CASS
Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2024, n. 14408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14408 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GA PP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile avv. Gaetano Michele Maria De Bonis, il quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14408 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 30/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, la Corte d'appello di Potenza ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AL IU per il reato di diffamazione a mezzo stampa perché estinto per intervenuta prescrizione, confermando però la condanna dell'imputato agli effetti civili. All'imputato è contestato di aver pubblicato sul sito di una testata giornalistica, a commento di un articolo, uno scritto lesivo della reputazione di un dirigente della Motorizzazione Civile. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato ai soli effetti civili articolando due motivi. 2.1 Con il primo motivo vengono dedotti violazione degli artt. 76, 78, comma 1 lett. c) e 122 comma 1 c.p.p., in merito alla mancata esclusione della parte civile per il mancato valido conferimento al difensore di una procura speciale per la costituzione, posto che a quest'ultimo sarebbe stata rilasciata esclusivamente la procura ad litem ai sensi dell'art. 100 c.p.p. L2 Con il secondo motivo vengono dedotti vizi di motivazione in merito all'affermazione della responsabilità dell'imputato. In particolare, il ricorrente lamenta che gli accertamenti relativi all'individuazione dell'indirizzo IP correlato alla pubblicazione del commento diffamatorio siano stati svolti direttamente da una ditta privata, senza assicurare il contraddittorio tra le parti e il diritto di difesa. Inoltre, il ricorrente deduce che le ricerche sulla titolarità dell'indirizzo IP si siano arrestate alla semplice individuazione del modem o router collegato alla rete esterna - cd. IP pubblico - senza, però, procedere alla verifica del dispositivo materialmente utilizzato per effettuare il collegamento alla rete interna- cd. IP privato. Di conseguenza, a parere della difesa, il solo accertamento dell'IP pubblico non sarebbe un elemento probatorio sufficiente per dimostrare la riferibilità all'imputato del commento diffamatorio, in quanto tale indirizzo identifica, nella rete, un apparato al quale possono essere collegati più dispositivi, potenzialmente in uso a soggetti diversi. La mancata identificazione dell'indirizzo IP del dispositivo effettivamente utilizzato per l'invio dello scritto diffamatorio evidenzierebbe dunque un ragionevole dubbio sull'effettiva attribuibilità del fatto all'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto la parte civile si è ritualmente costituita. 2.1 II ricorrente lamenta che l'atto di costituzione di parte civile della persona offesa è inammissibile, in quanto la stessa non avrebbe conferito al proprio difensore la procura ex art. 122 c.p.p. necessaria per la legitimatio ad causam, posto che che in calce all'atto di costituzione sarebbe stata apposta la sola procura ad litem di cui all'art. 100 c.p.p. In proposito va ribadito che la procura di cui all'art. 122 c.p.p. costituisce una manifestazione di volontà della parte mediante la quale in capo al procuratore, cui viene conferito il mandato a costituirsi in nome e per conto proprio, si devolve la capacità di disporre delle posizioni giuridico-soggettive del rappresentato, mentre quella di cui all'art. 100 c.p.p. conferisce il solo mandato processuale di rappresentanza in giudizio e dunque la mera legitimatio ad processum (ex multis Sez. 5, n. 13432 del 25/02/2022, Morrone, Rv. 282877). E nel medesimo senso si è precisato come la differenza radicale tra le due procure permanga anche nell'ipotesi in cui, come accade nel caso di specie, unitamente alla prima venga conferita alla stessa persona anche la seconda. Infatti, l'unificazione delle due procure è ben possibile, a patto che ciò con pregiudichi la diversità di funzione delle stesse, che deve risultare in maniera netta anche quando sono unificate in un unico atto (Sez. U, n. 44712 del 27/10/2004, Mazzarella, Rv. 229179). Verifica è demandata all'interprete, il quale dovrà valutare se dall'atto "unico" emerga che la parte abbia inteso conferire sia la procura per proporre in giudizio la domanda risarcitoria, sia la procura per esercitare in giudizio il mandato difensivo (ex multis Sez. 6, n. 14411 del 14/01/2020, C., Rv. 278846; Sez. 3, n. 41744 del 06/10/2009 Rv. 245265). 2.2 L'indagine circa la natura ambivalente dell'atto unico non può peraltro risolversi nella mera verifica del rispetto dei soli requisiti formali previsti dalla legge, ma deve comprendere anche la ricostruzione dell'intenzione originaria della persona offesa, la quale può desumersi dal contenuto linguistico dell'atto in esame. Al riguardo, la giurisprudenza è ormai consolidata nel senso di ritenere che, in ottemperanza al generale principio di conservazione degli atti, la procura conferita ex art. 122 c.p.p. deve considerarsi valida anche quando la volontà della persona offesa non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte (ex multis Sez. 4, n. 3445 del 11/09/2019, dep. 2020, Piazza, Rv. 278026; Sez. 3, n. 4676 del 22/10/2014, dep. 2015, M., Rv. 262473). 2.3 Venendo al caso di specie e facendo applicazione dei canoni ermeneutici sinora evocati, così come del principio generale dell'interpretazione di un atto secondo criteri che privilegino la loro conservazione in coerenza all'oggettivamente evincibile volontà della parte, deve riconoscersi che la procura defensionale oggetto di scrutinio ha una natura ambivalente e non può che essere interpretata come espressiva della volontà del OL di costituirsi a mezzo del professionista incaricato e di farsi rappresentare e assistere da quest'ultimo (nel medesimo senso in fattispecie analoga si v. Sez. 4, Sentenza n. 3445 del 11/09/2019, dep. 28/01/2020, Rv. 278026). Infatti, la designazione del difensore è del seguente tenore letterale: "Nomino e costituisco l'avv. Gaetano De Bonis ... mio procuratore e difensore di parte civile nel presente procedimento penale ... conferendo tutte le facoltà di legge ed approvando fin da ora il suo operato". Dal dato testuale si evince che l'atto possiede un contenuto sufficiente per acquisire piena efficacia ai fini della regolare costituzione ex art. 122 c.p.p., posto che la parte non ha manifestato solo la volontà di costituire il proprio legale come difensore della parte civile, ma altresì come "procuratore" di parte civile, conferendogli dunque i poteri di costituzione. 3. Quanto al secondo motivo, non sono accoglibili le censure mosse dalla difesa rivolte ad insinuare un dubbio circa l'identificazione dell'autore del reato nel ricorrente, dal momento che il giudice di merito ne ha fornito una motivazione adeguata, logicamente incentrata sul rilievo che la condotta, commessa mediante un dispositivo collegato all'utenza internet intestata all'imputato ed utilizzando informazioni attinenti l'ambito lavorativo comune allo stesso ed alla persona offesa, non possa che essere riconducibile al AL. 3.1 In primo luogo, è infondata la censura relativa al fatto che gli accertamenti inerenti all'individuazione dell'indirizzo IP correlato alla pubblicazione del commento diffamatorio siano stati svolti direttamente da una ditta privata, senza assicurare il contraddittorio tra le parti e il diritto di difesa. Al riguardo, è sufficiente affermare che l'estrazione del dato relativo all'indirizzo IP - cd. "matching"- è un atto ripetibile, il quale non comporta alcuna attività di carattere valutativo su base tecnico scientifica, né determina alcuna alterazione dello stato delle cose, tale da rendere pregiudizio al contributo conoscitivo nella prospettiva dibattimentale, essendo sempre e comunque assicurata la riproducibilità delle informazioni identiche a quelle contenute nell'originale. 3.2 Parimenti infondate sono le critiche relative al mancato accertamento dell'indirizzo IP privato, ossia del dispositivo materialmente utilizzato per effettuare il collegamento alla rete interna, la cui individuazione è ritenuta dall'imputato indispensabile al fine di identificare, al di là di ogni incertezza, l'autore del reato. Il costante orientamento di legittimità afferma, infatti, che l'accertamento tecnico in ordine alla titolarità dell'indirizzo IP da cui risultano spediti i messaggi offensivi non è necessario, a condizione che, in ottemperanza al principio di atipicità delle prove penali e del libero convincimento del giudice, sia possibile ricostruire la riferibilità della diffamazione al suo autore su base indiziaria, a fronte della convergenza, pluralità e precisione di dati quali il movente, l'argomento trattato nella pubblicazione, il tenore dei contenuti offensivi e il rapporto tra le parti. Non può essere, pertanto, esclusa la riferibilità del fatto diffamatorio all'imputato, solo perché, come nel caso di specie, non siano stati svolti accertamenti sul dispositivo materialmente utilizzato, che non rivestono certo il valore di prova legale necessaria (cfr. Sez. 5, n. 52658 del 6/10/2021, dep. 2022, M., Rv. 282771), quando vi sia convergenza di Così deciso il 30/1/2024 altri, pregnanti elementi indiziar-i, del tipo di quelli appena sopra descritti (Sez. 5, Sentenza n. 25037 del 17/03/2023, Melis, Rv. 284879; Sez. 5, Sentenza n. 38755 del 14/07/2023, Rv. 285077). 3.3 Altrettanto infondata è l'obiezione riguardante l'eventualità che un terzo si sia collegato abusivamente al modem del AL, approfittando del fatto che la rete privata non era protetta da password. Si tratta di un'ipotesi del tutto congetturale, priva di qualsivoglia concreto fondamento fattuale. Infatti, il ragionamento logico seguito dalla Corte d'appello, fondato sulla congiunta valutazione degli elementi logici sopra descrìtti, ha consentito, in assenza di precise allegazioni che possano rendere concreta l'eventualità prospettata dal ricorrente, anche di escludere l'attribuibilità del fatto ad autori diversi dall'imputato. Peraltro, il ricorrente si è limitato a constatare la possibilità che un terzo si sia collegato alla sua rete domestica, senza eccepire che presso l'abitazione dove era collocato il router vi fossero altre persone a cui era consentito accedervi e rimanendo, per l'appunto, una mera ipotesi congetturale l'eventualità che dall'esterno dell'abitazione un terzo ignoto, egualmente interessato al pari dell'imputato all'attività professionale della persona offesa, si sia abusivamente collegato alla rete del AL. Inoltre, il fatto che tre mesi dopo il AL si sia rivolto ad un tecnico per accertare eventuali intrusioni da parte di terzi nella sua linea internet non è, come invece preteso dalla difesa, un dato rilevante, in quanto tale intervento è avvenuto a distanza di tempo rispetto all'epoca in cui si sono svolti i fatti e non ha consentito di ricostruire la situazione rispetto al tempus commissi 4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge.
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile avv. Gaetano Michele Maria De Bonis, il quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14408 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 30/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, la Corte d'appello di Potenza ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AL IU per il reato di diffamazione a mezzo stampa perché estinto per intervenuta prescrizione, confermando però la condanna dell'imputato agli effetti civili. All'imputato è contestato di aver pubblicato sul sito di una testata giornalistica, a commento di un articolo, uno scritto lesivo della reputazione di un dirigente della Motorizzazione Civile. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato ai soli effetti civili articolando due motivi. 2.1 Con il primo motivo vengono dedotti violazione degli artt. 76, 78, comma 1 lett. c) e 122 comma 1 c.p.p., in merito alla mancata esclusione della parte civile per il mancato valido conferimento al difensore di una procura speciale per la costituzione, posto che a quest'ultimo sarebbe stata rilasciata esclusivamente la procura ad litem ai sensi dell'art. 100 c.p.p. L2 Con il secondo motivo vengono dedotti vizi di motivazione in merito all'affermazione della responsabilità dell'imputato. In particolare, il ricorrente lamenta che gli accertamenti relativi all'individuazione dell'indirizzo IP correlato alla pubblicazione del commento diffamatorio siano stati svolti direttamente da una ditta privata, senza assicurare il contraddittorio tra le parti e il diritto di difesa. Inoltre, il ricorrente deduce che le ricerche sulla titolarità dell'indirizzo IP si siano arrestate alla semplice individuazione del modem o router collegato alla rete esterna - cd. IP pubblico - senza, però, procedere alla verifica del dispositivo materialmente utilizzato per effettuare il collegamento alla rete interna- cd. IP privato. Di conseguenza, a parere della difesa, il solo accertamento dell'IP pubblico non sarebbe un elemento probatorio sufficiente per dimostrare la riferibilità all'imputato del commento diffamatorio, in quanto tale indirizzo identifica, nella rete, un apparato al quale possono essere collegati più dispositivi, potenzialmente in uso a soggetti diversi. La mancata identificazione dell'indirizzo IP del dispositivo effettivamente utilizzato per l'invio dello scritto diffamatorio evidenzierebbe dunque un ragionevole dubbio sull'effettiva attribuibilità del fatto all'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto la parte civile si è ritualmente costituita. 2.1 II ricorrente lamenta che l'atto di costituzione di parte civile della persona offesa è inammissibile, in quanto la stessa non avrebbe conferito al proprio difensore la procura ex art. 122 c.p.p. necessaria per la legitimatio ad causam, posto che che in calce all'atto di costituzione sarebbe stata apposta la sola procura ad litem di cui all'art. 100 c.p.p. In proposito va ribadito che la procura di cui all'art. 122 c.p.p. costituisce una manifestazione di volontà della parte mediante la quale in capo al procuratore, cui viene conferito il mandato a costituirsi in nome e per conto proprio, si devolve la capacità di disporre delle posizioni giuridico-soggettive del rappresentato, mentre quella di cui all'art. 100 c.p.p. conferisce il solo mandato processuale di rappresentanza in giudizio e dunque la mera legitimatio ad processum (ex multis Sez. 5, n. 13432 del 25/02/2022, Morrone, Rv. 282877). E nel medesimo senso si è precisato come la differenza radicale tra le due procure permanga anche nell'ipotesi in cui, come accade nel caso di specie, unitamente alla prima venga conferita alla stessa persona anche la seconda. Infatti, l'unificazione delle due procure è ben possibile, a patto che ciò con pregiudichi la diversità di funzione delle stesse, che deve risultare in maniera netta anche quando sono unificate in un unico atto (Sez. U, n. 44712 del 27/10/2004, Mazzarella, Rv. 229179). Verifica è demandata all'interprete, il quale dovrà valutare se dall'atto "unico" emerga che la parte abbia inteso conferire sia la procura per proporre in giudizio la domanda risarcitoria, sia la procura per esercitare in giudizio il mandato difensivo (ex multis Sez. 6, n. 14411 del 14/01/2020, C., Rv. 278846; Sez. 3, n. 41744 del 06/10/2009 Rv. 245265). 2.2 L'indagine circa la natura ambivalente dell'atto unico non può peraltro risolversi nella mera verifica del rispetto dei soli requisiti formali previsti dalla legge, ma deve comprendere anche la ricostruzione dell'intenzione originaria della persona offesa, la quale può desumersi dal contenuto linguistico dell'atto in esame. Al riguardo, la giurisprudenza è ormai consolidata nel senso di ritenere che, in ottemperanza al generale principio di conservazione degli atti, la procura conferita ex art. 122 c.p.p. deve considerarsi valida anche quando la volontà della persona offesa non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte (ex multis Sez. 4, n. 3445 del 11/09/2019, dep. 2020, Piazza, Rv. 278026; Sez. 3, n. 4676 del 22/10/2014, dep. 2015, M., Rv. 262473). 2.3 Venendo al caso di specie e facendo applicazione dei canoni ermeneutici sinora evocati, così come del principio generale dell'interpretazione di un atto secondo criteri che privilegino la loro conservazione in coerenza all'oggettivamente evincibile volontà della parte, deve riconoscersi che la procura defensionale oggetto di scrutinio ha una natura ambivalente e non può che essere interpretata come espressiva della volontà del OL di costituirsi a mezzo del professionista incaricato e di farsi rappresentare e assistere da quest'ultimo (nel medesimo senso in fattispecie analoga si v. Sez. 4, Sentenza n. 3445 del 11/09/2019, dep. 28/01/2020, Rv. 278026). Infatti, la designazione del difensore è del seguente tenore letterale: "Nomino e costituisco l'avv. Gaetano De Bonis ... mio procuratore e difensore di parte civile nel presente procedimento penale ... conferendo tutte le facoltà di legge ed approvando fin da ora il suo operato". Dal dato testuale si evince che l'atto possiede un contenuto sufficiente per acquisire piena efficacia ai fini della regolare costituzione ex art. 122 c.p.p., posto che la parte non ha manifestato solo la volontà di costituire il proprio legale come difensore della parte civile, ma altresì come "procuratore" di parte civile, conferendogli dunque i poteri di costituzione. 3. Quanto al secondo motivo, non sono accoglibili le censure mosse dalla difesa rivolte ad insinuare un dubbio circa l'identificazione dell'autore del reato nel ricorrente, dal momento che il giudice di merito ne ha fornito una motivazione adeguata, logicamente incentrata sul rilievo che la condotta, commessa mediante un dispositivo collegato all'utenza internet intestata all'imputato ed utilizzando informazioni attinenti l'ambito lavorativo comune allo stesso ed alla persona offesa, non possa che essere riconducibile al AL. 3.1 In primo luogo, è infondata la censura relativa al fatto che gli accertamenti inerenti all'individuazione dell'indirizzo IP correlato alla pubblicazione del commento diffamatorio siano stati svolti direttamente da una ditta privata, senza assicurare il contraddittorio tra le parti e il diritto di difesa. Al riguardo, è sufficiente affermare che l'estrazione del dato relativo all'indirizzo IP - cd. "matching"- è un atto ripetibile, il quale non comporta alcuna attività di carattere valutativo su base tecnico scientifica, né determina alcuna alterazione dello stato delle cose, tale da rendere pregiudizio al contributo conoscitivo nella prospettiva dibattimentale, essendo sempre e comunque assicurata la riproducibilità delle informazioni identiche a quelle contenute nell'originale. 3.2 Parimenti infondate sono le critiche relative al mancato accertamento dell'indirizzo IP privato, ossia del dispositivo materialmente utilizzato per effettuare il collegamento alla rete interna, la cui individuazione è ritenuta dall'imputato indispensabile al fine di identificare, al di là di ogni incertezza, l'autore del reato. Il costante orientamento di legittimità afferma, infatti, che l'accertamento tecnico in ordine alla titolarità dell'indirizzo IP da cui risultano spediti i messaggi offensivi non è necessario, a condizione che, in ottemperanza al principio di atipicità delle prove penali e del libero convincimento del giudice, sia possibile ricostruire la riferibilità della diffamazione al suo autore su base indiziaria, a fronte della convergenza, pluralità e precisione di dati quali il movente, l'argomento trattato nella pubblicazione, il tenore dei contenuti offensivi e il rapporto tra le parti. Non può essere, pertanto, esclusa la riferibilità del fatto diffamatorio all'imputato, solo perché, come nel caso di specie, non siano stati svolti accertamenti sul dispositivo materialmente utilizzato, che non rivestono certo il valore di prova legale necessaria (cfr. Sez. 5, n. 52658 del 6/10/2021, dep. 2022, M., Rv. 282771), quando vi sia convergenza di Così deciso il 30/1/2024 altri, pregnanti elementi indiziar-i, del tipo di quelli appena sopra descritti (Sez. 5, Sentenza n. 25037 del 17/03/2023, Melis, Rv. 284879; Sez. 5, Sentenza n. 38755 del 14/07/2023, Rv. 285077). 3.3 Altrettanto infondata è l'obiezione riguardante l'eventualità che un terzo si sia collegato abusivamente al modem del AL, approfittando del fatto che la rete privata non era protetta da password. Si tratta di un'ipotesi del tutto congetturale, priva di qualsivoglia concreto fondamento fattuale. Infatti, il ragionamento logico seguito dalla Corte d'appello, fondato sulla congiunta valutazione degli elementi logici sopra descrìtti, ha consentito, in assenza di precise allegazioni che possano rendere concreta l'eventualità prospettata dal ricorrente, anche di escludere l'attribuibilità del fatto ad autori diversi dall'imputato. Peraltro, il ricorrente si è limitato a constatare la possibilità che un terzo si sia collegato alla sua rete domestica, senza eccepire che presso l'abitazione dove era collocato il router vi fossero altre persone a cui era consentito accedervi e rimanendo, per l'appunto, una mera ipotesi congetturale l'eventualità che dall'esterno dell'abitazione un terzo ignoto, egualmente interessato al pari dell'imputato all'attività professionale della persona offesa, si sia abusivamente collegato alla rete del AL. Inoltre, il fatto che tre mesi dopo il AL si sia rivolto ad un tecnico per accertare eventuali intrusioni da parte di terzi nella sua linea internet non è, come invece preteso dalla difesa, un dato rilevante, in quanto tale intervento è avvenuto a distanza di tempo rispetto all'epoca in cui si sono svolti i fatti e non ha consentito di ricostruire la situazione rispetto al tempus commissi 4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge.