TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/03/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4489/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 28.01.2025 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'avv. VALOTI SABRINA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti attore contro
C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 convenuta contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento
Conclusioni
Per : “il Tribunale adito, in applicazione dell'art. 473 bis.39 c.p.c., adotti i Parte_1 provvedimenti ritenuti adeguati al caso di specie e, nello specifico, se ritenuto equo e di giustizia:
- ammonisca la signora avvertendola che, in caso di ulteriori violazioni della medesima natura, il suo CP_1 comportamento potrebbe giustificare la revoca dell'affidamento condiviso del figlio , con previsione di Per_1 affidamento esclusivo, quando non addirittura super esclusivo, in favore del padre;
1 - individui, se ritenuto confacente al caso di specie, la somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva;
- condanni, se ritenuto confacente al caso di specie, la signora al pagamento di una sanzione CP_1 amministrativa pecuniaria.
Spese di lite integralmente rifuse”; per il PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.07.2024, , premesso che, con sentenza n. 116/2024 pubblicata Parte_1 il 16/04/2024, RG n. 1296/2024, il Tribunale di Bergamo dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in URGNANO il 30/04/2012, con il rito concordatario, tra nato a Parte_1
TE (MB), il 25/10/1982, e nata a [...], il [...] (atto n.7, parte II, serie CP_1
A reg. Atti Matrimonio anno 2012), dalla cui unione era nato il figlio in data il 22.10.2014, Persona_2 si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- ammonisca la signora avvertendola che, in caso di ulteriori violazioni della medesima natura, il suo comportamento CP_1 potrebbe giustificare la revoca dell'affidamento condiviso del figlio , con previsione di affidamento Per_1 esclusivo, quando non addirittura super esclusivo, in favore del padre;
- individui, se ritenuto confacente al caso di specie, la somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva;
- condanni, se ritenuto confacente al caso di specie, la signora al pagamento di una sanzione CP_1 amministrativa pecuniaria.
Spese di lite integralmente rifuse”.
A fondamento del ricorso, esponeva: Parte_1
- che, per l'anno 2024, le parti avevano concordato i rispettivi periodi di vacanza, per cui Parte_1 avrebbe trascorso insieme ad il periodo dal 13 al 23 giugno, mentre
[...] Per_1 CP_1 avrebbe trascorso insieme al figlio il periodo dall'1 al 7 luglio;
- che la convenuta decideva unilateralmente e arbitrariamente che il figlio prendesse parte, non accompagnato dai genitori, ad un campus estivo di nove giorni, senza previamente acquisire il consenso del padre;
- che la convenuta informava l'attore del viaggio del minore soltanto dopo che il minore era partito;
- che, il 28 giugno 2024, l'attore effettuava la consueta telefonata serale sull'utenza telefonica di CP_1 la quale tuttavia non rispondeva;
[...]
- che, la sera del 29 giugno 2024, l'attore riceva un messaggio dalla convenuta, la quale lo informava che il minore, dal 29 giugno al 7 luglio, sarebbe stato al “Mare e Vita Viallge di Cervia” e trasmetteva i contatti telefonici dell'organizzazione;
- che l'attore chiedeva pertanto spiegazioni alla convenuta, la quale rispondeva che il minore avrebbe trascorso una parte delle ferie di competenza materna con l'associazione US di Milano;
2 - che l'attore pertanto apprendeva che la ex-moglie, senza aver previamente discusso con lo stesso, aveva deciso di mandare il figlio minore in una vacanza organizzata da un'associazione, a oltre 300 km di distanza;
- che il minore non aveva mai partecipato prima ad attività organizzate da US, né aveva manifestato interesse per tale associazione;
- che l'attore non aveva mai preso visione, né sottoscritto alcun modulo per l'iscrizione di a tale Per_1 vacanza;
- che l'attore faticava a contattare telefonicamente il figlio al numero telefonico fornitogli dalla convenuta
“in quanto gli veniva riferito che le fasce orarie per le telefonate con i parenti erano indicate nel
Regolamento fornito al momento dell'iscrizione” e che lo stesso non possedeva il regolamento;
- che, alla data di deposito del ricorso, l'attore non aveva ancora preso visione della documentazione relativa all'iscrizione effettuata dell'ex-moglie senza il suo consenso;
- che l'atteggiamento di ntegrava una violazione del principio di bigenitorialità, in quanto CP_1 la stessa aveva deciso arbitrariamente di iscrivere il figlio di 9 anni ad un'attività della durata di nove giorni a oltre 300 km di distanza senza l'accompagnamento di un genitore;
- che la convenuta aveva agito in malafede, in quanto: aveva volontariamente taciuto al padre l'iscrizione di alla vacanza;
comunicava ad della vacanza, non accompagnato, soltanto il giorno Per_1 Per_1 precedente alla partenza;
non svolgeva la consueta telefonata serale padre-figlio nell'imminenza della partenza;
non consegnava all'attore il modulo d'iscrizione sottoscritto;
- che erano evidenti le violazioni del principio di bigenitorialità e del principio dell'affido condiviso in quanto i comportamenti di benché non violassero apertamente gli ordini giudiziali, CP_1 arrecavano comunque pregiudizio al minore e ostacolavano il corretto svolgimento delle modalità dell'affido e dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
All'udienza di comparazione dell'8.01.2025, il Giudice relatore rilevata la rituale notificazione del ricorso- decreto di fissazione dell'udienza e la mancata costituzione in giudizio della convenuta, ne dichiarava la contumacia ex art. 171 c.p.c. ed essendo impossibile esperire il tentativo di conciliazione, sentiva liberamente l'attore, riservandosi di provvedere.
Con riservata ordinanza del 10.01.2025, il Giudice relatore decideva sulle istanze istruttorie e fissava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, l'udienza del 28.01.2025.
All'udienza del 28.01.2025, il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione. ha domandato di ammonire con l'avvertimento che in caso di ulteriori Parte_1 CP_1 violazioni, il comportamento della stessa potrebbe portare alla revoca dell'affido condiviso;
di individuare la somma di denaro dovuta per ogni violazione successiva;
nonché, di condannare la convenuta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.
A fondamento delle domande ex art. 473-bis. 39 c.p.c., ha dedotto che Parte_1 CP_1 avrebbe unilateralmente e arbitrariamente stabilito che il figlio di nove anni, partecipasse ad un campus Per_1 estivo della durata di nove giorni, a oltre 300 km di distanza, senza previamente acquisire il consenso del padre.
3 A detta dell'attore, la condotta della convenuta integrerebbe una violazione del principio dell'affido condiviso, in quanto la stessa avrebbe deliberatamente taciuto al padre la circostanza, comunicandogliela soltanto quando il figlio era già partito, senza peraltro trasmettergli alcun documento relativo all'iscrizione. L'attore ha poi sostenuto che la convenuta avrebbe agito in malafede, in quanto la stessa lo avrebbe informato quando il figlio si trovava già oltre 300 km di distanza, avrebbe omesso volutamente di rispondere alla telefonata serale padre- figlio il giorno prima della partenza, nonché avrebbe omesso di consegnare il modulo di iscrizione sottoscritto.
A sostegno delle domande ex art. 473-bis. 39 c.p.c., ha prodotto: i) gli estratti della Parte_1 conversazione WhatsApp del 29.06.2024, con cui la ex-moglie gli comunicava “da oggi sino al termine del periodo ferie indicato, sarà al Mare e Vita Village di Cervia”, trasmetteva i recapiti telefonici della Per_1 struttura e, alla richiesta di spiegazioni dell'attore, rispondeva di aver “fatto tutto in regola, la Sentenza non prevede autorizzazione dell'altro genitore circa le attività/esperienze che il bambino farà durante il periodo di vacanza. non è da solo, ma come ti ho già spiegato con personale qualificato che provvede alla sua Per_1 sorveglianza, con una Società che da ben 30 anni organizza eventi di questo tipo ed ha ottenuto diversi riconoscimenti nel suo campo. Prima di affidarlo nelle mani di qualcuno mi sono più che informata (…). Sono io a decidere le attività che può fare nei giorni di mia competenza” (v. doc. 6-7); l'estratto della Per_1 conversazione WhatsApp del 29.06.2025 tra l'attore e US (v. doc. 8); il fac-simile del modulo di iscrizione, recante la richiesta di autorizzazione di un genitore (v. doc. 9); l'estratto della conversazione
WhatsApp del 30.06.2024 tra l'attore e US, dove si legge che l'attore domandava il modulo di iscrizione e il personale di US declinava la richiesta asserendo “deve chiedere al suo avvocato di chiederlo all'avvocato della sua ex moglie perché non possiamo far uscire documenti che sono solo di una parte quando trattasi di genitori separati” (v. doc. 10).
La domanda diretta all'ammonimento è fondata e pertanto deve essere accolta.
Dagli atti di causa è emerso che ha deciso unilateralmente di iscrivere il figlio ad un CP_1 Per_1 campus estivo della durata di nove giorni, lontano da casa quasi 300 km, senza la presenza dei genitori, e ciò in spregio al principio dell'affido condiviso. Invero, la partecipazione di un bambino, di appena nove anni, ad un campus estivo, lontano da casa, in assenza dei genitori, rappresenta un'attività extra-scolastica di maggiore interesse, che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere concordata da entrambi i genitori. In altri termini, secondo il regime privilegiato dal legislatore, avrebbe dovuto essere tempestivamente informato da Parte_1 ed esprimere preventivamente il proprio consenso, affinché il minore potesse trascorrere una CP_1 parte del periodo di vacanza spettante madre, non già insieme a questa, bensì da solo, presso un campus estivo sito in altra regione. E ciò in quanto il regime privilegiato dal legislatore si basa sulla condivisione e sull'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, sul presupposto che i genitori siano entrambi idonei all'esercizio delle funzioni genitoriali e siano entrambi capaci di assicurare la tutela del miglior interesse della prole.
Sul punto, vale la pena osservare che l'affido condiviso impone ai genitori di comunicarsi vicendevolmente i luoghi in cui ciascuno intenda trascorrere il proprio periodo di vacanza insieme ai figli e di assicurare i contatti con l'altro genitore anche nel periodo di vacanza, essendo questa la logica della condivisione della responsabilità
4 genitoriale sottesa al regime privilegiato dal legislatore. Se così è, in un caso come quello che ci occupa, in cui la madre, a dire il vero, ha addirittura omesso ogni comunicazione preventiva relativa alla decisione – assunta unilateralmente (v. doc. 6-7, dove emerge che la stessa ha scritto “sono io a decidere le attività che può fare
nei giorni di mia competenza”) – di mandare il figlio in vacanza da solo, lontano da casa, per un periodo Per_1 peraltro non breve (nove giorni), integra a fortiori una violazione del principio dell'affido condiviso.
Nel caso di specie, invero, non soltanto non ha acquisito il preventivo consenso di CP_1 Parte_1
ma neppure lo ha avvisato in tempo utile, affinché quest'ultimo potesse acquisire tutte le
[...] informazioni necessarie con riguardo al campus estivo, all'associazione organizzatrice e alle modalità e ai tempi di comunicazione con il minore durante il soggiorno, lasciando, di fatto, l'attore privo degli strumenti necessari per tenersi aggiornato sulle condizioni del minore per tutta la durata della vacanza. Dalle conversazioni allegate emerge poi che la convenuta, così come non ha trasmesso all'attore il modulo di iscrizione, neppure gli ha trasmesso il regolamento, impedendogli, di fatto, di conoscere i dettagli del soggiorno, ponendolo quindi in una condizione di disagio per non essere in grado di contattare tempestivamente il minore, e ciò anche in considerazione dall'assenza di dialogo con la ex-moglie, assenza di dialogo che peraltro emerge anche dal contegno processuale della stessa. Sebbene la contumacia costituisca manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, in quanto tale, non possa pregiudicare la parte che resta assente al processo, deve tuttavia considerarsi che l'assenza ingiustificata di un genitore nel processo che ha ad oggetto l'attuazione dei provvedimenti sull'affido sia indicativa della volontà di sottrarsi a ogni confronto e del totale disinteresse per il punto di vista dell'altro genitore.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il Collegio ritiene doversi ammonire ai sensi dell'art. 473-bis. CP_1
39, comma primo, lett. a), c.p.c., affinché la stessa si attenga al principio dell'affido condiviso e non assuma ulteriori decisioni di maggiore interesse per il figlio minore, senza la preventiva acquisizione del consenso di
. Parte_1
Venendo ora alla domanda diretta all'individuazione di una somma di denaro dovuta per ogni violazione successiva ai sensi dell'art. 473-bis. 39, comma primo, lett. b), c.p.c., ritiene il Collegio che tale domanda non possa essere accolta, atteso che, rispetto alla violazione dell'affido condiviso qui accertata, non si ravvisa un comportamento i cui effetti si protraggano nel tempo e suscettibile di ripetersi nel futuro.
Quanto, infine, alla domanda di condanna della convenuta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 473-bis. 39, comma primo, lett. c), c.p.c., ritiene il Collegio che, a fronte della violazione del principio dell'affido condiviso perpetrata da la convenuta debba essere CP_1 condannata, quale genitore inadempiente, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende pari a euro 500,00, importo ritenuto congruo, tenuto conto della non eccessiva gravità dell'inadempimento e del fatto che tale inadempimento, per quanto riferito dallo stesso attore in udienza, non ha determinato una concreta situazione di pregiudizio per il minore.
A fronte della prevalente soccombenza della convenuta, la stessa deve essere condannata a rifondere le spese di lite in favore dell'attore, liquidate, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa
(indeterminabile di complessità bassa), con l'applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva,
5 istruttoria/trattazione, nonché per la fase decisionale, nell'importo di euro 3.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide: ammonisce i sensi dell'art. 473-bis. 39, comma primo, lett. a), c.p.c., affinché la stessa si attenga CP_1 al principio dell'affido condiviso e non assuma ulteriori decisioni di maggiore interesse per il figlio minore, senza la preventiva acquisizione del consenso di;
Parte_1 condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 a favore della CP_1 ai sensi dell'art. 473-bis. 39, comma primo, lett. c), c.p.c.; Controparte_2
rigetta le altre domande formulate dall'attore; condanna alla rifusione delle spese di lite di , liquidate in euro 3.600,00 per CP_1 Parte_1 compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta.
Bergamo, così deciso nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 28.01.2025 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'avv. VALOTI SABRINA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti attore contro
C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 convenuta contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento
Conclusioni
Per : “il Tribunale adito, in applicazione dell'art. 473 bis.39 c.p.c., adotti i Parte_1 provvedimenti ritenuti adeguati al caso di specie e, nello specifico, se ritenuto equo e di giustizia:
- ammonisca la signora avvertendola che, in caso di ulteriori violazioni della medesima natura, il suo CP_1 comportamento potrebbe giustificare la revoca dell'affidamento condiviso del figlio , con previsione di Per_1 affidamento esclusivo, quando non addirittura super esclusivo, in favore del padre;
1 - individui, se ritenuto confacente al caso di specie, la somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva;
- condanni, se ritenuto confacente al caso di specie, la signora al pagamento di una sanzione CP_1 amministrativa pecuniaria.
Spese di lite integralmente rifuse”; per il PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.07.2024, , premesso che, con sentenza n. 116/2024 pubblicata Parte_1 il 16/04/2024, RG n. 1296/2024, il Tribunale di Bergamo dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in URGNANO il 30/04/2012, con il rito concordatario, tra nato a Parte_1
TE (MB), il 25/10/1982, e nata a [...], il [...] (atto n.7, parte II, serie CP_1
A reg. Atti Matrimonio anno 2012), dalla cui unione era nato il figlio in data il 22.10.2014, Persona_2 si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- ammonisca la signora avvertendola che, in caso di ulteriori violazioni della medesima natura, il suo comportamento CP_1 potrebbe giustificare la revoca dell'affidamento condiviso del figlio , con previsione di affidamento Per_1 esclusivo, quando non addirittura super esclusivo, in favore del padre;
- individui, se ritenuto confacente al caso di specie, la somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva;
- condanni, se ritenuto confacente al caso di specie, la signora al pagamento di una sanzione CP_1 amministrativa pecuniaria.
Spese di lite integralmente rifuse”.
A fondamento del ricorso, esponeva: Parte_1
- che, per l'anno 2024, le parti avevano concordato i rispettivi periodi di vacanza, per cui Parte_1 avrebbe trascorso insieme ad il periodo dal 13 al 23 giugno, mentre
[...] Per_1 CP_1 avrebbe trascorso insieme al figlio il periodo dall'1 al 7 luglio;
- che la convenuta decideva unilateralmente e arbitrariamente che il figlio prendesse parte, non accompagnato dai genitori, ad un campus estivo di nove giorni, senza previamente acquisire il consenso del padre;
- che la convenuta informava l'attore del viaggio del minore soltanto dopo che il minore era partito;
- che, il 28 giugno 2024, l'attore effettuava la consueta telefonata serale sull'utenza telefonica di CP_1 la quale tuttavia non rispondeva;
[...]
- che, la sera del 29 giugno 2024, l'attore riceva un messaggio dalla convenuta, la quale lo informava che il minore, dal 29 giugno al 7 luglio, sarebbe stato al “Mare e Vita Viallge di Cervia” e trasmetteva i contatti telefonici dell'organizzazione;
- che l'attore chiedeva pertanto spiegazioni alla convenuta, la quale rispondeva che il minore avrebbe trascorso una parte delle ferie di competenza materna con l'associazione US di Milano;
2 - che l'attore pertanto apprendeva che la ex-moglie, senza aver previamente discusso con lo stesso, aveva deciso di mandare il figlio minore in una vacanza organizzata da un'associazione, a oltre 300 km di distanza;
- che il minore non aveva mai partecipato prima ad attività organizzate da US, né aveva manifestato interesse per tale associazione;
- che l'attore non aveva mai preso visione, né sottoscritto alcun modulo per l'iscrizione di a tale Per_1 vacanza;
- che l'attore faticava a contattare telefonicamente il figlio al numero telefonico fornitogli dalla convenuta
“in quanto gli veniva riferito che le fasce orarie per le telefonate con i parenti erano indicate nel
Regolamento fornito al momento dell'iscrizione” e che lo stesso non possedeva il regolamento;
- che, alla data di deposito del ricorso, l'attore non aveva ancora preso visione della documentazione relativa all'iscrizione effettuata dell'ex-moglie senza il suo consenso;
- che l'atteggiamento di ntegrava una violazione del principio di bigenitorialità, in quanto CP_1 la stessa aveva deciso arbitrariamente di iscrivere il figlio di 9 anni ad un'attività della durata di nove giorni a oltre 300 km di distanza senza l'accompagnamento di un genitore;
- che la convenuta aveva agito in malafede, in quanto: aveva volontariamente taciuto al padre l'iscrizione di alla vacanza;
comunicava ad della vacanza, non accompagnato, soltanto il giorno Per_1 Per_1 precedente alla partenza;
non svolgeva la consueta telefonata serale padre-figlio nell'imminenza della partenza;
non consegnava all'attore il modulo d'iscrizione sottoscritto;
- che erano evidenti le violazioni del principio di bigenitorialità e del principio dell'affido condiviso in quanto i comportamenti di benché non violassero apertamente gli ordini giudiziali, CP_1 arrecavano comunque pregiudizio al minore e ostacolavano il corretto svolgimento delle modalità dell'affido e dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
All'udienza di comparazione dell'8.01.2025, il Giudice relatore rilevata la rituale notificazione del ricorso- decreto di fissazione dell'udienza e la mancata costituzione in giudizio della convenuta, ne dichiarava la contumacia ex art. 171 c.p.c. ed essendo impossibile esperire il tentativo di conciliazione, sentiva liberamente l'attore, riservandosi di provvedere.
Con riservata ordinanza del 10.01.2025, il Giudice relatore decideva sulle istanze istruttorie e fissava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, l'udienza del 28.01.2025.
All'udienza del 28.01.2025, il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione. ha domandato di ammonire con l'avvertimento che in caso di ulteriori Parte_1 CP_1 violazioni, il comportamento della stessa potrebbe portare alla revoca dell'affido condiviso;
di individuare la somma di denaro dovuta per ogni violazione successiva;
nonché, di condannare la convenuta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.
A fondamento delle domande ex art. 473-bis. 39 c.p.c., ha dedotto che Parte_1 CP_1 avrebbe unilateralmente e arbitrariamente stabilito che il figlio di nove anni, partecipasse ad un campus Per_1 estivo della durata di nove giorni, a oltre 300 km di distanza, senza previamente acquisire il consenso del padre.
3 A detta dell'attore, la condotta della convenuta integrerebbe una violazione del principio dell'affido condiviso, in quanto la stessa avrebbe deliberatamente taciuto al padre la circostanza, comunicandogliela soltanto quando il figlio era già partito, senza peraltro trasmettergli alcun documento relativo all'iscrizione. L'attore ha poi sostenuto che la convenuta avrebbe agito in malafede, in quanto la stessa lo avrebbe informato quando il figlio si trovava già oltre 300 km di distanza, avrebbe omesso volutamente di rispondere alla telefonata serale padre- figlio il giorno prima della partenza, nonché avrebbe omesso di consegnare il modulo di iscrizione sottoscritto.
A sostegno delle domande ex art. 473-bis. 39 c.p.c., ha prodotto: i) gli estratti della Parte_1 conversazione WhatsApp del 29.06.2024, con cui la ex-moglie gli comunicava “da oggi sino al termine del periodo ferie indicato, sarà al Mare e Vita Village di Cervia”, trasmetteva i recapiti telefonici della Per_1 struttura e, alla richiesta di spiegazioni dell'attore, rispondeva di aver “fatto tutto in regola, la Sentenza non prevede autorizzazione dell'altro genitore circa le attività/esperienze che il bambino farà durante il periodo di vacanza. non è da solo, ma come ti ho già spiegato con personale qualificato che provvede alla sua Per_1 sorveglianza, con una Società che da ben 30 anni organizza eventi di questo tipo ed ha ottenuto diversi riconoscimenti nel suo campo. Prima di affidarlo nelle mani di qualcuno mi sono più che informata (…). Sono io a decidere le attività che può fare nei giorni di mia competenza” (v. doc. 6-7); l'estratto della Per_1 conversazione WhatsApp del 29.06.2025 tra l'attore e US (v. doc. 8); il fac-simile del modulo di iscrizione, recante la richiesta di autorizzazione di un genitore (v. doc. 9); l'estratto della conversazione
WhatsApp del 30.06.2024 tra l'attore e US, dove si legge che l'attore domandava il modulo di iscrizione e il personale di US declinava la richiesta asserendo “deve chiedere al suo avvocato di chiederlo all'avvocato della sua ex moglie perché non possiamo far uscire documenti che sono solo di una parte quando trattasi di genitori separati” (v. doc. 10).
La domanda diretta all'ammonimento è fondata e pertanto deve essere accolta.
Dagli atti di causa è emerso che ha deciso unilateralmente di iscrivere il figlio ad un CP_1 Per_1 campus estivo della durata di nove giorni, lontano da casa quasi 300 km, senza la presenza dei genitori, e ciò in spregio al principio dell'affido condiviso. Invero, la partecipazione di un bambino, di appena nove anni, ad un campus estivo, lontano da casa, in assenza dei genitori, rappresenta un'attività extra-scolastica di maggiore interesse, che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere concordata da entrambi i genitori. In altri termini, secondo il regime privilegiato dal legislatore, avrebbe dovuto essere tempestivamente informato da Parte_1 ed esprimere preventivamente il proprio consenso, affinché il minore potesse trascorrere una CP_1 parte del periodo di vacanza spettante madre, non già insieme a questa, bensì da solo, presso un campus estivo sito in altra regione. E ciò in quanto il regime privilegiato dal legislatore si basa sulla condivisione e sull'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, sul presupposto che i genitori siano entrambi idonei all'esercizio delle funzioni genitoriali e siano entrambi capaci di assicurare la tutela del miglior interesse della prole.
Sul punto, vale la pena osservare che l'affido condiviso impone ai genitori di comunicarsi vicendevolmente i luoghi in cui ciascuno intenda trascorrere il proprio periodo di vacanza insieme ai figli e di assicurare i contatti con l'altro genitore anche nel periodo di vacanza, essendo questa la logica della condivisione della responsabilità
4 genitoriale sottesa al regime privilegiato dal legislatore. Se così è, in un caso come quello che ci occupa, in cui la madre, a dire il vero, ha addirittura omesso ogni comunicazione preventiva relativa alla decisione – assunta unilateralmente (v. doc. 6-7, dove emerge che la stessa ha scritto “sono io a decidere le attività che può fare
nei giorni di mia competenza”) – di mandare il figlio in vacanza da solo, lontano da casa, per un periodo Per_1 peraltro non breve (nove giorni), integra a fortiori una violazione del principio dell'affido condiviso.
Nel caso di specie, invero, non soltanto non ha acquisito il preventivo consenso di CP_1 Parte_1
ma neppure lo ha avvisato in tempo utile, affinché quest'ultimo potesse acquisire tutte le
[...] informazioni necessarie con riguardo al campus estivo, all'associazione organizzatrice e alle modalità e ai tempi di comunicazione con il minore durante il soggiorno, lasciando, di fatto, l'attore privo degli strumenti necessari per tenersi aggiornato sulle condizioni del minore per tutta la durata della vacanza. Dalle conversazioni allegate emerge poi che la convenuta, così come non ha trasmesso all'attore il modulo di iscrizione, neppure gli ha trasmesso il regolamento, impedendogli, di fatto, di conoscere i dettagli del soggiorno, ponendolo quindi in una condizione di disagio per non essere in grado di contattare tempestivamente il minore, e ciò anche in considerazione dall'assenza di dialogo con la ex-moglie, assenza di dialogo che peraltro emerge anche dal contegno processuale della stessa. Sebbene la contumacia costituisca manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, in quanto tale, non possa pregiudicare la parte che resta assente al processo, deve tuttavia considerarsi che l'assenza ingiustificata di un genitore nel processo che ha ad oggetto l'attuazione dei provvedimenti sull'affido sia indicativa della volontà di sottrarsi a ogni confronto e del totale disinteresse per il punto di vista dell'altro genitore.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il Collegio ritiene doversi ammonire ai sensi dell'art. 473-bis. CP_1
39, comma primo, lett. a), c.p.c., affinché la stessa si attenga al principio dell'affido condiviso e non assuma ulteriori decisioni di maggiore interesse per il figlio minore, senza la preventiva acquisizione del consenso di
. Parte_1
Venendo ora alla domanda diretta all'individuazione di una somma di denaro dovuta per ogni violazione successiva ai sensi dell'art. 473-bis. 39, comma primo, lett. b), c.p.c., ritiene il Collegio che tale domanda non possa essere accolta, atteso che, rispetto alla violazione dell'affido condiviso qui accertata, non si ravvisa un comportamento i cui effetti si protraggano nel tempo e suscettibile di ripetersi nel futuro.
Quanto, infine, alla domanda di condanna della convenuta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 473-bis. 39, comma primo, lett. c), c.p.c., ritiene il Collegio che, a fronte della violazione del principio dell'affido condiviso perpetrata da la convenuta debba essere CP_1 condannata, quale genitore inadempiente, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende pari a euro 500,00, importo ritenuto congruo, tenuto conto della non eccessiva gravità dell'inadempimento e del fatto che tale inadempimento, per quanto riferito dallo stesso attore in udienza, non ha determinato una concreta situazione di pregiudizio per il minore.
A fronte della prevalente soccombenza della convenuta, la stessa deve essere condannata a rifondere le spese di lite in favore dell'attore, liquidate, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa
(indeterminabile di complessità bassa), con l'applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva,
5 istruttoria/trattazione, nonché per la fase decisionale, nell'importo di euro 3.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide: ammonisce i sensi dell'art. 473-bis. 39, comma primo, lett. a), c.p.c., affinché la stessa si attenga CP_1 al principio dell'affido condiviso e non assuma ulteriori decisioni di maggiore interesse per il figlio minore, senza la preventiva acquisizione del consenso di;
Parte_1 condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 a favore della CP_1 ai sensi dell'art. 473-bis. 39, comma primo, lett. c), c.p.c.; Controparte_2
rigetta le altre domande formulate dall'attore; condanna alla rifusione delle spese di lite di , liquidate in euro 3.600,00 per CP_1 Parte_1 compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta.
Bergamo, così deciso nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
6