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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/11/2025, n. 2318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2318 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4754/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 - sexies comma 3 c.p.c. richiamato dall'art. 30 – bis, comma 1 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4754/2024 promossa da: con l'Avv. DI BENEDETTO BERARDINO (PEC: Parte_1
Email_1 ATTORE contro con gli Avv.ti Caterina Albesano e Massimiliano Graziani (pec: Controparte_1
Email_2 Email_3 E con l'Avv. Marco Terenzi (pec: Controparte_2
) Email_4 CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che: la società appellante si duole della legittimità della sentenza con cui il giudice di pace di Velletri “ha annullato l'ingiunzione fiscale n. 16779/2415, notificata in data 1.09.2023 al sig. Controparte_2
ritenendo prescritto il credito della in ragione dell'inapplicabilità alla
[...] Parte_1 fattispecie trattata, della sospensione prevista dall'art. 68 del D.L. 18/2020”.
Si è costituito in giudizio il aderendo alle conclusioni dell'appellante. Controparte_1
Il Sig. con comparsa di costituzione depositata in data Controparte_2 27.2.2025, ha chiesto il rigetto dell'appello allegando che “è indubbio che alla fattispecie in esame non può applicarsi la disposizione di cui all'art. 68, comma 4 bis, d.l. n. 18/2020, la quale prevede una proroga di ventiquattro mesi per i termini di prescrizione esclusivamente con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 8.3.2020 al 31.12.2021. In altre parole, il
[...] per evitare la prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni amministrative avrebbe CP_1 dovuto affidare il carico al concessionario del servizio riscossione entro il 31.12.2021 oppure avrebbe pagina 1 di 3 quantomeno dovuto inviare un atto interruttivo della prescrizione. In ogni caso, si reitera quanto già argomentato dall'odierno appellato nel giudizio di primo grado e si ribadisce l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie.
Rilevato che: Par l'ingiunzione fiscale n. 16779/2415, notificata in data 1.09.2023 è relativa ai seguenti VAV codice della strada:
ritenuto che:
l'appello è parzialmente fondato nei limiti di seguito esposti.
Come argomentato dall'appellante è applicabile la sospensione della prescrizione di cui all'art. 68, comma 1 DL 18/2020 (secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”) tenuto conto del richiamo alle disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 secondo cui “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L CP_3
non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al
[...] comma 1”.
Ne segue che – avuto riguardo alla data di notifica dei verbali di accertamento delle violazioni sottesi alla ordinanza ingiunzione opposta documentati dal costituito in giudizio (il verbale n. 9K/2017 prot. CP_1 N. 14925/2017 elevato in data 30/07/2017 è stato notificato in data 09/10/2017; il verbale n. 6274T/2017 prot. N. 28327/2017 elevato in data 12/11/2017 è stato notificato in data 17/01/2018; il verbale n.
pagina 2 di 3 11288P/2016 prot. N. 40014/2016 elevato in data 27/08/2016 è stato notificato in data 14/10/2016; il verbale n. 10933M/2016 prot. N. 2498/2016 elevato in data 22/01/2016 è stato notificato in data 09/04/2016) – al momento della notifica della ordinanza ingiunzione 1.9.2023 non era decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (secondo cui “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”), richiamato dall'art. 209 del D.lgs. n. 285/1992, posto che i relativi termini devono essere incrementati di 542 giorni, corrispondenti all'arco temporale dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
In particolare, alla data della notifica dell'ingiunzione di pagamento (1.9.2023) non era decorso il termine quinquennale di prescrizione:
- Del VAV n. 9K/2017 prot. N. 14925/2017 notificato in data 09/10/2017 e decorrente dal 4.4.2019 (9.10.2017+542gg);
- Del VAV n. 6274T/2017 prot. N. 28327/2017 notificato in data 17/01/2018 e decorrente dal 13.7.2019 (17.1.2018+542gg).
Quanto agli altri due VAV n. 11288P/2016 notificato in data 14/10/2016 e n. 10933M/2016 notificato in data 09/04/2016 il relativo termine di prescrizione quinquennale ordinario deve ritenersi prorogato al 31.12.2023 in applicazione del secondo comma dell'art. 12, D. Lgs. 159/2015 (secondo cui “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”) posto che i termini di prescrizione scadevano entro il 31.12. dell'anno 2021 in cui si verifica la sospensione richiamata dal primo comma, ovvero 14.10.2021 e 9.4.2021 tenuto conto della data di notifica.
Al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione, pertanto, i relativi termini di prescrizione dovevano ritenersi non decorsi.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa (fino ad euro 5.200,00) e con applicazione dei parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: ad integrale riforma della sentenza gravata, rigetta l'opposizione promossa avverso l'ingiunzione fiscale n. 16779/2415, notificata in data 1.09.2023
Condanna altresì il Sig. rimborsare a ciascuna parte le spese di Controparte_2 lite, che si liquidano in € 633,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali per il giudizio di primo grado ed euro € 1.278,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali ed oltre euro 68,00 per anticipazioni per il giudizio di appello.
Velletri, 20 novembre 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 - sexies comma 3 c.p.c. richiamato dall'art. 30 – bis, comma 1 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4754/2024 promossa da: con l'Avv. DI BENEDETTO BERARDINO (PEC: Parte_1
Email_1 ATTORE contro con gli Avv.ti Caterina Albesano e Massimiliano Graziani (pec: Controparte_1
Email_2 Email_3 E con l'Avv. Marco Terenzi (pec: Controparte_2
) Email_4 CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che: la società appellante si duole della legittimità della sentenza con cui il giudice di pace di Velletri “ha annullato l'ingiunzione fiscale n. 16779/2415, notificata in data 1.09.2023 al sig. Controparte_2
ritenendo prescritto il credito della in ragione dell'inapplicabilità alla
[...] Parte_1 fattispecie trattata, della sospensione prevista dall'art. 68 del D.L. 18/2020”.
Si è costituito in giudizio il aderendo alle conclusioni dell'appellante. Controparte_1
Il Sig. con comparsa di costituzione depositata in data Controparte_2 27.2.2025, ha chiesto il rigetto dell'appello allegando che “è indubbio che alla fattispecie in esame non può applicarsi la disposizione di cui all'art. 68, comma 4 bis, d.l. n. 18/2020, la quale prevede una proroga di ventiquattro mesi per i termini di prescrizione esclusivamente con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 8.3.2020 al 31.12.2021. In altre parole, il
[...] per evitare la prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni amministrative avrebbe CP_1 dovuto affidare il carico al concessionario del servizio riscossione entro il 31.12.2021 oppure avrebbe pagina 1 di 3 quantomeno dovuto inviare un atto interruttivo della prescrizione. In ogni caso, si reitera quanto già argomentato dall'odierno appellato nel giudizio di primo grado e si ribadisce l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie.
Rilevato che: Par l'ingiunzione fiscale n. 16779/2415, notificata in data 1.09.2023 è relativa ai seguenti VAV codice della strada:
ritenuto che:
l'appello è parzialmente fondato nei limiti di seguito esposti.
Come argomentato dall'appellante è applicabile la sospensione della prescrizione di cui all'art. 68, comma 1 DL 18/2020 (secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”) tenuto conto del richiamo alle disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 secondo cui “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L CP_3
non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al
[...] comma 1”.
Ne segue che – avuto riguardo alla data di notifica dei verbali di accertamento delle violazioni sottesi alla ordinanza ingiunzione opposta documentati dal costituito in giudizio (il verbale n. 9K/2017 prot. CP_1 N. 14925/2017 elevato in data 30/07/2017 è stato notificato in data 09/10/2017; il verbale n. 6274T/2017 prot. N. 28327/2017 elevato in data 12/11/2017 è stato notificato in data 17/01/2018; il verbale n.
pagina 2 di 3 11288P/2016 prot. N. 40014/2016 elevato in data 27/08/2016 è stato notificato in data 14/10/2016; il verbale n. 10933M/2016 prot. N. 2498/2016 elevato in data 22/01/2016 è stato notificato in data 09/04/2016) – al momento della notifica della ordinanza ingiunzione 1.9.2023 non era decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (secondo cui “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”), richiamato dall'art. 209 del D.lgs. n. 285/1992, posto che i relativi termini devono essere incrementati di 542 giorni, corrispondenti all'arco temporale dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
In particolare, alla data della notifica dell'ingiunzione di pagamento (1.9.2023) non era decorso il termine quinquennale di prescrizione:
- Del VAV n. 9K/2017 prot. N. 14925/2017 notificato in data 09/10/2017 e decorrente dal 4.4.2019 (9.10.2017+542gg);
- Del VAV n. 6274T/2017 prot. N. 28327/2017 notificato in data 17/01/2018 e decorrente dal 13.7.2019 (17.1.2018+542gg).
Quanto agli altri due VAV n. 11288P/2016 notificato in data 14/10/2016 e n. 10933M/2016 notificato in data 09/04/2016 il relativo termine di prescrizione quinquennale ordinario deve ritenersi prorogato al 31.12.2023 in applicazione del secondo comma dell'art. 12, D. Lgs. 159/2015 (secondo cui “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”) posto che i termini di prescrizione scadevano entro il 31.12. dell'anno 2021 in cui si verifica la sospensione richiamata dal primo comma, ovvero 14.10.2021 e 9.4.2021 tenuto conto della data di notifica.
Al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione, pertanto, i relativi termini di prescrizione dovevano ritenersi non decorsi.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa (fino ad euro 5.200,00) e con applicazione dei parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: ad integrale riforma della sentenza gravata, rigetta l'opposizione promossa avverso l'ingiunzione fiscale n. 16779/2415, notificata in data 1.09.2023
Condanna altresì il Sig. rimborsare a ciascuna parte le spese di Controparte_2 lite, che si liquidano in € 633,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali per il giudizio di primo grado ed euro € 1.278,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali ed oltre euro 68,00 per anticipazioni per il giudizio di appello.
Velletri, 20 novembre 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
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