Sentenza 21 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2003, n. 4189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4189 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
0 41 89 / 03 Aula B UBBL CA I ATA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.4140/01 Erminio Ravagnani Presidente -Cron.9668 Bruno Battimiello -Rel. Consigliere -Rep. -Ud.19.11.02 1Florindo Minichiello Oggetto: AB TT " Giovanni Amoroso 19 - Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Società di Trasporti e Servizi per FERROVIE DELLO STATO Azioni, con sede in Roma, in persona del procuratore specia- le avv. Giancarlo Alvino, giusta procura notaio Paolo Ca- stellini di Roma in data 23 febbraio 1999 rep.56911, difesa dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, Arturo Maresca, Enzo 4638 Morrico, Salvatore Trifirò, Paolo Tosi, Gerardo Vesci e Franco Carinci con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Mi- chelangelo n. 9 (ora in via Luigi Giuseppe Faravelli n. 22) presso lo studio dell'avv. Arturo Maresca, come da procura speciale a margine del ricorso 1 ricorrente
contro
IN Augusto intimato per l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Torino n° 1/00 in data 20 gennaio/3 febbraio 2000 (R.G.L. 1/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 novembre 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Raimondo Boccia per delega dell'avv. Arturo Ma- resca;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera, che ha concluso. il rigetto del ricorso. CANCELLIERE 01 NN AN Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello Torino - in controversia relativa a licenziamento intimato dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato nel contesto di un'operazione riduzione del personale ed in applicazione del criter selettivo della maggiore anzianità contributiva, recepito appositi accordi collettivi di attuazione del disposto dell'arm. 59, sesto comma, della legge 27 dicembre 1997 n.449 dichiara a l'inammissibilità, per mancata specificazione dei motivi, dell'appello proposto dalla Società avversO la sentenza Tribunale del luogo, che aveva dichiarato l'inefficacia c l licenziamento intimato al lavoratore indicato in epigrafe, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro e condannan la società al risarcimento del danno. La Corte di merito ha ritenuto che l'appello non contenes.je alcuna specifica censura al puntuale ed articolato it o argomentativo che sorregge la sentenza di primo grado, essendosi la Società limitata ad affermare che il primo giudice ave a svolto il procedimento ermeneutico relativo alla disciplina coi licenziamenti collettivi in un'ottica di garantismo individuale e a riproporre argomentazioni difensive svolte nella comparsa i costituzione di prime cure, senza nulla argomentare in ordi e alle rationes impugnat .della sentenza decidendi significativo Particolarmente sarebbe 1' addebito rivolto : 1 aprimo Giudice di avere qualificato di natura previdenziale norma dell'art. 59 della legge n. 449 del 1997, mentre nessu a affermazione in tal senso si rinverrebbe nella motivazione del Tribunale. Avverso questa decisione le Ferrovie dello Stato s.p. propongono ricorso per cassazione fondato su di un unico motivo 3 illustrato anche da memoria. Il lavoratore intimato non si G costituito. Motivi della decisione motivo, denunciando violazione Con l'unico e fal a applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., la società ricorren critica l'impugnata sentenza per non aver la Corte d'Appel tenuto conto che il Tribunale, nel decidere la controversia senso favorevole al lavoratore, aveva sviluppato un ragionamento nel quale le argomentazioni difensive svolte dalla difesa di S erano rimaste del tutto ignorate. Era quindi del tutto naturale essendosi il dissenso dalla sentenza impugnata e logico che, manifestato su di un piano di stretto diritto, venisse 1'appello - in buona parte, anche se non riproposti con invanogli stessi argomenti di diritto esclusivamente sottoposti al vaglio del primo giudice. Il motivo è fondato. La sentenza di primo grado incentrata sulla tesi che, trattandosi di licenziamento collettivo, la disciplina da applicare era quella dettata dal a legge n. 223 del 1991, rimasta inosservata, non costituendo deroga ad essa l'art. 59, comma 6, della legge n. 447 del 199 , la quale "non contiene alcuna disciplina dei licenziamenti collettivi...., ma è intesa ad istituire un ammortizzatore per ..e eccedenze...". Ciò in contrasto con la tesi di FS, che propugna a una diversa lettura dell'art. 59, costituente, con gli accor. sindacali attuativi, una disciplina specifica per le ecceder.e del personale, derogatoria della legge n. 223/1991. Nell'atto di appello, FS esordisce con una censura carattere generale, affermando che il Tribunale non aveva col o la natura di tutela sociale e non individuale della disciplina di origine legale e contrattuale. Passa poi ad esporre a 4 corretta interpretazione dell'art. 59 che secondo FS non norma previdenziale, ma è norma diretta al riequilibrio delle risorse umane mediante la riduzione delle eccedenze con il min impatto sociale. Gli accordi sindacali, che il Tribunale di e non poter derogare alla legge, attuano invece proprio 2 finalità da questa perseguiti, prevedendo l'estinzione del rapporto di lavoro per i lavoratori che avessero maturato diritto al massimo del trattamento di pensione. Per c b dimostrare, riporta il contenuto degli accordi e del decre ministeriale n. 54-T del 21 maggio 1998, che conferma finalità della legge e la conformità degli accordi di procedura alle previsioni in essa contenute. Premesso che il licenziamento in oggetto è stato disposto in attuazione degli accord , conclude sostenendo che l'art. 59 non si discosta dalla legge 223, perché con gli accordi di procedura sono state assicura garanzie maggiori di quelle volute dalla legge, come dimostra 3 le intese con i sindacati, anche sui criteri di scelta, idonee a sanare eventuali violazioni della procedura. Osserva questa Corte che la lettura dell'atto di appello convince della esistenza dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 434 c.p.c., considerando che la sentenza di primo grado è dedicata anche alla interpretazione delle disposizioni legali e contrattuali invocate dalla difesa FS per sostenere a legittimità dei licenziamenti, e che tale interpretazione è essenzialmente affidata a due ordine di ragioni la noa derogabilità della disciplina della legge n. 223/1991 ad opera di accordi tra datore di lavoro e 00.SS. improntati a criteri di selezione meramente soggettivi e il carattere soltanno 59, comma 6, del a previdenziale della disposizione dell'art. che hanno formato oggetto di distinta e legge n. 449/1997 5 parte di FS, puntuale critica da critica supportata argomentazioni intese a contrastare e ad incrinare il fordamer logico giuridico di quelle utilizzate dal Tribunale. D'alt 1 parte, per la sussistenza del requisito della specialità C motivi di gravame richiesto dall'art. 342 c.p.c., è sufficien indicare, anche mediante un'esposizione sommaria, le doglian in modo tale che il giudice del gravame sia posto in grado identificare le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali viene richiesta la riforma della pronuncia di primo grado, r. 1 richiedendosi che gli errori attribuiti alla sentenza impugna a siano evidenziati con nuove argomentazioni, in quanto non esiste tra la specificità dei motivi e una stretta correlazione addotti a sostegno di essi, che novità degli argomenti collega alla scelta che 1 appellante ha di completare integrare le difese, con il solo limite del rispetto delia nor a dell'art. 345 c.p.c. (Cass. 27 gennaio 1992 n. 852). I l ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa ad altro giudice, designato nella Corte d'appello di Genova, che, nel procedere all'esa dell'appello di FS secondo i principi sopra enunciat provvederà anche in ordine alle spese del giudizio legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte Appello di Genova. Così deciso in Roma il 19 novembre 2002 Il PresidentePresidente Revaynom Il Consigliere estensone Baltsaaredwell IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleriancelle joogi, 2/1 MAR 2003 IL CANCELANCELLIERE CI Glovanni AN