Art. 15.
Le prescrizioni di cui al capo V del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 , non sono applicabili ai ponteggi metallici di proprieta' delle ferrovie dello Stato.
Le verifiche ed i controlli di tali ponteggi sono affidati all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Le prescrizioni di cui al capo V del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 , non sono applicabili ai ponteggi metallici di proprieta' delle ferrovie dello Stato.
Le verifiche ed i controlli di tali ponteggi sono affidati all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.