busta alla scrivente da , non CP_1 ritualmente costituita in giudizio, non può tenersi conto alcuno ex art. 97 d.att. c.p.c., così come di quanto dalla stessa dichiarato alla scrivente fuori dall'udienza, risulta provata 1) la proprietà dell'immobile in capo all'attore in via esclusiva giusta successione ereditaria per 1/3 e per acquisto delle restanti quote rispettivamente dalla madre e dall'aggiudicataria in sede esecutiva (documenti da 2
a 5); 2) l'assenza di titolo all'occupazione dell'immobile da parte della convenuta;
3) la perdurante occupazione dell'immobile da parte della convenuta.
In ordine alla prova della proprietà del bene si osserva, infatti, che costituisce diritto vivente “che il rigore della cosiddetta “probatio diabolica”, la quale comporta l'onere a carico dell'attore in rivendicazione di provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, si attenua nel caso in cui il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa, nel senso che, in tale ipotesi, il rivendicatore non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene abbia formato oggetto del proprio titolo di
3 acquisto e di quello dei suoi danti causa, sino al proprietario comune autore tra i contendenti (Sez. 2,
n. 518; ma già nello stesso senso, Cass. nn. 5807/1978, 991/1977).
Considerato che il bene in oggetto è pervenuto nel 1991 per successione del padre in pari quota all'attore e alla sorella, la prova del successivo acquisto nel 2005 della quota dalla madre, parimenti destinataria di una quota per successione, e dell'acquisto dall'aggiudicataria in sede esecutiva nel 2006 consentono di ritenere soddisfatto l'onere gravante sull'attore, considerato altresì il maturare dei termini per l'usucapione.
Quanto all'assenza di valido titolo per l'occupazione, a fronte della prospettazione attorea che ha dedotto sia l'espropriazione della quota di proprietà della convenuta per effetto della procedura esecutiva n. 315/04, sia il decesso della madre usufruttuaria che la ospitava, , omettendo CP_1 di costituirsi, ha deciso di non offrire alcun elemento di segno contrario per giustificare la legittimità dell'occupazione dell'immobile.
Quanto infine all'occupazione dell'immobile, la stessa risulta dagli esiti della notifica.
Va quindi accolta la domanda e ordinato il rilascio dell'immobile entro 60 giorni dalla presente decisione.
Considerate le precarie condizioni della sorella non si ritiene di accogliere la richiesta di condanna ex art. 614 bis c.p.c..
2.1 Venendo alla domanda di condanna al pagamento della quota parte delle utenze e delle spese di manutenzione della caldaia, difetta per le prime la prova del pagamento da parte dell'attore e per la seconda quella della riferibilità della spesa alla caldaia che serve l'appartamento occupato dalla convenuta.
La domanda non può pertanto essere accolta.
2.2 Quanto, infine, alla domanda risarcitoria, in tema di danno da occupazione sine titulo, la
Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 33645/2022, chiamata a pronunciarsi sulla questione se detto danno sia in re ipsa, ha affermato il seguente principio di diritto: “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”.
4 Di recente la Corte ha precisato che (Cass. sent. 10328 del 2025) “Il danno alla proprietà consiste nella concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godere del bene in modo pieno ed esclusivo, che il danneggiato ha l'onere di allegare (sia pure facendo ricorso a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza) e provare, anche per presunzioni”.
Nel caso in esame non è neppure allegata la volontà di voler procedere alla locazione dell'appartamento occupato dalla sorella, né è stato fornito un valore locativo o indicati dei parametri al riguardo.
La domanda non può pertanto essere accolta.
Il ricorso va quindi accolto limitatamente all'accertamento della proprietà esclusiva del bene in capo all'attore e alla condanna di al rilascio. CP_1
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in misura pari ai valori medi per studio e introduttiva, minimi per decisionali, considerata la decisione allo stato degli atti e la contumacia della convenuta.
Lo scaglione è per le cause di valore indeterminato basso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta la proprietà esclusiva in capo a dell'immobile sito in BA TE (PD) in Via Parte_1
Roma n. 70, accerta l'occupazione sine titulo da parte di dell'immobile sito in BA TE (PD) CP_1 in Via Roma n. 70, condanna a rilasciare, libero da cose e persone anche interposte, in favore di CP_1 Parte_1 entro 60 giorni dalla data della presente sentenza l'immobile sito in BA TE (PD) in Via Roma
n. 70.
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 571,89 CP_1 Parte_1 per spese, € 4.358,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA. e 15,00 % per rimborso spese generali.
5 Padova, 23 settembre 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6032/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GLORIA Parte_1 C.F._1
SALMISTRARO
ATTORE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
: Parte_1
- accertare la proprietà esclusiva del sig. dell'immobile sito in BA TE (PD) in Parte_1
Via Roma n. 70, come meglio identificato in narrativa, e dichiarare l'occupazione sine titulo dell'immobile stesso, posta in essere dalla sig.ra ; e per l'effetto CP_1
1 - condannare la sig.ra al rilascio dell'immobile sito in BA TE (PD) in Via Roma CP_1
n. 70, in favore del ricorrente sig. ; Parte_1
- condannare la sig.ra al pagamento della somma di Euro 746,79 relative alle utenze e CP_1 alla manutenzione dell'immobile dal mese di aprile 2024;
- condannare la sig.ra al risarcimento del danno patito dal sig. pari al valore CP_1 Parte_1 locatizio dell'immobile, quantomeno dall'invito al rilascio sino all'effettivo rilascio nella somma ritenuta di Giustizia;
- condannare la sig.ra al pagamento della somma di Euro 50,00die per ogni giorno di CP_1 ritardo nell'esecuzione del provvedimento ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , premesso di essere proprietario esclusivo dell'immobile sito in BA TE (PD), Parte_1 via Roma 70, ha convenuto in giudizio, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la sorella CP_1 chiedendo l'accertamento della proprietà esclusiva, la condanna della sorella al rilascio dell'appartamento al piano terra dalla stessa occupato sine titulo, a seguito del decesso della madre, usufruttuaria, che l'aveva ivi ospitata, nonché al pagamento di € 746,79, quale quota parte delle utenze e spese di manutenzione dalla data di decesso della madre, e al risarcimento del danno pari al valore locativo dell'immobile, dall'invito al rilascio al rilascio effettivo.
1.1 Regolarmente notificata è stata dichiarata contumace. Si da atto che si CP_1 CP_1
è presentata personalmente alla prima udienza depositando una busta ed ha altresì partecipato all'udienza di discussione dichiarando di non volersi farsi assistere da legali di cui non si fida.
2. La domanda è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Premesso che della documentazione consegnata in busta alla scrivente da , non CP_1 ritualmente costituita in giudizio, non può tenersi conto alcuno ex art. 97 d.att. c.p.c., così come di quanto dalla stessa dichiarato alla scrivente fuori dall'udienza, risulta provata 1) la proprietà dell'immobile in capo all'attore in via esclusiva giusta successione ereditaria per 1/3 e per acquisto delle restanti quote rispettivamente dalla madre e dall'aggiudicataria in sede esecutiva (documenti da 2
a 5); 2) l'assenza di titolo all'occupazione dell'immobile da parte della convenuta;
3) la perdurante occupazione dell'immobile da parte della convenuta.
In ordine alla prova della proprietà del bene si osserva, infatti, che costituisce diritto vivente “che il rigore della cosiddetta “probatio diabolica”, la quale comporta l'onere a carico dell'attore in rivendicazione di provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, si attenua nel caso in cui il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa, nel senso che, in tale ipotesi, il rivendicatore non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene abbia formato oggetto del proprio titolo di
3 acquisto e di quello dei suoi danti causa, sino al proprietario comune autore tra i contendenti (Sez. 2,
n. 518; ma già nello stesso senso, Cass. nn. 5807/1978, 991/1977).
Considerato che il bene in oggetto è pervenuto nel 1991 per successione del padre in pari quota all'attore e alla sorella, la prova del successivo acquisto nel 2005 della quota dalla madre, parimenti destinataria di una quota per successione, e dell'acquisto dall'aggiudicataria in sede esecutiva nel 2006 consentono di ritenere soddisfatto l'onere gravante sull'attore, considerato altresì il maturare dei termini per l'usucapione.
Quanto all'assenza di valido titolo per l'occupazione, a fronte della prospettazione attorea che ha dedotto sia l'espropriazione della quota di proprietà della convenuta per effetto della procedura esecutiva n. 315/04, sia il decesso della madre usufruttuaria che la ospitava, , omettendo CP_1 di costituirsi, ha deciso di non offrire alcun elemento di segno contrario per giustificare la legittimità dell'occupazione dell'immobile.
Quanto infine all'occupazione dell'immobile, la stessa risulta dagli esiti della notifica.
Va quindi accolta la domanda e ordinato il rilascio dell'immobile entro 60 giorni dalla presente decisione.
Considerate le precarie condizioni della sorella non si ritiene di accogliere la richiesta di condanna ex art. 614 bis c.p.c..
2.1 Venendo alla domanda di condanna al pagamento della quota parte delle utenze e delle spese di manutenzione della caldaia, difetta per le prime la prova del pagamento da parte dell'attore e per la seconda quella della riferibilità della spesa alla caldaia che serve l'appartamento occupato dalla convenuta.
La domanda non può pertanto essere accolta.
2.2 Quanto, infine, alla domanda risarcitoria, in tema di danno da occupazione sine titulo, la
Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 33645/2022, chiamata a pronunciarsi sulla questione se detto danno sia in re ipsa, ha affermato il seguente principio di diritto: “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”.
4 Di recente la Corte ha precisato che (Cass. sent. 10328 del 2025) “Il danno alla proprietà consiste nella concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godere del bene in modo pieno ed esclusivo, che il danneggiato ha l'onere di allegare (sia pure facendo ricorso a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza) e provare, anche per presunzioni”.
Nel caso in esame non è neppure allegata la volontà di voler procedere alla locazione dell'appartamento occupato dalla sorella, né è stato fornito un valore locativo o indicati dei parametri al riguardo.
La domanda non può pertanto essere accolta.
Il ricorso va quindi accolto limitatamente all'accertamento della proprietà esclusiva del bene in capo all'attore e alla condanna di al rilascio. CP_1
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in misura pari ai valori medi per studio e introduttiva, minimi per decisionali, considerata la decisione allo stato degli atti e la contumacia della convenuta.
Lo scaglione è per le cause di valore indeterminato basso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta la proprietà esclusiva in capo a dell'immobile sito in BA TE (PD) in Via Parte_1
Roma n. 70, accerta l'occupazione sine titulo da parte di dell'immobile sito in BA TE (PD) CP_1 in Via Roma n. 70, condanna a rilasciare, libero da cose e persone anche interposte, in favore di CP_1 Parte_1 entro 60 giorni dalla data della presente sentenza l'immobile sito in BA TE (PD) in Via Roma
n. 70.
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 571,89 CP_1 Parte_1 per spese, € 4.358,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA. e 15,00 % per rimborso spese generali.
5 Padova, 23 settembre 2025
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