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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/09/2025, n. 3849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3849 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.10748/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10748/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Divorzio Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliata in Battipaglia (SA) alla via Pi degli avv.ti Dino D'Orsi e Gerardo Frattolillo che la rappresentano e difendono in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 iciliato in Eboli (SA) alla Via XXIV Ma dall'avv. Michele Turi che lo rappresenta e difende in virtu di procura allegata memoria di costituzione RESISTENTE NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 21 dicembre 2022, , premesso Parte_1 di avere contratto matrimonio concordatario con in data 25 Controparte_1 aprile 2004 nel Comune di Battipaglia (SA) e che dall' unione coniugale erano nati tre figli, (11.01.2005), (09.05.2006) e Per_1 Per_2 Persona_3
(26.04.201 va pronunciars cessazione degli matrimonio, precisando che, con sentenza non definitiva n. 1451/2021, il Tribunale di Salerno aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, la ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in particolare con la previsione dell'affidamento condiviso dei figli minori e con la regolamentazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, oltre agli obblighi di carattere economico. Instaurato il contraddittorio, si costituiva soltanto Controparte_1 successivamente all'adozione dei ranei e urgenti, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulando istanza di regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali secondo le condizioni indicate nella propria memoria di costituzione. In data 28 marzo 2023, la sola ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale che adottava i provvedimenti temporanei e urgenti. All'udienza del 18 settembre 2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione avendo le parti raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio. 2. La domanda e fondata e deve essere accolta per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 3989/2023, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione del procedimento;
pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti per la definizione delle ulteriori domande conseguenziali alla citata pronuncia. Ulteriori domande Per quanto riguarda i provvedimenti temporanei e urgenti, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, prevedeva l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e , con residenza prevalente presso il Per_2 Persona_3 padre, una specifica r diritto di visita della madre nei confronti del figlio , da esercitarsi alla presenza dei Servizi Sociali, Persona_3 nonche l'obbligo a ultima di corrispondere a la Controparte_1 somma di € 300,00 a titolo di mantenimento dei figli, oltr se strarodinarie. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle ulteriori domande. Al riguardo, occorre rilevare che entrambe le parti hanno richiesto la pronuncia alle condizioni concordate all'udienza del 18 settembre 2025, che qui si richiamano integralmente e che il Tribunale conferma in quanto ritenute eque, avendo la ricorrente intrapreso i percorsi con esito positivo e instaurato rapporti equilibrati e sereni con il figlio minore, come risulta dalla relazione dei Servizi Sociali;
in particolare le parti hanno concordato quanto segue:
- l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori Persona_3 con residenza prevalente presso il padre;
- itori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio;
- l'assegnazione della casa familiare, sita in Eboli (SA) alla Via Sacro Cuore n. 2, a
per ivi convivere in maniera prevalente con le figlie maggiorenni Controparte_1 mente indipendenti e con il figlio minorenne;
- durante la settimana la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio tutte le volte che vorrà previo accordo con l'altro genitore e tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio e quelle lavorative dei genitori;
in mancanza di accordo, durante la settimana madre potrà vedere e tenere con sé il figlio per due pomeriggi alla settimana (in mancanza di accordo il martedì e il giovedì) dall'uscita di scuola fino alle ore 21,00 (ore 23,00 nei periodi di sospensione scolastica); inoltre, la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio, a fine settimana alternati, dal sabato mattina fino alla domenica sera;
durante il periodo natalizio e pasquale, il figlio trascorrerà le diverse festività con ciascun genitore seguendo il criterio dell'alternanza; durante il periodo estivo, il figlio trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni (anche non consecutivi) da concordarsi dai genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
il figlio trascorrerà con la madre il compleanno e l'onomastico di quest'ultima e la festa della mamma e con il padre il compleanno e l'onomastico di quest'ultimo e la festa del papà; il figlio trascorrerà con ciascun genitore le altre festività dell'anno (25 aprile, 1°maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre) seguendo il criterio dell'alternanza con precedenza per il genitore non collocatario.
- l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento dei figli in forma diretta per il periodo di permanenza presso gli stessi;
- l'obbligo a carico di di corrispondere a , entro Parte_1 Controparte_1 il giorno 5 di ogni mes 00,00 a titolo di m e figli;
- l'obbligo di ciascun genitore di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli (mediche, scolastiche/universitarie, ricreative, sportive etc.…) da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate;
- l'assegno unico sarà percepito interamente dal sig. . Controparte_1
Avuto riguardo alla natura della controversia e a a, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dispone in conformita all'accordo raggiunto tra le parti e richiamato in parte motiva;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10748/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Divorzio Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliata in Battipaglia (SA) alla via Pi degli avv.ti Dino D'Orsi e Gerardo Frattolillo che la rappresentano e difendono in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 iciliato in Eboli (SA) alla Via XXIV Ma dall'avv. Michele Turi che lo rappresenta e difende in virtu di procura allegata memoria di costituzione RESISTENTE NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 21 dicembre 2022, , premesso Parte_1 di avere contratto matrimonio concordatario con in data 25 Controparte_1 aprile 2004 nel Comune di Battipaglia (SA) e che dall' unione coniugale erano nati tre figli, (11.01.2005), (09.05.2006) e Per_1 Per_2 Persona_3
(26.04.201 va pronunciars cessazione degli matrimonio, precisando che, con sentenza non definitiva n. 1451/2021, il Tribunale di Salerno aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, la ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in particolare con la previsione dell'affidamento condiviso dei figli minori e con la regolamentazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, oltre agli obblighi di carattere economico. Instaurato il contraddittorio, si costituiva soltanto Controparte_1 successivamente all'adozione dei ranei e urgenti, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulando istanza di regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali secondo le condizioni indicate nella propria memoria di costituzione. In data 28 marzo 2023, la sola ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale che adottava i provvedimenti temporanei e urgenti. All'udienza del 18 settembre 2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione avendo le parti raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio. 2. La domanda e fondata e deve essere accolta per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 3989/2023, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione del procedimento;
pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti per la definizione delle ulteriori domande conseguenziali alla citata pronuncia. Ulteriori domande Per quanto riguarda i provvedimenti temporanei e urgenti, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, prevedeva l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e , con residenza prevalente presso il Per_2 Persona_3 padre, una specifica r diritto di visita della madre nei confronti del figlio , da esercitarsi alla presenza dei Servizi Sociali, Persona_3 nonche l'obbligo a ultima di corrispondere a la Controparte_1 somma di € 300,00 a titolo di mantenimento dei figli, oltr se strarodinarie. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle ulteriori domande. Al riguardo, occorre rilevare che entrambe le parti hanno richiesto la pronuncia alle condizioni concordate all'udienza del 18 settembre 2025, che qui si richiamano integralmente e che il Tribunale conferma in quanto ritenute eque, avendo la ricorrente intrapreso i percorsi con esito positivo e instaurato rapporti equilibrati e sereni con il figlio minore, come risulta dalla relazione dei Servizi Sociali;
in particolare le parti hanno concordato quanto segue:
- l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori Persona_3 con residenza prevalente presso il padre;
- itori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio;
- l'assegnazione della casa familiare, sita in Eboli (SA) alla Via Sacro Cuore n. 2, a
per ivi convivere in maniera prevalente con le figlie maggiorenni Controparte_1 mente indipendenti e con il figlio minorenne;
- durante la settimana la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio tutte le volte che vorrà previo accordo con l'altro genitore e tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio e quelle lavorative dei genitori;
in mancanza di accordo, durante la settimana madre potrà vedere e tenere con sé il figlio per due pomeriggi alla settimana (in mancanza di accordo il martedì e il giovedì) dall'uscita di scuola fino alle ore 21,00 (ore 23,00 nei periodi di sospensione scolastica); inoltre, la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio, a fine settimana alternati, dal sabato mattina fino alla domenica sera;
durante il periodo natalizio e pasquale, il figlio trascorrerà le diverse festività con ciascun genitore seguendo il criterio dell'alternanza; durante il periodo estivo, il figlio trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni (anche non consecutivi) da concordarsi dai genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
il figlio trascorrerà con la madre il compleanno e l'onomastico di quest'ultima e la festa della mamma e con il padre il compleanno e l'onomastico di quest'ultimo e la festa del papà; il figlio trascorrerà con ciascun genitore le altre festività dell'anno (25 aprile, 1°maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre) seguendo il criterio dell'alternanza con precedenza per il genitore non collocatario.
- l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento dei figli in forma diretta per il periodo di permanenza presso gli stessi;
- l'obbligo a carico di di corrispondere a , entro Parte_1 Controparte_1 il giorno 5 di ogni mes 00,00 a titolo di m e figli;
- l'obbligo di ciascun genitore di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli (mediche, scolastiche/universitarie, ricreative, sportive etc.…) da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate;
- l'assegno unico sarà percepito interamente dal sig. . Controparte_1
Avuto riguardo alla natura della controversia e a a, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dispone in conformita all'accordo raggiunto tra le parti e richiamato in parte motiva;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi