TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 31/10/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 3133/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 30 ottobre 2025, ad ore 15.30, il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 21.10.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 26.10.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 28.10.2025 , il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 3133/2024 R.G. promossa da
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
con il patrocinio degli avv.ti MANCUSO BARTOLO e DI PASQUA GIULIA
contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
- convenuta - con il patrocinio dell'avv. MAZZARELLA GIUSEPPE,
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 30.10.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il geom. è stato iscritto alla Parte_1 Controparte_1
(di seguito, ) dal 31.10.2011 sino al 19.12.2022.
[...] Pt_2
Successivamente alla cancellazione, la ha preteso da parte sua il pagamento del CP_1
contributo soggettivo c.d. accessorio per una somma complessiva di € 2.713,96, di cui €
2.418,48 a titolo di “tributo soggettivo accessorio – GE81”, € 53,48 a titolo di “interesse soggettivo accessorio – GE82”, € 242,00 a titolo di “maggiorazione soggettiva accessoria
– GE83”.
Il ha introdotto il presente giudizio contestando come illegittima la pretesa della Parte_1 pagina 2 di 9 sostenendo (i) che il contributo richiesto successivamente alla cancellazione viene CP_1
calcolato in misura percentuale (18%) sul reddito a fini IRPEF prodotto nel 2022 e dichiarato nel 2023 di € 13.436,00; (ii) di aver comunque pagato, nello stesso anno di riferimento 2022, il contributo soggettivo minimo previsto dal Regolamento della cassa in misura fissa di € 3.340,00; (iii) che la pretesa di pagare il contributo accessorio anche in percentuale sul reddito prodotto condurrebbe all'illegittima conseguenza di duplicare la contribuzione soggettiva per lo stesso anno 2022, dovendo pagare sia il contributo minimo comunque dovuto in forza del regolamento, sia quello calcolato, ma con riferimento al medesimo anno, in percentuale sui redditi dichiarati.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento della
[...]
al ricorrente e/o la non Controparte_1
debenza da parte del ricorrente della somma di € 2.713,96 di cui euro 2.418,48 a titolo di contributo soggettivo “accessorio” relativo all'anno 2022, euro 53,48 a titolo di interessi ed euro 242,00 a titolo di maggiorazioni relativi entrambi al contributo soggettivo
“accessorio”;
- in ogni caso, annullare e/o revocare e/o dichiarare e/o dichiarare nulle e/o illegittime le richieste di pagamento della Controparte_1
nella parte degli interessi e delle maggiorazioni ed accertare e
[...]
dichiarare che nulla è dovuto, dal ricorrente alla convenuta, per interessi e maggiorazioni;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
La si è costituita sostenendo invece che il ricorrente avrebbe corrisposto il Pt_2
contributo soggettivo minimo di € 3.340,00 nell'anno 2022 ma riferito ai redditi professionali prodotti nel 2021, e che, quanto all'anno 2022 ed ai redditi allora prodotti
(ma dichiarati nel 2023), essendosi cancellato nel dicembre 2022, dovrebbe corrispondere il contributo soggettivo accessorio previsto dall'art.
1.1 co. 2 del Regolamento della cassa, calcolato esclusivamente in misura percentuale sui redditi prodotti e dichiarati e non in pagina 3 di 9 misura fissa, non essendo previsto il pagamento del contributo minimo in misura fissa per l'anno di cancellazione.
Ha pertanto concluso chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale adito:
In via principale e nel merito rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto per
i motivi sopra indicati e, per l'effetto, confermare la legittimità della fondatezza della pretesa creditoria di Parte_2
In linea subordinata, nella malaugurata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda, si chiede di rideterminare il credito di e, per l'effetto, Parte_2
condannare in sentenza il ricorrente al pagamento della somma indicata nell'atto impugnato ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'istruttoria ovvero che il Giudice dovesse ritenere equa e giusta.
Condannare altresì il ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite”.
Entrambe le parti, nelle note autorizzate, hanno richiamato giurisprudenza di merito a sostegno delle proprie tesi.
La causa, documentale, giunta alla cognizione dello scrivente, è stata discussa all'udienza cartolare del 30.10.2025.
***
Il ricorso va rigettato, perché è condivisibile la ricostruzione del quadro normativo di riferimento operata dalla convenuta, e già condivisa dalla giurisprudenza di merito da costei prodotta in giudizio.
L'art. 10 legge 20/10/1982 n.773, sotto la rubrica Contributo soggettivo, stabilisce che: “Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla è pari alle CP_1
percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF […]”.
È in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 600.000. […].
L'art. 1 del Regolamento sulla Contribuzione applicabile ratione temporis al caso di specie
(doc. 1 di parte ricorrente), approvato con Decreto Interministeriale al momento della c.d. privatizzazione delle Casse di cui al d.lgs. 509/1994, nel dare attuazione alle disposizioni pagina 4 di 9 contenute nella suddetta legge, ha previsto che “
1.1 A decorrere dal 1°.
1.2019 il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla è pari alle seguenti percentuali CP_1
del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF:
a) reddito sino ad euro 154.350,00 18 per cento;
b) reddito eccedente euro 154.350,00 3,5 per cento.
Il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto anche per i redditi prodotti nell'anno di cancellazione dalla . CP_1
1.1 bis Per i periodi di assicurazione successivi al 31.12.2005, inferiori all'anno solare, la contribuzione minima di cui al secondo comma è rapportata al mese.
1.2 È in ogni caso dovuto un contributo minimo, fissato in euro 1.750,00 per gli anni 2007
e 2008, in Euro 2.000,00 per gli anni 2009 e 2010, in Euro 2.250,00 per gli anni 2011 e
2012 ed in Euro 2.500,00 a decorrere dal 1° gennaio 2013. Per l'anno 2015 il contributo minimo è fissato in euro 2.750,00, per l'anno 2016 in Euro 3.000,00 ed a decorrere dall'anno 2017 in Euro 3.250,00.
Per i periodi di assicurazione successivi al 31.12.2005, in conformità con quanto disposto con il precedente comma, nelle ipotesi di iscrizione o cancellazione nel corso dell'anno la contribuzione è proporzionalmente ridotta in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione.
Qualora nel corso del medesimo anno vi siano più periodi di iscrizione, la contribuzione è ininterrottamente dovuta”.
L'art. 3 della legge 20/10/1982 n.773, sotto la rubrica “Contributo integrativo”, stabilisce, tra l'altro, che gli iscritti all'albo dei geometri devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA, e versarne alla l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia CP_1
eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.
In tal senso l'art. 2 del medesimo Regolamento sulla Contribuzione ha previsto quanto segue: (…) “
2.1 Gli iscritti all'Albo dei geometri devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA,
pagina 5 di 9 ripetibile sul committente, e versare alla l'ammontare indipendentemente CP_1
dall'effettivo pagamento da parte di quest'ultimo. […]
2.4 Gli iscritti alla sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al comma CP_1
1, un importo minimo corrispondente a quello risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a dieci volte il contributo minimo di cui all'articolo
1, comma 2, dovuto per l'anno stesso. Per i periodi di assicurazione successivi al
31.12.2005, in conformità con quanto disposto con l'art. 1, comma 1 bis, nelle ipotesi di iscrizione o cancellazione nel corso dell'anno la contribuzione è proporzionalmente ridotta in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione. Qualora nel corso del medesimo anno vi siano più periodi di iscrizione, la contribuzione è ininterrottamente dovuta”.
L'art. 7 dello stesso Regolamento dispone inoltre che “
7.1 I contributi minimi di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 4, sono riscossi in quattro rate scadenti il
31 maggio, il 31 luglio, il 15 ottobre ed il 15 dicembre dell'anno di riferimento, mediante ruoli, bollettini postali e/o bancari o con qualsiasi altra modalità di riscossione idonea a garantire anche le procedure di riscossione coattiva delle morosità. Il contributo minimo dovuto dai professionisti che si iscrivono alla nel corso dell'anno, per i quali la CP_1
riscossione non è possibile alle scadenze previste, è riscosso, con le stesse modalità, entro due mesi dalle richieste di pagamento della . CP_1
7.2 Le eventuali eccedenze rispetto al contributo minimo di cui all'articolo 1, commi 1 e 4,
e all'articolo 2, comma 4, dovute dagli iscritti alla , e l'intera contribuzione CP_1
integrativa dovuta dalle persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 3, sono versate contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, entro il 15 settembre di ogni anno” (le sottolineature sono dello scrivente).
Ebbene, dall'esame della normativa richiamata si evince che il contributo minimo soggettivo che gli iscritti a pagano ogni anno è riferito ai redditi da lavoro Parte_2
autonomo prodotti nell'anno precedente, il contributo integrativo invece si riferisce all'anno in corso.
Pertanto, qualora la cancellazione da avvenga durante l'anno, dopo avere già Pt_2
pagina 6 di 9 effettuato il pagamento dei contributi minimi, il geometra sarà tenuto a corrispondere il contributo soggettivo dovuto per l'anno di cancellazione che il medesimo avrebbe dovuto pagare l'anno successivo (calcolato in percentuale sui redditi dell'anno, ma dichiarati, ovviamente, l'anno successivo a quello della cancellazione).
L'art.
1.1 al comma 2 del citato regolamento prevede espressamente la debenza del contributo soggettivo obbligatorio – ossia quello disciplinato dallo stesso articolo nel comma immediatamente precedente, e cioè quello computato in misura non fissa bensì percentuale sul reddito prodotto e successivamente dichiarato – anche per i redditi prodotti nell'anno di cancellazione, in misura percentuale ed “insensibile” alla quota minima prevista, in costanza di iscrizione, dal successivo art. 1.2.
È indubbio che trattasi di contribuzione soggettiva ordinaria e non di una voce contributiva extra ordinem e non prevista dalla regolamentazione vigente: la ha ben chiarito, CP_1
anche in questa sede, che il termine “accessorio” viene indicato unicamente nei servizi ed applicativi resi disponibili agli iscritti al fine di dara immediata visibilità al fatto che la contribuzione indicata si riferisca a quella dovuta sul reddito prodotto nell'ultimo anno di iscrizione alla gestione della e non alla contribuzione ordinaria “in corso di CP_1
iscrizione”.
In altri termini, come condivisibilmente evidenziato dalla odierna convenuta, il contributo soggettivo dovuto per il primo anno di iscrizione è pari alla sola quota minima (mancando di fatto la base di calcolo in percentuale, non essendo presente un “reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente”, periodo in cui il geometra non svolgeva la libera professione).
Per gli anni successivi, è invece pari al prodotto tra l'aliquota contributiva e il reddito professionale prodotto nell'anno precedente, con un minimo comunque dovuto in base ai mesi di effettiva iscrizione (art.
1.1 e 1.2 del regolamento).
Per il reddito prodotto nell'anno di cancellazione, da dichiarare nell'anno successivo, il contributo dovuto è pari al solo prodotto dell'aliquota percentuale prevista nell'anno di dichiarazione per il reddito prodotto nell'anno di cancellazione, non essendo prevista pagina 7 di 9 l'applicazione di una quota minima.
Nel caso di specie non è contestato che il contributo minimo corrisposto nell'anno 2022
(ma riferito al reddito prodotto nell'anno precedente, quindi nell'anno 2021) sia pari ad €
3.340,00 e sia stato effettivamente pagato dall'odierno ricorrente.
Ciò che difetta è il pagamento del contributo soggettivo c.d. accessorio (in realtà, l'unico
“contributo soggettivo”) relativo all'anno di cancellazione (2022) di € 2.418,48 pari al 18% di € 13.436,00 (reddito netto dichiarato ai fini dell'IRPEF col mod. 18/C 2023 –
Dichiarazione IRPEF ACCESSORIA 2023: doc. 6 di parte ricorrente).
Alla debenza del richiesto contributo consegue anche la legittima applicazione degli interessi e della maggiorazione.
Sul punto, occorre richiamare l'art. 43.6 del citato Regolamento il quale prevede: “Nel caso di omesso o incompleto versamento dei contributi, si applica una sanzione pari al
25% dei contributi evasi”.
L'art. 43.7 del citato Regolamento dispone: “Nel caso di versamento tardivo dei contributi, la sanzione è pari:
a) al 2 per cento del contributo evaso, se il pagamento avviene entro i primi centottanta giorni dalla scadenza del termine prescritto per eseguirlo. Nei primi trenta giorni non trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo comma 9;
b) al 10 per cento del contributo evaso, se il pagamento avviene spontaneamente, anche tramite il portale dei pagamenti, oltre il centottantesimo giorno dalla scadenza del termine prescritto per eseguirlo, ma prima dell'iscrizione a ruolo o di altra forma di riscossione coattiva da parte della o, nelle ipotesi di cui all'art.7, comma 7 del presente CP_1
Regolamento, da parte dell' ”. Controparte_2
Infine, l'art. 43.8 del Regolamento in merito agli interessi dovuti, prevede: “Nelle ipotesi di omesso, ritardato o incompleto versamento, oltre alle conseguenze sanzionatorie previste al presente Capo II, l'interessato è tenuto al versamento dei contributi dovuti ed al pagamento degli interessi di mora, nella misura prevista per le imposte dirette, calcolati sui contributi non versati, dal giorno seguente la scadenza del termine di pagamento e fino
pagina 8 di 9 al saldo. Nel caso/ in cui la si avvalga di terzi per la riscossione, gli uffici CP_1
provvederanno al calcolo degli interessi fino al momento della trasmissione degli atti al soggetto incaricato della riscossione”.
È pacifico che, nonostante i chiarimenti richiesti ed ottenuti dalla che ben ha CP_1
chiarito la corretta lettura delle disposizioni regolamentari, l'odierno ricorrente abbia omesso di corrispondere il contributo dovuto per l'anno di cancellazione.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Il contrasto giurisprudenziale in materia giustifica la compensazione delle spese.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese.
Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 9 di 9
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 3133/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 30 ottobre 2025, ad ore 15.30, il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 21.10.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 26.10.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 28.10.2025 , il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 3133/2024 R.G. promossa da
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
con il patrocinio degli avv.ti MANCUSO BARTOLO e DI PASQUA GIULIA
contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
- convenuta - con il patrocinio dell'avv. MAZZARELLA GIUSEPPE,
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 30.10.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il geom. è stato iscritto alla Parte_1 Controparte_1
(di seguito, ) dal 31.10.2011 sino al 19.12.2022.
[...] Pt_2
Successivamente alla cancellazione, la ha preteso da parte sua il pagamento del CP_1
contributo soggettivo c.d. accessorio per una somma complessiva di € 2.713,96, di cui €
2.418,48 a titolo di “tributo soggettivo accessorio – GE81”, € 53,48 a titolo di “interesse soggettivo accessorio – GE82”, € 242,00 a titolo di “maggiorazione soggettiva accessoria
– GE83”.
Il ha introdotto il presente giudizio contestando come illegittima la pretesa della Parte_1 pagina 2 di 9 sostenendo (i) che il contributo richiesto successivamente alla cancellazione viene CP_1
calcolato in misura percentuale (18%) sul reddito a fini IRPEF prodotto nel 2022 e dichiarato nel 2023 di € 13.436,00; (ii) di aver comunque pagato, nello stesso anno di riferimento 2022, il contributo soggettivo minimo previsto dal Regolamento della cassa in misura fissa di € 3.340,00; (iii) che la pretesa di pagare il contributo accessorio anche in percentuale sul reddito prodotto condurrebbe all'illegittima conseguenza di duplicare la contribuzione soggettiva per lo stesso anno 2022, dovendo pagare sia il contributo minimo comunque dovuto in forza del regolamento, sia quello calcolato, ma con riferimento al medesimo anno, in percentuale sui redditi dichiarati.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento della
[...]
al ricorrente e/o la non Controparte_1
debenza da parte del ricorrente della somma di € 2.713,96 di cui euro 2.418,48 a titolo di contributo soggettivo “accessorio” relativo all'anno 2022, euro 53,48 a titolo di interessi ed euro 242,00 a titolo di maggiorazioni relativi entrambi al contributo soggettivo
“accessorio”;
- in ogni caso, annullare e/o revocare e/o dichiarare e/o dichiarare nulle e/o illegittime le richieste di pagamento della Controparte_1
nella parte degli interessi e delle maggiorazioni ed accertare e
[...]
dichiarare che nulla è dovuto, dal ricorrente alla convenuta, per interessi e maggiorazioni;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
La si è costituita sostenendo invece che il ricorrente avrebbe corrisposto il Pt_2
contributo soggettivo minimo di € 3.340,00 nell'anno 2022 ma riferito ai redditi professionali prodotti nel 2021, e che, quanto all'anno 2022 ed ai redditi allora prodotti
(ma dichiarati nel 2023), essendosi cancellato nel dicembre 2022, dovrebbe corrispondere il contributo soggettivo accessorio previsto dall'art.
1.1 co. 2 del Regolamento della cassa, calcolato esclusivamente in misura percentuale sui redditi prodotti e dichiarati e non in pagina 3 di 9 misura fissa, non essendo previsto il pagamento del contributo minimo in misura fissa per l'anno di cancellazione.
Ha pertanto concluso chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale adito:
In via principale e nel merito rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto per
i motivi sopra indicati e, per l'effetto, confermare la legittimità della fondatezza della pretesa creditoria di Parte_2
In linea subordinata, nella malaugurata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda, si chiede di rideterminare il credito di e, per l'effetto, Parte_2
condannare in sentenza il ricorrente al pagamento della somma indicata nell'atto impugnato ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'istruttoria ovvero che il Giudice dovesse ritenere equa e giusta.
Condannare altresì il ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite”.
Entrambe le parti, nelle note autorizzate, hanno richiamato giurisprudenza di merito a sostegno delle proprie tesi.
La causa, documentale, giunta alla cognizione dello scrivente, è stata discussa all'udienza cartolare del 30.10.2025.
***
Il ricorso va rigettato, perché è condivisibile la ricostruzione del quadro normativo di riferimento operata dalla convenuta, e già condivisa dalla giurisprudenza di merito da costei prodotta in giudizio.
L'art. 10 legge 20/10/1982 n.773, sotto la rubrica Contributo soggettivo, stabilisce che: “Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla è pari alle CP_1
percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF […]”.
È in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 600.000. […].
L'art. 1 del Regolamento sulla Contribuzione applicabile ratione temporis al caso di specie
(doc. 1 di parte ricorrente), approvato con Decreto Interministeriale al momento della c.d. privatizzazione delle Casse di cui al d.lgs. 509/1994, nel dare attuazione alle disposizioni pagina 4 di 9 contenute nella suddetta legge, ha previsto che “
1.1 A decorrere dal 1°.
1.2019 il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla è pari alle seguenti percentuali CP_1
del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF:
a) reddito sino ad euro 154.350,00 18 per cento;
b) reddito eccedente euro 154.350,00 3,5 per cento.
Il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto anche per i redditi prodotti nell'anno di cancellazione dalla . CP_1
1.1 bis Per i periodi di assicurazione successivi al 31.12.2005, inferiori all'anno solare, la contribuzione minima di cui al secondo comma è rapportata al mese.
1.2 È in ogni caso dovuto un contributo minimo, fissato in euro 1.750,00 per gli anni 2007
e 2008, in Euro 2.000,00 per gli anni 2009 e 2010, in Euro 2.250,00 per gli anni 2011 e
2012 ed in Euro 2.500,00 a decorrere dal 1° gennaio 2013. Per l'anno 2015 il contributo minimo è fissato in euro 2.750,00, per l'anno 2016 in Euro 3.000,00 ed a decorrere dall'anno 2017 in Euro 3.250,00.
Per i periodi di assicurazione successivi al 31.12.2005, in conformità con quanto disposto con il precedente comma, nelle ipotesi di iscrizione o cancellazione nel corso dell'anno la contribuzione è proporzionalmente ridotta in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione.
Qualora nel corso del medesimo anno vi siano più periodi di iscrizione, la contribuzione è ininterrottamente dovuta”.
L'art. 3 della legge 20/10/1982 n.773, sotto la rubrica “Contributo integrativo”, stabilisce, tra l'altro, che gli iscritti all'albo dei geometri devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA, e versarne alla l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia CP_1
eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.
In tal senso l'art. 2 del medesimo Regolamento sulla Contribuzione ha previsto quanto segue: (…) “
2.1 Gli iscritti all'Albo dei geometri devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA,
pagina 5 di 9 ripetibile sul committente, e versare alla l'ammontare indipendentemente CP_1
dall'effettivo pagamento da parte di quest'ultimo. […]
2.4 Gli iscritti alla sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al comma CP_1
1, un importo minimo corrispondente a quello risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a dieci volte il contributo minimo di cui all'articolo
1, comma 2, dovuto per l'anno stesso. Per i periodi di assicurazione successivi al
31.12.2005, in conformità con quanto disposto con l'art. 1, comma 1 bis, nelle ipotesi di iscrizione o cancellazione nel corso dell'anno la contribuzione è proporzionalmente ridotta in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione. Qualora nel corso del medesimo anno vi siano più periodi di iscrizione, la contribuzione è ininterrottamente dovuta”.
L'art. 7 dello stesso Regolamento dispone inoltre che “
7.1 I contributi minimi di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 4, sono riscossi in quattro rate scadenti il
31 maggio, il 31 luglio, il 15 ottobre ed il 15 dicembre dell'anno di riferimento, mediante ruoli, bollettini postali e/o bancari o con qualsiasi altra modalità di riscossione idonea a garantire anche le procedure di riscossione coattiva delle morosità. Il contributo minimo dovuto dai professionisti che si iscrivono alla nel corso dell'anno, per i quali la CP_1
riscossione non è possibile alle scadenze previste, è riscosso, con le stesse modalità, entro due mesi dalle richieste di pagamento della . CP_1
7.2 Le eventuali eccedenze rispetto al contributo minimo di cui all'articolo 1, commi 1 e 4,
e all'articolo 2, comma 4, dovute dagli iscritti alla , e l'intera contribuzione CP_1
integrativa dovuta dalle persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 3, sono versate contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, entro il 15 settembre di ogni anno” (le sottolineature sono dello scrivente).
Ebbene, dall'esame della normativa richiamata si evince che il contributo minimo soggettivo che gli iscritti a pagano ogni anno è riferito ai redditi da lavoro Parte_2
autonomo prodotti nell'anno precedente, il contributo integrativo invece si riferisce all'anno in corso.
Pertanto, qualora la cancellazione da avvenga durante l'anno, dopo avere già Pt_2
pagina 6 di 9 effettuato il pagamento dei contributi minimi, il geometra sarà tenuto a corrispondere il contributo soggettivo dovuto per l'anno di cancellazione che il medesimo avrebbe dovuto pagare l'anno successivo (calcolato in percentuale sui redditi dell'anno, ma dichiarati, ovviamente, l'anno successivo a quello della cancellazione).
L'art.
1.1 al comma 2 del citato regolamento prevede espressamente la debenza del contributo soggettivo obbligatorio – ossia quello disciplinato dallo stesso articolo nel comma immediatamente precedente, e cioè quello computato in misura non fissa bensì percentuale sul reddito prodotto e successivamente dichiarato – anche per i redditi prodotti nell'anno di cancellazione, in misura percentuale ed “insensibile” alla quota minima prevista, in costanza di iscrizione, dal successivo art. 1.2.
È indubbio che trattasi di contribuzione soggettiva ordinaria e non di una voce contributiva extra ordinem e non prevista dalla regolamentazione vigente: la ha ben chiarito, CP_1
anche in questa sede, che il termine “accessorio” viene indicato unicamente nei servizi ed applicativi resi disponibili agli iscritti al fine di dara immediata visibilità al fatto che la contribuzione indicata si riferisca a quella dovuta sul reddito prodotto nell'ultimo anno di iscrizione alla gestione della e non alla contribuzione ordinaria “in corso di CP_1
iscrizione”.
In altri termini, come condivisibilmente evidenziato dalla odierna convenuta, il contributo soggettivo dovuto per il primo anno di iscrizione è pari alla sola quota minima (mancando di fatto la base di calcolo in percentuale, non essendo presente un “reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente”, periodo in cui il geometra non svolgeva la libera professione).
Per gli anni successivi, è invece pari al prodotto tra l'aliquota contributiva e il reddito professionale prodotto nell'anno precedente, con un minimo comunque dovuto in base ai mesi di effettiva iscrizione (art.
1.1 e 1.2 del regolamento).
Per il reddito prodotto nell'anno di cancellazione, da dichiarare nell'anno successivo, il contributo dovuto è pari al solo prodotto dell'aliquota percentuale prevista nell'anno di dichiarazione per il reddito prodotto nell'anno di cancellazione, non essendo prevista pagina 7 di 9 l'applicazione di una quota minima.
Nel caso di specie non è contestato che il contributo minimo corrisposto nell'anno 2022
(ma riferito al reddito prodotto nell'anno precedente, quindi nell'anno 2021) sia pari ad €
3.340,00 e sia stato effettivamente pagato dall'odierno ricorrente.
Ciò che difetta è il pagamento del contributo soggettivo c.d. accessorio (in realtà, l'unico
“contributo soggettivo”) relativo all'anno di cancellazione (2022) di € 2.418,48 pari al 18% di € 13.436,00 (reddito netto dichiarato ai fini dell'IRPEF col mod. 18/C 2023 –
Dichiarazione IRPEF ACCESSORIA 2023: doc. 6 di parte ricorrente).
Alla debenza del richiesto contributo consegue anche la legittima applicazione degli interessi e della maggiorazione.
Sul punto, occorre richiamare l'art. 43.6 del citato Regolamento il quale prevede: “Nel caso di omesso o incompleto versamento dei contributi, si applica una sanzione pari al
25% dei contributi evasi”.
L'art. 43.7 del citato Regolamento dispone: “Nel caso di versamento tardivo dei contributi, la sanzione è pari:
a) al 2 per cento del contributo evaso, se il pagamento avviene entro i primi centottanta giorni dalla scadenza del termine prescritto per eseguirlo. Nei primi trenta giorni non trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo comma 9;
b) al 10 per cento del contributo evaso, se il pagamento avviene spontaneamente, anche tramite il portale dei pagamenti, oltre il centottantesimo giorno dalla scadenza del termine prescritto per eseguirlo, ma prima dell'iscrizione a ruolo o di altra forma di riscossione coattiva da parte della o, nelle ipotesi di cui all'art.7, comma 7 del presente CP_1
Regolamento, da parte dell' ”. Controparte_2
Infine, l'art. 43.8 del Regolamento in merito agli interessi dovuti, prevede: “Nelle ipotesi di omesso, ritardato o incompleto versamento, oltre alle conseguenze sanzionatorie previste al presente Capo II, l'interessato è tenuto al versamento dei contributi dovuti ed al pagamento degli interessi di mora, nella misura prevista per le imposte dirette, calcolati sui contributi non versati, dal giorno seguente la scadenza del termine di pagamento e fino
pagina 8 di 9 al saldo. Nel caso/ in cui la si avvalga di terzi per la riscossione, gli uffici CP_1
provvederanno al calcolo degli interessi fino al momento della trasmissione degli atti al soggetto incaricato della riscossione”.
È pacifico che, nonostante i chiarimenti richiesti ed ottenuti dalla che ben ha CP_1
chiarito la corretta lettura delle disposizioni regolamentari, l'odierno ricorrente abbia omesso di corrispondere il contributo dovuto per l'anno di cancellazione.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Il contrasto giurisprudenziale in materia giustifica la compensazione delle spese.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese.
Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 9 di 9