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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/07/2025, n. 2488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2488 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3866/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Roberto Monteverde Presidente
Dott. Barbara Fabbrini Giudice
Dott. ssa Caterina Condò Giudice Relatore ed Estensore riunito nella camera di consiglio, in data 9.7.2025
nel procedimento introdotto da
(corretto: AN (C.F.: ), con Pt_1 Pt_2 C.F._1 il patrocinio dell'avv. BARBOLINI FRANCESCA (C.F. ) C.F._2
ricorrente contro
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_2
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 6 Come da ricorso per parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, annullare il decreto adottato in data 02 febbraio 2024 dal Questore di Firenze
(Prot. 129/24), che ha decretato il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per “protezione speciale art
19 tu 286/1998”, dell'odierno ricorrente, notificato il giorno 22 marzo 2024, ed accertare e dichiarare il diritto del Sig. al rilascio di detto Permesso di soggiorno ex art. 19 TU 286/1998.”. Parte_3
Per la convenuta: per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO letto il ricorso depositato il 29.03.2024 avverso il decreto del Questore di Firenze di diniego della domanda di protezione speciale ex art. 19 TUI, comma 1.2 T.U. 286/98, così come modificato dalla L. 73/2020, n. prot. 129/24 del 02.02.2024, notificato al ricorrente personalmente nei locali della Questura di in data 22.03.2024, CP_1 premesso che il ricorrente, nato in [...] il [...], ha formalizzato l'istanza di protezione speciale diretta al Questore di Firenze ex art. ex art. 19 comma 1.2 del D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020 in data 17.03.2023; in data 17.01.2024 la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di esprimeva parere negativo Questura in data 22.03.2024, e veniva CP_1 notificato al ricorrente il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del Permesso di soggiorno;
in data 29.03.2024, il ricorrente presentava dinnanzi al Tribunale Ordinario di Firenze ricorso ex art. 281undecies cpc avverso il diniego contenuto nel provvedimento adottato dalla
Questura di n. prot. 129/24 del 02.02.2024; CP_1 al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della considerato il quadro CP_1 normativo che permette la valorizzazione di percorsi di inserimento lavorativo e sociale, il ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate;
il Giudice Relatore ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato;
il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che la quale si è costituita in data 18.06.2025 e ha chiesto il rigetto della domanda;
anche il PM ha apposto il Visto in data 08.04.2024;
rilevato che pagina 2 di 6 prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis,
391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno;
come insegnato dalla S.C. (cfr. S.U. 29459/2019), detta normativa non trova comunque applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (i.e. 5.10.2018) della nuova legge, che rimangono da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, facendo seguito, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
diversamente deve considerarsi il caso in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata dopo il 5.10.2018, per cui vige il DL 113/2018; il successivo D.L. 130/2020, invece, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che:
“Art. 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) 1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
(…)
e) all'articolo 19:
1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o
pagina 3 di 6 degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» ; la normativa in questione ha reinserito quindi nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico
Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal
D.L. 113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria;
com'è noto, il DL 113/2018 ha soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell'art. 5 comma 6, e ha sostituito il riferimento alla protezione umanitaria con un'enumerazione volta a tipizzare e al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria latu sensu intesa; ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 ha dato espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato - comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
pagina 4 di 6 in particolare, nell'art. 19 T.U.I.: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass. Sez. I^ 23.2.2018 nr. 4455 rv
647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01); b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche;
infine va dato atto che l'art. 15 del DL
130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (i.e. 22.10.2020); nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore, il Collegio ravvisa elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998, nella formulazione pro tempore vigente;
infatti, la documentazione depositata dimostra il buon livello di integrazione lavorativa raggiunta dal ricorrente, il quale con ricorso ha prodotto il contratto di lavoro presso la
“Nuova costruzione 2020 s.r.l.s.” con decorrenza dal 10.10.2023 al 31.12.2023 e la proroga dello stesso al 30.04.2024; la proroga dal 05.08.2023 al 11.08.2023 del contratto di somministrazione di lavoro stipulato con l'impresa Utilizzatrice “Tecno v.m. s.r.l. unipersonale” tramite la “Synergie ; il contratto di Controparte_3 somministrazione di lavoro a tempo determinato stipulato con la in data Controparte_4
03.08.2023; il modello unificato Unilav di comunicazione obbligatoria del rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno con la stipulato in data 24.05.2023 e con fine il CP_5
31.05.2023; la comunicazione di proroga dello stesso contratto fino al 30.06.2023 e il modello
Unificato Unilav ad esso riferito;
il modello Unilav – comunicazione obbligatoria del rapporto instaurato la con la , con data di inizio rapporto il 02.09.2022 Parte_4
e fine il 30.09.2022 e dell'altro contratto stipulato sempre con la stessa con inizio del rapporto il 01.10.2022 e termine il 31.10.2022; le buste paga da ottobre a dicembre 2023;
pagina 5 di 6 con note del 18.06.2025 il ricorrente ha poi integrato la documentazione già prodotta, depositando l'estratto contributivo INPS emesso il 18.03.2025, il quale attesta la continuità lavorativa mantenuta nel tempo da parte del ricorrente (dal 01.01.2022 al 31.12.2024); le buste paga relative al rapporto di lavoro con la Nuova Costruzione 2020 s.r.l.s. da dicembre 2023 a marzo 2025; l'iscrizione al corso di alfabetizzazione di lingua italiana livello PRE A1 presso il
C.P.I.A. 1 di , del 26.02.2019; CP_1 quanto sopra dimostra una condizione di inserimento sociale da tutelare in questa sede, in particolare dal punto di vista lavorativo, avendo dimostrato una certa continuità e prospettive di prosecuzione del rapporto, per cui l'allontanamento dal territorio nazionale si qualificherebbe come violazione della vita privata del ricorrente;
a ciò consegue l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso per protezione speciale a norma dell'art. 19, co 1.2, secondo periodo poiché ricorrono in concreto i presupposti di cui al comma 1.1. assorbita ogni ulteriore questione, considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso per protezione speciale sono compiutamente emerse nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (in analogia con la sentenza della Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77 sulla compensazione delle spese di lite) per la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accoglie il ricorso, e dichiara il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett.
e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
- compensa le spese di lite.
Il Presidente
Dott. Roberto Monteverde
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Roberto Monteverde Presidente
Dott. Barbara Fabbrini Giudice
Dott. ssa Caterina Condò Giudice Relatore ed Estensore riunito nella camera di consiglio, in data 9.7.2025
nel procedimento introdotto da
(corretto: AN (C.F.: ), con Pt_1 Pt_2 C.F._1 il patrocinio dell'avv. BARBOLINI FRANCESCA (C.F. ) C.F._2
ricorrente contro
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_2
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 6 Come da ricorso per parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, annullare il decreto adottato in data 02 febbraio 2024 dal Questore di Firenze
(Prot. 129/24), che ha decretato il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per “protezione speciale art
19 tu 286/1998”, dell'odierno ricorrente, notificato il giorno 22 marzo 2024, ed accertare e dichiarare il diritto del Sig. al rilascio di detto Permesso di soggiorno ex art. 19 TU 286/1998.”. Parte_3
Per la convenuta: per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO letto il ricorso depositato il 29.03.2024 avverso il decreto del Questore di Firenze di diniego della domanda di protezione speciale ex art. 19 TUI, comma 1.2 T.U. 286/98, così come modificato dalla L. 73/2020, n. prot. 129/24 del 02.02.2024, notificato al ricorrente personalmente nei locali della Questura di in data 22.03.2024, CP_1 premesso che il ricorrente, nato in [...] il [...], ha formalizzato l'istanza di protezione speciale diretta al Questore di Firenze ex art. ex art. 19 comma 1.2 del D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020 in data 17.03.2023; in data 17.01.2024 la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di esprimeva parere negativo Questura in data 22.03.2024, e veniva CP_1 notificato al ricorrente il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del Permesso di soggiorno;
in data 29.03.2024, il ricorrente presentava dinnanzi al Tribunale Ordinario di Firenze ricorso ex art. 281undecies cpc avverso il diniego contenuto nel provvedimento adottato dalla
Questura di n. prot. 129/24 del 02.02.2024; CP_1 al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della considerato il quadro CP_1 normativo che permette la valorizzazione di percorsi di inserimento lavorativo e sociale, il ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate;
il Giudice Relatore ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato;
il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che la quale si è costituita in data 18.06.2025 e ha chiesto il rigetto della domanda;
anche il PM ha apposto il Visto in data 08.04.2024;
rilevato che pagina 2 di 6 prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis,
391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno;
come insegnato dalla S.C. (cfr. S.U. 29459/2019), detta normativa non trova comunque applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (i.e. 5.10.2018) della nuova legge, che rimangono da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, facendo seguito, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
diversamente deve considerarsi il caso in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata dopo il 5.10.2018, per cui vige il DL 113/2018; il successivo D.L. 130/2020, invece, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che:
“Art. 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) 1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
(…)
e) all'articolo 19:
1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o
pagina 3 di 6 degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» ; la normativa in questione ha reinserito quindi nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico
Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal
D.L. 113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria;
com'è noto, il DL 113/2018 ha soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell'art. 5 comma 6, e ha sostituito il riferimento alla protezione umanitaria con un'enumerazione volta a tipizzare e al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria latu sensu intesa; ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 ha dato espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato - comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
pagina 4 di 6 in particolare, nell'art. 19 T.U.I.: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass. Sez. I^ 23.2.2018 nr. 4455 rv
647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01); b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche;
infine va dato atto che l'art. 15 del DL
130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (i.e. 22.10.2020); nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore, il Collegio ravvisa elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998, nella formulazione pro tempore vigente;
infatti, la documentazione depositata dimostra il buon livello di integrazione lavorativa raggiunta dal ricorrente, il quale con ricorso ha prodotto il contratto di lavoro presso la
“Nuova costruzione 2020 s.r.l.s.” con decorrenza dal 10.10.2023 al 31.12.2023 e la proroga dello stesso al 30.04.2024; la proroga dal 05.08.2023 al 11.08.2023 del contratto di somministrazione di lavoro stipulato con l'impresa Utilizzatrice “Tecno v.m. s.r.l. unipersonale” tramite la “Synergie ; il contratto di Controparte_3 somministrazione di lavoro a tempo determinato stipulato con la in data Controparte_4
03.08.2023; il modello unificato Unilav di comunicazione obbligatoria del rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno con la stipulato in data 24.05.2023 e con fine il CP_5
31.05.2023; la comunicazione di proroga dello stesso contratto fino al 30.06.2023 e il modello
Unificato Unilav ad esso riferito;
il modello Unilav – comunicazione obbligatoria del rapporto instaurato la con la , con data di inizio rapporto il 02.09.2022 Parte_4
e fine il 30.09.2022 e dell'altro contratto stipulato sempre con la stessa con inizio del rapporto il 01.10.2022 e termine il 31.10.2022; le buste paga da ottobre a dicembre 2023;
pagina 5 di 6 con note del 18.06.2025 il ricorrente ha poi integrato la documentazione già prodotta, depositando l'estratto contributivo INPS emesso il 18.03.2025, il quale attesta la continuità lavorativa mantenuta nel tempo da parte del ricorrente (dal 01.01.2022 al 31.12.2024); le buste paga relative al rapporto di lavoro con la Nuova Costruzione 2020 s.r.l.s. da dicembre 2023 a marzo 2025; l'iscrizione al corso di alfabetizzazione di lingua italiana livello PRE A1 presso il
C.P.I.A. 1 di , del 26.02.2019; CP_1 quanto sopra dimostra una condizione di inserimento sociale da tutelare in questa sede, in particolare dal punto di vista lavorativo, avendo dimostrato una certa continuità e prospettive di prosecuzione del rapporto, per cui l'allontanamento dal territorio nazionale si qualificherebbe come violazione della vita privata del ricorrente;
a ciò consegue l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso per protezione speciale a norma dell'art. 19, co 1.2, secondo periodo poiché ricorrono in concreto i presupposti di cui al comma 1.1. assorbita ogni ulteriore questione, considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso per protezione speciale sono compiutamente emerse nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (in analogia con la sentenza della Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77 sulla compensazione delle spese di lite) per la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accoglie il ricorso, e dichiara il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett.
e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
- compensa le spese di lite.
Il Presidente
Dott. Roberto Monteverde
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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