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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 24/10/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
TRIBUNALE DI AT OR -
Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno Cessazione effetti
22/10/2025, nelle persone dei magistrati: civili dott. CA EC Presidente rel. dott. Gaetano Catalani Giudice dott. Antonia Quartarella Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 661/2025 R.G., sulla domanda proposta da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato TOSTI FILOMENA, C.F._1
nei confronti di
, nata in [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), con l'avvocato ZICCARDI EUGENIA, C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: OR - Cessazione effetti civili
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 20 maggio 2025, Parte_1
avanzava domanda di scioglimento del matrimonio contratto in Francia il 24 giugno
2026 con . Controparte_1
Premetteva il ricorrente che, intervenuti dissapori fra loro, che avevano portato all'interruzione della convivenza, ottenevano decreto di omologa della separazione del
Tribunale di Matera depositato il 22 luglio 2011. Disposta la comparizione delle parti si costituiva la resistente con apposita comparsa, in cui confermava i presupposti di fatto svolti in ricorso, concordando sulla domanda di divorzio, ma richiamando le pattuizioni di separazione richiedeva l'integrale esecuzione delle clausole comprensive della corresponsione di una somma una tantum.
Nelle more dell'udienza, tuttavia, le parti raggiungevano una definizione concordata degli aspetti economici e, depositato il testo dell'accordo, chiedeva di sostituire l'udienza di comparizione personale con la trattazione scritta.
A tanto autorizzati, le parti hanno depositato le note integrative, richiamando gli accordi da ultimo sottoscritti e la volontà di risolvere il vincolo matrimoniale.
Osserva, dunque, il collegio che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. B) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti, stante l'intervenuta separazione consensuale con il menzionato decreto di omologa di questo Tribunale.
D'altra parte, è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
In modo conforme il P.M. ha concluso in senso favorevole alla domanda di scioglimento del matrimonio;
Quanto agli altri aspetti, le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative, e possono essere accolte.
La natura consensuale della definizione consente la compensazione delle spese. letto l'art. 473.bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 20/05/2025 da e Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
il 24/06/2006 in Francia, alle condizioni da loro Controparte_1
concordate, sottoscritte e contenute nella convenzione datata 13 ottobre 2025 e depositata al fascicolo telematico il 14 successivo;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di PISTOIA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno
2006, Parte II, serie C, numero 46;
3) dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 22/10/2025 .
Il Presidente est.
CA EC