Ordinanza cautelare 9 aprile 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00701/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00407/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia AG
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 407 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Rita Aspromonte e Michelangelo Strammiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno - Questura di Bologna, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del decreto con cui il Questore di Bologna, in data 31 dicembre 2024 (notificato in data 9 gennaio 2025), ha decretato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in possesso del ricorrente e rifiutato il richiesto aggiornamento;
- di ogni altro atto a questo presupposto, antecedente, consequenziale, connesso o successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Trascorsi dieci anni dall’ultimo aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo posseduto dall’odierno ricorrente, questi ne ha chiesto un nuovo aggiornamento in data 4 agosto 2023.
Un anno dopo, il 14 agosto 2024, allo straniero è stato comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza, a causa della condanna a un anno e quattro mesi di cui alla sentenza del -OMISSIS- 2022, relativa ai reati di cui agli artt. 110 c.p. e 73 comma 4 del DPR 309 del 1990, commessi il 13 luglio 2017.
Nonostante le osservazioni presentate e l’accertamento della convivenza dell’odierno ricorrente con una cittadina naturalizzata italiana, ne è seguito il rigetto dell’istanza di aggiornamento e la revoca del titolo posseduto, che, secondo quanto sostenuto in ricorso, sarebbero illegittimi perché affetti dai seguenti vizi di legittimità:
1. violazione dell’art. 9, comma 4 del D.lgs. n. 286 del 1998 e dell’art. 12, comma 3 della Direttiva 2003/109/CE e dell’art.8 della CEDU, per non aver valutato in concreto la pericolosità dello straniero, tenendo conto della durata del soggiorno (dal 2002), dell’inserimento sociale e lavorativo (è titolare di un’impresa edile) e dei legami familiari del ricorrente. Secondo quanto sostenuto in ricorso egli condurrebbe una vita modesta, in un appartamento in affitto, utilizzando un datato veicolo strumentale allo svolgimento del mestiere e un’auto modello Golf del 2008: ciò che escluderebbe l’abitualità di reati connessi con lo spaccio di stupefacenti;
2. mancanza di adeguata istruttoria e motivazione insufficiente/contradittoria per aver la Questura di Bologna omesso di valutare la pericolosità sociale con accertamento in concreto e riferito all’attualità.
In sede cautelare, questo Tribunale, pur ritenendo condivisibile l’orientamento giurisprudenziale che evidenzia il carattere premiale del rilascio (o del mantenimento) del titolo di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, il quale giustifica l’impugnata revoca del medesimo, ha sollecitato l’Amministrazione a valutare l’applicabilità, nel caso di specie, della disposizione di cui al comma 9 dell’art. 9 del d.lgs. 286 del 1998, che prevede che “ Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico. ”.
A seguito della comunicazione dell’ordinanza n. 96 del 2025, l’Amministrazione, ravvisati i presupposti per la concessione del titolo a tempo determinato, ha convocato lo straniero per il 19 maggio 2025 al fine di completare i necessari rilievi.
Ciò non fa venire meno l’interesse alla definizione del ricorso, ma elimina l’unico vizio rilevato in relazione al provvedimento adottato, ovvero la mancata considerazione della possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno a diverso titolo.
Superato tale impasse , il ricorso deve essere respinto, in quanto, come già evidenziato in sede cautelare, il mantenimento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ha un carattere premiale che lo rende incompatibile con la commissione di reati gravi come quello per cui il ricorrente è stato condannato.
Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia AG (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO