Sentenza 15 maggio 2024
Ordinanza collegiale 1 ottobre 2024
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 17/06/2025, n. 2314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2314 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 02314/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00430/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la RD
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 430 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Istituti Clinici Zucchi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli e Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IO RD, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dalle avvocate Sabrina Gallonetto, Annalisa Santagostino e Marianna Fraulini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Istituto Stomatologico Italiano Società Cooperativa Sociale - Onlus, non costituito in giudizio;
Agenzia di Tutela della Salute della RI, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della DGR della RD n. XI/7758 in data 28 dicembre 2022 (pubblicata sul BURL SO n. 1 in data 5 gennaio 2023), recante: “ Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2023 ”, nelle parti in cui: a) quanto all’attività di ricovero e cura, stabilisce “ la determinazione del budget unico di struttura a partire dal valore finanziato per i ricoveri dell’anno 2019, pari al 100% del valore del finanziato 2019, incrementato in applicazione di quanto previsto dalle deliberazioni n. XI/3915, n. XI/4049 e n. XI/4061 (…) ” (“ Attività di ricovero e cura ”, allegato 5 “ Negoziazione Area Sanitaria ” alla DGR n. XI/7758/2022, Sub Allegato A “ Schema di contratto ”, Sub Allegato B “ scheda di budget ” – doc. 1); b) prevede che, a decorrere dal 2023, la IO RD provvederà alla sottoscrizione degli accordi bilaterali con le regioni confinanti per il governo della mobilità sanitaria interregionale, stabilendo – con riguardo alle prestazioni sia di ricovero sia ambulatoriali - che “ gli eventuali effetti economici previsti nei citati accordi ricadranno sulle strutture erogatrici delle prestazioni (…) eseguite a partire dall’anno 2023 nei confronti dei residenti nelle regioni oggetto degli stessi accordi (…) ” (cfr. “ Attività di ricovero e cura ” e “ Prestazioni Ambulatoriali ” e Sub Allegato B “ scheda di budget ” dell’allegato 5 “ Negoziazione Area Sanitaria ” alla DGR n. XI/7758/2022 – doc. 1); c) definisce gli accordi da sottoscrivere con le regioni di confine per il governo della mobilità sanitaria interregionale, fissando dei tetti di sistema quanto a talune prestazioni (sia di ricovero, sia ambulatoriali) da erogare ai pazienti provenienti da tali regioni e disponendo che “ gli eventuali effetti economici dovuti agli abbattimenti sulle produzioni che tali accordi prevedono ricadranno sulle strutture erogatrici delle prestazioni ” (cfr. Allegato 17 alla D.G.R. n. XI/7758/2022 – doc. 1).
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti, depositati il 6 luglio 2023, per l’annullamento:
- degli atti e provvedimenti (di estremi e contenuto ignoti alla ricorrente) con cui la IO RD ha provveduto a determinare il budget di ricovero da assegnare per il 2023 alla ricorrente (sia per le prestazioni da erogarsi a cittadini lombardi, sia per le prestazioni da erogarsi a cittadini residenti in altre regioni) sulla base del “ finanziato 2019 ”, al netto degli illegittimi abbattimenti applicati alla ricorrente per effetto dell’applicazione dell’annullato tetto di sistema di cui alle DDGR n. XI/2013/2019 e n. XI/4061/2020;
- di tutti gli atti consequenziali, connessi e applicativi dei suddetti atti e provvedimenti regionali sopra indicati e impugnati, fra cui, specificamente: i. la DGR n. 406 del 5 giugno 2023 con la quale è stato differito al 30 giugno 2023 il termine per la stipula dei contratti; ii. l’atto (i cui estremi non sono noti) della ATS RI di approvazione dello " schema di contratto " anno 2023, trasmesso alla ricorrente in data 29 giugno 2023 per la sottoscrizione, nonché il relativo " schema di contratto ", nella parte in cui il budget di ricovero è stato determinato in base al " finanziato 2019 " al netto degli abbattimenti applicati alla ricorrente per effetto dell’applicazione dell’annullato tetto di sistema di cui alla DGR. n. XI/2013/2019 e alla DGR n. XI/4061/2020;
- degli atti e provvedimenti (di estremi e contenuto ignoti alla ricorrente) con i quali l’ATS RI e la IO RD hanno stabilito che l’erogazione di un volume di prestazioni di ricovero e ambulatoriali in misura pari o superiore ai volumi erogati nel 2019 e nel 2022 costituisca condizione non solo per l’assegnazione delle risorse aggiuntive previste dalla DGR n. XII/88/2023, ma anche per il riconoscimento delle quote " obiettivo " di budget contrattuale (7% ricovero e 10% ambulatoriale);
- di tutti gli atti consequenziali, connessi e applicativi, fra cui, specificamente, l’atto (i cui estremi non sono noti) dell’ ATS RI di approvazione dello “ schema di contratto ” 2023, trasmesso alla ricorrente il 29.6.2023 per la sottoscrizione, nonché, il relativo “ schema di contratto ”, nella parte in cui l’erogazione di un volume di prestazioni di ricovero e ambulatoriali in misura pari o superiore al maggior volume erogato nel 2019 e nel 2022 costituisce condizione per il riconoscimento delle quote “ obiettivo ” di budget contrattuale (7% ricovero e 10% ambulatoriale).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della IO RD;
Vista la sentenza non definitiva del 28/05/2024, n. 1620, dell’intestato TAR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato il 24/02/2023 e depositato il successivo 17/03/2023 l’esponente, quale Ente unico gestore delle due omonime strutture ospedaliere, l’una sita in Monza e l’altra in Carate RI, entrambe accreditate e da molti anni convenzionate con l’ATS della RI per l’erogazione di prestazioni sanitarie sia di ricovero e cura che di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, ha chiesto l’annullamento della DGR RD n. XI/7758, del 28 dicembre 2022, recante le cd. regole di sistema dell'anno 2023, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili.
2) In particolare, la ricorrente ha contestato la DGR XI/7758 sia nella parte in cui provvede alla determinazione del budget agli erogatori privati basandosi sui valori di riferimento del finanziato dell’anno 2019, sia nella parte in cui provvede alla determinazione delle regole di negoziazione dell’attività sanitaria per le prestazioni da erogarsi a favore dei pazienti residenti in altre regioni, introducendo dei tetti di sistema regionali, aggiuntivi rispetto ai tetti preesistenti.
2.1) Sotto il primo profilo, vengono dedotti i seguenti tre motivi:
2.1.1) - eccesso di potere per erroneità dei presupposti, poiché il finanziato 2019 risentirebbe di illegittimi abbattimenti derivanti dall'applicazione di un tetto di sistema introdotto con la DGR n. XI/2013/2019, già annullata in sede giurisdizionale;
2.1.2) - eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta, violazione del principio di buon andamento, difetto d'istruttoria e violazione dei principi di corretta programmazione sanitaria, in ragione della storicizzazione di ingiusti abbattimenti subiti dalla ricorrente;
2.1.3) - illegittimità derivata ed eccesso di potere per carenza ed erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, perché il finanziato 2019 deriverebbe dalla storicizzazione di illegittimi tagli di spesa applicati a partire dal 2014.
2.2) Per quanto concerne le regole di negoziazione dell'attività sanitaria per le prestazioni destinate a pazienti non lombardi, la ricorrente ha dedotto, come motivo n. IV, il vizio di eccesso di potere per difetto di presupposti, violazione dei principi di correttezza nella programmazione dell'attività sanitaria e nella regolamentazione dei rapporti concessori, e irragionevolezza, poiché la IO avrebbe introdotto molteplici tetti di spesa, variabili e inconciliabili, rendendo impossibile la programmazione dell'attività d'impresa da parte degli erogatori accreditati.
3) Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 29/06/2023 e depositato il 6/07/2023, la società ha esteso l'impugnazione ad alcuni atti esecutivi della DGR n. XI/7758 del 2022. In particolare:
- con i primi tre motivi ha contestato gli atti di determinazione del budget individuale di struttura dell'anno 2023, per vizi sia propri sia derivati dal deliberato regionale;
- con il quarto motivo ha avversato l'atto dell'ATS della RI di approvazione dello schema di contratto per l'anno 2023, sempre in relazione all'indicazione del budget individuale;
- con il quinto motivo ha contestato l'atto di approvazione dello schema di contratto, laddove subordina la remunerazione di quote di budget all'erogazione di un volume di prestazioni di ricovero e ambulatoriale superiore al volume erogato tra il 2019 e il 2022.
4) Si è costituita l’intimata IO, controdeducendo alle censure avversarie.
5) Con memoria depositata in vista dell'udienza di discussione, la società ricorrente ha dichiarato:
- la cessazione della materia del contendere sui motivi incentrati sulla determinazione del budget del 2023 in base al finanziato del 2019 al netto degli abbattimenti derivanti dall'applicazione del tetto di sistema introdotto con la DGR n. XI/2013/2019 (primi due motivi del ricorso introduttivo e primi quattro motivi del ricorso per motivi aggiunti);
- il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del terzo motivo del ricorso introduttivo, sempre relativo alla determinazione del budget sanitario del 2023, e dell'ultimo motivo aggiunto, limitatamente alla remunerazione dell'attività ambulatoriale.
6) La difesa regionale ha eccepito la parziale improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in ragione della rideterminazione del finanziato relativo al 2019 conseguente all’ottemperanza dei giudicati di annullamento relativi alla DGR XI/2013/2019. Per il resto, con particolare riferimento alle regole di negoziazione dell’attività sanitaria per le prestazioni da erogare a favore dei pazienti residenti in altre regioni, e alle “ quote obiettivo ”, il patrocinio della IO ha prospettato dubbi sull’attualità dell’interesse alla relativa impugnazione in assenza di ogni indicazione, da parte ricorrente, delle concrete ricadute sul budget di struttura delle suindicate determinazioni.
7) Entrambe le parti hanno replicato. Il patrocinio della resistente ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse e della cessazione della materia del contendere, come sopra dichiarate da parte ricorrente, difendendo, per il resto, la legittimità delle determinazioni impugnate. La difesa della ricorrente ha ribadito l’interesse alle doglianze ricomprese nel IV motivo del ricorso introduttivo e nel V motivo del ricorso per motivi aggiunti, in quest’ultimo caso, limitatamente alle prestazioni di ricovero, facendo essenzialmente leva sul pregiudizio arrecato dalle diposizioni impugnate all’attività di programmazione aziendale, non essendo l’operatore posto nelle condizioni di programmare la propria produzione in modo da evitare abbattimenti a consuntivo.
8) All’udienza pubblica del 22 aprile 2024, presenti gli avvocati F. Bellocchio, M.S. Ciampoli e A. Cappellini per la parte ricorrente e S. Gallonetto per la IO RD, la causa è stata trattenuta in decisione.
9) Con sentenza del 15/05/2024, n. 1453, la V Sezione dell’intestato TAR « non definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti », li ha dichiarati in parte improcedibili, in parte li ha rigettati e, nel resto, ha disposto gli incombenti istruttori indicati in motivazione. Di seguito, uno stralcio della predetta motivazione:
«9 . Con riferimento alle determinazioni (impugnate con i primi tre motivi del ricorso introduttivo e con i primi quattro motivi del ricorso per motivi aggiunti, oltreché con l’ultimo motivo, limitatamente alla remunerazione dell'attività ambulatoriale) afferenti alla fissazione del budget sanitario del 2023, occorre dichiarare l'improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto d'interesse, in luogo della richiesta declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere e parziale improcedibilità. Infatti, la pronuncia di cessazione della materia del contendere, di cui all'art. 34, comma 5, cod. proc. amm., presuppone che, in ragione di sopravvenienze processuali, la situazione soggettiva fatta valere in giudizio sia rimasta integralmente soddisfatta, mentre, nel caso di specie, residuano profili di contenzioso sugli atti impugnati, permanendo, perciò, una parziale insoddisfazione dell'unitario interesse legittimo azionato in giudizio, ossia quello alla corretta programmazione dell'attività sanitaria (cfr. TAR RD, Milano, V, 14 dicembre 2023, n. 3041).
10) Per il resto, in relazione al ricorso introduttivo residua da analizzare il quarto motivo, con cui si avversano le regole di negoziazione dell'attività sanitaria per le prestazioni destinate a pazienti non lombardi, lamentando l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione dei principi di correttezza e irragionevolezza.
10.1) In particolare, stando alle deduzioni di parte ricorrente:
- sia con riferimento alle prestazioni di ricovero che all'attività ambulatoriale a favore di tali pazienti (extraregionali), la delibera impugnata fa riferimento al finanziato 2019, stabilendo un tetto di struttura al budget assegnato;
- senonché, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 492, della legge n. 178 del 2020, la IO RD ha introdotto un nuovo meccanismo di rimborso per le prestazioni a favore di pazienti fuori regione: è prevista dalla DGR XI/7758 la sottoscrizione di accordi bilaterali con le regioni confinanti per il governo della mobilità sanitaria interregionale, secondo gli schemi introdotti nell'Allegato 17 della DGR medesima, ove si stabilisce che «[g]li eventuali effetti economici dovuti agli abbattimenti sulle produzioni che tali accordi prevedono ricadranno sulle strutture erogatrici delle prestazioni»;
- in base alla disciplina prevista dalla delibera, verrebbero introdotti, oltre al tetto di struttura (pari al “finanziato 2019”), per le prestazioni da erogarsi ai pazienti residenti in altre regioni, tetti di sistema regionali per il rimborso delle prestazioni rese a favore dei pazienti residenti nelle regioni confinanti (Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna);
- alla luce del testo degli accordi, allegato alla delibera impugnata, non sarebbe possibile comprendere il budget assegnato per l'anno di riferimento, attesa la compresenza «di tetti, in parte variabili ed inconciliabili fra loro» (così il ricorso, a pagina 15) e, nella specie: del tetto di struttura (pari al “finanziato 2019”) per le prestazioni da erogarsi ai pazienti residenti in altre regioni, nonché, di tetti di sistema regionali, quanto alle prestazioni da erogarsi a favore dei soli pazienti residenti nelle regioni confinanti (Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna), per ciascuna delle quali è previsto un proprio tetto di sistema, sì da rendere impossibile la programmazione per gli erogatori privati.
10.2) In base al contenuto delle memorie difensive della IO, che ha contestato la doglianza attorea, e all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 22 aprile 2024, risulta che, ad oggi, è stato sottoscritto l'accordo con la sola IO Emilia Romagna e non anche con le Regioni Veneto e Piemonte. Ciò lascia emergere degli interrogativi in ordine all'attuale operatività dei tetti interregionali e sulle reciproche interferenze tra gli accordi con le diverse regioni. Inoltre, anche all'esito della discussione orale, non è stato chiarito se la struttura ricorrente abbia o meno subito degli abbattimenti in applicazione dei contestati tetti di sistema.
10.3) Pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto, anche al fine di valutare l'attualità dell'interesse della ricorrente in relazione al residuo, succitato motivo, il Collegio ritiene necessario domandare alla IO RD chiarimenti sui seguenti aspetti:
10.3.1) - lo stato degli accordi negoziati e/o stipulati con le singole regioni e le conseguenze correlate alla mancata sottoscrizione degli stessi in relazione all'operatività dei tetti di sistema ivi contemplati;
10.3.2) - se sono previsti dei meccanismi compensativi tra i vari tetti di sistema fissati negli accordi stipulati con le singole regioni;
10.3.3) - essendo trascorsa l'annualità di riferimento, se - ed eventualmente in che misura - la ricorrente ha effettivamente subito delle regressioni derivanti dall'applicazione dei suddetti tetti.
10.3.4) Si chiede, altresì, alla medesima parte di rappresentare, anche schematicamente, il sistema di remunerazione delle cure prestate ai pazienti fuori regione vigente fino alla DGR XI/7758 e quello attuale, introdotto con la delibera impugnata.
10.4) Detti chiarimenti dovranno essere depositati in atti di causa da parte della IO RD (senza con ciò operare una integrazione postuma della motivazione) secondo le modalità del processo amministrativo telematico (PAT), entro giorni trenta dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa del presente provvedimento.
11) Passando allo scrutinio del ricorso per motivi aggiunti, residua da analizzare la censura contenuta nel quinto motivo e rivolta alla remunerazione dell'attività di ricovero, in quanto la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse alle analoghe doglianze riferite alle prestazioni ambulatoriali.
11.1) Con essa, si lamenta l'illegittimità della previsione, apposta nello schema di contratto, predisposto dall'ATS RI in esecuzione della DGR n. XI/7758 del 2022, in forza della quale la struttura è chiamata ad incrementare talune prestazioni di ricovero, onde ottenere – oltre che delle remunerazioni aggiuntive, stanziate con apposita DGR n. XII/88 del 2023, per la riduzione dei tempi di attesa – il riconoscimento del 40% della quota di budget “obiettivi ricovero 2023 (quota 7%)”.
Secondo la prospettazione attorea, tale previsione aggraverebbe i pregiudizi denunziati nei precedenti motivi dal momento che, risultando il budget ricoveri assegnato per il 2023 inferiore alla produzione 2019, la ricorrente si vedrebbe costretta, sia per conseguire le risorse aggiuntive, che, addirittura, per ottenere il riconoscimento integrale del budget ricoveri, ad erogare un significativo volume di ricoveri extra budget. Su quest’ultimo aspetto, la ricorrente sottolinea l’illogicità di tale previsione, che la esporrebbe al rischio di subire una decurtazione del budget ricoveri di circa il 3% nell’ipotesi in cui, pur erogando prestazioni di ricovero nel 2023 per un volume superiore al budget assegnatole, non raggiungesse la produzione 2019. Tale evenienza non potrebbe escludersi, almeno sino alla rideterminazione del budget di ricovero 2023, in esecuzione delle sentenze dell’adito TAR, di annullamento della DGR XI/2013 del 2019, come da Decreto della DGW n. 20695 del 2023.
11.2) Sul punto, la IO eccepisce la tardività della doglianza, giacché le cd. quote obiettivo del budget contrattuale sarebbero state già individuate negli atti della programmazione regionale, nonché la sua inammissibilità, non potendosi affermare in anticipo se l'applicazione del meccanismo determini uno sforamento del tetto di spesa e una compressione della remunerazione finale. Sempre sul piano dell’interesse alla censura, la IO ha, in memoria di replica, evidenziato come, da un lato, i volumi definitivi delle prestazioni aggiuntive, sottoscritti dagli enti pubblici e privati accreditati, siano stati deliberati, con DGR n. XII/511, del 26 giugno 2023 (pubblicata sul sito web della IO e sul BURL SO n. 26 del 30/06/2023), rimasta inoppugnata da parte ricorrente; e, dall’altro, con successiva nota del 18 settembre 2023 (indirizzata ad Assolombarda ed in risposta a specifiche richieste poste proprio in ordine alla tematica in esame), la Direzione Generale Welfare della IO abbia accolto sia la richiesta degli erogatori privati accreditati di considerare i volumi in regime ordinario al netto di quelli relativi alle prestazioni erogate e finanziate con i contratti di scopo, fermo restando il volume delle prestazioni aggiuntive negoziate per l’anno 2023, sia la richiesta di scorporare dalla base di calcolo gli spostamenti di budget da ricoveri ad ambulatoriale del 2022.
11.3) L’infondatezza della censura esime il Collegio dalla disamina delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa regionale, pur non risultando affatto implausibile la carenza d’interesse, specie alla luce delle deduzioni regionali, non specificamente replicate da parte ricorrente.
La cd. quota obiettivo è un segmento del budget di spesa riconosciuto a una struttura per una determinata attività (nel caso di specie, quella di ricovero), la cui erogazione è subordinata, per l'appunto, al raggiungimento di determinati obiettivi stabiliti in sede di programmazione regionale.
La disciplina generale della quota obiettivo del budget per l'attività di ricovero si ricava dall'analisi della DGR n. XI/7758 del 2022 e della DGR n. XII/88 del 2023. In particolare, nell’Allegato 5 («negoziazione area sanitaria»), sub a («schema di contratto sanitario 2023») e sub b («scheda allegato contratto sanitario 2023») della DGR n. XI/7758 del 2022 viene previsto che una quota, pari al 7% del budget relativo all'attività di ricovero e cura, è correlata al raggiungimento di obiettivi specifici di recupero delle liste di attesa: una «quota destinata alla definizione di obiettivi specifici per di reindirizzare il mix di erogazione delle strutture al fine del recupero delle liste di attesa (7% del finanziato di ricovero 2019 per cittadini lombardi, compresi stranieri assimilati ai lombardi)», determinata per un «importo pari al 7% del tetto per cittadini lombardi per prestazioni di ricovero e cura 2023, pari al finanziato 2019 incrementato in applicazione a quanto previsto dalle DGR N. XI/3915/2020, DGR N. XI/4049/2020 e DGR N. XI/4061/2020».
Con la DGR n. XII/88 del 2023 la IO ha, poi, provveduto a individuare i volumi delle varie prestazioni sanitarie bisognevoli di incremento per la riduzione delle liste di attesa, dando «mandato alle ATS, nell'ambito delle attività di negoziazione con gli Erogatori privati, di individuare i volumi dedicati alle prestazioni di ricovero garantendo un'offerta che interessi sia i ricoveri di area oncologica, ma anche quelli ortopedici, cardiovascolari e gli interventi minori individuando il case mix sulla base delle necessita territoriali rilevate, con particolare riferimento al contenimento dei tempi di attesa».
Sulla scorta di tali indicazioni, con DGR n. XII/511 del 26 giugno 2023 sono stati approvati, previa interlocuzione con gli erogatori pubblici e privati, il «Piano operativo regionale per il contenimento dei tempi di attesa in attuazione della DGR n. XII/88/23, allegato n. 1 “Piano operativo regionale” e il sub allegato n. 1A “Screening”», ove si leggono, fra l’altro, le prestazioni aggiuntive di ricovero richieste agli enti erogatori privati accreditati, nel periodo d’interesse, ripartite fra le ATS di riferimento.
Si giunge, così, allo schema di contratto oggetto di contestazione, predisposto dall'ATS RI, ove è presente, nell’“allegato 2”, denominato "Obiettivi contrattuali 2023”, in corrispondenza di ciascuno degli obiettivi ivi riportati, l’indicazione delle prestazioni che la ricorrente è onerata di rendere per ottenere il riconoscimento della corrispondente “quota”.
Segnatamente, per quanto qui d’interesse, viene previsto che la corresponsione del 40% del 7% (dunque, il 2,8%) del budget dell'attività di ricovero è condizionata a che la struttura effettui, nel periodo aprile – dicembre 2023, un «numero di prestazioni di ricovero programmato di cui al PNGLA 19-21 … corrispondente al maggiore tra i volumi 2022 ed i volumi 2019 valutate come segue …».
Al riguardo, come già osservato dalla Sezione in casi analoghi (cfr. TAR RD, Milano, V, 14-05-2024, n. 1437; id. 7-05-2024, n. 1374), il Collegio deve ribadire come la subordinazione dell'erogazione di una percentuale della remunerazione corrispondente al budget individuale al conseguimento, da parte dell'operatore convenzionato, di determinati risultati costituisca un meccanismo incentivante, strumentale al miglioramento dell'offerta sanitaria.
In particolare, la quota obiettivo in analisi mira a correggere una delle più gravi problematiche del sistema sanitario, ossia la lunghezza delle liste di attesa. Il meccanismo, perseguendo evidenti finalità di interesse generale funzionali alla tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.), deve considerarsi legittimo, a condizione che non addossi sproporzionati sacrifici agli operatori convenzionati con il servizio sanitario.
Deve, infatti, considerarsi che, in una situazione di scarsità di risorse pubbliche come quella che caratterizza il sistema sanitario, coloro che operano nel settore possono essere chiamati a sostenere degli sforzi discendenti dall'esigenza di preservare interessi superiori, afferenti a valori costituzionalmente garantiti, in caso contrario essendo, comunque, liberi di svincolarsi dal sistema e operare privatamente, a favore dei soli utenti solventi: «chi intende operare nell'ambito della sanità pubblica deve pur accettare i limiti in cui la stessa sanità pubblica è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, persino in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore rango quali i livelli essenziali relativi al diritto alla salute. Le strutture private, che operano e cooperano in regime di accreditamento all'erogazione del servizio sanitario, non possono ignorare questa fondamentale esigenza pubblica, di preminente valore costituzionale perché implicante un difficile equilibrio tra la preservazione del diritto alla salute (art. 32 Cost.), nel suo nucleo irriducibile, e le esigenze di contenimento della spesa nel settore della sanità pubblica in una fase sfavorevole del ciclo economico (art. 81 Cost., come sostituito dalla l. cost. n. 1 del 2012)» (Cons. Stato, Sez. III, 21 luglio 2017, n. 3617).
Nel caso di specie, il bilanciamento di interessi insito nel meccanismo incentivante delle quote obiettivo non si disallinea dai generali principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Né, d’altro canto, parte ricorrente ha argomentato in che modo la suindicata previsione, tenuto anche conto dei volumi di prestazioni aggiuntive richiesti (di cui alla sopra citata DGR n. XII/511/2023) e dei chiarimenti forniti dalla DGW in ordine alla base di calcolo delle prestazioni aggiuntive (riportati nella memoria di replica da parte resistente), induca la struttura ad una iper produzione e ad un inevitabile sforamento del budget complessivo. Infatti, l'incremento prestazionale si riferisce soltanto a specifici interventi afferenti l'attività di ricovero e cura. Il meccanismo è, quindi, strutturato in modo da sollecitare l'operatore a concentrare la propria produzione su operazioni, reputate più impellenti, eventualmente ricalibrando la produzione di altre prestazioni, onde mantenere il volume totale della produzione in materia di ricovero e cura entro il tetto di spesa a essa correlato: quello che si richiede alla struttura non è una iper produzione, ma la canalizzazione della stessa verso determinate attività. Non è, dunque, corretta l'equivalenza, su cui poggia l'impostazione della ricorrente, tra raggiungimento dei volumi aggiuntivi funzionali al soddisfacimento della quota obiettivo e sforamento del budget complessivo. Così come non è corretto ritenere che eventuali prestazioni extra budget (quand'anche compulsate dal meccanismo in analisi) siano gratuite, dovendosi considerare, per un verso, che alcune attività specialistiche, ancorché convenzionate, sono oggetto di compartecipazione a carico dell'utenza, attraverso il cd. ticket sanitario, e, per altro verso, che, attraverso la DGR n. XII/88/2023, la IO ha correlato al raggiungimento dell'obiettivo della riduzione delle liste di attesa anche il riconoscimento di remunerazioni aggiuntive rispetto a quelle standard derivanti dall'attribuzione dei budget individuali.
12) In conclusione, quindi, il ricorso e i motivi aggiunti vanno in parte dichiarati improcedibili, in parte respinti e, nel resto, vanno disposti gli incombenti istruttori innanzi descritti.
13) Le spese di giudizio verranno regolate con la sentenza definitiva ».
10) La IO ha ottemperato alla richiesta istruttoria, depositando in data 13 giugno 2024 una relazione a firma del Dirigente regionale della Direzione generale Welfare.
11) In vista dell'udienza di merito le parti hanno depositato memorie.
12) La IO ha confermato l'eccezione di carenza di interesse, in parte qua , in assenza di una lesione concreta ed attuale, non essendo ancora determinabili le somme oggetto di finanziamento.
13) Parte ricorrente ha chiesto un rinvio in attesa dei provvedimenti che verranno assunti al termine della gestione della compensazione della mobilità attiva.
14) Con ordinanza del 01/10/2024, n. 2530, la Sezione V, impregiudicata ogni statuizione sulle eccezioni sollevate dalla IO RD, ha disposto « anche in ragione delle convergenti richieste formulate dalle parti, il rinvio della trattazione all'udienza pubblica del 18 marzo 2025, posto peraltro che, allo stato, entrambe le parti non hanno escluso, trattandosi delle prime applicazioni del nuovo sistema di remunerazione (che prevede la previa stipula di un accordo interregionale), che, all'esito dei conteggi finali, potrebbe non concretizzarsi alcuna concreta lesione alle rivendicazioni economiche della ricorrente ».
15) In vista dell’udienza pubblica parte ricorrente ha rappresentato che « allo stato la IO non ha comunicato alla ricorrente, né depositato agli atti del giudizio alcun documento » riguardante
l’esito dei conteggi finali di liquidazione delle prestazioni erogate a pazienti fuori regione (così, la memoria depositata il 13/02/2025).
16) La IO, dal canto suo, ha ribadito l’eccezione di inammissibilità del IV motivo del ricorso introduttivo, per carenza d’interesse concreto e attuale ad esso.
17) All’udienza pubblica del 18 marzo 2025 la causa, chiamata congiuntamente alle cause nn. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 11 del ruolo, è stata trattenuta in decisione.
18) Il ricorso, per la parte che residua dopo la sentenza non definitiva n. 1453/2024 sopra citata, è inammissibile per carenza d’interesse, ex art. 35, comma 1, lettera b) c.p.a.
19) Invero, in seguito alla predetta sentenza, del 15/05/2024, n. 1453, residua da esaminare il quarto motivo del ricorso introduttivo, con cui si avversano le regole di negoziazione dell'attività sanitaria per le prestazioni destinate a pazienti non lombardi, lamentandone l'eccesso di potere per difetto di presupposti, per violazione dei principi di correttezza, nonché per irragionevolezza.
Orbene, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, « l'interesse individuale che legittima alla proposizione del ricorso, ex art. 100 cod. proc. civ., non solo non va confuso con un'astratta aspirazione al ripristino della legalità che si assume violata, ma neppure va letto come possibilità, del tutto ipotetica ed astratta, di eventualmente ottenere una qualche utilità dal suo accoglimento » (così, Cons. Stato, VI, 14-01-2019, n. 343).
Pertanto, l'interesse a ricorrere, quale species dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (norma applicabile anche al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a.), deve avere le caratteristiche della concretezza e attualità e deve consistere in una utilità pratica, diretta ed immediata, che l'interessato può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice, « sicché il provvedimento giudiziale a cui si aspira mediante la proposizione del ricorso amministrativo deve essere idoneo ad assicurare, direttamente ed immediatamente, l'utilità che la parte ricorrente assume esserle sottratta o negata o disconosciuta, non essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento alla generica pretesa al rispetto di norme, svincolate dalla prospettazione di vizi dell'atto che incidono sulla sfera giuridica del ricorrente.
In un’ottica comparatistica – che valorizzi l’osmosi tra le giurisdizioni superiori su questioni di rilievo comune – la soluzione secondo cui l’interesse che sorregge il ricorso debba necessariamente rilevare in chiave concreta, e non astratto-ipotetica, si evince, a contrario, dalla previsione di cui all’art. 366 bis c.p.c, che sanziona con l’inammissibilità il motivo di ricorso per cassazione “ il cui quesito di diritto si risolva in un'enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame (non potendosi, peraltro, desumere il quesito dal contenuto del motivo) o che si riveli una tautologia o un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso sub iudice ” (Cass. civ. V, 11.5.2017, n. 11646)» (così, Cons. Stato, III, 20-02-2025, n. 1419).
20) Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, rileva il Collegio come nella specie non siano state affatto allegate le ripercussioni che, in concreto e nell’attualità, le contestate previsioni sulla negoziazione delle prestazioni da erogare in favore dei pazienti residenti in altre regioni abbiano provocato nella sfera giuridica della Società ricorrente. Invero, come riconosciuto dalla stessa esponente, « allo stato » non risulta essersi concretizzato alcun pregiudizio alle rivendicazioni economiche della ricorrente riconducibile alle ridette previsioni, oggetto qui d’impugnazione.
Sicché, va ribadito come il ricorso risulti, in parte qua , inammissibile per carenza d’interesse, ex art. 35, comma 1, lettera b) c.p.a.
21) In ogni caso, per mera completezza, giova osservare come le censure di eccesso di potere con cui, nel quarto motivo del ricorso introduttivo, si contesta la previsione del « tetto di sistema » (conseguente alla “ sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale ”, ex art. 1, comma 492 della L. n. 178 del 2020), in aggiunta al « tetto di struttura », per la remunerazione delle prestazioni da erogarsi ai pazienti residenti in altre regioni si rivelino, in assenza allo stato di una loro applicazione concreta, generiche e, in linea di principio, infondate.
In tal senso, preme notare come – in astratto - la fissazione del predetto « tetto di sistema » non sia affatto irragionevole, trattandosi di un meccanismo volto a “spalmare” su tutti gli operatori accreditati le decurtazioni necessarie per finanziare le prestazioni extra budget complessivamente erogate, in modo da assicurare il rispetto del tetto regionale di spesa sanitaria, tenuto conto dei noti limiti nazionali alla spesa in questione (cfr., in tema, l’orientamento di questo Tribunale sulle regressioni « di sistema », espresso, fra l’altro, nelle sentenze della Sezione V, 11-10-2023, n. 2290; 8-03-2024, n. 672; nonché, della Sezione III, 17-03-2022, n. 623; id., 24-01-2022, n. 159; id., 26-10-2021, nn. 2357 e 2358).
In termini generali, quindi, il « tetto di sistema » appare coerente con il risultato imposto dal legislatore, che deve essere complessivo e, cioè, deve riguardare l'intero ammontare della spesa sanitaria annua sostenuta dalle regioni; ciò che giustifica la previsione di una regressione delle remunerazioni delle strutture accreditate correlata allo sforamento complessivo del budget di spesa. Al meccanismo delle regressioni di sistema si correla, poi, inevitabilmente, il rischio che gli operatori economici subiscano una decurtazione tariffaria indipendentemente dal contributo individuale al superamento del tetto di spesa complessivo annuale. Trattasi, tuttavia, di un rischio ragionevole e proporzionato al preminente interesse al contenimento della spesa pubblica, cui non è estraneo lo stesso operatore privato (cfr., in specie, sotto quest’ultimo profilo, Cons. Stato, III, 2-11-2022 n. 9455, per cui « chi intende operare nell'ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto alla salute. In alternativa, agli operatori resta la scelta di agire come privati nel privato »).
Del resto, come più volte evidenziato sempre in giurisprudenza, in materia sanitaria, « in considerazione della complessità delle situazioni coinvolte – per gli aspetti organizzativi, operativi, tecnologici, sociali, relativi alla disponibilità delle indispensabili risorse economiche ed alla tutela del diritto fondamentale alla salute - la Pubblica Amministrazione è titolare del potere valutativo ampiamente discrezionale in ordine alle modalità ritenute maggiormente confacenti al perseguimento dell’interesse generale. Tale potere è influito da cognizioni tecnico-scientifiche e da dati di esperienza, i quali orientano l’esame delle situazioni e la ponderazione delle scelte ritenute preferibili, tra le diverse possibili soluzioni » (così, da ultimo, TAR Campania, Napoli, I, 11-04-2023, n. 2205, che poi aggiunge: « A fronte dell’esercizio di siffatta discrezionalità, il sindacato del giudice può individuare profili di manifesta illogicità o incoerenza della scelta - non potendo invece sostituire il proprio convincimento a quello della pubblica amministrazione - mentre l’interessato deve a sua volta fornire adeguati elementi di prova che valgano a sconfessare la scelta amministrativa »).
In tale contesto, è stato ulteriormente affermato che, « quando difettano parametri normativi a priori che possano fungere da premessa del ragionamento sillogistico, il giudice non ‘deduce’ ma ‘valuta’ se la decisione pubblica rientri o meno nella (ristretta) gamma delle risposte maggiormente plausibili e convincenti alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli altri elementi del caso concreto. È ben possibile per l’interessato ‒ oltre a far valere il rispetto delle garanzie formali e procedimentali strumentali alla tutela della propria posizione giuridica e gli indici di eccesso di potere ‒ contestare ab intrinseco il nucleo dell’apprezzamento complesso, ma in tal caso egli ha l’onere di metterne seriamente in discussione l’attendibilità tecnico-scientifica. Se questo onere non viene assolto e si fronteggiano soltanto opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell’interessato. Non si tratta dunque di garantire all’Amministrazione un privilegio di insindacabilità, ma di dare seguito, sul piano del processo, alla scelta legislativa di non disciplinare il conflitto di interessi ma di apprestare solo i modi e i procedimenti per la sua risoluzione » (così, Cons. Stato, VI, 5-12-2022, n. 10624).
Ebbene, nella specie, le valutazioni di parte ricorrente risultano sfornite di adeguata prova circa la consistenza dei propri assunti, risolvendosi nella mera non condivisione dei criteri adottati da parte resistente, in assenza allo stato di una verifica in concreto della loro irragionevolezza, illogicità e incoerenza.
22) Conclusivamente, quindi, fermo quanto già statuito con la sentenza non definitiva n. 1453/2024, il ricorso va dichiarato, in parte qua , inammissibile per carenza d’interesse, ex art. 35, comma 1, lettera b) del c.p.a.
23) Avuto riguardo alle ragioni della decisione e alle peculiarità della controversia, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la RD (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, fermo quanto già statuito con la sentenza non definitiva n. 1453/2024, dichiara il ricorso, in parte qua , inammissibile per carenza d’interesse, ex art. 35, comma 1, lettera b) c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 18 marzo 2025 e 13 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Concetta Plantamura | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO