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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 97/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE RENSIS GIOVANNI, Presidente
TI NN RITA, Relatore
SACCO MAURIZIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 439/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24080006851 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 110/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (accoglimento del ricorso )
Resistente/Appellato: ( rigetto del ricorso )
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 agiva avverso l'avviso di liquidazione con codice atto n. 24080006851, notificato in data 6 marzo 2024, relativo all'atto a rogito del predetto Notaio repertorio n. 21575/14685 del giorno primo febbraio
2024, registrato a Pescara il 12 febbraio 2024 al n. 1461 serie 1T, con il quale si chiedeva il recupero, a titolo di imposta principale, della differenza di imposta di euro 6.119,00 (seimilacentodiciannove/00) - nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Pescara - in persona del titolare suo rappresentante pro tempore. Si esponeva che con tale atto pubblico il signor Società_1 titolare dell'omonima un'impresa individuale corrente in TU (PE) Indirizzo_1 snc, conferiva a favore della costituenda società “Società_1 SNC di Nominativo_3 ed Nominativo_4" con sede in in TU (PE) il predetto ramo di azienda corrente in corrente in TU (PE)
Indirizzo_1 snc, con sede in Indirizzo_2, compendio a cui veniva assegnato il valore di Euro 128.875,00 (centoventottomilaottocentosettantacinque), come da perizia redatta dalla Dott. ssa Nominativo_5 . Allegata al predetto atto sotto la lettera "A. Alla perizia era allegato lo stato patrimoniale della predetta azienda individuale che riportava, fra le voci del passivo, la dicitura “conto finanziamento socio” in luogo di quella, più appropriata, di apporto del titolare trattandosi, come detto, di ditta individuale. Con il predetto avviso di liquidazione l'Agenzia delle entrate provvedeva a richiedere il recupero della differenza di imposta di euro 6.119,00 (seimilacentodiciannove/00) a titolo di imposta per l'enunciazione di tale presunto finanziamento soci. Avverso il provvedimento assunto la presente ricorrente proponeva in data 08/03/2024 istanza di revisione in autotutela, rigettato dall'Ufficio adito. Si censurava il fatto che dall'atto non emergesse alcuna enunciazione di precedenti atti intercorsi fra le medesime parti stante che l'imprenditore individuale non può aver contratto un finanziamento con sé stesso. Si eccepiva l'assenza del presupposto d'imposta, in mancanza assoluta di qualsiasi atto o contratto verbale da assoggettare a registrazione in ragione delle disposizioni dell'articolo 22 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 131 del 1986.. Pur dovendosi attribuire al termine "parte" utilizzato dall'articolo 22 del TUiR un significato lato e sostanziale oltre il tenore contrattuale, stante la chiara ratio antielusiva della disposizione legislativa, la norma, esprimendosi al plurale (“fra le stesse parti”), presuppone l'identità delle parti intervenute nell'atto enunciato e nell'atto enunciante, che devono necessariamente essere distinte per determinare gli effetti dell'enunciazione (ovvero essere soggetti giuridici diversi che intervengono in entrambi gli atti). Nel caso di specie il presupposto dell'identità delle parti tra atto enunciante (conferimento di azienda) ed atto enunciato (finanziamento tra società e socio) risultava carente e il presupposto dell'imposta oggettivamente assente, ove all'epoca dell'apporto la società, ovvero una delle due parti, non era ancora esistente (assenza di duplicità di posizioni giuridiche) e quello che è stato impropriamente qualificato quale “finanziamento soci” non poteva che essere un comune apporto del titolare a favore della propria impresa (assenza del presupposto d'imposta), originariamente effettuato a titolo prettamente patrimoniale, senza alcun obbligo di restituzione. Si trattava, in altri termini, di un apporto patrimoniale. In caso di esercizio dell'impresa in forma individuale, infatti, non è possibile rilevare una distinzione giuridica fra l'imprenditore e la sua impresa, requisito necessario in un finanziamento fra parti distinte, ovvero una dissociazione fra la persona fisica e la struttura destinata all'esercizio di un'attività economica organizzata. La contestazione dell'Amministrazione finanziaria si avviava dall'unico presupposto che dalla situazione patrimoniale di periodo “emerge un debito che l'azienda vanta nei confronti del titolare […] risalente sin dagli anni della costituzione”, senza tuttavia considerare che il medesimo stato patrimoniale richiamato per motivare la contestazione oggetto della presente impugnazione sia relativo ad un'impresa individuale nella quale non è possibile rilevare alcuna dualità di posizioni giuridiche fra l'impresa e il suo titolare, necessarie per giustificare l'enunciazione (come, al contrario, è possibile rilevare nella diversa fattispecie in cui il socio eroga un finanziamento a favore della società da lui partecipata). Si domandava volersi annullare l'atto impugnato per l'assenza del presupposto d'imposta conseguente all'applicazione dell'articolo 22 del DPR n. 131 del 1986, con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio e con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio. Si costituiva l'Ufficio che in fatto riassumeva che era stato rilevata la sussistenza di un finanziamento infruttifero indicato nel bilancio dell'azienda ed enunciato nell'atto sottoposto a registrazione, finanziamento che pertanto è stato assoggettato ad imposizione con applicazione dell'aliquota prevista dall'art. 9, Tariffa, parte prima, d.P.R. 131/1986. In ordine all'assenza del presupposto d'imposta, in mancanza assoluta di qualsiasi atto o contratto verbale da assoggettare a registrazione a norma dell'art. 22 d.P.R. 131/1986 ci si doleva del fatto che non vi fosse identità di parti tra atto enunciante ed atto enunciato, ed il fatto che l'apporto del titolare alla propria impresa non poteva essere qualificato come finanziamento soci/mutuo, visto che non esisteva ancora una società, ma solo come apporto di capitale. Chiariva che ai fini impositivi non si richiedeva l'identità delle Parti, ma la presenza delle Parti nell'atto. Rilevante la presenza di Parti ulteriori che intervengano nell'atto enunciato non escludeva la possibilità di assoggettare ad imposizione l'atto enunciato quando comunque tutte le parti dell'atto enunciato siano presenti nell'atto enunciante. Sul punto si richiamava l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di enunciazione ai fini dell'imposta di registro, secondo cui si deve «in questo particolare contesto impositivo attribuire al termine "parte", utilizzato dall'articolo 22, TUR, un significato lato e sostanziale, stante la chiara ratio antielusiva della disposizione legislativa. Si escludeva la "terzieta'" dei soci che non sono "parti" degli atti emersi, posto che gli stessi esplicano effetti patrimoniali favorevoli per la società partecipata, sicche' senz'altro anche a loro, pur in via mediata, deve essere riferito il correlato indice di capacità contributiva, conformemente al principio generale di cui alla Cost., articolo 53» (Cass., SS.UU., sent. 24 maggio 2023,
n. 14432). Dalla situazione patrimoniale di periodo emerge un debito che l'azienda vanta nei confronti del titolare per finanziamento infruttifero di interessi pari ad euro 203.960,00 risalente sin dagli anni della costituzione". Tutto cio' premesso, considerato che i documenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'atto presentato per la registrazione, e quindi sono parte dell'atto stesso (art. 11 co.7 del d.
p.r. 131/1986); ai sensi dell'art. 22 del d.p.r. 131/1986 se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto 4 che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate;
i finanziamenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'iva scontano l'imposta proporzionale di registro nella misura del 3% prevista dall'art. 9 della tariffa parte prima allegata al d.p.r. 131/1986». La Ricorrente afferma che quello che è stato enunciato in atto sarebbe stato un “apporto del titolare” e non un “finanziamento soci”. La censura veniva opposta. L'Ufficio rilevava che sottoposto a tassazione fosse un finanziamento infruttifero, come tale descritto peraltro anche in atti – finanziamento che peraltro rappresenta un debito gravante sull'azienda e che dovrà essere restituito dalla nuova proprietà. In tal senso l'Ufficio ha richiamato l'art. 9, Tariffa, parte prima, d.P.R. 131/1986 che sottopone ad imposizione gli “atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”. Si concludeva per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Va chiarito che nel caso di specie paiono essere assenti i presupposti normativi dell'intervenuta pretesa avanzata dall'Ufficio, ovvero quelli della cd. tassazzione dell'atto per enunciazione, posto che ai sensi dell'articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 131 del 1986 la tassazione per l'enunciazione è consentita solo “se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione”. Nel caso che ci occupa non soccorre il presupposto de quo proprio per carenza di autonomia delle disposizioni enunciate nell'atto pubblico registrato e richiamato nell'atto impugnato. La norma sopra invocata dalla parte resistente pone tre indici formali per la sua applicabilità ossia l'autonomia giuridica dell'oggetto dell' "enunciazione" (delle disposizioni enunciate), l'identità delle parti dell'atto "enunciante" e dell'atto "enunciato", la permanenza degli effetti di quest'ultimo (Cass. n. 14432 del
2023; v., in termini, da ultimo, Sez. 5, nn. 3839- 3841/2023; in senso conforme, Sez. 5, nn. 32516/2019,
15585/2010). Cio' che si evince dalla documentazione addotta nel giudizio induce a ritenere che il conferimento compendiato nell'atto dispositivo richiamato nell'avviso impugnato, a prescindere dalla sua rivalutazione come finanziamento ( e non già come conferimento di ramo aziendale ) altro non integrò che un apporto patrimoniale del titolare (diverso da quelli elencati all'articolo 4 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 131 del 1096 e, pertanto, irrilevante ai fini dell'imposta di registro), verso un soggetto di prossima costituzione ( la società partecipata anche dai figli del disponente- imprenditore individuale;
inoltre sarebbe anche non attuale l'atto enunciato, ovvero il previgente finanziamento fra le parti che giustificherebbe la rettifica a titolo di enunciazione poichè la costuenda società era ancora nella fase istitutiva. Dacchè il presupposto dell'identità delle parti tra atto enunciante (conferimento di azienda) ed atto enunciato
(finanziamento tra società e socio) risulta giuridicamente non supportabile e conseguentemente il presupposto dell'imposta rettificata non irrogabile almeno all'epoca storica dell'apporto verso la new co., posto che una delle due parti non era ancora costituita (assenza di duplicità di posizioni giuridiche).
Sostenibile dunque appare la qualificazione dell'atto quale apporto patrimoniale del titolare dell'impresa individuale verso la nuova società partecipata, che non sostanzia nemmeno l'argomento a contrariis dell'obbligo restitutorio del debito verso se medesimo. La Giurisprudena di legittimità ( ex plurimis Cass.
6157/2020) asserisce che “ai fini della qualificazione in termini di finanziamento della erogazione di denaro fatta dal socio alla società, è determinante la circostanza che l'operazione sia stata contabilizzata nel bilancio di esercizio che costituisce il documento contabile fondamentale nel quale la società dà conto dell'attività svolta e che rende detta operazione opponibile ai terzi, compreso l'Erario, essendo invece irrilevante la modalità di conferimento prescelta all'interno dell'ente”. Nel caso di specie il dato contabile non si ravvisa e legittima la prospettazione della tesi della notaio Ricorrente_1 in ordine alla non corretta applicazione della tassazione per enunciazione. La peculiare natura degli argomenti giuridici addotti nella controversia e l'ampia discussione dottrinale sugli stessi temi impone la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE RENSIS GIOVANNI, Presidente
TI NN RITA, Relatore
SACCO MAURIZIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 439/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24080006851 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 110/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (accoglimento del ricorso )
Resistente/Appellato: ( rigetto del ricorso )
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 agiva avverso l'avviso di liquidazione con codice atto n. 24080006851, notificato in data 6 marzo 2024, relativo all'atto a rogito del predetto Notaio repertorio n. 21575/14685 del giorno primo febbraio
2024, registrato a Pescara il 12 febbraio 2024 al n. 1461 serie 1T, con il quale si chiedeva il recupero, a titolo di imposta principale, della differenza di imposta di euro 6.119,00 (seimilacentodiciannove/00) - nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Pescara - in persona del titolare suo rappresentante pro tempore. Si esponeva che con tale atto pubblico il signor Società_1 titolare dell'omonima un'impresa individuale corrente in TU (PE) Indirizzo_1 snc, conferiva a favore della costituenda società “Società_1 SNC di Nominativo_3 ed Nominativo_4" con sede in in TU (PE) il predetto ramo di azienda corrente in corrente in TU (PE)
Indirizzo_1 snc, con sede in Indirizzo_2, compendio a cui veniva assegnato il valore di Euro 128.875,00 (centoventottomilaottocentosettantacinque), come da perizia redatta dalla Dott. ssa Nominativo_5 . Allegata al predetto atto sotto la lettera "A. Alla perizia era allegato lo stato patrimoniale della predetta azienda individuale che riportava, fra le voci del passivo, la dicitura “conto finanziamento socio” in luogo di quella, più appropriata, di apporto del titolare trattandosi, come detto, di ditta individuale. Con il predetto avviso di liquidazione l'Agenzia delle entrate provvedeva a richiedere il recupero della differenza di imposta di euro 6.119,00 (seimilacentodiciannove/00) a titolo di imposta per l'enunciazione di tale presunto finanziamento soci. Avverso il provvedimento assunto la presente ricorrente proponeva in data 08/03/2024 istanza di revisione in autotutela, rigettato dall'Ufficio adito. Si censurava il fatto che dall'atto non emergesse alcuna enunciazione di precedenti atti intercorsi fra le medesime parti stante che l'imprenditore individuale non può aver contratto un finanziamento con sé stesso. Si eccepiva l'assenza del presupposto d'imposta, in mancanza assoluta di qualsiasi atto o contratto verbale da assoggettare a registrazione in ragione delle disposizioni dell'articolo 22 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 131 del 1986.. Pur dovendosi attribuire al termine "parte" utilizzato dall'articolo 22 del TUiR un significato lato e sostanziale oltre il tenore contrattuale, stante la chiara ratio antielusiva della disposizione legislativa, la norma, esprimendosi al plurale (“fra le stesse parti”), presuppone l'identità delle parti intervenute nell'atto enunciato e nell'atto enunciante, che devono necessariamente essere distinte per determinare gli effetti dell'enunciazione (ovvero essere soggetti giuridici diversi che intervengono in entrambi gli atti). Nel caso di specie il presupposto dell'identità delle parti tra atto enunciante (conferimento di azienda) ed atto enunciato (finanziamento tra società e socio) risultava carente e il presupposto dell'imposta oggettivamente assente, ove all'epoca dell'apporto la società, ovvero una delle due parti, non era ancora esistente (assenza di duplicità di posizioni giuridiche) e quello che è stato impropriamente qualificato quale “finanziamento soci” non poteva che essere un comune apporto del titolare a favore della propria impresa (assenza del presupposto d'imposta), originariamente effettuato a titolo prettamente patrimoniale, senza alcun obbligo di restituzione. Si trattava, in altri termini, di un apporto patrimoniale. In caso di esercizio dell'impresa in forma individuale, infatti, non è possibile rilevare una distinzione giuridica fra l'imprenditore e la sua impresa, requisito necessario in un finanziamento fra parti distinte, ovvero una dissociazione fra la persona fisica e la struttura destinata all'esercizio di un'attività economica organizzata. La contestazione dell'Amministrazione finanziaria si avviava dall'unico presupposto che dalla situazione patrimoniale di periodo “emerge un debito che l'azienda vanta nei confronti del titolare […] risalente sin dagli anni della costituzione”, senza tuttavia considerare che il medesimo stato patrimoniale richiamato per motivare la contestazione oggetto della presente impugnazione sia relativo ad un'impresa individuale nella quale non è possibile rilevare alcuna dualità di posizioni giuridiche fra l'impresa e il suo titolare, necessarie per giustificare l'enunciazione (come, al contrario, è possibile rilevare nella diversa fattispecie in cui il socio eroga un finanziamento a favore della società da lui partecipata). Si domandava volersi annullare l'atto impugnato per l'assenza del presupposto d'imposta conseguente all'applicazione dell'articolo 22 del DPR n. 131 del 1986, con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio e con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio. Si costituiva l'Ufficio che in fatto riassumeva che era stato rilevata la sussistenza di un finanziamento infruttifero indicato nel bilancio dell'azienda ed enunciato nell'atto sottoposto a registrazione, finanziamento che pertanto è stato assoggettato ad imposizione con applicazione dell'aliquota prevista dall'art. 9, Tariffa, parte prima, d.P.R. 131/1986. In ordine all'assenza del presupposto d'imposta, in mancanza assoluta di qualsiasi atto o contratto verbale da assoggettare a registrazione a norma dell'art. 22 d.P.R. 131/1986 ci si doleva del fatto che non vi fosse identità di parti tra atto enunciante ed atto enunciato, ed il fatto che l'apporto del titolare alla propria impresa non poteva essere qualificato come finanziamento soci/mutuo, visto che non esisteva ancora una società, ma solo come apporto di capitale. Chiariva che ai fini impositivi non si richiedeva l'identità delle Parti, ma la presenza delle Parti nell'atto. Rilevante la presenza di Parti ulteriori che intervengano nell'atto enunciato non escludeva la possibilità di assoggettare ad imposizione l'atto enunciato quando comunque tutte le parti dell'atto enunciato siano presenti nell'atto enunciante. Sul punto si richiamava l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di enunciazione ai fini dell'imposta di registro, secondo cui si deve «in questo particolare contesto impositivo attribuire al termine "parte", utilizzato dall'articolo 22, TUR, un significato lato e sostanziale, stante la chiara ratio antielusiva della disposizione legislativa. Si escludeva la "terzieta'" dei soci che non sono "parti" degli atti emersi, posto che gli stessi esplicano effetti patrimoniali favorevoli per la società partecipata, sicche' senz'altro anche a loro, pur in via mediata, deve essere riferito il correlato indice di capacità contributiva, conformemente al principio generale di cui alla Cost., articolo 53» (Cass., SS.UU., sent. 24 maggio 2023,
n. 14432). Dalla situazione patrimoniale di periodo emerge un debito che l'azienda vanta nei confronti del titolare per finanziamento infruttifero di interessi pari ad euro 203.960,00 risalente sin dagli anni della costituzione". Tutto cio' premesso, considerato che i documenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'atto presentato per la registrazione, e quindi sono parte dell'atto stesso (art. 11 co.7 del d.
p.r. 131/1986); ai sensi dell'art. 22 del d.p.r. 131/1986 se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto 4 che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate;
i finanziamenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'iva scontano l'imposta proporzionale di registro nella misura del 3% prevista dall'art. 9 della tariffa parte prima allegata al d.p.r. 131/1986». La Ricorrente afferma che quello che è stato enunciato in atto sarebbe stato un “apporto del titolare” e non un “finanziamento soci”. La censura veniva opposta. L'Ufficio rilevava che sottoposto a tassazione fosse un finanziamento infruttifero, come tale descritto peraltro anche in atti – finanziamento che peraltro rappresenta un debito gravante sull'azienda e che dovrà essere restituito dalla nuova proprietà. In tal senso l'Ufficio ha richiamato l'art. 9, Tariffa, parte prima, d.P.R. 131/1986 che sottopone ad imposizione gli “atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”. Si concludeva per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Va chiarito che nel caso di specie paiono essere assenti i presupposti normativi dell'intervenuta pretesa avanzata dall'Ufficio, ovvero quelli della cd. tassazzione dell'atto per enunciazione, posto che ai sensi dell'articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 131 del 1986 la tassazione per l'enunciazione è consentita solo “se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione”. Nel caso che ci occupa non soccorre il presupposto de quo proprio per carenza di autonomia delle disposizioni enunciate nell'atto pubblico registrato e richiamato nell'atto impugnato. La norma sopra invocata dalla parte resistente pone tre indici formali per la sua applicabilità ossia l'autonomia giuridica dell'oggetto dell' "enunciazione" (delle disposizioni enunciate), l'identità delle parti dell'atto "enunciante" e dell'atto "enunciato", la permanenza degli effetti di quest'ultimo (Cass. n. 14432 del
2023; v., in termini, da ultimo, Sez. 5, nn. 3839- 3841/2023; in senso conforme, Sez. 5, nn. 32516/2019,
15585/2010). Cio' che si evince dalla documentazione addotta nel giudizio induce a ritenere che il conferimento compendiato nell'atto dispositivo richiamato nell'avviso impugnato, a prescindere dalla sua rivalutazione come finanziamento ( e non già come conferimento di ramo aziendale ) altro non integrò che un apporto patrimoniale del titolare (diverso da quelli elencati all'articolo 4 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 131 del 1096 e, pertanto, irrilevante ai fini dell'imposta di registro), verso un soggetto di prossima costituzione ( la società partecipata anche dai figli del disponente- imprenditore individuale;
inoltre sarebbe anche non attuale l'atto enunciato, ovvero il previgente finanziamento fra le parti che giustificherebbe la rettifica a titolo di enunciazione poichè la costuenda società era ancora nella fase istitutiva. Dacchè il presupposto dell'identità delle parti tra atto enunciante (conferimento di azienda) ed atto enunciato
(finanziamento tra società e socio) risulta giuridicamente non supportabile e conseguentemente il presupposto dell'imposta rettificata non irrogabile almeno all'epoca storica dell'apporto verso la new co., posto che una delle due parti non era ancora costituita (assenza di duplicità di posizioni giuridiche).
Sostenibile dunque appare la qualificazione dell'atto quale apporto patrimoniale del titolare dell'impresa individuale verso la nuova società partecipata, che non sostanzia nemmeno l'argomento a contrariis dell'obbligo restitutorio del debito verso se medesimo. La Giurisprudena di legittimità ( ex plurimis Cass.
6157/2020) asserisce che “ai fini della qualificazione in termini di finanziamento della erogazione di denaro fatta dal socio alla società, è determinante la circostanza che l'operazione sia stata contabilizzata nel bilancio di esercizio che costituisce il documento contabile fondamentale nel quale la società dà conto dell'attività svolta e che rende detta operazione opponibile ai terzi, compreso l'Erario, essendo invece irrilevante la modalità di conferimento prescelta all'interno dell'ente”. Nel caso di specie il dato contabile non si ravvisa e legittima la prospettazione della tesi della notaio Ricorrente_1 in ordine alla non corretta applicazione della tassazione per enunciazione. La peculiare natura degli argomenti giuridici addotti nella controversia e l'ampia discussione dottrinale sugli stessi temi impone la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.