Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 97
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Assenza presupposto d'imposta per enunciazione atto

    La Corte ha ritenuto che i presupposti per la tassazione per enunciazione ai sensi dell'art. 22 del DPR n. 131 del 1986 non sussistono. Nello specifico, mancano l'autonomia giuridica dell'oggetto dell'enunciazione, l'identità delle parti tra atto enunciante (conferimento d'azienda) e atto enunciato (finanziamento), e l'atto enunciato non era attuale in quanto la società era in fase di costituzione. Pertanto, l'apporto è qualificato come patrimoniale e non come finanziamento soggetto a imposta di registro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 97
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara
    Numero : 97
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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